* VIA VAS E AIA â Provvedimento di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di VIA â Impugnazione â FacoltĂ , non onere, della parte ricorrente â Art. 29 d.lgs. n. 152/2006 â RIFIUTI â Autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali â Regione Veneto â Art. 16, l.r. n. 11/2010 â Casistiche non soggette allâapplicazione della norma – – Deliberazione di giunta regionale n. 1210/2010 â Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
CittĂ : Venezia
Data di pubblicazione: 5 Febbraio 2013
Numero: 137
Data di udienza: 29 Novembre 2012
Presidente: Di Nunzio
Estensore: Mielli
Premassima
* VIA VAS E AIA â Provvedimento di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di VIA â Impugnazione â FacoltĂ , non onere, della parte ricorrente â Art. 29 d.lgs. n. 152/2006 â RIFIUTI â Autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali â Regione Veneto â Art. 16, l.r. n. 11/2010 â Casistiche non soggette allâapplicazione della norma – – Deliberazione di giunta regionale n. 1210/2010 â Fattispecie.
Massima
TAR VENETO, Sez. 3^ – 5 febbraio 2013, n. 137
VIA VAS E AIA â Provvedimento di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di VIA â Impugnazione â FacoltĂ , non onere, della parte ricorrente â Art. 29 d.lgs. n. 152/2006.
Lâimpugnazione del provvedimento di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, costituisce una facoltĂ e non un onere per la parte ricorrente, in quanto è vero che giĂ da questa determinazione scaturiscono effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali, ma va tuttavia considerato che solo lâapprovazione del progetto ha carattere costitutivo degli effetti connessi alla sua realizzazione. Ad una tale conclusione conduce lâart. 29, comma 1, del Dlgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che âla valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di leggeâ. Conseguentemente, stante il rapporto di necessario collegamento espressamente sancito a livello normativo tra i diversi atti che compongono l’atto finale, l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento che ha escluso la necessitĂ di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, non determina alcuna preclusione all’ammissibilitĂ , nĂŠ rifluisce sulla procedibilitĂ , del ricorso proposto contro la delibera di approvazione ed autorizzazione del progetto, e può costituire oggetto di censura al momento dellâimpugnazione dellâatto costitutivo degli effetti finali della procedura.
Pres. Di Nunzio, Est. Mielli – Associazione Nazionale Legambiente Onlus (avv. Scappini) c. Provincia di Verona (avv. Ruffo) e ARPAV (avv. Mazzoleni)
VIA VAS E AIA â RIFIUTI â Autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali â Regione Veneto â Art. 16, l.r. n. 11/2010 â Casistiche non soggette allâapplicazione della norma – – Deliberazione di giunta regionale n. 1210/2010 â Fattispecie.
La deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 23 marzo 2010, che ha valenza interpretativa della legge regionale del Veneto n. 11 del 2010 (in tema di approvazione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi), precisa le casistiche che non devono ritenersi soggette allâapplicazione dellâart. 16 di detta legge regionale, e tra queste menziona le domande relative alla ârealizzazione di interventi di ampliamento di impianti esistenti autorizzati allo smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, in termini di potenzialitĂ , superficie o modifiche gestionaliâ. (Fattispecie relativa ad un progetto per la produzione di calcestruzzo con materiali inerti e rifiuti: il TAR ha ritenuto che tale progetto non potesse essere ritenuto mero ampliamento do un progetto di recupero di inerti mediante frantumazione non ancora realizzato, in primo luogo perchĂŠ non può parlarsi di ampliamento tra impianti tra loro diversi, strutturalmente e funzionalmente autonomi, che sono solo collegati tra loro; in secondo luogo perchĂŠ lâimpianto di frantumazione,non ancora realizzato, benchĂŠ autorizzato, non può essere definito come impianto giĂ esistente, secondo la definizione che di impianto esistente è contenuta nella citata deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso, quandâanche il progetto per la produzione di calcestruzzo dovesse essere qualificato come ampliamento di quello di frantumazione, si dovrebbe comunque definire il medesimo come comportante una variante sostanziale al progetto originario in quanto tale assoggettabile alla medesima disciplina applicabile ai nuovi impianti ai sensi dellâart. 208, comma 19, del Dlgs. n. 152 del 2006, per il quale le procedure di autorizzazione di nuovi impianti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali a seguito delle quali gli impianti non sono piĂš conformi all’autorizzazione rilasciata).
