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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 5494 | Data di udienza: 10 Aprile 2013

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Regolamento comunale per gli spettacoli di strada – Esibizioni artistiche con particolare impatto sonoro – Individuazione di spazi pubblici deputati – Legittimità – Spettacoli con emissioni sono re limitate – Utilizzo di determinati strumenti – Divieto tout court – Illegittimità – L.r. Lazio n. 14/1999.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 31 Maggio 2013
Numero: 5494
Data di udienza: 10 Aprile 2013
Presidente: Tosti
Estensore: Martino


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Regolamento comunale per gli spettacoli di strada – Esibizioni artistiche con particolare impatto sonoro – Individuazione di spazi pubblici deputati – Legittimità – Spettacoli con emissioni sono re limitate – Utilizzo di determinati strumenti – Divieto tout court – Illegittimità – L.r. Lazio n. 14/1999.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 31 maggio 2013, n.5494


INQUINAMENTO ACUSTICO – Regolamento comunale per gli spettacoli di strada – Esibizioni artistiche con particolare impatto sonoro – Individuazione di spazi pubblici deputati – Legittimità – Spettacoli con emissioni sono re limitate – Utilizzo di determinati strumenti – Divieto tout court – Illegittimità – L.r. Lazio n. 14/1999.

Il regolamento per l’arte di strada (approvato, nella specie, dal Comune di Roma), è coerente con la normativa della Regione Lazio in materia di inquinamento acustico n. 14/1999 laddove, da un lato, non prevede alcuna forma di autorizzazione in relazione ad esibizioni artistiche prive di impatto acustico, mentre, dall’altro, per quelle aventi “particolare impatto sonoro e scenico”, prevede l’individuazione di spazi pubblici appositamente deputati, in relazione ai quali non si appalesa necessaria una specifica autorizzazione per essere stata previamente valutata la compatibilità con le esigenze tutelate dalla prefata disciplina. Diversamente è a dirsi, per gli spettacoli privi di emissioni sonore o con emissioni sonore limitate, in relazione ai quali viene vietato dal regolamento, in modo assoluto, l’utilizzo di determinati strumenti musicali, ovvero di impianti di amplificazione, senza tuttavia considerare che le “attività rumorose temporanee” possono comunque essere autorizzate, secondo la disciplina di cui all’art. 17 della menzionata legge regionale.

Pres. Tosti, Est. Martino – M.G.F. e altri (avv.ti Leppe e Sarra) c. Roma Capitale (avv. Rocchi)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 31 maggio 2013, n.5494

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 31 maggio 2013, n.5494

N. 05494/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05724/2012 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5724 del 2012, proposto da:
Maria Grazia Fiore, Cilli Ruggiero, Nicolosi Antonio, Amitrano Sarah, Montuori Claudio, Desideri Danilo, Consoli Bernardo, Pucci Costantino, Cicirelli Fabio, Migliorese Luca, Manfredi Osvaldo, Corallini Fabio, Miconi Danilo Simone, Verrucchi Benedetto, Mastrantuono Riccardo, Montalban Lopez Juana Miguel, Balsamo Danilo Omar, Bokan Taras, Mercuri Simonetti Patricia, Halim Serin, Sosko Aleksovski, Bizzarri Massimo, Clima Simone, Petre Nicolae, Nicolae Ionel, De Angelis Daniela, Palma Guido, Amendolagine Ann, Bettinelli Livia, Gagliardi Fabio, Lupi Martina, Kaye Adrian Richard, Chisari Alessandro, Palomba Francesca, Associazione “Arte nel Tempo, “Associazione Coo. R.A.S. Coordinamento Artisti di Strada”, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Leppe e Roberto Sarra, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Napoleone III, 28;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Rosalda Rocchi, con la quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura comunale;

per l’annullamento

della delibera del Comune di Roma, n. 24, approvata dal Consiglio Comunale in data 12 aprile 2012, concernente l’approvazione del nuovo Regolamento per l’arte di strada e la relativa abrogazione del precedente Regolamento contenuto nella deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 3 aprile 2000, nella sua interezza, nonché specificamente di:

– art. 1, numero 1, laddove si distinguono “gli spettacoli di particolare impatto sonoro e scenico (per gruppi superiori a cinque artisti o con impianti di amplificazione particolarmente potenti o con scenografie di grandezza superiore ad un mq.), i quali necessitano di spazi pubblici all’uopo individuati dai Municipi, a cui dovrà essere inoltrata la specifica richiesta, e di nulla – osta rilasciato dai competenti Uffici capitolini”;

– art. 1, numero 2, laddove si prevede che “gli spettacoli di cui al punto 2 non potranno essere eseguiti con strumenti a percussione di qualsiasi natura, né con strumenti o attrezzature che per loro natura comportino disturbo alla quiete pubblica quali, ad esempio, tromba, sassofono, piatti e, comunque, sempre senza utilizzo di impianti di amplificazione”;

– art. 2, laddove si prevede che “l’Arte di strada, fermo restando il possesso delle previste autorizzazioni, è esercitata liberamente sul territorio di Roma Capitale nei limiti del presente Regolamento e, comunque, in modo tale da non recare disturbo ai residenti e non ostacolare:

– le normali attività lavorative, commerciali, e la libera circolazione veicolare e pedonale (ad esempio, strisce pedonali, carreggiate, marciapiedi, in prossimità di impianti semaforici, con particolare riferimento per quelli di strade a scorrimento veloce;

– l’accesso alle abitazioni, locali ed immobili; […] non è consentito effettuare spettacoli con emissioni sonore:

– a ridosso di luoghi di culto durante il periodo di apertura e comunque entro i 10 metri dal sagrato;

– a ridosso di scuole in corso di attività e ospedali;

– a ridosso di beni artistici e culturali;

– nei vicoli e nelle vie aventi larghezza inferiore ai metri 5;

– in caso di presenza accertata di persona in “articulo mortis”;

– art. 4, nella parte in cui prevede che per “l’esercizio dell’arte di strada nel Centro storico di Roma si osservano le seguenti disposizioni:

– nelle aree individuate dall’allegato B del presente Regolamento, l’attività artistica potrà svolgersi esclusivamente all’’interno delle postazioni individuate nelle schede di cui al predetto allegato;

– tali postazioni potranno essere impegnate per gli spettacoli privi di qualsiasi elemento di occupazione di suolo pubblico di cui all’art. 1 punto 2, dagli artisti per un tempo massimo di 2 ore per ciascuna fascia oraria, come individuate nel successivo art. 6, nell’arco dell’intera giornata;

– in tutte le altre strade o piazze per le quali non sono previste specifiche postazioni, l’esibizione degli artisti di strada è complessivamente limitata a due ore nell’arco della stessa fascia oraria, antimeridiana e pomeridiana, e ad un solo luogo di esibizione nell’ambito del medesimo sito, anche se ad esibirsi siano artisti differenti e la successione degli stessi non sia continuativa;

– nelle postazioni di spettacolo individuate dalle schede di cui all’Allegato B del presente Regolamento, è consentito impegnare uno spazio scenico circolare con raggio definito nelle medesima scheda tecnica, che prevede, altresì, l’indicazione circa l’impegno delle postazioni in termini di turnazione;

– le suddette postazioni non potranno essere impegnate contemporaneamente e non si potranno utilizzare, nell’esercizio dell’attività artistica, attrezzature foniche di alcun genere, né amplificatori, ovvero diffusori acustici, né strumenti alimentati da corrente o a batteria incorporata allo strumento stesso;

– le attrezzature, i materiali e le strutture necessarie per lo svolgimento dell’arte di strada al di fuori delle postazioni di cui all’allegato B, non dovranno occupare in ogni caso uno spazio superiore ad un metro quadrato per ogni artista”;

– art. 6, nella parte in cui prevede delimitazione oraria per le esibizioni artistiche con le seguenti modalità:

– dal 1° ottobre al 31 maggio:

– dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

– dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

– dal 1° giugno al 30 settembre:

– dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

– dalle ore 16 alle ore 22,00;

– art. 6, comma 3, nella parte in cui prevede che “Nel caso in cui più artisti vogliano esibirsi nel medesimo luogo, ogni singola esibizione non può protrarsi per oltre 45 minuti per gli spettacoli “ a cerchio” e non oltre 1 ora e 30 minuti per quelli a “passeggio”. Per i c.d. “posteggiatori”, inoltre, la durata massima della performance è di 15 minuti”;

– art. 8, comma 2, laddove si prevede l’obbligo di presentazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico “al competente Ufficio dell’amministrazione capitolina per i siti di cui all’allegato B e ai competenti Uffici Municipali per gli altri luoghi che rilasceranno ricevuta con l’indicazione della postazione e dell’orario assegnato”, nella parte in cui non prevede alcun criterio per individuare a chi spetta la possibilità di esibirsi nel caso di presentazioni di più domande relative relative allo stesso giorno e allo stesso luogo:

– art. 10, comma 2, nella parte in cui si prevede, nella more della realizzazione di un sistema informatico, “la comunicazione da parte dell’artista di strada della volontà di utilizzo della postazione, dovrà essere inviata al Gruppo della Polizia di Roma Capitale competente per territorio con protocollo di ricezione al fine di poter controllare il rispetto dei tempi e al fine di poter garantire la turnazione nell’ambito delle due ore previste con almeno tre giorni di anticipo rispetto all’esibizione”, senza però prevedere alcun criterio distintivo per la turnazione;

– art. 11, secondo comma, nella parte in cui prevede “il sequestro degli strumenti e amplificazione ad opera della Polizia di Roma Capitale”, nel caso di “grave violazione della quiete pubblica”, senza però indicare alcun criterio per determinare quando ricorrano i presupposti della supposta grave violazione della quiete pubblica”;

– e di ogni altro atto che ad esso sia annesso, connesso, presupposto e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 10 aprile 2013 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. I ricorrenti affermano di esercitare l’arte di strada sul territorio comunale di Roma e che già oggi, alcuni di loro, a seguito dell’entrata in vigore della delibera odiernamente impugnata, sono stati oggetto di sanzioni amministrative e/o provvedimenti di sequestro del materiale utilizzato per l’esercizio delle prestazioni artistiche.

L’entrata in vigore dell’impugnato regolamento reca loro – soggiungono – un danno manifesto, in quanto essi hanno fatto affidamento sulla precedente disciplina comunale della materia, platealmente contraddetta da quella qui impugnata.

Le due Associazioni ricorrenti, dal canto loro, hanno allegato il proprio Statuto, affermando di perseguire, in via istituzionale ed in maniera unitaria, la tutela dei soggetti interessati alla diffusione dell’arte di strada.

Deducono:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 9 E 33 DELLA COSTITUZIONE.

L’art. 33 della Costituzione dispone che l’arte e la scienza sono libere e libero ne é l’insegnamento.

Gi enti territoriali nazionali hanno quindi l’obbligo, nell’ambito delle rispettive competenze, di promuovere sia le diverse attività legate ad espressioni artistiche, sia le attività di valorizzazione (oltre che di tutela) dei beni storico – artistici, che della tradizione culturale della Nazione rappresentano la massima espressione.

I ricorrenti richiamano, altresì, il testo dell’art. 9 della Carta fondamentale, secondo cui “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura” e tutela, altresì, “il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Il dovere di promozione culturale non può tuttavia tradursi in una pianificazione della cultura da parte dell’apparato pubblico, ma impone un’azione finalizzata alla realizzazione del valore della libertà dell’uomo in campo artistico.

Il fine perseguito dalla Costituzione è, dunque, la crescita del pluralismo culturale, in quanto strumento di sviluppo della personalità dei singoli e, quindi, della collettività.

