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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 36 | Data di udienza: 15 Dicembre 2016

* APPALTI – Principi generali desumibili dal d.lgs. n. 50/2016, applicabili a tutte le procedure di evidenza  pubblica – Riferibilità dell’offerta all’impresa concorrente – Sottoscrizione apposta sul frontespizio del documento piuttosto che in calce – Sufficienza – Artt. 32 e 83 d.lgs. n. 50/2016.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 3 Febbraio 2017
Numero: 36
Data di udienza: 15 Dicembre 2016
Presidente: Silvestri
Estensore: De Falco


Premassima

* APPALTI – Principi generali desumibili dal d.lgs. n. 50/2016, applicabili a tutte le procedure di evidenza  pubblica – Riferibilità dell’offerta all’impresa concorrente – Sottoscrizione apposta sul frontespizio del documento piuttosto che in calce – Sufficienza – Artt. 32 e 83 d.lgs. n. 50/2016.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 3 febbraio 2017, n. 36


APPALTI – Principi generali desumibili dal d.lgs. n. 50/2016, applicabili a tutte le procedure di evidenza  pubblica – Riferibilità dell’offerta all’impresa concorrente – Sottoscrizione apposta sul frontespizio del documento piuttosto che in calce – Sufficienza – Artt. 32 e 83 d.lgs. n. 50/2016.

 Il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, pur quando non sia direttamente applicabile (nella specie, procedura di selezione indetta dalla Regione per la concessione in affitto di un’azienda agricola) contiene regole che, nei casi in cui siano espressioni di principi generali, hanno un carattere espansivo e sono applicabili a tutte le procedure di evidenza pubblica: una di queste regole è la concreta riferibilità all’impresa concorrente, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta (cfr. art. 83, c. 9 d.lgs. n. 50/2016). L’esigenza di riferire la proposta all’impresa autrice è rispettata anche nel caso in cui la sottoscrizione sia stata apposta sul frontespizio del documento e non in calce, rimanendo univoca la designazione dell’impresa e del suo rappresentante legale.  Vero è che la sottoscrizione sul frontespizio potrebbe considerarsi insufficiente per stabilire la giuridica vincolatività dell’offerta per il sottoscrittore alla stregua di atto “prenegoziale” vincolante (proposta contrattuale o accettazione che si voglia), essendo a tal fine necessaria la sottoscrizione in calce con la conseguenza che, in assenza di una sottoscrizione in calce, gli obblighi contemplati nel documento non sarebbero formalmente assunti dall’impresa. Nondimeno, non pare che l’assunzione degli obblighi “civilistici” nascenti dall’offerta costituisca un elemento essenziale ai fini del procedimento di selezione, almeno per come esso è stato modellato dal Legislatore (cfr. art. 32 del nuovo codice, ove si prevede una fase di aggiudicazione sganciata da quella della stipula del contratto, la quale ultima è invece successiva al completamento della procedura di selezione).


Pres. Silvestri, Est. De Falco – A. s.r.l. (avv. Coromano) c. Regione Molise (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 3 febbraio 2017, n. 36

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 3 febbraio 2017, n. 36

Pubblicato il 03/02/2017

N. 00036/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2016, proposto da:
Agrifarm S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Coromano C.F. CRMMHL67H14H273Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via XXIV Maggio, n. 137;

contro

Regione Molise in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;

nei confronti di

Orto D’Autore S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Giordano C.F. GRDVCN51P08I054H, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l’annullamento

– della determinazione dirigenziale n. 1098 del 1.4.2016 della Regione Molise – Servizio logistica, patrimonio, demanio e servizi generali, con cui è stata aggiudicata in via definitiva all’impresa Orto D’Autore s.r.l. la “procedura aperta per la concessione in affitto e valorizzazione dell’Azienda Pantano di Termoli di proprietà Regionale”;

– di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale comunque connesso, ivi inclusa l’aggiudicazione provvisoria e la nota di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva del 4.4.2016 prot. n. 37483;

nonché per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto pubblico ove nelle more stipulato dalla Regione Molise con la impresa aggiudicataria.

Per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente di quelli subiti e subendi dall’impresa ricorrente in ragione della illegittimità degli atti impugnati e del comportamento della Amministrazione regionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e di Orto D’Autore S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La s.r.l. Agrifarm espone di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione indetta dalla Regione per la concessione in affitto dell’azienda agricola Pantano di Termoli di proprietà della Regione, con bando approvato con determina dirigenziale del 24 febbraio 2015, n. 87.