Pres. Di Nunzio, Est. Mielli – Associazione Nazionale Legambiente Onlus (avv. Scappini) c. Provincia di Verona (avv. Ruffo) e ARPAV (avv. Mazzoleni)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 3^ - 5 febbraio 2013, n. 137SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 3^ – 5 febbraio 2013, n. 137
N. 00137/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2012, proposto da:
Associazione Nazionale Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Renzo Scappini, con domicilio eletto presso lo studio dellâavv. Luigi Carponi Schittar in Venezia – Mestre, via Filiasi, 57;
contro
Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Ruffo, con domicilio eletto presso lo studio dellâavv. Alessandra Volpato in Venezia, Santa Croce, 468/B;
Arpav – Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto – Osservatorio Regionale dei Rifiuti, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Mazzoleni, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dellâart. 25 cod. proc. amm.;
nei confronti di
Ecoblu S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Baciga e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia – Mestre, Calle del Sale, 33;
e con l’intervento di
Comune di Caprino Veronese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Pasquini, con domicilio eletto presso lo studio dellâavv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
Comune di Rivoli Veronese, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
– della determinazione n. 4567/2011 del 28.10.2011 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona avente ad oggetto: “approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di calcestruzzo con materiali inerti e rifiuti non pericolosi in ampliamento di un impianto di recupero rifiuti inerti, da realizzarsi in localitĂ Mirabei nel Comune di Caprino Veronese (VR), di proprietĂ della ditta Ecoblu S.r.l. con sede legale in via Morgagni 14 nel Comune di Veronaâ;
– del parere favorevole n. 10 allegato al verbale n. 3 della seduta del 20.06.2011 espresso dalla C.T.P.A. con prescrizioni;
– del parere prot. ARPAV n. 013774072011 e prot. Provincia n. 122040 del 16.11.2010 espresso dal Direttore del Dipartimento ARPAV di Treviso per conto dell’Osservatorio Regionale rifiuti con il quale è stata esclusa la necessitĂ di una preventiva deliberazione del Consiglio Provinciale di Verona ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. n. 11/2010;
– della determinazione n. 2355/2010 del 04.05.2010 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona che ha escluso il progetto dalla preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona e dellâArpav e del Comune di Caprino Veronese e di Ecoblu S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel Comune di Caprino Veronese in localitĂ Mirabei vi è una cava di notevole estensione che sorge in unâarea che il piano dâarea Baldo Garda, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 827 del 15 marzo 2012, individua come âanfiteatro morenico di Rivoliâ e definisce di rilevante interesse paesistico ambientale, dettando specifiche norme di tutela allâart. 39 delle norme tecniche di attuazione.
In una parte della cava ormai estinta la controinteressata Eco Blu Srl è stata autorizzata a procedere ad un riordino ambientale mediante la realizzazione di una discarica di inerti, in unâaltra porzione di cava estinta la SocietĂ Eco Inerti Camapagnari esercita lâattivitĂ di recupero di rifiuti inerti e non pericolosi mediante frantumazione e vagliatura, nonchĂŠ lâattivitĂ di produzione di calcestruzzo, mentre in una parte di cava attiva allâinterno della quale opera lâodierna controinteressata Ecoblu Srl, subentrata alla SocietĂ Mirabei Srl, viene tuttâora esercitata lâattivitĂ di estrazione di ghiaia, la cui autorizzazione è stata da ultimo prorogata con decreto n. 42 del 22 marzo 2010 del Dirigente regionale per le attivitĂ estrattive, con la prescrizione di concludere definitivamente ed inderogabilmente i lavori di coltivazione e sistemazione ambientale entro il 31 dicembre 2013.