In tale ottica, il regolamento impugnato penalizzerebbe la libertà nell’esercizio dell’arte di strada la cui possibilità di espressione viene ingiustamente e irrazionalmente compressa.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DELLA L. N. 337 DEL 1968.

Gli “spettacoli viaggianti” sono interamente regolamentati dalla l. 337 del 1968, che afferma la potestà statuale in subiecta materia.

Lo Stato, infatti, riconosce la funzione sociale dello spettacolo viaggiante e sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

L’arte di strada rientra nello specifico elenco elaborato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’art. 4 della l. n. 337 del 1968 (D.M. 28.2.2005).

L’atto impugnato sarebbe stato quindi adottato in violazione della normativa statale di riferimento.

2.1) SULLA VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, L. N. 337 DEL 1968.

I Comuni, proseguono i ricorrenti, potrebbero esercitare la sola potestà prevista dalla norma in rubrica, consistente nella compilazione di un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Pertanto, l’atto impugnato ostacolerebbe il libero esercizio delle attività artistiche, delimitandone, in violazione della normativa statale, gli orari e le modalità di svolgimento.

2.2.) SULLA VIOLAZIONE DELL’ART.9, COMMA 5, DELLA L. N. 337 DEL 1968.

In base alla norma in rubrica, “le modalità di concessione” delle aree per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante “saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria”.

L’atto impugnato, però, nulla dice in ordine agli adempimenti consultivi che l’amministrazione avrebbe dovuto porre in essere.

2.3.) NULLITÀ DELLA DELIBERA PER INDETERMINATEZZA E IMPOSSIBILITÀ DEL CONTENUTO.

La delibera non contiene alcun elemento idoneo ad accertare, nel caso che più artisti vogliano esibirsi nel medesimo luogo e nel medesimo giorno, i criteri di precedenza.

In essa, inoltre, non è prevista una delimitazione temporale concernente la comunicazione di utilizzo della postazione. Pertanto, nulla escluderebbe che un artista comunichi la propria volontà di occupare una postazione per l’intero anno.

2.4. NULLITÀ DELL’ATTO PER ECCESSO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.

I ricorrenti ribadiscono che, a loro dire, la materia in esame è esclusivamente regolamentata dalla l. n. 337 del 1968. L’amministrazione comunale avrebbe, pertanto, emesso un atto ultra vires.

2.5. NULLITÀ DELLA DELIBERA PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULL’IMPATTO ACUSTICO.

In attuazione della legge quadro statale sull’inquinamento acustico, l. n. 447 del 26 ottobre 1995, la Regione Lazio ha approvato la sua legge regionale in materia di inquinamento acustico, n. 18 del 3 agosto 2011, che modifica la precedente legge regionale del 1999.

In base a tale normativa, la gestione e il monitoraggio dei fenomeni di inquinamento acustico sono compito dell’ARPA Lazio, Agenzia regionale di Protezione Ambiente, istituita con la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45.

Compito dei Comuni è invece quello di classificare il territorio comunale in cosiddette zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale e dal d.P.C.M. 14 novembre 1997.

La normativa di cui al Regolamento oggetto di impugnativa contrasterebbe con la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, adottata dallo stesso Comune di Roma, nonché con la normativa nazionale.

Non può infatti stabilirsi, a priori, senza alcuna valutazione specifica, il divieto di utilizzo di uno strumento musicale o di un sistema di amplificazione, senza aver previamente valutato l’impatto acustico di tali strumenti. Viceversa, sarebbe illegittimo proibire tout court l’utilizzo di uno strumento le cui immissioni sonore siano conformi ai limiti stabiliti dalla legge in relazione alla zona acustica in cui viene suonato.

Appare dunque singolare la scelta dell’amministrazione di ritenere che alcuni strumenti musicali costituiscano in re ipsa degli strumenti “idonei a disturbare la quiete pubblica”.

