* DIRITTO URBANISTICO – Demolizione in sede esecutiva e sanatoria – Presupposti per la sospensione o revoca – Incompatibilità con atti amministrativi o giurisdizionali – Demolizione in sede esecutiva – Provvedimento giurisdizionale favorevole – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Onere probatorio – Accertamenti – Poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione – Art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2016
Numero: 6434
Data di udienza: 11 Novembre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Rosi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Demolizione in sede esecutiva e sanatoria – Presupposti per la sospensione o revoca – Incompatibilità con atti amministrativi o giurisdizionali – Demolizione in sede esecutiva – Provvedimento giurisdizionale favorevole – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Onere probatorio – Accertamenti – Poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione – Art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 11/11/2015)Sentenza n.6434
DIRITTO URBANISTICO – Demolizione in sede esecutiva e sanatoria – Presupposti per la sospensione o revoca – Incompatibilità con atti amministrativi o giurisdizionali.
In sede esecutiva la demolizione potrà essere sospesa o revocata quando risulta “assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria” (Cfr. Sez. 3, n. 17066 del 18 maggio 2006, Spillantini). In via generale, deve ritenersi che gli atti tipici della pubblica amministrazione idonei ad evitare la esecuzione della sentenza di condanna nella parte in cui impone la demolizione della opera abusiva sono, oltre alla intervenuta demolizione dell’immobile ad opera della stessa pubblica amministrazione, la intervenuta concessione in sanatoria e la delibera del consiglio comunale che abbia dichiarato la conformità del manufatto con gli interessi pubblici urbanistici ed ambientali.
DIRITTO URBANISTICO – Demolizione in sede esecutiva – Provvedimento giurisdizionale favorevole – Onere probatorio – Accertamenti – Poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione – Art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo “un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti” (Cass., Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino; in linea con tale assunto, in materia cfr. Sez. 3, n. 25832 del 29/5/2013, Schenae altro). Nel caso di specie il ricorrente ha adempiuto all’onere di allegazione richiesto, ma a ciò non ha fatto seguito l’esperimento dei poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, a seguito dell’allegazione della DIA e della attestazione del relativo pagamento della sanzione determinata dal Comune in modo da verificare la eventuale sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
(Annulla con rinvio ordinanza n. 56/2013 TRIB SEZ.DIST. di SORRENTO, del 03/04/2014) Pres. FIALE Rel. ROSI Ric. Castellano
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 11/11/2015)Sentenza n.6434SENTENZA





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