Lo scopo della procedura era di individuare un soggetto che potesse riqualificare e valorizzare l’azienda predetta attraverso la concessione in affitto dei terreni e dei fabbricati rurali appartenenti al complesso aziendale, promuovendo in tal modo anche la produzione agricola legata al territorio e l’occupazione, sostenendo le filiere produttive sul territorio molisano (art. 2 bando).

Il criterio di selezione individuato dal bando di selezione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di punteggi articolati su alcuni criteri, tra cui quello dell’offerta economica e quello tecnico del pregio delle soluzione proposta per la riqualificazione del complesso.

A seguito dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale della Regione 1° aprile 2016, n. 1098, la Agrifarm si collocava al secondo posto della graduatoria alle spalle della Orto D’autore s.r.l. che aveva proposto l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute.

Avverso l’aggiudicazione, la Agrifarm s.r.l. ha proposto ricorso spedito a notifica in data 4 maggio 2016 e depositato il giorno successivo, affidando il gravame all’unico articolato motivo così di seguito sintetizzato.

Violazione e falsa applicazione del bando di gara; violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio e imparzialità; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere sotto molteplici ulteriori profili anche con riferimento al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006 e con particolare riguardo agli artt. 46, co. 1-bis e comma 1-ter.

I.I. Secondo la ricorrente l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione sia per la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica sia per la palese inattendibilità della stessa. Con riguardo al primo dei suddetti profili, la ricorrente osserva che l’offerta tecnica, recante il piano con cui i concorrenti si proponevano di valorizzare il compendio aziendale, fosse priva della sottoscrizione non solo del rappresentante legale, che aveva sottoscritto il documento solo sul frontespizio e non in calce, ma anche del professionista incaricato.

In tal modo, prosegue la ricorrente, l’offerta andava considerata di provenienza incerta e avrebbe dovuto essere esclusa, tenuto anche conto che la mancanza della sottoscrizione non è elemento sanabile e che l’art. 13 del bando prevedeva, a pena di esclusione, che la busta recante l’offerta economica fosse debitamente sottoscritta.

I.II L’offerta tecnica prodotta dall’aggiudicataria sarebbe, comunque, inattendibile e incerta in quanto gli interventi di recupero degli immobili siti nell’azienda agricola sarebbero descritti in modo approssimativo e senza dati tecnici, con una quantificazione irrisoria dei costi preventivati, del tutto insufficiente ad eseguire quanto previsto, con la conseguente inammissibilità dell’offerta.

Ciò sarebbe tanto più grave, in quanto proprio l’offerta dell’aggiudicataria non è stata sottoscritta dal tecnico incaricato, con la conseguenza che di tale inattendibilità l’impresa non sarebbe nemmeno chiamata a rispondere.

I.II Con l’ulteriore censura, parte ricorrente propone profili di doglianza specificamente rivolti ad evidenziare elementi di irragionevolezza del comportamento della commissione che avrebbe attribuito il punteggio in modo assuntamente illogico ed irragionevole. In particolare, nonostante la ricorrente proponga un modello imprenditoriale fondato sulla vendita diretta dell’intera produzione del latte aziendale e l’aggiudicataria si limiti a proporre la produzione e la trasformazione dei pomodori, l’offerta di quest’ultima è stata sul punto premiata con il massimo del punteggio. Stessa illogicità nell’attribuzione del punteggio riguarderebbe, poi, lo sbocco commerciale dei prodotti, la distribuzione e le soluzioni per lo smaltimento dei reflui.

Sempre con riguardo all’attribuzione del punteggio, sarebbe irragionevolmente basso quello riconosciuto alla ricorrente per ciò che attiene al recupero dei fabbricati, nonostante il dettaglio e accuratezza della proposta formulata, laddove all’aggiudicataria è stato riconosciuto un punto realizzando così un distacco di solo 1 punto tra le due offerte che sarebbe del tutto insufficiente.

Con riguardo al criterio del pregio delle colture attuate, infine, risulterebbe ulteriormente irragionevole l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio uguale a quello dell’aggiudicataria, nonostante quest’ultima proponga di utilizzare solo 7 dei 70 ettari esistenti contro la proposta della ricorrente che invece propone lo sfruttamento integrale della superficie disponibile.

I.III Erronea sarebbe poi l’attribuzione del punteggio all’aggiudicataria anche con riguardo al corrispettivo offerto dall’impresa per la concessione, in quanto essa avrebbe dovuto proporre un prezzo in aumento rispetto a quello a base di asta, ma avendo elaborato un canone di uguale misura avrebbe dovuto essere esclusa e comunque ad essa avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 0 e non quello riconosciuto in base alla formula del bando che, secondo la ricorrente, sarebbe applicabile solo con riguardo alle offerte in aumento.

