DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo edilizio – Formazione per silenzio assenso – Termine per dare inizio ai lavori – Decorrenza – Individuazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 26 Novembre 2025
Numero: 1896
Data di udienza: 5 Novembre 2025
Presidente: Bucchi
Estensore: Gisondi
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo edilizio – Formazione per silenzio assenso – Termine per dare inizio ai lavori – Decorrenza – Individuazione.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 26 novembre 2025, n. 1896
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Titolo edilizio – Formazione per silenzio assenso – Termine per dare inizio ai lavori – Decorrenza – Individuazione.
Nel caso in cui il procedimento volto al rilascio del permesso edilizio si concluda con il silenzio assenso, il termine per dare inizio ai lavori decorre solo qualora vi sia un elemento che garantisca la certezza in ordine al prodursi dell’effetto legittimante che può essere dato dalla attestazione di cui al comma 8 secondo periodo dell’art. 20 del d.p.r. 30/01 o da una sentenza passata in giudicato che abbia statuito sul punto, non potendo la amministrazione decretare la decadenza del titolo edilizio tacito nell’incertezza sul verificarsi dei suoi presupposti (T.A.R. Bari, sez. II, 20/05/2019, n.725).
Pres. Bucchi, Est. Gisondi – N.R. e altro (avv.ti Valeri e Sementilli) c. Comune di Monte Argentario (avv.ti D’Antone, De Lorenzo e Bottone)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 26 novembre 2025, n. 1896SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2024, proposto da
Nicolò Rebecchini e Federica De Gaetani, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Valeri e Francesco Sementilli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D’Antone, Antonia De Lorenzo ed Enrico Bottone, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l’annullamento
– del provvedimento n. 12/2023 del 04.12.23 con cui il Dirigente dell’Area pianificazione territoriale del comune di Monte Argentario ha rigettato l’istanza di permesso di costruire n. 24307 del 12.09.2020;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi:
– le note n. 40106 del 09.11.23 e 20764 del 20.06.23, del predetto Dirigente;
per l’accertamento dell’intervenuta formazione per silenzio assenso sulla predetta istanza n. 24307/20;
per la conseguente condanna del Comune di Monte Argentario al rilascio della relativa attestazione e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, premesso: 1) di essere proprietari di un fabbricato ad uso residenziale sito in località Pimpinnacolo nel comune di Monte Argentario; 2) di aver presentato in data 12/09/2020 al predetto Comune istanza di permesso di costruire per la esecuzione di un intervento di ristrutturazione con ampliamento consentita dalla variante al regolamento urbanistico dallo stesso approvata; 3) di aver successivamente integrato l’istanza con la autorizzazione paesaggistica, il nulla osta idrogeologico ed il prospetto del calcolo contributivo; 3) di aver chiesto al comune di Monte Argentario, a seguito del decorso dei termini previsti dall’art. 20 del d.p.r. 380/2001, di attestare la formazione del silenzio assenso; 4) che la istanza è stata denegata perché il Comune ha ritenuto che avendo i ricorrenti già beneficiato in passato della possibilità di ampliare una tantum il loro fabbricato non potrebbero nuovamente estenderne la volumetria sulla base del medesimo presupposto normativo.
Tutto ciò premesso i ricorrenti impugnano il diniego di rilascio della attestazione relativa alla formazione del silenzio assenso.
Con il primo motivo essi lamentano la violazione dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 380 del 2001 secondo il quale decorsi i termini previsti dai precedenti commi per l’istruttoria, la formulazione della proposta da parte del responsabile del procedimento e la adozione del provvedimento da parte del competente dirigente, il titolo edilizio richiesto deve intendersi accolto per silentium.
Il motivo è fondato.
Questa Sezione ha già chiarito che la presenza di un vincolo paesaggistico non osta alla formazione del titolo tacito allorchè l’istante abbia separatamente acquisito la autorizzazione paesaggistica tramettendola al comune e siano decorsi i termini di legge a decorrere da tale comunicazione (TAR Toscana III 72/2023).
Inoltre nella giurisprudenza amministrativa anche di appello si è oramai consolidato l’indirizzo secondo il quale la formazione del silenzio assenso non può essere esclusa per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento (Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022 n. 5746).
Il Comune resistente ha eccepito che anche qualora il provvedimento tacito fosse venuto in essere lo stesso sarebbe decaduto non avendo gli istanti dati inizio ai lavori entro un anno dalla sua formazione.
L’eccezione non merita favorevole considerazione.
In primo luogo perché la decadenza del permesso edilizio per mancato inizio e fine dei lavori entro i termini di legge opera solo se formalmente dichiarata (Consiglio di Stato sez. IV, 10/03/2025, n.1940).
In secondo luogo, nel caso in cui il procedimento volto al rilascio del permesso edilizio si concluda con il silenzio assenso, il termine per dare inizio ai lavori decorre solo qualora vi sia un elemento che garantisca la certezza in ordine al prodursi dell’effetto legittimante che può essere dato dalla attestazione di cui al comma 8 secondo periodo dell’art. 20 del d.p.r. 30/01 o da una sentenza passata in giudicato che abbia statuito sul punto, non potendo la amministrazione decretare la decadenza del titolo edilizio tacito nell’incertezza sul verificarsi dei suoi presupposti (T.A.R. Bari, sez. II, 20/05/2019, n.725).
L’accertamento della intervenuta formazione del titolo tacito assorbe i restanti motivi che vertono sulla conformità urbanistica dell’intervento realizzato.
La domanda risarcitoria deve essere respinta in quanto generica e non supportata da alcun elemento di prova in ordine all’an ed al quantum del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) accoglie il primo motivo e, per l’effetto: a) annulla il provvedimento impugnato; b) dichiara l’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire di cui in epigrafe; 2) dichiara assorbiti i restanti motivi; 3) respinge la domanda risarcitoria; 4) condanna il comune resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a. e al rimborso del c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
L’ESTENSORE
Raffaello Gisondi
IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi
IL SEGRETARIO




AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE