BENI CULTURALI E AMBIENTALI â Beni culturali di proprietĂ di un ente pubblico non territoriale â Trasferimento a mezzo contratto di permuta â Autorizzazione di cui all’art. 58 d.lgs. n. 42/2004 â NecessitĂ .
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
CittĂ : Venezia
Data di pubblicazione: 25 Agosto 2015
Numero: 948
Data di udienza: 10 Giugno 2015
Presidente: Falferi
Estensore: Mattei
Premassima
BENI CULTURALI E AMBIENTALI â Beni culturali di proprietĂ di un ente pubblico non territoriale â Trasferimento a mezzo contratto di permuta â Autorizzazione di cui all’art. 58 d.lgs. n. 42/2004 â NecessitĂ .
Massima
TAR VENETO, Sez. 1^ – 25 agosto 2015, n. 948
BENI CULTURALI E AMBIENTALI â Beni culturali di proprietĂ di un ente pubblico non territoriale â Trasferimento a mezzo contratto di permuta â Autorizzazione di cui all’art. 58 d.lgs. n. 42/2004 â NecessitĂ .
Gli edifici qualificabili come beni culturali di proprietĂ di un ente pubblico non territoriale, ricadenti, come tali, nella previsione di cui allâart. 56, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004, necessitano, ai fini del loro trasferimento a mezzo di contratto di permuta, dellâautorizzazione di cui al successivo art. 58 del medesimo d.lgs. n. 42/2004.
Pres. f.f. Falferi, Est. Mattei â Italia Nostra Onlus (avv. Sartore Caleca) c. UniversitĂ degli Studi di Venezia Caâ Foscari (avv.ti Biagini e Giuman)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 1^ - 25 agosto 2015, n. 948SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 1^ – 25 agosto 2015, n. 948
N. 00948/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:
Italia Nostra Onlus, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dallâavvocato Alessandro Sartore Caleca, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dellâart. 25, comma 1, del c.p.a.;
contro
UniversitĂ degli Studi di Venezia Caâ Foscari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini e Andrea Giuman, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce, 466/G;
nei confronti di
Pensplan Invest S.G.R. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;
per lâannullamento
della delibera del Consiglio di Amministrazione dellâUniversitĂ Caâ Foscari di Venezia Rep. n. 108 dellâ8 luglio 2013, avente ad oggetto âDipartimenti dellâArea Linguistica – Accorpamento delle sedi – Decisioni in meritoâ; della delibera del Consiglio di Amministrazione dellâUniversitĂ Caâ Foscari di Venezia Rep. n. 156 del 15 novembre 2013; di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
In via subordinata, per lâaccertamento della nullitĂ della citata delibera del C.d.A. dâAteneo in data 8 luglio 2013, n. 108.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto lâatto di costituzione in giudizio dellâUniversitĂ degli Studi di Venezia Caâ Foscari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nellâudienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la presente impugnativa Italia Nostra Onlus, associazione preposta alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale italiano, ha adito lâintestato Tribunale per chiedere lâannullamento della delibera dellâUniversitĂ degli Studi Caâ Foscari di Venezia in data 8 luglio 2013, n. 108, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha conferito âmandato al Rettore e al Direttore Generale di formalizzare un accordo con la SocietĂ Pensplan Invest S.G.R. per la permuta tra gli edifici di proprietĂ dellâAteneo, denominati Caâ Cappello, Palazzo Cosulich, Caâ Bembo e lâedificio di proprietĂ del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia, denominato Caâ Sagredoâ e, piĂš oltre, âdi riservarsi la decisione sullâoperazione una volta che sia stato raggiunto e sottoscritto lâaccordo con la SocietĂ Pensplan Invest S.G.R.â.
Nel merito il gravame è stato affidato ai seguenti motivi.
I. Violazione di legge per mancata autorizzazione ai sensi dellâart. 58 del d.lgs. n.42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicitĂ , travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, arbitrarietĂ , violazione del principio di proporzionalitĂ dellâazione amministrativa.
La delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 8 luglio 2013, 108, sarebbe stata illegittimamente adottata in quanto è preordinata a portare a compimento unâoperazione di permuta immobiliare senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni e delle AttivitĂ Culturali di cui allâart. 58 del d.lgs. n. 42/2004.
II. Violazione ed errata applicazione dellâart. 12 del d.l. n. 98/2011 (nel caso autorizzazione alla compravendita). Violazione ed errata applicazione dei principi di cui allâart. 97 della Cost.