Con decreto adottato ai sensi dell’art. 56 del c.p.a. questo Tribunale, nell’incertezza sull’applicabilità alla fattispecie della regola del c.d. stand still, sospendeva l’aggiudicazione nelle more della camera di consiglio.

Con atto depositato in data 16 maggio 2016 si è costituita in giudizio la Regione Molise, depositando tutti gli atti di gara e eccependo in limine la tardività del ricorso adducendo che la notifica sarebbe avvenuta il 31° giorno successivo alla comunicazione dell’aggiudicazione del 4 aprile 2016. Nel merito la Regione osserva, con riguardo all’eccepito difetto di sottoscrizione, che quella del progettista non era richiesta dal bando e che quindi bastava quella del rappresentante legale, mentre con riguardo all’offerta economica il modello allegato al bando prevedeva la possibilità di formulare un’offerta anche a quella posta a base di gara e non solo superiore.

Quanto alla dedotta mancata sottoscrizione in calce all’offerta tecnica, non si applicherebbero le regole di cui al d.lgs. n. 163/2006, mentre per ciò che riguarda le censure riferite all’inattendibilità dell’offerta tecnica, l’Amministrazione sostiene che il bando non prevedeva la produzione di progetti o elaborati, ma solo una definizione di programmi e manutenzione, rilevando per il resto l’adeguatezza della valutazione di merito eseguita dall’Amministrazione.

Con atto depositato in data 16 maggio 2016, si è costituita in giudizio l’aggiudicataria controinteressata Orto D’Autore s.r.l. che, in via preliminare, ha affermato che il ricorso sarebbe inammissibile perché la materia dell’affitto dei beni di proprietà pubblica non è sottoposta alla disciplina del previgente codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) ma a quella dettata per i contratti di affitto dei beni pubblici dal R.D. n. 827/1924 (art. 89) essenzialmente liberalizzata.

Con specifico riguardo alla censura relativa al preteso difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica, la controinteressata rileva che il bando non prevedeva la sottoscrizione da parte di un professionista, ma solo quella del rappresentante legale che sarebbe stata invece regolarmente apposta, essendo sufficiente quella apposta sul frontespizio.

Nel merito della valutazione dell’offerta tecnica, la controinteressata rileva che la commissione era tenuta in base al bando ad una sorta di valutazione automatica che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’avrebbe addirittura penalizzata.

La valutazione poi della concreta produzione proposta dalla ricorrente operata dalla Commissione sarebbe coerente con il rilevante impatto ambientale dell’attività zootecnica che l’Agrifarm avrebbe inteso svolgere.

Con memoria depositata in data 6 giugno 2016 la Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di questione rientrante nella materia degli acquisti o locazioni di terreni o fabbricati, di beni disponibili come tali sottratti alle regole di evidenza pubblica.

In prossimità dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha ulteriormente insistito nelle proprie doglianze, rilevando in particolare che, a prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui all’abrogato codice dei contratti, non vi è dubbio che in ogni procedura di affidamento, nell’ambito delle quali rientra anche quella oggetto di causa, la sottoscrizione, prescritta peraltro anche dal bando, assolve la funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità.

All’udienza del 15 dicembre 2016, dopo articolata discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

Deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione, sollevata dalla Regione con la memoria depositata il 6 giugno 2016 di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Essa non merita condivisione.

Come correttamente rilevato da parte ricorrente e già evidenziato nell’ordinanza cautelare 9 giugno 2016, n. 63, oggetto della presente controversia non è la destinazione del bene immobile di proprietà dell’Amministrazione, come nella fattispecie esaminata da questo Tribunale con la sentenza 12 giugno 2015 n. 247, ma il corretto espletamento della procedura selettiva ove è pacifico vengano esercitati poteri di carattere autoritativo, a fronte dei quali sussistono situazioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo e ciò, si badi, indipendentemente dalla natura disponibile o indisponibile del bene (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1804).

In sostanza, in tutti i casi in cui l’Amministrazione conduca un procedimento selettivo ed eserciti le proprie prerogative pubblicistiche, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, anche se la procedura selettiva non fosse prevista da specifiche prescrizioni e fosse frutto di una scelta in tal senso dell’Amministrazione che abbia inteso autolimitare la propria discrezionalità, introducendo una selezione tra più offerenti, con la conseguenza che la giurisdizione amministrativa sussiste indipendentemente dall’applicabilità al caso di specie della normativa in materia di evidenza pubblica.

