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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 865 | Data di udienza: 12 Marzo 2026

APPALTI – Errore materiale – Nozione – Emendabilità – Limiti – Fattispecie: equivoco su sconto percentuale e coefficiente moltiplicatore – Aperture delle buste delle offerte economiche – Correzione dell’errore materiale in un momento successivo – Meccanismo potenzialmente distorsivo della concorrenza – Acquisizione di informazioni sulle offerte degli altri concorrenti (segnalazione a cura dell’avv. Rosalia Sissi Gagliardo)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2026
Numero: 865
Data di udienza: 12 Marzo 2026
Presidente: Cabrini
Estensore: Farhat


Premassima

APPALTI – Errore materiale – Nozione – Emendabilità – Limiti – Fattispecie: equivoco su sconto percentuale e coefficiente moltiplicatore – Aperture delle buste delle offerte economiche – Correzione dell’errore materiale in un momento successivo – Meccanismo potenzialmente distorsivo della concorrenza – Acquisizione di informazioni sulle offerte degli altri concorrenti (segnalazione a cura dell’avv. Rosalia Sissi Gagliardo)



Massima

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 31 marzo 2026, n. 865

APPALTI – Errore materiale – Nozione – Emendabilità – Limiti – Fattispecie: equivoco su sconto percentuale e coefficiente moltiplicatore.

L’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; la sua correzione deve consistere nella mera riconduzione della volontà erroneamente espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento e non da fonti esterne (nella specie, in sede di offerta era stato indicato lo 0,72%, che, secondo i chiarimenti dell’operatore economico rappresentava non già lo sconto percentuale, ma invece il coefficiente moltiplicatore da applicare all’importo posto a base della procedura: tale equivoco, secondo il TAR, non può certamente essere ricondotto alla nozione di errore materiale)

APPALTI – Errore materiale – Aperture delle buste delle offerte economiche – Non emendabilità – Meccanismo potenzialmente distorsivo della concorrenza – Acquisizione di informazioni sulle offerte degli altri concorrenti.

Se si permettesse di emendare un errore materiale che inficia in modo essenziale l’offerta oltre il momento dell’apertura delle buste delle offerte economiche di tutti i partecipanti, si introdurrebbe un meccanismo potenzialmente distorsivo della procedura di gara per il quale ogni offerta potrebbe essere correggibile (anche) in funzione delle informazioni acquisite sulle offerte degli altri concorrenti. La disciplina delle gare ad evidenza pubblica, invero, è informata al corretto bilanciamento di interessi tra i principi di fiducia e di risultato e quello di immodificabilità dell’offerta, posto a tutela della par condicio tra i concorrenti; le due leve opposte sono da interpretarsi l’una il limite (e il correttivo) dell’altra, trovando nel momento della discovery sulle offerte il momento di equilibrio procedimentale oltre il quale sarebbe inevitabile creare squilibri lesivi della concorrenza tra operatori economici.

Pres. Cabrini, Est. Farhat – R. (avv.ti Duri e Giardina) c. Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (avv. Baroni)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 31 marzo 2026, n. 865

SENTENZA

N. 00543/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 31/03/2026
N. 00865 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2026, proposto dalla R.C.N. Italia di Acciaro Maria Lucia, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B87715CE23, rappresentata e difesa dagli avvocati Danisa Duri e Simone Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