Con il ricorso in epigrafe lâAssociazione nazionale Legambiente, impugna la determinazione n. 4567 del 28 ottobre 2011, del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona, con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione da parte della controinteressata Ecoblu Srl di un impianto per la produzione di calcestruzzo con materiali inerti e rifiuti non pericolosi nella parte di cava nella quale la medesima SocietĂ esercita lâattivitĂ di cava, unitamente al parere espresso dalla commissione tecnica provinciale per lâambiente, al parere reso dal direttore del dipartimento dellâArpav di Treviso per lâOsservatorio regionale rifiuti, e alla determinazione n. 2355/10 del 4 maggio 2010 del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona che ha escluso la necessitĂ di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le seguenti censure:
I) violazione ed errata applicazione dellâart. 16 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, dellâart. 42 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dellâart. 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ed incompetenza dellâosservatorio rifiuti dellâArpav in quanto lâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, applicabile alla fattispecie in esame, impedisce lâapprovazione di progetti come quello presentato dalla controinteressata in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale e le argomentazioni proposte dallâArpav al fine di consentire lâapprovazione del progetto sono erronee;
II) violazione ed errata applicazione dellâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, dellâart. 11, commi 1, 2 e 33 della legge regionale n. 3 del 2000, e degli artt. 182 bis e 199 comma 3, lett. d), g), h), e l) del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonchĂŠ violazione dellâart. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per carenza di motivazione, perchĂŠ lâArpav nel parere espresso non ha considerato che non sono rispettati i principi di prossimitĂ ed indispensabilitĂ dellâimpianto;
III) violazione dellâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, incompetenza, travisamento, carenza e contraddittorietĂ del parere dellâArpav, in quanto enuncia esso stesso gli elementi dai quali si evince che lâimpianto non può essere autorizzato in assenza del pronunciamento favorevole del consiglio provinciale;
IV) violazione degli artt. 1, 3 e 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, e dellâart. 20 del Dlgs. n. 152 del 2006, motivazione illogica e contraddittoria, difetto di istruttoria e contraddittorietĂ perchĂŠ la mancata sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale è immotivata e contraddice le indicazioni contenute nella determinazione con la quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilitĂ ambientale rispetto allâattivitĂ di frantumazione e betonaggio della SocietĂ Ecoinerti Campagnari;
V) violazione dellâart. 21 della legge regionale n. 3 del 2000 e degli artt. 43 e 44 della legge regionale n. 11 del 2004 per la mancata indicazione delle ragioni per le quali è stata concessa la deroga per gestione di rifiuti aventi codici CER non ricompresi nel DM 5 febbraio 1998, e per la mancata considerazione della non assentibilitĂ dellâimpianto in zona agricola;
VI) violazione degli artt. 10 e 20 del piano dâarea Baldo Garda che vietano lâapertura di cave e il riutilizzo di cave abbandonate o dismesse;
VII) violazione del piano di risanamento delle acque, carenza di istruttoria e di motivazione per la mancata considerazione che lâarea è interessata dalle falde sotterranee ed in parte in fascia di ricarica degli acquiferi.
Si sono costituiti in giudizio la controinteressata Ecoblu Srl, la Provincia di Verona e il Comune di Caprino Veronese, i primi due chiedendo la reiezione del ricorso, e il terzo associandosi alle difese della parte ricorrente.
La Provincia di Verona ha anche eccepito la tardivitĂ dellâimpugnazione della determinazione n. 2355/10 del 4 maggio 2010 del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona che ha escluso la necessitĂ di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, e lâinammissibilitĂ dellâintervento del Comune di Caprino Veronese perchĂŠ non notificato alle parti del giudizio.