Peraltro, nel caso di specie, come correttamente rilevato da parte ricorrente, la selezione pur non rientrando nell’ambito di diretta applicazione applicativo del d.lgs. n. 163/2006 ratione temporis vigente (trattandosi della stipula di un contratto “attivo”), essa rientra pur sempre nella regola generale dell’evidenza pubblica di cui all’art. 37 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e, come tale, lo svolgimento di una procedura risulta positivamente imposta e non frutto di un’autonoma scelta dell’Amministrazione e, in ogni caso, naturalmente devoluta alla giurisdizione amministrativa.

Può prescindersi, poi, dall’eccezione di tardività sollevata dalla Regione perché il ricorso è infondato nel merito.

Con il primo motivo parte ricorrente contesta l’operato dell’Amministrazione che avrebbe illegittimamente ammesso l’offerta tecnica dell’aggiudicataria (che nella procedura de qua consisteva nel Piano di valorizzazione aziendale), nonostante essa recasse solo la firma dell’Amministratore sul frontespizio che non integrerebbe la “sottoscrizione” del “legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente” prescritta dall’art. 13 del bando.

Il Motivo non merita favorevole considerazione.

E’ incontestato che il c.d. Piano di valorizzazione aziendale rechi la firma dell’Amministratore della controinteressata e che essa sia stata apposta solo sul frontespizio e non anche in calce al documento in questione, ma il Collegio ritiene che tale circostanza non costituisca una vera e propria violazione del bando e non produca conseguenze sostanziali.

E’ bene chiarire subito che il bando non prescriveva che il predetto Piano dovesse essere sottoscritto anche da un tecnico, ma solo dal rappresentante legale dell’offerente, sicché il profilo di doglianza legato alla mancata sottoscrizione di un tecnico trova smentita in punto di fatto.

Più problematico è, invece, il profilo riferito con cui la ricorrente contesta la mancata sottoscrizione in calce dell’offerta.

Giova premettere che il d.lgs. 163/2006 vigente al tempo della selezione, pur non direttamente applicabile alla fattispecie (così come anche il nuovo codice di cui al d.lgs. n. 50/2016) contiene, tuttavia, regole che, nei casi in cui siano espressioni di principi generali, hanno un carattere espansivo e sono applicabili a tutte le procedure di evidenza pubblica.

Ritiene il Collegio che una di queste regole sia quella secondo cui ai fini dell’ammissibilità dell’offerta rileva la sua concreta riferibilità all’impresa concorrente.

Questo è quanto può desumersi sia dall’art. 46, co. 1-bis dell’abrogato codice dei contratti, secondo cui “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti….nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”.

Tale proposizione normativa è stata sostanzialmente ribadita dal nuovo codice che all’art. 83, co. 9 del d.lgs. n. 50/2016, statuisce che “Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”, con una formulazione che, a parere del Collegio, consente di individuare la ratio della previsione nell’esigenza di riferire la proposta all’impresa autrice, ciò che è possibile anche in base ad una sottoscrizione che, come nel caso di specie, è apposta sul frontespizio del documento e non in calce; non vi è dubbio infatti che la designazione dell’impresa e del suo rappresentante legale sia univoca e consenta di identificare la Orto D’Autore come mittente dell’offerta.

Vero è che la sottoscrizione sul frontespizio potrebbe considerarsi insufficiente per stabilire la giuridica vincolatività dell’offerta per il sottoscrittore alla stregua di atto “prenegoziale” vincolante (proposta contrattuale o accettazione che si voglia), essendo a tal fine necessaria la sottoscrizione in calce con la conseguenza che, in assenza di una sottoscrizione in calce, gli obblighi contemplati nel documento non sarebbero formalmente assunti dall’impresa.

Nondimeno, non pare che l’assunzione degli obblighi “civilistici” nascenti dall’offerta costituisca un elemento essenziale ai fini del procedimento di selezione, almeno per come esso è stato modellato dal Legislatore (cfr: art. 11 del vecchio codice e 32 del nuovo) e dal bando della selezione oggetto di causa (all’art. 14), ove si prevede una fase di aggiudicazione sganciata da quella della stipula del contratto, la quale ultima è invece successiva al completamento della procedura di selezione.