Qualora lâoperazione immobiliare in questione debba essere classificata quale atto di compravendita e non di permuta, essa sarebbe nondimeno illegittima per contrasto con il provvedimento del Ministero dellâ Economia e delle Finanze in data 26 luglio 2012, di approvazione del piano triennale degli investimenti 2012-2014 dellâUniversitĂ Caâ Foscari, che aveva previsto a tale riguardo unâoperazione di permuta e non di compravendita immobiliare.
III. Violazione ed errata applicazione dellâart. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicitĂ e contraddittorietĂ della motivazione.
Posto che con riferimento al trasferimento immobiliare in questione, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha autorizzato la stipulazione di un contratto di vendita (cfr. autorizzazioni prot. nn. 19969/2012; 19972/2012; 21037/2012), mentre al contrario il Ministero dellâeconomia e delle Finanze ha approvato per la medesima operazione lâutilizzo del contratto di permuta immobiliare, ne conseguirebbe che i predetti Ministeri avrebbero autorizzato due operazioni immobiliari fra loro totalmente incompatibili.
IV. Violazione ed errata applicazione dellâart. 3 del r.d. n. 2440/1923, dellâart. 1 della l. n. 241/1990 e dei principi fondamentali dellâordinamento comunitario (nel caso di autorizzazione alla compravendita).
Lâimpugnata delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 8 luglio 2013, 108, sarebbe stata adottata in violazione dellâart. 3 del r.d. n. 2440/1923, in quanto avrebbe autorizzato una operazione di vendita immobiliare a mezzo di trattativa privata in luogo della procedura di evidenza pubblica prevista ex lege.
V. Violazione ed errata applicazione dellâart. 3 del r.d. n. 2440/1923. Violazione ed errata applicazione, sotto altro profilo, dellâart. 1 della l. n. 241/1990 e dei principi fondamentali dellâordinamento comunitario ad opera dellâart. 64 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilitĂ .
Lâart. 64 del Regolamento di Ateneo per lâamministrazione, la finanza e la contabilitĂ dellâUniversitĂ Caâ Foscari sarebbe illegittimo nella parte in cui disporrebbe che per i contratti attivi la forma di scelta del contraente è la trattativa privata.
VI. Eccesso di potere per incongruitĂ della motivazione (nel caso autorizzazione alla compravendita). Eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicitĂ manifesta. Violazione ed errata applicazione dellâart. 3 della l. n. 24171990.
La delibera in contestazione sarebbe altresĂŹ illegittima nella parte in cui andrebbe a motivare il ricorso alla trattativa privata con il risparmio fiscale derivante dal regime tributario applicabile allâistituto della permuta.
VII. Violazione di legge con riferimento allâart. 56 del d.lgs. n. 42/2004 e allâart. 9 della Cost., ed eccesso di potere per incongruitĂ della motivazione sotto un profilo diverso (nel caso autorizzazione alla compravendita).
Qualora lâoperazione in contestazione dovesse essere classificata quale vendita di beni immobili, essa sarebbe comunque illegittima, posto che le alienazioni ex art 56 del d.lgs. n. 42/2004 non sono finalizzate al risanamento dei bilanci degli enti alienanti o alla loro razionalizzazione, bensĂŹ al reperimento delle risorse necessarie alla conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni alienati.
VIII. Violazione ed errata applicazione dellâart. 1, comma 1, della l. n. 241/1990 sotto altro profilo ed eccesso di potere per carenza di istruttoria: mancanza del parere del Senato accademico.
Lâimpugnata delibera del C.d.A. di Ateneo sarebbe nondimeno illegittima perchĂŠ adottata in assenza del preventivo parere del Senato Accademico di cui allâart. 13, comma 2, dello Statuto di Ateneo.
IX. NullitĂ del provvedimento impugnato ex art. 21-septies della l. n. 241/1990. Annullamento del provvedimento per violazione di legge con riferimento al Regolamento Generale di Ateneo emanato con d.r. del 13 aprile 2012, n. 173.
Da ultimo, la delibera in contestazione dovrebbe ritenersi nulla perchĂŠ le modifiche sostanziali apportate alla stessa in data 15 novembre 2013, non sarebbero state apposte mediante un nuovo provvedimento di modifica di detta delibera.
Conclude pertanto lâente ricorrente per lâannullamento della delibera in questione.
LâUniversitĂ degli Studi Caâ Foscari di Venezia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone in via preliminare lâirricevibilitĂ , lâinammissibilitĂ e il difetto di legittimazione dellâente ricorrente e concludendo nel merito per il rigetto delle doglianze ex adverso svolte.