Con ordinanza n. 204 dellâ8 marzo 2012, è stata motivatamente accolta la domanda cautelare, confermata in appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2500 del 26 giugno 2012, per la mancata dimostrazione dellâesistenza di un danno grave ed irreparabile per la ditta nei tempi occorrenti ad una decisione di merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata lâinammissibilitĂ dellâintervento del Comune di Caprino Veronese, perchĂŠ questi chiede, al pari della parte ricorrente, lâannullamento degli atti impugnati, acquisendo quindi la qualifica di cointeressato e non di controinteressato, e ad esso pertanto non è consentita la mera costituzione in giudizio con atto non notificato, avendo egli l’onere di proporre autonomo e separato ricorso (cfr. Tar Umbria, Sez. I, 28 agosto 2012, n. 329) ed essendo peraltro ormai decaduto dallâesercizio dellâazione (cfr. art. 28, comma 2, cod. proc. amm.).
1.1 Va invece disattesa lâeccezione di tardivitĂ dellâimpugnazione della determinazione n. 2355/10 del 4 maggio 2010 del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona che ha escluso la necessitĂ di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Il Collegio non ignora che in alcune pronunce è stata affermata lâimmediata ed autonoma impugnabilitĂ del provvedimento che, nellâambito della procedura di screening, decide sulla sottoposizione o meno di un determinato progetto alla valutazione di impatto ambientale (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 265; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213), ma ritiene di dover puntualizzare che lâimpugnazione del provvedimento di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, costituisce una facoltĂ e non un onere per la parte ricorrente, in quanto è vero che giĂ da questa determinazione scaturiscono effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali, ma va tuttavia considerato che solo lâapprovazione del progetto ha carattere costitutivo degli effetti connessi alla sua realizzazione.
Ad una tale conclusione conduce lâart. 29, comma 1, del Dlgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che âla valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di leggeâ.
Conseguentemente, stante il rapporto di necessario collegamento espressamente sancito a livello normativo tra i diversi atti che compongono l’atto finale, l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento che ha escluso la necessitĂ di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, non determina alcuna preclusione all’ammissibilitĂ , nĂŠ rifluisce sulla procedibilitĂ , del ricorso proposto contro la delibera di approvazione ed autorizzazione del progetto, e può costituire oggetto di censura al momento dellâimpugnazione dellâatto costitutivo degli effetti finali della procedura (in modo non dissimile a quanto accade in caso di impugnazione del piano regolatore dove vi è la facoltĂ ma non lâobbligo di impugnazione immediata del piano adottato).
2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Lâart. 16, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2010, ha previsto che nelle more dellâapprovazione del piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, ânon possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nĂŠ concesse autorizzazioni allâesercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dellâOsservatorio rifiuti dellâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente del Veneto, che accerti lâindispensabilitĂ degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dellâosservanza del principio di prossimitĂ tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dallâarticolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dallâarticolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152â.
Nel caso in esame la Provincia di Verona si è rivolta allâOsservatorio rifiuti dellâArpav e questo con parere n. 01377407211 del 16 novembre 2010, ha affermato che il progetto presentato non è soggetto alle limitazioni dettate dalla predetta norma, in quanto va qualificato come mero ampliamento di impianti esistenti in termini di potenzialitĂ , superficie o modifiche gestionali, e quindi come rientrante nelle esenzioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 23 marzo 2010, recante disposizioni attuative della legge regionale.
La Provincia di Verona, la SocietĂ controinteressata e lâArpav nelle proprie difese sostengono la tesi enunciata in tale parere, affermando che nel caso di specie lâimpianto per la produzione di calcestruzzo deve considerarsi ampliamento dellâimpianto di frantumazione, e che questo deve considerarsi giĂ esistente in quanto giĂ autorizzato, ai fini della non applicabilitĂ dei vincoli previsti dallâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, come previsto dalla sopra menzionata deliberazione della Giunta regionale.
Questa tesi non può essere condivisa perchÊ si basa su di una non corretta interpretazione delle norme.
