* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO â Accesso â Organizzazioni sindacali â Istanza di accesso al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente, con riferimento allâattribuzione del bonus di merito â Rigetto â LegittimitĂ â Art. 6 CCNL del personale comparto scuola, art. 24 l. n. 241/1990, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 33/2013.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
CittĂ : Venezia
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2017
Numero: 400
Data di udienza: 19 Aprile 2017
Presidente: Nicolosi
Estensore: Nicolosi
Premassima
* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO â Accesso â Organizzazioni sindacali â Istanza di accesso al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente, con riferimento allâattribuzione del bonus di merito â Rigetto â LegittimitĂ â Art. 6 CCNL del personale comparto scuola, art. 24 l. n. 241/1990, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 33/2013.
Massima
TAR VENETO, Sez. 1^ – 27 aprile 2017, n. 400
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO â Accesso â Organizzazioni sindacali â Istanza di accesso al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente, con riferimento allâattribuzione del bonus di merito â Rigetto â LegittimitĂ â Art. 6 CCNL del personale comparto scuola, art. 24 l. n. 241/1990, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 33/2013.
Lâinterpretazione coerente sul piano sistematico dellâart. 6, c. 2, lett. o) del del CCNL del personale del comparto scuola con altre disposizioni dello stesso contratto collettivo e con le norme di legge che concorrono a dettare i principi regolatori del diritto di accesso, escludono che possa essere consentito alle Organizzazioni Sindacali lâaccesso alle informazioni relative al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente (con riferimento allâattribuzione del bonus merito). Il punto o) cit. del contratto collettivo non prevede infatti espressamente, come per il punto n) del medesimo comma 2 dellâart. 6, che le informazioni includano i nominativi del personale e, ambedue le disposizioni, comunque, non prevedono unâinformazione che abbini i nominativi del personale agli importi percepiti. Quanto alle disposizioni legislative, lâart. 24 della legge 241 del 1990, prevede, al comma 6, lett. d), che le Amministrazioni possano escludere dallâaccesso i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche: e tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno nellâipotesi di tutela della riservatezza. Tale disposto normativo va, inoltre, integrato con le disposizioni in materia di privacy (d.lgs. n. 196/2003) sulle quali è intervenuto il Garante con parere del 13.10.2014 nel quale esclude che le informazioni possano riguardare i compensi riferiti ai singoli lavoratori individuali, potendosi solo consentire lâaccesso ai nominativi e ai dati sui compensi solo in forma aggregata. Analoga conclusione può trarsi con riferimento al c.d. accesso pubblico regolato dal d.lgs. n. 33/2013 che attiene agli atti per i quali vi è lâobbligo della pubblicazione: lâart. 20 di tale decreto, in particolare, prevede che la pubblicazione dei dati riguardanti lâammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e lâammontare dei premi effettivamente distribuiti possa avvenire solo in maniera complessiva e in forma aggregata.
Pres. ed Est. Nicolosi â CISL Scuola di Venezia e altro (avv.ti Speranzoni e Azzarini) c. Ministero dell’Istruzione dell’UniversitĂ e della Ricerca (Avv. Satto) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 1^ - 27 aprile 2017, n. 400SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 1^ – 27 aprile 2017, n. 400
Pubblicato il 27/04/2017
N. 00400/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 116 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2017, proposto da:
Cisl Scuola di Venezia, Flc Cgil di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Speranzoni, Leonello Azzarini, con domicilio eletto presso lo studio Renato Speranzoni in Mestre, via Andrea Costa 20e;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’UniversitĂ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Istituto Comprensivo G.F. Malipiero di Marcon non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento senza data n. 54 1.3.6 di prot. del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G.F. Malipiero di Marcon e accertamento del diritto all’accesso ai documenti richiesti, con condanna delle Amministrazioni resistenti a consentire l’accesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’ Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con atto ritualmente notificato e depositato, le OO.SS. in epigrafe indicate, come rappresentate, hanno impugnato il provvedimento con il quale il Dirigente scolastico dellâIstituto Comprensivo Statale âG.F. Malipieroâ di Marcon (Ve) ha respinto lâistanza di accesso, presentata 16.12.2016, volta allâacquisizione degli relativi allâattribuzione del bonus merito/valorizzazione a.s. 2015/2016 prospetto analitico di compensi erogati al personale docente. Il provvedimento di diniego è stato negato per ragioni di âtutela dei diritti relativi alla privacy dei singoli operatori della scuolaâ.
