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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette Numero: 463 | Data di udienza: 14 Marzo 2017

* AREE PROTETTE – Parco Regionale – Piano di gestione – Attività consentite – Agricoltura- Allevamento di cavalli ad uso maneggio – Rientra – Art. 2135 c.c. – Evoluzione normativa.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2017
Numero: 463
Data di udienza: 14 Marzo 2017
Presidente: Trizzino
Estensore: Giani


Premassima

* AREE PROTETTE – Parco Regionale – Piano di gestione – Attività consentite – Agricoltura- Allevamento di cavalli ad uso maneggio – Rientra – Art. 2135 c.c. – Evoluzione normativa.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 27 marzo 2017, n. 463


AREE PROTETTE – Parco Regionale – Piano di gestione – Attività consentite – Agricoltura- Allevamento di cavalli ad uso maneggio – Rientra – Art. 2135 c.c. – Evoluzione normativa.

L’art. 2135 del cod. civ. ricomprende nell’attività dell’imprenditore agricolo “l’allevamento di animali”, ciò a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 228 del 2001, che ha sostituito la precedente previsione riferita “all’allevamento del bestiame”; tale modificazione testuale è stata interpretata dalla giurisprudenza come comportante un ampliamento dei confini dell’attività agricola, superando l’idea originaria secondo cui rientrava in agricoltura solo l’allevamento di animali destinati all’alimentazione o ai lavori agricoli e comunque legati al fattore produttivo della terra, e giungendo invece a comprendere nell’agricoltura le attività comunque correlate al ciclo vitale di animali, compreso l’allevamento di cavalli da corsa. Alla luce della richiamata evoluzione normativa l’allevamento di cavalli ad uso maneggio risulta compatibile con le disposizioni del Piano di gestione del Parco che consentono, nell’area interessata, solo l’attività agricola.

Pres. Trizzino, Est. Giani – A.G. (avv.ti Conti e Barburini) c. Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (avv. Ciari) e Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 27 marzo 2017, n. 463

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 27 marzo 2017, n. 463

Pubblicato il 27/03/2017

N. 00463/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01370/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2015, proposto da:
Alessandro Giusti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Conti e Iacopo Barburini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Luca Conti in Firenze, piazza della Repubblica, n. 2;

contro

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Toscana in Firenze, piazza dell’Unità Italiana, n. 1;
Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri, Susanna Caponi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale, n. 14;

per l’annullamento

– della nota 22 giugno 2015 prot. n.000612 con cui l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in persona del suo direttore, ha ritenuto di rigettare la “istanza di richiesta di nulla osta presentata da Alessandro Giusti, protocollata in entrata in data 17 marzo 2015, con numero 2938/1-12.3 per accertamento di conformità con attestazione di compatibilità ambientale per opere di sistemazione esterne e modifiche ambientali dei suoli finalizzati ad attività ippiche realizzate in assenza di autorizzazioni, riesame a seguito di sentenza del Tar 379/2015 in Comune di Pisa, località Coltano, provvedimento n. 109/15”;

e comunque per l’ottemperanza:

alla sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Terza, 10 marzo 2015, n. 379 con la quale i ricorsi r.g. 205/2011 e 1178/2012 sono stati accolti nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto sono stati annullati: il diniego di nulla-osta dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli del 2 dicembre 2010 e il provvedimento di diniego di sanatoria del Comune di Pisa n. 2 del 2012, limitatamente alle opere diverse dalla tombatura dei fossi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e del Comune di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2017 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Il sig. Alessandro Giusti presentava in data 28 luglio 2010 al Comune di Pisa domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 140 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, con riferimento ad opere realizzate senza titolo edilizio in località <Coltano>, via della Sofina n. 10, ricadente nel Parco Regionale Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli. La suddetta domanda veniva sottoposta all’Ente Parco per il nulla-osta di competenza, cui faceva seguito il diniego di nulla-osta espresso dal suddetto Ente in data 2 dicembre 2010. Conseguentemente il Comune di Pisa, con atto di diniego n. 2 del 2012, rigettava l’istanza di accertamento di conformità.

2 – Gli atti richiamati sono stati impugnati con separati ricorsi, decisi con l’unica sentenza di questa Sezione n. 379 del 10 marzo 2015, la quale ha annullato gli atti impugnati, limitatamente alle opere diverse dalla tombatura dei fossi.

3 – Il sig. Giusti ha quindi trasmesso in data 20 marzo 2015 la sentenza suddetta all’Ente Parco, chiedendone l’esecuzione. Il suddetto Ente, previa comunicazione dei motivi ostativi del 14 maggio 2015, ha nuovamente respinto l’istanza di nulla-osta alla sanatoria, con nota del 22 giugno 2015, prot. n. 612.

4 – Con il ricorso in esame il sig. Alessandro Giusti impugna la richiamata nota prot. n. 612 del 2015, proponendo nei suoi confronti tanto azione di ottemperanza, ritenendo che la nota stessa sia stata adottata in elusione della sentenza n. 379 del 2015, quanto azione di annullamento, stante la illegittimità della nota stessa.