Dalla cronistoria delle procedure autorizzative intercorse emerge che:
– la dante causa dellâodierna controinteressata Ecoblu Srl, la ditta Cava Mirabei Srl, è stata autorizzata con determinazione n. 270/04 del 16 gennaio 2004 alla realizzazione di un impianto per lâattivitĂ di recupero di materiali inerti e rifiuti tramite frantumazione, non realizzato, e la cui scadenza del termine di realizzazione è stata piĂš volte prorogata, da ultimo fino al 26 giugno 2011, dal provvedimento impugnato;
– il progetto originario che ha dato luogo alla determinazione n. 270/04 del 16 gennaio 2004 prevedeva, unitamente alla realizzazione dellâimpianto di frantumazione, anche la realizzazione di un impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo e di una tettoia per ricovero mezzi, ma la parte di progetto relativa a tale impianto non è stata approvata in quanto ritenuta afferente ad un insediamento produttivo non attinente al recupero dei rifiuti, e pertanto di competenza del Comune e non della Provincia (nel progetto era previsto lâutilizzo di rifiuti provenienti da scavi e demolizioni; cocciame da estrazioni e lavorazioni di pietre naturali per lâottenimento di inerti a granulometria stabilizzata utilizzabili per la realizzazione di sottofondi di capannoni e la costruzione di opere stradali, come risulta dal parere n. 113 di cui al verbale n. 18 del 13 ottobre 2003 della commissione tecnica provinciale per lâambiente della Provincia di Verona allegato al doc. 17 del ricorso);
– successivamente, in data 11 maggio 2004, la ditta ha presentato domanda di approvazione di un diverso progetto per un impianto per la produzione di calcestruzzo con materiali inerti e rifiuti provenienti da centrali termoelettriche ed altri rifiuti compatibili;
– lâistanza per ottenere lâautorizzazione di tale progetto è stata respinta con determinazione prot. n. 65504 del 25 giugno 2008 del dirigente del settore ecologia della Provincia di Verona, facendo riferimento a ragioni di tutela paesaggistica;
– il Tar Veneto, Sez. II, con sentenza 14 novembre 2008, n. 3567, ha annullato il diniego di autorizzazione accogliendo la censura di difetto di motivazione;
– in esecuzione di tale sentenza, il dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona con nota prot. n. 24271 del 5 marzo 2009, ha inviato una comunicazione di avvio del procedimento per il riesame del progetto, e successivamente ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento, in quanto vi era la necessitĂ di verificare lâassoggettabilitĂ del progetto alla valutazione di impatto ambientale;
– in data 30 novembre 2009, la ditta ha presentato domanda di verifica di assoggettabilitĂ del progetto a valutazione di impatto ambientale;
– il dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona con determinazione n. 2355/10 del 4 maggio 2010, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto denominato âimpianto di recupero di materiali inerti tramite frantumazione, mediante lâinserimento di un impianto per la produzione di calcestruzzo con materiali e rifiuti inertiâ;
– tale provvedimento reca tuttavia la prescrizione che, prima dellâapprovazione del progetto, deve essere presentato uno studio con la valutazione degli effetti cumulativi con le altre attivitĂ di gestione dei rifiuti presenti sulle aree limitrofe;
– il 19 ottobre 2010 la Provincia di Verona ha chiesto allâOsservatorio rifiuti dellâArpav il parere prescritto dallâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010;
– lâArpav ha affermato che il progetto non soggiace alle limitazioni previste dallâart. 16 delle legge regionale n. 11 del 2010, e pertanto può essere autorizzato senza lâacquisizione del parere del consiglio provinciale circa lâindispensabilitĂ dello stesso ai fini dello smaltimento o recupero dei rifiuti, in ragione dellâosservanza del principio di prossimitĂ tra luogo di produzione e luogo di smaltimento.
Da quanto esposto risulta quindi che il progetto ricade tra quelli assoggettati alla disciplina dellâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, perchĂŠ si tratta di un progetto relativo ad un nuovo impianto.