Nellâatto di ricorso le OO.SS., nel premettere che la richiesta di accesso era stata formulata ai sensi dellâart. 6, comma 2, del CCNL 29.11.2007 Comparto Scuola e atteneva a materie di informazione successiva, deducono un unico articolato motivo nel quale sostengono lâerroneitĂ delle argomentazioni opposte dal dirigente scolastico perchĂŠ ritenute contrastanti innanzi tutto con il disposto di cui allâart. 6, comma 2, ultimo paragrafo, del CCNL 29.11.2007 Comparto Scuola, ove è espressamente e testualmente disposto che sono materia di informazione successiva i nominativi del personale utilizzato nelle attivitĂ e progetti retribuiti con il fondo di istituto e la verifica dellâattuazione della contrattazione collettiva integrativa dâistituto sullâutilizzo delle risorse; donde apparirebbe palesemente illegittimo il diniego opposto, e ciò anche in relazione al fatto che gli artt. 2, comma 3, e 40, comma 1, del D.L.vo 30.3.2001 n. 165 riconoscono la contrattazione collettiva come fonte di produzione del diritto e riservano alla contrattazione collettiva stessa la disciplina delle materie relative alle relazioni sindacali.
Sarebbe, in proposito, vago e generico â e quindi inidoneo a formulare alcuna controdeduzione difensiva â il riferimento contenuto nel provvedimento di diniego al D.L.vo 14.3.2013 n. 33 e al D.L.vo 30.6.2003 n. 196. Senza considerare che dallâart. 1, comma 1, del D.L.vo n. 33 cit. potrebbero trarsi argomenti favorevoli allâaccesso in quanto prevede proprio lâaccessibilitĂ totale alle informazioniconcernenti l’organizzazione e l’attivitĂ delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubblicheâ.
LâillegittimitĂ del provvedimento di diniego deriverebbe anche dal contrasto con lâart. 24, comma 7, della legge 7.8.90 n. 241 e con i principi generali dellâordinamento in materia di accesso e di riservatezza, che, in caso di conflitto, riconoscono prevalenza al primo. E nel caso di specie la prevalenza del diritto di accesso sarebbe avvalorata dal fatto che si tratterebbe di conoscenza di dati attinenti a materia di informazione successiva.
Si è costituita lâAmministrazione intimata che ha depositato una memoria con la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento al richiamato art. 6 CCNL 2007 Comparto Scuola, che disciplina i diritti di informazione delle OO.SS, in quanto la violazione del CCNL sarebbe di spettanza del giudice ordinario (del lavoro) lamentando le organizzazioni ricorrenti una violazione delle loro prerogative, ai sensi dellâart. 28 della legge n.300/70 (c.d. Statuto del lavoratori).
Nel merito, ha sostenuto lâinfondatezza dei profili dedotti nel ricorso in quanto la richiesta dei sindacati sarebbe troppo generica e, quindi, rientrante nellâipotesi del controllo generalizzato dellâoperato della pubblica amministrazione.
Con riguardo allâargomento che si tratterebbe di dati inerenti la c.d. informazione successiva, lâAmministrazione sostiene che la richiesta di accesso sarebbe infondata per la ragione che la norma del CCNL si riferisce al solo Fondo di Istituto che non era oggetto della richiesta delle OO.SS., e ai soli nominativi e non anche alla retribuzione nĂŠ tantomeno al prospetto analitico dei compensi erogati ai singoli docenti. Sul punto richiama il parere del 13.10. 2014 del Garante della Privacy.
Non potrebbe neppure invocarsi il punto o) dellâart. 6 cit, in quanto le OO.SS. ricorrenti chiedono una verifica individuale che, peraltro, non sarebbe stata oggetto di contrattazione sul punto non prevedendola la legge n. 107 del 2015; donde non ci sarebbe un obbligo di informazione in capo allâistituzione scolastica e un correlativo diritto di informazione delle OO.SS., in ordine ai dati disaggregati richiesti. Potrebbe solo essere consentita unâinformazione in forma aggregata.
Con riferimento, in ultimo, allâaccusa di vaghezza del riferimento al D.L. vo 30.6.2003 n. 196 e al del D.L. vo 14.3.2013 n. 33, lâAmministrazione controdeduce che si tratterebbe di applicare i principi generali in materia di riservatezza dei dati personali che consentono solo lâinformazione in forma di dati aggregati e, quindi, nella forma dellâammontare complessivo dei premi erogati, mai in quello dei compensi singolarmente elargiti.