I ricorrenti censurano dunque il divieto assoluto di utilizzazione di alcuni strumenti musicali, come pure degli impianti di amplificazione, contenuto nell’art. 1, punto 2.

Altrettanto illegittimo sarebbe l’art. 11 nella parte in cui prevede il sequestro degli strumenti e degli impianti, senza chiarire quando ricorrano i presupposti della “grave violazione della quiete pubblica”.

2.6.) ECCESSO DI POTERE E ASSENZA, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA A CAUSA DI ERRORE SULLE CIRCOSTANZE DI FATTO, SVIAMENTO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELL’ATTO.

I ricorrenti reputano che una manifestazione artistica non possa, in sé, recare disturbo ai residenti né ostacolare le attività lavorative e commerciali, o la libera circolazione veicolare e pedonale.

Ribadiscono, altresì, che non si può vietare, a priori, l’utilizzo di un certo strumento senza valutarne l’impatto acustico e che, comunque, non si può attribuire alla Polizia locale il potere di giudicare la violazione della quiete pubblica.

Pure arbitraria sarebbe la distinzione operata dall’art. 1, nella parte in cui presume che l’attività esercitata da più di cinque artisti sia di particolare impatto sonoro, non potendosi, ad esempio, mettere sullo stesso piano l’attività di 6 mimi, ovvero quella di un gruppo musicale composto da 6 elementi.

In tale ottica, sarebbe quindi illogica l’individuazione delle fasce orarie sopra riportata, in quanto non terrebbe conto della differenza esistente, ad esempio, tra l’attività di un clown, di un madonnaro, di un contorsionista, di un illusionista, e quella di un gruppo musicale composto di cinque elementi.

Più in generale ritengono illogico avere sottoposto alla stessa disciplina attività artistiche diverse.

Si è costituita, per resistere, Roma Capitale, depositando documenti e memorie.

Con ordinanza n. 3074, dell’1.9.2012, è stata respinta l’istanza cautelare.

Le parti hanno depositato memorie conclusionali, in vista della pubblica udienza del 10 aprile 2013, alla quale il ricorso è stato infine trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con deliberazione n. 24/2012, l’Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo Regolamento dell’Arte di strada, all’esplicito fine, richiamato nelle premesse, “sia di tutelare maggiormente la quiete pubblica, le performances artistiche e i luoghi in cui si svolgono le esibizioni, sia al fine di rendere più agevoli le procedure per l’esercizio dell’attività in questione”.

Gli spettacoli di strada vengono distinti in diverse tipologie, “secondo le seguenti principali scriminanti:

1) spettacoli con particolare impatto sonoro e scenico (per gruppi superiori a cinque artisti o con impianti di amplificazione particolarmente potenti o con scenografie di grandezza superiore ad un mq.) i quali necessitano di spazi pubblici all’uopo individuati dai Municipi, a cui dovrà essere inoltrata la specifica richiesta, e di nulla-osta rilasciato dai competenti Uffici capitolini;

2) spettacoli privi di emissioni sonore o con emissioni sonore limitate, da svolgersi con modalità:

– “a cerchio”, con il pubblico disposto in cerchio;

– “a passaggio”, con il pubblico in movimento;

– cd. “posteggiatori”, ovvero coloro che si esibiscono in prossimità degli spazi esterni a disposizione di ristoranti, bar, ecc..[…]”.

Viene precisato che “gli spettacoli di cui al punto 2 non potranno essere eseguiti con strumenti a percussione di qualsiasi natura, né con altri strumenti o attrezzature che per loro natura comportino disturbo alla quiete pubblica, quali, ad esempio, tromba, sassofono, piatti e, comunque, sempre senza utilizzo di impianto di amplificazione”.

Le figure riconosciute come artisti di strada sono le seguenti: trampolieri, mangiatori di fuoco, acrobati, clown, cantanti, cantastorie, antipodisti, contorsionisti, illusionisti, giocolieri, saltimbanchi, mimi, suonatori, attori, burattinai, trovatori, madonnai, poeti, scultori di palloncini, fachiri, ballerini.