5 – L’Ente Parco e il Comune di Pisa resistono al ricorso.

6 – Con la sentenza n. 1701 del 2015 la Sezione, in esito alla camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015, ha respinto il ricorso per ottemperanza, disponendo la reiscrizione a ruolo della causa per la trattazione, a seguito di udienza pubblica, del ricorso ordinario avverso il nuovo diniego di nulla osta.

7 – Le parti hanno presentato memoria difensive.

8 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 14 marzo 2017 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

9 – Rileva il Collegio che i motivi di diritto di cui al presente ricorso, seppur formulati attraverso il richiamo testuale alle censure articolate nel ricorso già deciso ed accolto con la sentenza n. 379 del 2015, consentono di evidenziare profili critici rivolti nei confronti dell’atto qui gravato, che devono quindi essere esaminati.

10 – Con un primo profilo critico parte ricorrente evidenzia che il previsto rimboschimento dell’area di interesse non risulta del tutto preclusivo allo svolgimento di qualunque attività, in particolare essendo ammesse le attività di allevamento, cui sono funzionali le opere realizzate, sicché le stesse potrebbero essere mantenute fino alla decisione di procedere al rimboschimento.

La censura è fondata nei sensi di seguito esplicitati.

La censura in esame viene ad attaccare il profilo motivazionale di cui al gravato atto con il quale l’Ente Parco evidenzia che le opere realizzate rientrano in zona di rimboschimento, in relazione alle quali l’art. 19 e le norme del Capitolo IV del Piano di Gestione di Tombolo e di Coltano consentono, in attesa del previsto rimboschimento, solo l’attività agricola, mentre nello specifico si tratta di opere che non rientrano nelle pratiche agricolo o agro-zootecniche. Il punto motivazionale è dunque che le opere realizzate, essendo funzionali allo svolgimento di attività di allevamento di cavalli per la realizzazione di un maneggio, non rientrerebbero nell’attività di allevamento come attività connessa all’agricoltura, quindi non potrebbero beneficiare del combinato disposto degli artt. 19 e 25 del Piano di Gestione che, nelle more del rimboschimento, consentono lo svolgimento dell’agricoltura ed anche dell’allevamento.

Il profilo motivazionale richiamato non convince.

L’art. 2135 del cod. civ. ricomprende nell’attività dell’imprenditore agricolo “l’allevamento di animali”, ciò a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 228 del 2001, che ha sostituito la precedente previsione riferita “all’allevamento del bestiame”; tale modificazione testuale è stata interpretata dalla giurisprudenza come comportante un ampliamento dei confini dell’attività agricola, superando l’idea originaria secondo cui rientrava in agricoltura solo l’allevamento di animali destinati all’alimentazione o ai lavori agricoli e comunque legati al fattore produttivo della terra, e giungendo invece a comprendere nell’agricoltura le attività comunque correlate al ciclo vitale di animali, compreso l’allevamento di cavalli da corsa (TAR Bologna, sez. 1^, n. 968 del 2015; TAR Perugia, sez. 1^, n. 96 del 2014; TAR Torino, sez. 1^, n. 1241 del 2014; TAR Campobasso, sez. 1^, n. 503 del 2013; Cass. n. 24495/2010). Alla luce della richiamata evoluzione normativa non si comprendono le ragioni per le quali l’allevamento di cavalli ad uso maneggio non possa rientrare nel concetto di allevamento, compreso nell’agricoltura, di cui all’art. 25 del Piano di Gestione.

11 – Ma il gravato nulla osta contiene anche un secondo profilo motivazionale, volto a suffragare la incompatibilità paesaggistica con specifico riferimento alla prevista realizzazione di una doppia viabilità di accesso all’edificio. L’Amministrazione evidenzia che essa “risulta incompatibile, in quanto di maggiore impatto ambientale per l’area naturale protetta, stante il maggiore consumo di suolo e dunque l’ampliamento della infrastrutturazione e dell’urbanizzazione…che si pongono in contrasto con le finalità di conservazione degli ambienti e degli assetti tipici e/o storicizzati del territorio del Parco regionale”, concludendo per la ammissibilità solo del “ripristino di un unico viale di accesso in proseguimento di quello in direzione del cancello di ingresso”.

Osserva il Collegio che il richiamato profilo motivazionale non è fatto oggetto di specifici motivi di censura, né gli stessi sono ricavabili dalle doglianza di cui al ricorso precedente, che parte ricorrente richiama anche a contestazione del nuovo diniego di nulla-osta. Ne segue che sul profilo della doppia viabilità il provvedimento resiste alla impugnazione, dovendo il ricorso sul punto essere respinto.

12 – Consegue che il ricorso deve essere accolto in parte, con esclusione del profilo del diniego di doppia viabilità. Stante il solo parziale accoglimento le spese di giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Riccardo Giani
        
IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino
        
        
IL SEGRETARIO

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