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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 906 | Data di udienza: 25 Maggio 2023

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –SCIA – SCIA in sanatoria – Effetti – Fabbricato rurale – Interventi di manutenzione straordinaria – Impugnazione nuovo provvedimento all’esito di rinnovata istruttoria – Opera edilizia abusiva – Sanatoria – Opere per cui non era richiesto un titolo ratione temporis – Onere della prova – Privato interessato – Prova della preesistenza dell’opera ad una certa data – Richiesti dati riscontrabili –Prive di rilevanza dichiarazioni “pro veritate” di un terzo (Massima a cura di Ilaria Genuessi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2023
Numero: 906
Data di udienza: 25 Maggio 2023
Presidente: Pasca
Estensore: Dello Preite


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –SCIA – SCIA in sanatoria – Effetti – Fabbricato rurale – Interventi di manutenzione straordinaria – Impugnazione nuovo provvedimento all’esito di rinnovata istruttoria – Opera edilizia abusiva – Sanatoria – Opere per cui non era richiesto un titolo ratione temporis – Onere della prova – Privato interessato – Prova della preesistenza dell’opera ad una certa data – Richiesti dati riscontrabili –Prive di rilevanza dichiarazioni “pro veritate” di un terzo (Massima a cura di Ilaria Genuessi)



Massima

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 13 luglio 2023, n. 906

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –SCIA – SCIA in sanatoria – Effetti – Fabbricato rurale – Interventi di manutenzione straordinaria – Impugnazione nuovo provvedimento all’esito di rinnovata istruttoria – Opera edilizia abusiva – Sanatoria – Opere per cui non era richiesto un titolo ratione temporis – Onere della prova – Privato interessato – Prova della preesistenza dell’opera ad una certa data – Richiesti dati riscontrabili –Prive di rilevanza dichiarazioni “pro veritate” di un terzo.

Per giurisprudenza costante, l’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto(1). Peraltro la prova della preesistenza dell’opera ad una certa data deve essere improntata a particolare rigore e basarsi su dati oggettivamente riscontrabili; è dunque escluso che possano costituire idonea prova delle dichiarazioni “pro veritate”, come la dichiarazione di un terzo, avente ad oggetto la data di realizzazione e la consistenza originaria di un immobile abusivo(2).
(1) Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 24.3.2023, n. 3011; Cons. Stato, Sez. VI, 21.2.2023, n. 1787.
(2) V. Cons. Stato, Sez. II, 12/02/2020, n. 1081.

Pres. Pasca, Est. Dello Preite – P.C. (avv.ti Accettura e Micolan) c. Comune di Taviano (avv. Renna)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 13 luglio 2023, n. 906

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2019, proposto da
Pompeo Corsano, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accettura e Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Micolani
in Lecce, via G. Paladini n. 50;