Ne consegue che, seppure la sottoscrizione fosse stata apposta in calce al Piano, essa non avrebbe, comunque, sostituito la necessità di una successiva stipula del contratto, con la conseguenza, di contro, che la prescrizione con cui il bando stabiliva che il Piano di valorizzazione andasse sottoscritto dal rappresentante dell’impresa non deve necessariamente essere intesa nel senso che fosse essenziale la firma apposta in calce, bastando anche quella sul frontespizio.

Tale conclusione si lascia preferire in assenza di un motivo sostanziale che imponga la prevalenza della lettura più rigorosa, atteso che le clausole della lex specialis di gara devono essere lette nel senso più favorevole alla massima partecipazione delle imprese, soprattutto quando, come nel caso di specie, la soluzione più rigorosa non trovi una giustificazione oggettiva e si ancori ad una rigoristica interpretazione delle previsioni del bando di gara. In altri termini, la necessaria riferibilità dell’offerta all’impresa che la propone è cosa diversa dalla possibilità che l’offerta produca già al momento della sua proposizione l’assunzione delle obbligazioni in senso civilistico, effetto che né la legge né il bando impone.

Quanto sopra trova puntuale conferma nel comma 1-bis dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2016, secondo cui le offerte per le quali non sarebbe ammessa regolarizzazione sono quelle che determinano “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”: tale incertezza può ravvisarsi allorché le offerte stesse difettino dei requisiti di cui agli artt. 73 e 74 dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006, tra i quali non rientra l’assunzione delle obbligazioni di cui all’offerta (le domande di partecipazione e le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato ed il suo indirizzo, nonché la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce; esse sono, inoltre, corredate dei documenti prescritti dal bando; – le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l’offerente ed il suo indirizzo, nonché la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche ed il prezzo della prestazione offerta, unitamente alle dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione).

Con dizione sostanzialmente identica, il comma 3 dell’art. 73 ed il comma 5 dell’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006 prevedono che le stazioni appaltanti richiedano gli elementi essenziali menzionati, nonché gli altri elementi e documenti necessari ovvero utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto ed alle finalità dell’offerta.

Se ne può desumere che l’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, seppure sia stata apposta una sottoscrizione che ne consente la riferibilità all’autrice come nel caso di specie, attribuirebbe irragionevole rilevanza all’aspetto formale, finendosi per operare una cesura tra la clausola del bando e la sua funzione teleologicamente orientata alla cura dell’interesse pubblico, così “sacrificandosi in ossequio ad un aspetto meramente formale la partecipazione di un concorrente, si incide sul principio di massima possibile partecipazione alle gara, quale strumento di affermazione della più ampia concorrenza” (Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 744).

Né una tale soluzione potrebbe andare a detrimento della serietà delle offerte nelle procedure selettive, atteso che l’eventuale rifiuto di concludere il contratto alle condizioni proposte nell’offerta sarà pur sempre sanzionabile.

A conclusioni ancor più radicali di quelle qui proposte è peraltro recentemente giunta l’ANAC, secondo cui “la sottoscrizione dell’offerta ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa; la sottoscrizione della domanda di partecipazione è un elemento essenziale che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara. In entrambe le ipotesi, la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile. Infatti, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l’elemento della sottoscrizione” (così: ANAC, Determinazione 8 gennaio 2015, n. 1).

In definitiva deve ritenersi che la sottoscrizione del rappresentante legale dell’aggiudicataria apposta “solo” sul frontespizio del Piano di valorizzazione non comportava la necessaria esclusione dell’impresa e nemmeno la regolarizzazione dell’offerta che è stata correttamente ammessa dall’Amministrazione.

Può dunque passarsi alle ulteriori censure di merito.

Con il secondo profilo di doglianza la Agrifarm s.r.l. sostiene che il Piano di valorizzazione proposto dall’aggiudicataria fosse inattendibile, in quanto per i fabbricati compresi nell’azienda sono stati prospettati costi irrisori rispetto alla portata degli interventi indicati, con la conseguenza che l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa.

La doglianza è priva di fondamento.

E infatti, il bando, nel definire i contenuti del Piano di valorizzazione nelle linee guida di cui all’art. 9 ha solo previsto l’indicazione di uno studio di fattibilità concernente gli interventi programmati, senza però prescrivere il dettaglio dei costi programmati, i quali non costituivano quindi oggetto di una specifica valutazione da parte dell’Amministrazione, senza considerare che ai sensi dell’art. 5 del bando stesso essi avrebbero potuto essere scomputati dall’importo del canone dovuto dall’affittuario.