– della Automazioni Lo Verso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosalia Sissi Gagliardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
– della Deutz Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 28.01.2026 della procedura negoziata, indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., n. DAC.0063.2025, per l’affidamento del “Servizio di pronto intervento e mantenimento in efficienza, nonché riparazione e fornitura di parti di ricambio ai gruppi elettrogeni installati negli impianti di giurisdizione della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo di RFI S.p.A.”, del 21/10/2025 – CIG: B87715CE23, con cui è stato aggiudicato l’appalto in questione in favore della società Automazioni Lo Verso S.r.l.; – della nota del 28.01.2026, ex art. 90 del d.lgs. 36/2023, con cui è stata comunicata ai partecipanti l’aggiudicazione definitiva, in favore della società Automazioni Lo Verso srl, dell’appalto;
– della graduatoria finale del 28.01.2026, dove risultano classificati, per l’appalto in questione: 1. la società Automazioni Lo Verso S.r.l., con un ribasso offerto del 17.174%; 2. la società DEUTZ Italy s.r.l, con un ribasso offerto di 12,00% e 3. la R.C.N. Italia di Acciaro Maria Lucia, con un ribasso offerto 0,72%;
– della valutazione definitiva dell’offerta economica della ricorrente, in 0,72% di ribasso offerto, anziché del 28%;
– del verbale della seduta riservata del 22.10.2025 della Commissione di gara di apertura delle offerte economiche e della documentazione amministrativa della procedura negoziata n. DAC.0063.2025;
– della nota di soccorso procedimentale del 23.10.2025 attivato nei confronti della Automazioni Lo Verso S.r.l. dalla Commissione di Gara;
– delle ulteriori note di soccorso procedimentale emesse dalla Commissione di Gara nei confronti della società Automazioni Lo Verso s.r.l.;
– del verbale del 27 e 28 ottobre 2025 con cui la Commissione di gara, acquisita la documentazione richiesta ai tre operatori economici, ha valutato tutte le domande dei partecipati e le offerte ed ha proceduto alla graduatoria provvisoria;
– della graduatoria provvisoria del 06.11.2025, dove sono classificati: 1. la società Automazioni Lo Verso S.r.l., con un ribasso offerto del 17.174%; 2. la società DEUTZ Italy s.r.l, con un ribasso offerto di 12,00% e 3. la società RCN Italia di Acciaro Maria Lucia, con un ribasso offerto 0,72%;
– della valutazione dell’offerta economica della ricorrente laddove viene asserito quale ribasso percentuale offerto lo 0,72%, anziché il 28%;
– dei verbali con cui la Commissione dal giorno 28.10.2025 al giorno 06.11.2025, ha esaminato e verificato la busta amministrativa del concorrente risultato potenziale aggiudicatario, Automazioni Lo Verso S.r.l.;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del 06.11.2026 con cui viene individuato potenziale vincitore della gara la società Automazioni Lo Verso S.r.l., con un ribasso offerto del 17.174%;
– di tutti i verbali della Commissione di gara riunitasi tra il 21.10.2025 e il 06.11.2025, relativi alle operazioni e valutazioni delle offerte effettuate dalla commissione di gara per la procedura negoziata n. DAC.0063.2025;
– di tutte le operazioni e valutazioni delle offerte effettuate della Commissione di gara riunitasi tra il 21.10.2025 al 06.11.2025 e della Struttura di Compliance, relativi alla procedura negoziata n. DAC.0063.2025;
– del provvedimento del 06.11.2025 di approvazione del Responsabile del procedimento dei verbali e delle operazioni effettuate dalla commissione valutatrice;
– del provvedimento del 06.11.2025 con cui il responsabile del procedimento ha disposto di effettuare la valutazione per la quale il ribasso dei costi della manodopera possa derivare o meno da una più efficiente organizzazione aziendale per il tramite della struttura Should Cost;
– del provvedimento del 06.11.2025 con cui il responsabile del procedimento ha disposto di l’attivazione della verifica dei requisiti dell’operatore potenziale aggiudicatario società Automazioni Lo Verso S.r.l.;
– della nota del 06.11.2025 con cui il responsabile del procedimento comunicava alla Automazioni Lo Verso S.r.l, in quanto potenziale vincitore della gara, la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 17, co. 5, del D.lgs. n. 36/2023;
– di tutti i verbali di gara;
– di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, consequenziali, relativi alla procedura negoziata n. DAC.0063.2025;
nonché, per la dichiarazione di inefficacia del contratto tra RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Automazioni Lo Verso S.r.l., stipulato il 25.2.2026, e per il conseguimento dell’aggiudicazione in favore della ricorrente;
e la condanna dell’Amministrazione alla stipula del contratto in favore della odierna ricorrente ovvero al subentro nel contratto;
in via subordinata, per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e di Automazioni Lo Verso S.r.l., con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., del che è stato dato atto a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato gli atti che hanno condotto alla sua esclusione dalla gara indetta con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, co. 5, D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del “Servizio di pronto intervento e mantenimento in efficienza, nonché riparazione e fornitura di parti di ricambio ai gruppi elettrogeni installati negli impianti di giurisdizione della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo di RFI S.p.A.”.