contro

Comune di Taviano, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ermenegildo Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in
Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 15200 del 14.12.2018, notificato in data 17.12.2018, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica e ambiente del Comune di Taviano ha dichiarato la decadenza degli effetti
della SCIA prot. 12646 del 18.10.2018 – pratica edilizia n.125/2018, presentata dal ricorrente per “ragioni di non conformità alla strumentazione urbanistica vigente” e di conseguenza ha inibito “l’attività
edilizia contenuta nella SCIA prot. 12646 del 18.10. 2018 […] e qualsiasi altro intervento edilizio da effettuarsi sul fabbricato censito al Catasto Fabbricati di Taviano […]”, disponendo nel contempo la
trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica di Lecce ed al Presidente dell’Ordine degli Architetti;
– della relazione istruttoria denominata “scheda di verifica della conformità progettuale alla disciplina urbanistica vigente”, a firma del Responsabile del Procedimento del 12.12.2018;
– della nota prot. n. 772 del 21.01.2019, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Taviano ha respinto l’istanza di riesame formulata dal ricorrente con nota del 3.01.2019, sul
presupposto che “la comunicazione in autotutela ricevuta dai Tecnici incaricati [dal Corsano], non risulta incidere punto sul procedimento definitivamente concluso”;
– di ogni altro atto richiamato, presupposto, connesso e consequenziale anche avente data ed oggetto non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 maggio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Taviano ha dichiarato la decadenza degli effetti della SCIA in sanatoria, presentata dal ricorrente per interventi di “manutenzione
straordinaria”, riguardanti un fabbricato rurale (“caseddhu”), insistente su un terreno di sua proprietà, sito nel territorio comunale e censito nel catasto fabbricati al foglio 21, particella 521.
1.1. A sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea ha addotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici, concludendo per l’annullamento degli atti impugnati,
con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e onorari di giudizio.
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Taviano, eccependo l’inammissibilità del ricorso ed instando, nel merito, per la reiezione dello stesso, con vittoria di spese
1.3. All’udienza di merito straordinario del 25 maggio 2023, la causa è stata riservata in decisione.
2. Preliminarmente va delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa comunale, la quale sostiene che la nuova istanza proposta dal ricorrente sarebbe una semplice reiterazione di
quella esaminata in sede di accertamento di conformità, già denegata con altro provvedimento comunale, ed in relazione alla quale è stata emessa sentenza di rigetto n. 182/2018 da parte di questo Tribunale,
che ha confermato la legittimità degli atti assunti dal Comune di Taviano.
2.1. Reputa il Collegio che la suddetta eccezione non sia meritevole di positivo apprezzamento, sia perché in questa sede è stato impugnato un nuovo provvedimento, che non si appalesa reiterativo del
precedente, in quanto adottato all’esito di una nuova istruttoria in merito alla prospettata natura delle opere abusive quali “interventi di manutenzione straordinaria”, sia perché l’oggetto del proposto gravame
è incentrato anche sulla nota con cui il Comune ha disatteso l’istanza di riesame proposta dal ricorrente.
3. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che si passano ad esporre.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti da cui sarebbe viziato il provvedimento de quo, sostenendo che l’Amministrazione comunale – nel
pronunciarsi sulla SCIA per cui vi è causa – avrebbe omesso di accertare che l’aerofotogrammetria prodotta (risalente all’anno 1984) sarebbe idonea, ove correttamente sviluppata in scala 1:2000, a rilevare
l’esistenza, a tale data, di un fabbricato, che – seppur di forma circolare – aveva già all’epoca una superficie pari a 78,50 mq. ed un volume di 211,95 mc., misure addirittura leggermente superiori alla
consistenza attuale del fabbricato (che sviluppa una superficie di 73 mq. ed una cubatura di 200,98 mc.).
3.2. Ad avviso del ricorrente, non potrebbe valere ad inficiare le suesposte argomentazioni la circostanza che nel titolo di proprietà non sarebbe stata riportata l’esistenza di alcun fabbricato, giacché l’atto di
donazione in suo favore è avvenuta nel 1968, e dunque in epoca antecedente all’obbligo, sorto a seguito della legge n. 47/1985, di relativa dichiarazione catastale; inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, dalla
comparazione tra le foto allegate al progetto, l’aerofotogrammetria del 1984 e la dichiarazione del terzo, ben si sarebbe potuta evincere sia la forma del manufatto che la relativa preesistenza al 1° settembre
1967.
3.3. Osserva il Collegio che la motivazione del provvedimento che ne occupa risulta essenzialmente incentrata sul rilievo che “gli interventi edilizi sono previsti – e, per quelli già realizzati, sono stati
effettuati – su immobile realizzato in assenza di atto abilitativo e definitivamente ritenuto costruito in abuso di Legge dall’Ente Comune, dalla Giustizia Amministrativa e dalla Giustizia Penale e per il quale
(immobile) non risulta essere stata dimostrata la pre-esistente consistenza secondo quanto prescritto all’art. 3 del Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/2001 e secondo quanto stabilito con la sentenza
Consiglio di Stato sez. VI del 05 marzo 2018 n. 1391 e con la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 09 febbraio 2016 n. 511”.
3.4. Orbene, secondo costante e condivisibile giurisprudenza, l’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le
quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò
interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (cfr., ex multis, Cons. Stato,
Sez. VII, 24.3.2023, n. 3011; Cons. Stato, Sez. VI, 21.2.2023, n. 1787).
3.5. Di tale principio ha fatto correttamente applicazione il provvedimento qui impugnato, laddove ha sottolineato che la dimostrazione della preesistenza delle opere in questa “non è stata ancora fornita al
Comune”, sicché “il fabbricato sul quale si segnala l’avvio di attività edilizia è ancora da ritenersi eseguito in assenza di atti abilitativi”.
3.6. Il presupposto da cui nuove l’Amministrazione comunale non si appalesa erroneo, né risulta basato su carenze di natura istruttoria e/o motivazionale, giacché, nella specie, l’aerofotogrammetria del 1984 –
invocata dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie tesi – evidenzia la presenza di una costruzione a forma di cerchio con diametro di circa ml. 5,70, che non è in alcun modo sovrapponibile al fabbricato
esistente, oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria per i quali è stata presentata la SCIA, il quale ha una forma rettangolare, che si sviluppa per una lunghezza di ml. 13, con dimensione trasversale di
circa ml. 7.
3.7. Di conseguenza, è ben evidente che – per morfologia, dimensioni e struttura – l’edificio attuale non è affatto riconducibile alla tipologia del vecchio “caseddhu”, preesistente al 1967.
4. A tanto deve aggiungersi che la prova della preesistenza dell’opera ad una certa data deve essere improntata a particolare rigore ed è escluso che possano costituire idonea prova delle dichiarazioni “pro
veritate”, come quella prodotta in questo processo: la dichiarazione di un terzo, avente ad oggetto la data di realizzazione e la consistenza originaria di un immobile abusivo, non può essere considerata dotata
di effettivo valore probatorio circa la data certa di ultimazione dei lavori, laddove – come appunto nella specie – non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la
data fissata dalla legge (Cons. Stato, Sez. II, 12/02/2020, n. 1081).
4.1. Dunque, l’accertamento demandato in via istruttoria all’Ufficio Tecnico deve basarsi su dati oggettivamente riscontrabili e non su dichiarazioni pro-veritate rilasciate da terzi.
4.2. Né, in contrario, rileva la dedotta non obbligatorietà dell’inserimento dei dati catastali nell’atto notarile di donazione del 1968, in quanto l’atto di trasferimento di proprietà, per poter divenire elemento
probante della consistenza storica del “caseddhu”, avrebbe dovuto riportarne quanto meno la puntuale descrizione, con le relative dimensioni.
5. Sotto differente profilo, la difesa attorea si duole poi che l’A.C. – a seguito della sua istanza di riesame del 3.1.2019, basata sulla produzione di un’altra fotogrammetria, risalente all’anno 1943 – non abbia
riaperto la fase istruttoria, escludendone la rilevanza.
5.1. Secondo la prospettazione di parte attrice, il rigetto dell’istanza di riesame sarebbe illegittimo per difetto ed incongruità della motivazione, non avendo la P.A. dato conto dell’ulteriore documentazione,
relativa alla predetta aerofotogrammetria, trasmessa dal ricorrente a supporto della stessa istanza.
5.2. Anche tali censure non colgono nel segno.
5.3. Reputa il Collegio che non sussistesse per la P.A. alcun obbligo di istruire nuovamente la pratica, avendo già concluso il procedimento in senso negativo per il ricorrente, sulla base degli elementi istruttori
acquisiti al momento dell’adozione del provvedimento di decadenza della SCIA, qui gravato.
5.4. In disparte la suddetta dirimente considerazione, va comunque osservato che l’aerofotogrammetria del 1943 dell’Istituto Geografico Militare non apporta, in concreto, elementi utili ai fini di che trattasi,
riguardando anche detto rilievo il “caseddhu”, ossia un manufatto di forma e dimensioni non omologabili all’attuale fabbricato.
6. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la parte assume che il provvedimento inibitorio della SCIA sarebbe stato adottato tardivamente (ossia oltre il termine di 30 giorni, considerando pure l’intervenuta
interruzione per la richiesta di chiarimenti), sicché l’A.C. – pur conservando la possibilità di agire con poteri analoghi a quelli di autotutela – avrebbe dovuto istruire e motivare in ordine ai presupposti previsti
dall’art. 21 nonies, della legge n. 241/1990, al fine di verificare l’interesse pubblico da perseguire.
6.1. L’assunto è infondato in fatto.
6.2. Dalle esibite carte processuali emerge che la nota di chiarimenti ed integrazioni – redatta dai tecnici incaricati dal ricorrente a seguito della richiesta in tal senso formulata del responsabile del Settore
Urbanistica con comunicazione prot. n. 13297 del 31.10.2018 – è stata assunta al protocollo comunale in data 14.11.2018 (v. all. 12 foliario del 12.4.2023), sicché, per effetto dell’interruzione del termine
procedimentale intervenuta nel suddetto arco temporale, il provvedimento di decadenza della SCIA è stato tempestivamente adottato dalla P.A. resistente in data 14.12.2018, ossia nel prescritto termine di 30
giorni dall’acquisizione della comunicazione del privato, ex art. 19, commi 3 e 6 bis, della legge n. 241/1990.
6.3. Ad ogni modo, il provvedimento all’esame risulta congruamente ed esaustivamente motivato in relazione alle ragioni di pubblico interesse che ne legittimano l’adozione anche successivamente al decorso
del termine per l’adozione del provvedimento inibitorio, ex artt. 12, comma 4, e 21 nonies della legge n. 241/1990.
7. Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
8. Considerata la vicenda nel suo complesso e la peculiarità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Nino Dello Preite

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO

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