Ciò che avrebbe dovuto essere valutato erano gli interventi programmati e la sostenibilità del piano finanziario, comprensivo però di tutte le voci, ivi inclusa quella relativa al reddito, atteso che, a seguito dell’avvio della produzione, una eventuale esclusione fondata solo sulla ritenuta incongruità dei predetti costi degli interventi programmati non avrebbe avuto quindi fondamento nella disciplina di gara. Diverso sarebbe stato il caso in cui i concorrenti fossero stati onerati della presentazione di progetti con i relativi computi metrico-estimativi, poiché in questo caso l’Amministrazione sarebbe stata onerata del compito di valutarne l’attendibilità anche economica.

Con l’ulteriore gruppo di doglianze, parte ricorrente lamenta che la valutazione effettuata dalla Commissione al fine di attribuire i punteggi sia stata inficiata dal illogicità e irragionevolezza.

Esse sono infondate.

Occorre premettere che le valutazioni della Commissione di gara in relazione all’idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte in relazione alla sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle medesime valutazioni tecnico-discrezionali, non sindacabili se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi, o circa la loro applicazione (cfr.: TAR Lazio, Latina, Sez. I, Sentenza 19 giugno 2013, n. 570 che richiama Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2011, n. 1464).

Pertanto, sono inammissibili le doglianze con cui la parte cerchi di dimostrare che la propria offerta tecnica sia migliore di quella altrui, mettendo a confronto le offerte sotto i profili delle soluzioni proposte e tentando, per questa via, di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione di gara: dette censure contrastano con il principio secondo cui, nelle procedure finalizzate all’affidamento di appalti pubblici, il giudizio di discrezionalità tecnica della Commissione di gara – caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito delle relative valutazioni – sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che si evidenzino indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta, dell’erroneità dei presupposti di fatto, dell’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1514; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2010, n. 3532; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 352).

Nel caso di specie parte ricorrente non ha invece disvelato una tale irragionevolezza o illogicità nell’operato dell’Amministrazione.

La Agrifarm adduce con riguardo alle singole voci in cui si articola il Piano di valorizzazione che l’Amministrazione avrebbe penalizzato la ricorrente rispetto all’aggiudicataria, nonostante quest’ultima abbia proposto la realizzazione della sola produzione di pomodori, mentre la ricorrente ha prospettato la realizzazione dell’allevamento con introduzione dell’intera filiera produttiva.

Sennonché nel verbale della seduta del 21 marzo 2016 l’Amministrazione ha evidenziato specificamente che le offerte della Agrifarm e dell’altra partecipante presentavano soluzioni tecniche carenti con riguardo alla produzione annua di liquami e al trattamento dei reflui, alla sostenibilità economica e finanziaria della soluzione proposta, tenuto conto proprio dei maggiori costi insiti dello smaltimento dei reflui derivanti dall’allevamento del bestiame rispetto alla semplice coltivazione dei pomodori prospettata dall’aggiudicataria; criticità sono state rilevate anche nell’impatto sociale in relazione alla vicinanza dell’azienda ai centri abitati a vocazione turistico-ricettiva, con una serie di argomentazioni incentrate sul dato ambientale che motivano in modo non manifestamente irragionevole o illogico la contestata attribuzione del punteggio.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

Con l’ultimo profilo di doglianza parte ricorrente lamenta l’erronea attribuzione del punteggio all’aggiudicataria con riguardo all’offerta economica consistente nella somma offerta quale canone annuale per l’affitto.

Al riguardo, l’aggiudicataria ha offerto una somma pari a quella posta dall’Amministrazione a base di asta, ma secondo l’aggiudicataria avrebbe potuto essere attribuito un punteggio solo alle offerte in aumento rispetto alla segnalata base d’asta.

Anche tale rilievo non è fondato, atteso che proprio la documentazione di gara, in particolare il modulo che le partecipanti avrebbero dovuto utilizzare al fine di formulare l’offerta economica, prevedeva espressamente che il canone avrebbe potuto essere di importo “pari” o superiore rispetto a quello indicato dall’Amministrazione come minimo, con la conseguenza che la formula elaborata dall’Amministrazione per l’attribuzione del punteggio stesso ben poteva applicarsi anche all’offerta dell’aggiudicataria in coerenza con la misura del canone proposto.

In definitiva tutte i motivi di ricorso sono infondati e il gravame deve pertanto essere respinto.

Nondimeno i profili di indubbia complessità e di innovatività connessi ad alcune delle questioni esaminate costituiscono ragioni eccezionali per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Domenico De Falco
 

IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
        
        
IL SEGRETARIO

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