Alla predetta gara, gestita interamente con sistemi telematici e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, hanno partecipato tre operatori economici; essa è stata aggiudicata alla Automazioni Lo Verso S.r.l. in esito alla seguente graduatoria finale:
1. Società Automazioni Lo Verso S.r.l. – ribasso offerto del 17.174%; 2. Società Deutz Italy s.r.l., – ribasso offerto di 12,00%; 3. R.C.N. Italia di Acciaro Maria Lucia – ribasso offerto 0,72%.
Secondo la lex specialis di gara l’offerta economica doveva essere compilata mediante “digitazione del ribasso unico percentuale che sarà applicato alle voci di cui all’Allegato n. 3 – Elenco Prezzi allo Schema di contratto.”.
Risulta dalla documentazione in atti che:
– la ricorrente ha presentato la propria offerta in data 20.10.2025 e nella “busta elettronica”, contenente l’offerta economica (cfr. allegato A – domanda di partecipazione, allegato 8 al ricorso) ha indicato un ribasso percentuale dello 0,72%;
– in data 22.10.2025, in seduta riservata, la Commissione di gara ha aperto le buste delle offerte economiche, e a seguito di tali operazioni è stata individuata la graduatoria provvisoria nei termini sopra riportati, indicando al terzo e ultimo posto la ricorrente con il ribasso percentuale più basso;
– a seguito della comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ai concorrenti, la ricorrente ha rappresentato alla stazione appaltante che lo 0,72% indicato in sede di offerta rappresenta il coefficiente moltiplicatore da applicare all’importo posto a base della procedura, non già lo sconto percentuale, dichiarando di aver effettivamente offerto un ribasso del 28%, come da allegato presentato in sede di offerta;
– la Commissione di gara nel verbale del 6.11.2025 ha dato atto che il predetto allegato non risultava presente all’interno della Busta Economica e, previa consultazione della struttura di compliance sull’opportunità di verificare le dichiarazioni della ricorrente circa le citate allegazioni alla documentazione di gara, ha provveduto all’apertura della busta amministrativa, accertando la presenza del predetto allegato, il cui contenuto, tuttavia, è stato considerato non valutabile “in considerazione del principi di correttezza e parità di trattamento degli operatori economici, e posto che occorre dare rilievo al principio di autoresponsabilità dell’operatore economico”;
– con provvedimento del 28.01.2026, comunicato in pari data agli operatori economici partecipanti alla procedura tramite la piattaforma di gara, la stazione appaltante ha confermato la graduatoria provvisoria e aggiudicato definitivamente l’appalto alla Automazioni Lo Verso S.r.l.;
– il relativo contratto è stato stipulato in data 25.2.2026.
2. Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
2.1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5 e 107 d.lgs. 36/2023; Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio;
Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; Illegittima ingerenza di organo estraneo nelle funzioni valutative dell’organo di gara”, atteso che la Commissione di gara, interpellando la struttura di compliance, ha di fatto abdicato alla propria valutazione sulle offerte dei concorrenti in favore di quella di un organo incompetente sulla procedura di gara.
2.2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Travisamento dei fatti”, attesa la carenza di motivazione quanto alla questione dell’errore materiale commesso dalla ricorrente in sede di compilazione dell’offerta economica. La commissione di gara, infatti, verificato l’errore in cui è incorsa la ricorrente, ha acriticamente aderito al parere reso dalla compliance e, senza esplicitare autonome ragioni, non ha considerato il reale ribasso percentuale offerto dalla ricorrente.
2.3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 101 comma 3 e 107 d.lgs. 36/2023; Violazione dei principi del risultato, della fiducia e della buona fede e dell’affidamento; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Mancata attivazione del soccorso procedimentale; Mancato rilievo dell’errore materiale ictu oculi riconoscibile; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta; Erronea valutazione e travisamento dei fatti”, atteso che l’errore materiale in cui è incorsa la ricorrente era evidente ictu oculi fin dalla presentazione della domanda di partecipazione contenente l’offerta di ribasso percentuale, senza che fosse necessario procedere all’apertura della busta amministrativa e riscontare la presenza del preventivo indicante il ribasso del 28%. L’evidenza dell’errore meramente materiale avrebbe dovuto determinare la commissione ad azionare il soccorso istruttorio.
La ricorrente, dichiarando lo sconto percentuale del valore dello 0,72%, ha indicato il coefficiente moltiplicatore anziché quello percentuale, errore evidente che la stazione appaltante avrebbe dovuto individuare usando la minima diligenza. Infatti, nella compilazione dell’offerta economica alla sezione 2.4.2 relativa ai costi della manodopera, erano indicati gli importi unitari offerti per le voci VA.05 e VA.06, che risultano esattamente corrispondenti all’applicazione del coefficiente 0,72 (= ribasso del 28%) sui prezzi a base di gara, a riprova dell’evidente equivoco tra coefficiente moltiplicatore e percentuale di ribasso.