2) Il Collegio osserva, preliminarmente, in ordine alla questione di giurisdizione adombrata nella memoria dellâAvvocatura dello Stato, che lâazione promossa attiene esclusivamente allâaccesso agli atti dellâAmministrazione scolastica ai sensi dellâart. 22 e seguenti della legge 241 del 1990, la quale solo norma è, peraltro, richiamata nellâistanza presentata dalle organizzazioni sindacali. Ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice adito.
Ancora in via preliminare il Collegio deve rilevare lâinammissibilitĂ del deposito documentale effettuato da parte ricorrente oltre la scadenza del termine dimidiato di 20 giorni liberi dalla camera di consiglio di trattazione della causa. I termini indicati dal codice del processo amministrativo sono stabiliti a garanzia del corretto contraddittorio fra le parti costituite e la loro inosservanza, non giustificata da eventi successivi alla scadenza processuale, non consente la rimessione nei termini. A ciò va aggiunto che nella discussione camerale il difensore delle ricorrenti ha tratto argomento da tale produzione per introdurre irritualmente profili di censura nuovi e, pertanto, inammissibili.
Tanto osservato e rilevato e prescindendo dallâaltra questione, rilevabile dâufficio, sulla verifica dellâintegritĂ del contraddittorio, posto che i docenti i cui dati relativi ai premi percepiti li legittimerebbero a contraddire nel presente giudizio, il ricorso è, nel merito, infondato.
Lâart. 6, comma 2, lett. o) del CCNL del personale del comparto scuola prevede, quanto alle materie oggetto di âinformazioni successiveâ la verifica dellâattuazione della contrattazione collettiva integrativa dâistituto sullâutilizzo delle risorse. Unâinterpretazione coerente sul piano sistematico con altre disposizioni dello stesso contratto collettivo e con le norme di legge che concorrono a dettare i principi regolatori del diritto di accesso, escludono che possa essere consentito alle OO.SS. ricorrenti le âinformazioniâ dalle stesse richieste, ossia il prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente.
Il punto o) cit. del contratto collettivo non prevede espressamente, come per il punto n) del medesimo comma 2 dellâart. 6, che le informazioni includano i nominativi del personale e, ambedue le disposizioni, comunque, non prevedono unâinformazione che abbini i nominativi del personale agli importi percepiti; dal che può concludersi che il combinato disposto delle due disposizioni del contratto collettivo non dia supporto giuridico alla pretesa delle OO.SS. ricorrenti.
Quanto alle disposizioni legislative, lâart. 24 della legge 241 del 1990, che prevede come ipotesi di inammissibilitĂ dellâaccesso quelle delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, prevede altresĂŹ â al comma 6, lett. d), che le Amministrazioni possano escludere dallâaccesso i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchĂŠ i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono: e tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno nellâipotesi di tutela della riservatezza. Tale disposto normativo va, inoltre, integrato con le disposizioni in materia di privacy di cui al dec. Lgv n. 196 del 30.6.2003 sulle quali, come richiamato dalla difesa dellâAmministrazione scolastica, è intervenuto il Garante con un proprio parere del 13.10.2014 nel quale esclude che le informazioni possano riguardare i compensi riferiti ai singoli lavoratori individuali, potendosi solo consentire lâaccesso ai nominativi e ai dati sui compensi solo in forma aggregata. Analoga conclusione può trarsi con riferimento al c.d. accesso pubblico regolato dal dc. Lgs n. 33 del 14.3.2013 che attiene, infatti, agli atti per i quali vi è lâobbligo della pubblicazione: lâart. 20 di tale decreto, in particolare, prevede che la pubblicazione dei dati riguardanti lâammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e lâammontare dei premi effettivamente distribuiti possa avvenire solo in maniera complessiva e in forma aggregata.
A ciò è da aggiungere che le OO.SS. ricorrenti nella loro domanda di accesso non hanno neppure ritenuto di motivare le ragioni che, a loro giudizio, renderebbero necessaria la conoscenza dellâammontare erogato a ciascun docente, non potendosi invocare genericamente motivi di tutela nel caso di specie, non essendo percepibile in che modo e in quale misura la mancata conoscenza dellâammontare percepito dai singoli docenti specificamente individuati, anzichĂŠ dei soli dati aggregati, possa essere di ostacolo alla tutela degli interessi giuridici di cui le OO.SS. sono titolari o soggetti esponenziali.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese vanno compensate in ragione della peculiaritĂ e novitĂ della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Nicola Fenicia, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maurizio Nicolosi
IL SEGRETARIO