In fatto emerge che in passato non è stata mai approvata lâautorizzazione di un impianto per la produzione del calcestruzzo con materiali inerti e rifiuti (la produzione del calcestruzzo mediante lâutilizzo di rifiuti rende ininfluente, ai fini della definizione della controversia, la preesistenza di un impianto di betonaggio molto risalente), in quanto la richiesta di approvazione del progetto relativo ad un impianto di questo tipo presentata nel 2003, era stata respinta, e che lâimpianto di recupero di inerti mediante frantumazione autorizzato con la determinazione n. 270/04 del 16 gennaio 2004, che si pretenderebbe oggetto di ampliamento, non è stato ancora realizzato, in quanto il termine di scadenza dellâautorizzazione è stato ripetutamente prorogato.
Ne discende, contrariamente a quanto afferma lâArpav nel proprio parere, la non applicabilitĂ al progetto relativo allâimpianto per la produzione di calcestruzzo con inerti e rifiuti, della disciplina sulle esenzioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 23 marzo 2010, recante disposizioni attuative dellâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010.
Questa infatti, che ha valenza interpretativa della legge regionale, precisa le casistiche che non devono ritenersi soggette allâapplicazione dellâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, e tra queste menziona le domande relative alla ârealizzazione di interventi di ampliamento di impianti esistenti autorizzati allo smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, in termini di potenzialitĂ , superficie o modifiche gestionaliâ.
Nel caso in esame il progetto per la produzione di calcestruzzo con materiali inerti e rifiuti non può essere definito come mero ampliamento in termini di potenzialitĂ , superficie o modifiche gestionali del progetto di realizzazione di un impianto di recupero di inerti mediante frantumazione, in primo luogo perchĂŠ non può parlarsi di ampliamento tra impianti tra loro diversi, strutturalmente e funzionalmente autonomi, che sono solo collegati tra loro, in secondo luogo perchĂŠ lâimpianto di frantumazione, quandâanche fosse da qualificare, secondo la prospettazione delle parti resistenti e della controinteressata, come ampliato dallâimpianto di produzione del calcestruzzo, non potrebbe neppure essere definito come giĂ âesistenteâ, atteso che, benchĂŠ autorizzato, non è stato ancora realizzato e lâespressione impianti âesistenti ed autorizzatiâ utilizzata dalla citata deliberazione della Giunta regionale non costituisce unâendiadi.
Infatti laddove il legislatore ha definito cosa debba intendersi per âimpianto esistenteâ, ha inteso fare riferimento non solo allâimpianto che abbia ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, ma che sia anche entrato in funzione (in tali termini lâart. 5, comma 1, lett. i quinquies del Dlgs. n. 152 del 2006 dispone che si definisce impianto esistente âun impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilitĂ ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000â).
Una tale conclusione è coerente, sotto un profilo sistematico, con la logica sottesa alla norma regionale, posto che lâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, si prefigge di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione, nelle more del perfezionamento dellâiter di approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti speciali.
Solo per completezza va anche soggiunto che, quandâanche il progetto per la produzione di calcestruzzo dovesse essere qualificato come ampliamento di quello di frantumazione, si dovrebbe comunque definire il medesimo come comportante una variante sostanziale al progetto originario in quanto tale assoggettabile alla medesima disciplina applicabile ai nuovi impianti ai sensi dellâart. 208, comma 19, del Dlgs. n. 152 del 2006, per il quale le procedure di autorizzazione di nuovi impianti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali a seguito delle quali gli impianti non sono piĂš conformi all’autorizzazione rilasciata.
Da quanto premesso, discende che il progetto ricade tra quelli assoggettati alla disciplina dellâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, e che non può quindi essere autorizzato senza una deliberazione del consiglio provinciale competente per territorio che, previo parere dellâOsservatorio rifiuti dellâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente del Veneto, accerti lâindispensabilitĂ degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dellâosservanza del principio di prossimitĂ tra luogo di produzione e luogo di smaltimento.