2.4. “Inefficacia del contratto e risarcimento del danno ex artt. 121, 122 e 124 c.p.a.”, attesa l’inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata Automazioni Lo Verso S.r.l. in ragione dell’illegittimità della valutazione dell’offerta economica della ricorrente la quale richiede, in via principale, tutela reale con il subentro nel rapporto contrattuale e, in subordine, il risarcimento del danno subito, per equivalente.
3. La controinteressata Automazioni Lo Verso S.r.l., aggiudicataria della procedura, si è costituita in giudizio e, oltre ad aver sostenuto nel merito l’infondatezza del ricorso, ne ha eccepito la tardività, attesa la portata lesiva delle comunicazioni del 28 e 29 ottobre 2025 e del verbale della commissione di gara del 6.11.2025.
4. La stazione appaltante si è costituita in giudizio richiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
5. All’udienza camerale del 12 marzo 2026, previo avviso segnalato a verbale sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (artt. 60 e 120 c.p.a.), la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di tardività sollevata dall’aggiudicataria controinteressata.
Invero, le comunicazioni del 28 e 29 ottobre 2025 con le quali la stazione appaltante ha comunicato ai partecipanti alla procedura gli esiti dell’apertura delle offerte economiche, con i relativi ribassi percentuali, e il verbale della commissione del 6.11.2025 nel quale si dà atto delle procedure di interlocuzione e verifica della posizione della ricorrente e si conferma l’aggiudicazione provvisoria alla controinteressata, sono atti ai quali non può imputarsi la definitiva lesione della posizione giuridica della ricorrente. L’interesse a ricorrente avverso gli esiti della procedura si deve riconoscere solo con la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva del 28.01.2026, pubblicata sul sito istituzionale.
Il ricorso, notificato in data 27.2.2026, vale a dire entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 120, c.p.a., è quindi tempestivo (v. art. 36, c. 9, d.lgs. n. 36/2023).
2. Nel merito il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi di diritto, per le seguenti ragioni.
2.1. In primo luogo sono infondati i primi due motivi di doglianza, atteso il corretto rapporto intercorso tra la commissione di gara e l’organo di compliance, in seno all’organizzazione aziendale di una società per azioni come la stazione appaltante e l’esaustività della motivazione relativa al diniego di soccorso istruttorio. Nel verbale del 6.11.2025 si dà conto del fatto che, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura dei rispettivi ribassi percentuali offerti, la commissione ha interloquito con l’organo di compliance per chiedere un “approfondimento” relativo al fatto che la ricorrente “ha dichiarato che tale allegato [n.d.r. il preventivo nel quale risultava il valore dello 0,72% come coefficiente moltiplicatore e non come sconto percentuale] contenente l’offerta economica era già stato presentato in sede di offerta”.
L’organo di compliance ha, pertanto, “suggerito l’apertura della busta amministrativa al fine di verificare l’effettiva presenza dell’offerta indicata”.
In questo senso, la commissione non ha abdicato in alcun modo all’esercizio delle proprie prerogative in relazione alla procedura e alle valutazioni strettamente connesse ai suoi atti. D’altra parte, la struttura di compliance nelle società per azioni, anche a controllo pubblico, è un organo fondamentale nel sistema di controllo interno, presidio della corretta esecuzione delle procedure interne al fine di prevenire rischi di non conformità, e il suo ruolo è normalmente integrato nel complesso del governo aziendale, soprattutto nell’alveo di procedure sensibili quali l’affidamento di contratti di appalto.
Anche la successiva interlocuzione tra la commissione che, a seguito dell’apertura della busta amministrativa, ha riscontrato la presenza del documento citato dalla ricorrente, e la compliance che è stata informata dell’esito della verifica, deve essere, pertanto, considerata del tutto fisiologica nella logica del virtuoso e corretto sistema di vigilanza aziendale interno. La struttura di compliance, infatti, ha “ritenuto non
considerabile l’allegato prodotto dall’operatore economico per le seguenti motivazioni”, adducendo ragioni di carattere tecnico, quali:
“- la richiesta di preventivo e le indicazioni riportata nel portale acquisti, ai fini della compilazione del campo relativo all’offerta economica, risultano chiare nella richiesta agli Operatori Economici di inserire nel campo – sconto percentuale – lo sconto percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, che sarà applicato alle voci di cui all’allegato n. 3 elenco prezzi dello schema di contratto;
– nel PDF autogenerato da portale, sottoscritto digitalmente, è stato indicato il valore dello 0,72%;
– l’inserimento di un ulteriore allegato nella busta amministrativa non può modificare la graduatoria già formata, in quanto – nel caso di procedura con inversione procedimentale- l’apertura della busta amministrativa è riservata esclusivamente al primo classificato;