In vista dellâudienza di merito, le parti in causa hanno depositato le rispettive memorie conclusionali con le quali insistono nelle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del giorno 10 giugno 2015 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con la presente impugnativa si pone allâesame del Collegio la legittimitĂ della delibera dellâUniversitĂ degli Studi Caâ Foscari di Venezia in data 8 luglio 2013, n. 108, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha conferito âmandato al Rettore e al Direttore Generale di formalizzare un accordo con la SocietĂ Pensplan Invest S.G.R. per la permuta tra gli edifici di proprietĂ dellâAteneo, denominati Caâ Cappello, Palazzo Cosulich, Caâ Bembo e lâedificio di proprietĂ del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia, denominato Caâ Sagredoâ e, piĂš oltre, âdi riservarsi la decisione sullâoperazione una volta che sia stato raggiunto e sottoscritto lâaccordo con la SocietĂ Pensplan Invest S.G.R.â.
In via preliminare, il Collegio deve respingere lâeccezione in rito sul difetto di legittimazione di parte ricorrente, trattandosi di unâassociazione preposta alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale italiano, nellâambito del quale appare incontestato che debba essere ricompreso il compendio immobiliare in questione.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta lâeccezione dâirricevibilitĂ del ricorso in conseguenza della tardivitĂ della sua notificazione (15 maggio 2014), atteso che, contrariamente a quanto sostenuto allâUniversitĂ resistente, il termine per lâimpugnazione degli atti in contestazione deve farsi decorrere non dalla data (31 gennaio 2014) di pubblicazione degli stessi sul sito internet di Ateneo, bensĂŹ dal giorno (25 marzo 2014) in cui lâassociazione ricorrente ha avuto piena conoscenza, a seguito di formale riscontro alla istanza di accesso agli atti, del verbale contenente la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 8 luglio 2013, n. 108, nella versione successiva alle precisazioni ed integrazioni apposte alla stessa in data 15 novembre 2013.
Da ultimo e sempre in via preliminare, deve essere rigettata lâeccezione dâinammissibilitĂ del gravame per mancata impugnazione degli atti presupposti, atteso che i vizi di legittimitĂ addotti da parte ricorrente nellâatto introduttivo del presente gravame, non coinvolgono provvedimenti antecedenti a quelli impugnanti.
Nel merito, il gravame è suscettibile di essere accolto con riferimento al primo motivo con il quale lâassociazione ricorrente lamenta la mancata acquisizione dellâautorizzazione di cui allâart 58 del d.lgs. n. 42/2004, a tenore del quale il Ministero per i Beni e le AttivitĂ Culturali âpuò autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonchĂŠ di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolteâ.
Osserva, infatti, il Collegio, che gli edifici oggetto della delibera in contestazione – che nella versione successiva alle integrazioni e precisazioni intervenute in data 15 novembre 2013 contempla espressamente, riguardo a detti immobili, unâoperazione di âacquisto attraverso permutaâ â trattandosi di beni culturali di proprietĂ di un ente pubblico non territoriale (lâUniversitĂ Caâ Foscari di Venezia) ricadenti, come tali, nella previsione di cui allâart. 56, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004, necessitano, ai fini del loro trasferimento a mezzo di contratto di permuta, dellâautorizzazione di cui al successivo art. 58 del medesimo d.lgs. n. 42/2004, non intervenuta nel caso di specie.
Conferma del resto quanto precede, lo stesso Consiglio di Amministrazione dellâUniversitĂ Caâ Foscari, che nella versione della delibera in contestazione successiva alle modifiche introdotte in data 15 novembre 2013, ha espressamente chiarito che lâimposta ipotecaria da applicarsi allâoperazione in questione, âtrattandosi fiscalmente di unâoperazione di permuta ai sensi del codice civile, viene assolta una sola volta per il valore piĂš elevato, pari in questo caso al 2% che andrĂ ripartito secondo accordi da assumersi tra le partiâ.
In definitiva, il Collegio non può far altro che rilevare la mancata acquisizione dellâautorizzazione ex art. 58 del d.lgs. n. 42/2004 e pronunciarsi, previo assorbimento delle ulteriori censure proposte, per lâaccoglimento del ricorso.
Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lâeffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna lâUniversitĂ degli Studi di Venezia Caâ Foscari al pagamento in favore dellâassociazione ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in ⏠4000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâAutoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con lâintervento dei magistrati:
Alessio Falferi, Presidente FF
Silvia Coppari, Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)