2.1 La parte controinteressata sul punto eccepisce lâincostituzionalitĂ dellâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, per aver sospeso sine die lâapprovazione di tali tipologie di impianti in attesa dellâapprovazione del piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, affidando nelle more alla discrezionalitĂ del consiglio provinciale la loro autorizzazione, in violazione dei principi di libertĂ di iniziativa di cui allâart. 41 della Costituzione e di separazione tra politica ed amministrazione enucleabile dallâart. 97 della Costituzione.
Il Collegio ritiene la questione manifestamente infondata, atteso che la Regione è comunque tenuta a procedere alla suddetta pianificazione, e lâinosservanza del termine ricavabile dalla legge regionale n. 3 del 2000 e dallâart. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la definizione dei procedimenti di pianificazione, pur non comportando la decadenza dal potere, connota in termini di illegittimitĂ il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilitĂ per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi (per una fattispecie analoga cfr. Corte costituzionale, 22 giugno 2004, n. 176), e la legge regionale non prevede in realtĂ una assoluta non autorizzabilitĂ dei progetti di nuovi impianti, ma la subordina ad una valutazione rimessa allo stesso organo competente allâapprovazione del piano, proprio al fine di non rendere vano il raggiungimento degli obiettivi da questo previsti, nelle more della sua approvazione.
3. Parimenti fondata è la censura con la quale la parte ricorrente lamenta la perplessità e la contraddittorietà del provvedimento con il quale è stata decisa la non assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale.
Nellâarea è presente unâattivitĂ di frantumazione e betonaggio esercitata dalla SocietĂ Ecoinerti Campagnari, ed è presente una discarica di inerti gestita dalla stessa controinteressata finalizzata alla ricomposizione ambientale della cava.
Il provvedimento con il quale è stata decisa la non assoggettabilitĂ del progetto alla valutazione di impatto ambientale, contiene la prescrizione che, prima dellâapprovazione del progetto, la ditta deve presentare uno studio con la valutazione degli effetti cumulativi con le altre attivitĂ di gestione dei rifiuti presenti sulle aree limitrofe.
Orbene, ritiene il Collegio contraddittorio decidere di non sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale, che implica proprio lâanalisi e la valutazione di tali effetti cumulativi, prescrivendo al contempo la necessitĂ di svolgere tali valutazioni prima dellâapprovazione del progetto, ed illogico che sia stata ignorata immotivatamente la raccomandazione di non aggravare lâarea di ulteriori impianti di gestione dei rifiuti contenuta in precedenti atti del medesimo ente.
Infatti nel parere favorevole di compatibilitĂ ambientale n. 144 del 22 febbraio 2007, avente ad oggetto il progetto di ricomposizione ambientale della parte di cava estinta mediante la realizzazione di una discarica di inerti, si raccomanda âche le attivitĂ esercitate dalle ditte sopracitate (Cava Mirabei e Camapagnari Bruno) allo stato attuale giĂ approvate, non vengano in alcun modo modificate con ulteriori ampliamenti o integrazioniâ.
Il parere della commissione relativamente al progetto in esame si limita ad affermare, incongruamente, che la prescrizione da ultimo citata va ignorata perchÊ il precedente diniego di cui alla determinazione prot. n. 65504 del 25 giugno 2008 (cfr. doc. 20 allegato al ricorso), nel quale la medesima prescrizione era stata richiamata per motivare il diniego di autorizzazione, è stato annullato dal Tar con sentenza n. 3567 del 2008, sopra citata, senza curarsi della circostanza che la sentenza in realtà non ha statuito nulla in proposito, limitandosi ad annullare il diniego di autorizzazione in accoglimento solamente della censura di difetto di motivazione.
Eâ inoltre sintomatica di una non corretta valutazione di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie, la circostanza che lâimpianto della ditta Campagnari, consistente in un impianto di frantumazione e vagliatura di inerti e di produzione del calcestruzzo, analogo a quello del progetto presentato dalla parte controinteressata, sia stato in passato dichiarato assoggettabile alla procedura di impatto ambientale con determinazione n. 2357/10 del 4 maggio 2010 (cfr. doc. 35 allegato al ricorso).