– il chiarimento fornito dall’Operatore Economico è intervenuto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; pertanto, sulla base della documentazione presentata nei termini e seguendo le modalità previste dalla Richiesta di Preventivo, l’unico ribasso evincibile era pari allo 0,72%.”.
Tali ragioni, squisitamente tecniche sulla fattispecie concreta correttamente sottoposta all’attenzione dell’organo di controllo interno, sono state fatte proprie dalla commissione di gara la quale ha potuto svolgere su tali presupposti la valutazione discrezionale di propria competenza.
Il rapporto tra i due organi e i rispettivi ruoli nella procedura è reso evidente dalla valutazione discrezionale della commissione, resa intellegibile nel verbale del 6.11.2025 nel quale questa, preso atto delle considerazioni tecniche della compliance, ritiene di confermare l’aggiudicazione provvisoria alla controinteressata con espressa motivazione che recita: “in considerazione del principi di correttezza e parità di trattamento degli operatori economici, e posto che occorre dare rilievo al principio di autoresponsabilità dell’operatore economico”.
2.2. In secondo luogo è infondato il terzo motivo di doglianza, atteso che l’errore in cui è incorsa la ricorrente nella compilazione della domanda di partecipazione non può qualificarsi come errore materiale, riconoscibile ictu oculi, rettificabile o emendabile attraverso una procedura di soccorso istruttorio.
Secondo la giurisprudenza costante, l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 1439, 13.2.2024)
Ed ancora, sempre per la giurisprudenza, l’operazione di correzione dell’errore materiale deve fondarsi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, e non già da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara, potendo, peraltro, l’interprete fare ricorso a una, purché minima, attività interpretativa, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo.
È del tutto evidente che l’equivoco tra i concetti di coefficiente moltiplicatore e percentuale, quale giustificazione dell’errore commesso, non può dirsi conclusione chiaramente desumibile dal documento di offerta economica, operando una “minima attività di interpretazione”.
Al contrario, dalla consultazione dell’offerta economica presentata con la domanda di partecipazione nessun indice avrebbe potuto far intendere che l’indicazione del ribasso fosse erronea, non potendosi richiedere alla stazione appaltante di incrociare il dato degli importi unitari offerti per le voci VA.05 e VA.06 rispetto a quelli a base d’asta al fine di individuare l’ignota percentuale di ribasso, in luogo del preteso “coefficiente moltiplicatore” dichiarato (percentuale di ribasso il cui disvelamento è avvenuto solo, in un momento successivo, con la consultazione di atti e documentanti estranei all’offerta economica).
Pertanto, in sede di valutazione dei ribassi offerti dai partecipanti, la stazione appaltante non aveva motivo di attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti della ricorrente la quale, peraltro, non si è attivata a segnalare l’errore materiale fino a che non le sono stati comunicati gli esiti dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
L’attività di verifica con l’apertura della busta amministrativa, effettuata della commissione di gara su tardiva segnalazione della ricorrente, è successiva e ultronea rispetto alla fase di presentazione e valutazione delle offerte. Questa fase, nell’ambito di una procedura con inversione procedimentale come quella sub iudice, segna la discovery sulle offerte e il tempo massimo per l’eventuale, ed eccezionale, loro emendabilità, nel rispetto, comunque, del principio di immodificabilità dell’offerta. Diversamente opinando, se si permettesse di emendare un errore materiale che inficia in modo essenziale l’offerta oltre il momento dell’apertura delle buste di tutti i partecipanti, si introdurrebbe un meccanismo potenzialmente distorsivo della procedura di gara per il quale ogni offerta potrebbe essere correggibile (anche) in funzione delle informazioni acquisite sulle offerte degli altri concorrenti.
La disciplina delle gare ad evidenza pubblica, infatti, è informata al corretto bilanciamento di interessi tra i principi di fiducia e di risultato e quello di immodificabilità dell’offerta, posto a tutela della par conditio tra i concorrenti; le due leve opposte sono da interpretarsi l’una il limite (e il correttivo) dell’altra, trovando nel momento della discovery sulle offerte il momento di equilibrio procedimentale oltre il quale sarebbe inevitabile creare squilibri lesivi della concorrenza tra gli operatori economici.
3. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti costituite. Nulla sulle spese per la controinteressata non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della Stazione appaltante e della controinteressata, Automazioni Lo Verso S.r.l., in euro 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna, oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Nulla spese per la Deutz Italy S.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Elena Farhat

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

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