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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Armi, Diritto venatorio e della pesca Numero: 370 | Data di udienza: 20 Dicembre 2012

* DIRITTO VENATORIO – Revoca, sospensione o diniego di rinnovo di licenza di porto fucile uso caccia – Esistenza di condanna penale – Conditio sine qua non – Inconfigurabilità – Fattispecie: proprietà di mezzi di richiamo acustico vietati.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 22 Marzo 2013
Numero: 370
Data di udienza: 20 Dicembre 2012
Presidente: Balucani
Estensore: Ravasio


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – Revoca, sospensione o diniego di rinnovo di licenza di porto fucile uso caccia – Esistenza di condanna penale – Conditio sine qua non – Inconfigurabilità – Fattispecie: proprietà di mezzi di richiamo acustico vietati.



Massima

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 22 marzo 2013, n. 370

DIRITTO VENATORIO – Revoca, sospensione o diniego di rinnovo di licenza di porto fucile uso caccia – Esistenza di condanna penale – Conditio sine qua non – Inconfigurabilità – Fattispecie: proprietà di mezzi di richiamo acustico vietati.

L’esistenza di condanne penali non costituisce conditio sine qua non per la revoca, la sospensione o per il diniego di rinnovo di licenze in materia di armi: a tale fine é infatti sufficiente che l’Amministrazione possa indicare l’esistenza di elementi che depongono per la inaffidabilità dell’interessato, anche se tali elementi non integrino fattispecie penalmente rilevanti o non siano ancora stati accertati con sentenza di condanna, purché a dimostrazione degli stessi sussistano indici oggettivi. (Fattispecie relativa al giudizio di inaffidabilità discendente dall’essere il ricorrente proprietario di mezzi di richiamo venatorio vietati dalla legge, indice della sua inclinazione a svolgere l’attività della caccia in modo non conforme alle indicazioni provenienti dal legislatore).

Pres. Balucani, Est. Ravasio – G.A. (avv.ti Distasio e Passalacqua) c. Questura di vercelli (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 22 marzo 2013, n. 370

SENTENZA

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 22 marzo 2013, n. 370

N. 00370/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2012, proposto da:
Gianni Alesi, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Distasio, Nicola Passalacqua, con domicilio eletto presso Filippo Distasio in Torino, via Casalis 61;

contro

Questura di Vercelli; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l’annullamento:

– del decreto del questore della Provincia di Vercelli cat. 6f/2012/02/p.a.s. notificato in data 23 gennaio 2012, con il quale non è stata accolta l’istanza presentata dal sig. Gianni Alesi intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto fucile uso caccia

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. Alesi impugna il provvedimento del Questore della Provincia di Vercelli a mezzo del quale gli é stato negato il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo, e ciò sul presupposto che lo stesso risulta sottoposto ad indagini penali per il reato di cui agli artt. 21 comma 1 lett. r) e 30 comma 1 lett. h) L. 157/92, per essere stato colto mentre, in compagnia di conoscenti, esercitava la caccia con l’ausilio di dispositivi di richiamo acustico non consentiti. Il provvedimento richiama, inoltre, alcune segnalazioni del ricorrente alla Autorità Giudiziaria da parte del Comando della Guardia di Finanza di Bergamo e dalla Polizia Stradale di Treviglio.

A sostegno del ricorso il sig. Alesi ha dedotto che allo stato non ha riportato alcuna condanna penale, che lo stesso non é mai colto all’atto di utilizzare dispositivi acustici non consentiti, e che, insomma, la Questura non aveva a disposizione elementi idonei a sostenere un giudizio di inaffidabilità dello stesso.

Si é costituita in giudizio la Questura di Vercelli per resistere al ricorso, riferendo che, secondo quanto emerge dal verbale di sequestro redatto il 7/10/07 dal Comando Stazione Carabinieri di Arborio, all’Alesi é stato sequestrato un dispositivo di richiamo venatorio non consentito, e ciò appena dopo che un compagno di battuta era stato colto e fermato, in zona boschiva di Vercelli, mentre utilizzava uno di tali dispositivi, custodendo il fucile dell’Alesi momentaneamente assentatosi: al ritorno di costui i militari procedevano ad identificarlo, e poiché l’Alesi dichiarava spontaneamente di essere proprietario del dispositivo di richiamo utilizzato dall’amico, ne veniva disposto il sequestro ed il ricorrente veniva deferito alla Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato sopra indicate.

Il ricorso é stato trattenuto a decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2012.

Esso va respinto per le ragioni in fatto e diritto evidenziate nella memoria di costituzione della Avvocatura Distrettuale.

Va preliminarmente precisato che il provvedimento impugnato, pur dando atto nelle premesse che oggetto della richiesta di rinnovo presentata dall’Alesi era una licenza di porto di fucile da caccia, nella parte dispositiva ha decretato il diniego del rinnovo della licenza di fucile per uso tiro a volo: trattasi di evidente errore materiale che non pregiudica la corretta interpretazione del provvedimento, il quale deve ritenersi effettivamente riferito ad una licenza di porto di fucile da caccia.

Ciò precisato, e ricordato che in materia di porto d’armi l’apprezzamento che compie l’Amministrazione é caratterizzato da ampia discrezionalità e pertanto appare sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità o irrazionalità o del travisamento dei fatti (C.d.S. sez. III, n. 5678/2012), il Collegio ritiene che nella specie non siano ravvisabili i vizi prospettati nel ricorso introduttivo.

L’esistenza di condanne penali non costituisce conditio sine qua non per la revoca, la sospensione o per il diniego di rinnovo di licenze in materia di armi: a tale fine é infatti sufficiente che l’Amministrazione possa indicare l’esistenza di elementi che depongono per la inaffidabilità dell’interessato, anche se tali elementi non integrino fattispecie penalmente rilevanti o non siano ancora stati accertati con sentenza di condanna, purché a dimostrazione degli stessi sussistano indici oggettivi. Nel caso di specie il provvedimento impugnato, rinviando all’episodio del 7/10/07, implicitamente fa discendere il giudizio di inaffidabilità dell’Alesi non dalla possibile rilevanza penale del fatto contestatogli, quanto piuttosto dalla circostanza che egli fa uso di mezzi di richiamo venatorio vietati dalla legge e costituisce pertanto un soggetto incline a svolgere l’attività della caccia in modo non conforme alle indicazioni provenienti dal legislatore: e su tal punto non é ravvisabile alcuna irrazionalità o alcun travisamento della motivazione dal momento che l’Alesi non contesta di essere proprietario del dispositivo sequestratogli né l’appartenenza di esso ai tipi vietati dalla normativa di settore.

Che poi l’Alesi non abbia usato di quel dispositivo in quella occasione non toglie che per il fatto di averne acquisito la proprietà si può presumere che egli ne abbia fatto uso in altre occasione e che comunque intendesse utilizzarlo nel corso di battute di caccia, e da tale punto di vista le ulteriori segnalazioni pervenute da Bergamo e da Treviglio, richiamate nel provvedimento impugnato, non fanno altro che confermare la correttezza della suddetta presunzione.

La motivazione del provvedimento impugnato é dunque ancorata ad elementi certi (la proprietà del dispositivo vitato in capo al ricorrente) ed a presunzioni logiche, e come tale risulta insindacabile nel presente giudizio di legittimità.

Per le dianzi esposte ragioni il ricorso va conclusivamente respinto.

La particolarità del caso di specie giustifica tuttavia la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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