La determinazione n. 4567 del 28 ottobre 2011 del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona, di approvazione del progetto, il parere dellâArpav, e la determinazione n. 2355/10 del 4 maggio 2010 del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona che ha escluso la necessitĂ di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, devono pertanto essere annullati in accoglimento delle censure di cui al primo, terzo e quarto motivo.
4. La censura di incompetenza formulata nellâambito del primo motivo con la quale la parte ricorrente lamenta il vizio di incompetenza del parere espresso dallâOsservatorio regionale dei rifiuti dellâArpav, perchĂŠ sottoscritto dal Dirigente del dipartimento di Treviso, va invece respinta perchĂŠ, come chiarito dallâArpav nelle proprie difese, lâOsservatorio regionale sui rifiuti è stato istituito dallâart. 5 della legge regionale n. 3 del 2000, presso lâArpav, e questa, nellâambito della propria autonomia organizzatoria, lo ha incardinato, quale struttura a valenza regionale, nel Sevizio rifiuti e compostaggio del Dipartimento Arpav di Treviso, funzionalmente sottordinato al Direttore del Dipartimento che, sottoscrivendo il parere, non ha quindi esorbitato dalle proprie competenze.
5. Il secondo motivo, con il quale in sostanza la parte ricorrente lamenta che lâautorizzazione impugnata viola i principi di prossimitĂ ed indispensabilitĂ dellâimpianto, è invece inammissibile, perchĂŠ sconfina nel merito delle valutazioni di merito che sono riservate al Consiglio provinciale, che peraltro non si è ancora pronunciato sul punto.
6. Il quinto motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta la mancata motivazione delle ragioni per le quali è stata concessa la deroga per gestione di rifiuti aventi codici CER non ricompresi nel DM 5 febbraio 1998, e la mancata considerazione della non assentibilitĂ dellâimpianto in zona agricola, è infondato, perchĂŠ, come chiarito dalla Provincia nelle proprie difese, alcuni dei codici CER oggetto di contestazione erano giĂ stati autorizzati con il provvedimento 270/04 del 16 gennaio 2004, e due dei codici non sono in realtĂ presenti nella tabella dei codici autorizzati, mentre la localizzazione di tale tipo di impianti allâinterno di aree destinate ad attivitĂ di cava in esercizio o estinta, è espressamente ammessa dallâart. 21, comma 3, lett. b), della legge regionale n. 3 del 2000.
7. Eâ infondato anche il sesto motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10 e 20 del piano dâarea Baldo Garda che vietano lâapertura di cave e il riutilizzo di cave abbandonate o dismesse, in quanto tali disposizioni in realtĂ non impediscono la realizzazione nĂŠ dellâimpianto di produzione di calcestruzzo, nĂŠ dellâimpianto di frantumazione.
8. Anche la censura di cui al settimo motivo, con la quale la parte ricorrente lamenta la mancata considerazione che lâarea è interessata dalle falde sotterranee ed in parte in fascia di ricarica degli acquiferi, deve essere respinta, in quanto dallâistruttoria compiuta risultano valutati gli impatti sullâambiente idrico e sul suolo e sottosuolo (cfr. i paragrafi A.3.2 e A.3.3 del parere della commissione provinciale valutazione impatto ambientale allegato alla determinazione n. 2355 del 4 maggio 2010 del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona di cui al doc. 4 della parte ricorrente).
In definitiva, va dichiarata lâinammissibilitĂ dellâintervento del Comune di Caprino Veronese, lâinammissibilitĂ del secondo motivo, e vanno accolti in parte il primo, il secondo ed il quarto motivo, con conseguente annullamento degli atti impugnati nel senso sopra precisato.
Tenuto conto della novitĂ delle questioni interpretative poste dellâart. 16 della legge regionale n. 11 del 2010, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando:
– dichiara lâinammissibilitĂ dellâintervento del Comune di Caprino Veronese;
– in parte dichiara inammissibile il ricorso, in parte lo respinge, in parte lo accoglie e, per lâeffetto, annulla i provvedimenti impugnati nel senso precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)