Ai sensi dell’art. 7 “L’Arte di strada deve essere intesa esclusivamente quale attività creativa, prodotto dell’ingegno o di invenzione. L’artista di strada deve praticare il proprio lavoro con decoro e dignità, e per la sua attività non potrà richiedere il pagamento di compensi di qualsiasi natura, […] essendo l’eventuale offerta da parte del pubblico libera.”.

L’Arte di strada, “fermo restando il possesso delle previste autorizzazioni, è esercitata liberamente sul territorio di Roma Capitale nei limiti del presente Regolamento e, comunque, in modo tale da non recare disturbo ai residenti e non ostacolare:

– le normali attività lavorative, commerciali e la libera circolazione veicolare e pedonale […];

– l’accesso alle abitazioni, locali ed immobili;

– lo svolgimento di altri eventi o manifestazioni già autorizzati […].

Non è consentito effettuare spettacoli con emissioni sonore:

– a ridosso di luoghi di culto durante il periodo di apertura e comunque entro i 10 m. dal sagrato;

– a ridosso di scuole in corso di attività e ospedali;

– a ridosso di beni artistici e culturali;

– nei vicoli e nelle vie aventi larghezza inferiore a metri 5;

– in caso di presenza accertata di persone in “articulo mortis” […]”(art. 2).

L’art. 4, disciplina l’esercizio dell’arte di strade nel Centro storico di Roma, prescrivendo che

– “nelle aree individuate dall’allegato B del presente Regolamento, l’attività artistica potrà svolgersi esclusivamente all’interno delle postazioni individuate […];

– tali postazioni potranno essere impegnate per gli spettacoli privi di qualsiasi elemento di occupazione di suolo pubblico di cui all’art. 1, punto 2, dagli artisti per un tempo massimo di 2 ore per ciascuna fascia oraria, come individuate al successivo art. 6, nell’arco dell’intera giornata;

– in tutte le altre strade o piazze per le quali non sono previste specifiche postazioni, l’esibizione per gli artisti di strada è complessivamente limitata a due ore nell’arco della stessa fascia oraria, antimeridiana e pomeridiana, e ad un solo luogo di esibizione nell’ambito del medesimo sito, anche se ad esibirsi siano artisti differenti e la successione degli stessi non sia continuativa;

– nelle postazioni di spettacolo individuate dalle schede di cui all’allegato B del presente Regolamento è consentito impegnare uno spazio scenico circolare con raggio definito nella medesima scheda tecnica, che prevede, altresì, l’indicazione circa l’impegno delle postazioni in termini di turnazione”.

Inoltre, “le attrezzature, i materiali e le strutture necessarie per lo svolgimento dell’Arte di strada, al di fuori delle postazioni di cui all’allegato B, non dovranno occupare in ogni caso uno spazio superiore ad un metro quadrato per artista”.

L’occupazione di spazi da parte dell’artista di strada è sottratta alla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico “e non può protrarsi oltre il tempo necessario all’esibizione di cui agli artt. 4 e 6 del presente Regolamento”. Va comunque presentata la richiesta “al competente Ufficio dell’amministrazione capitolina per i siti di cui all’allegato B e ai competenti Uffici Municipali per gli altri luoghi che rilasceranno ricevuta con l’indicazione della postazione e dell’orario assegnato” (art. 8).

L’art. 10 precisa che “I competenti Uffici dei Municipi potranno gestire la turnazione degli spettacoli nelle piazze e nelle strade di cui al presente Regolamento anche mediante sistemi informatizzati che consentano la relativa prenotazione da parte degli artisti di strada […]. Nelle more della realizzazione del sistema informatizzato, la comunicazione da parte dell’artista di strada della volontà di utilizzo della postazione, dovrà essere inviata al Gruppo della polizia di Roma Capitale competente per territorio con protocollo di ricezione al fine di poter controllare il rispetto dei tempi e al fine di poter garantire la turnazione nell’ambito delle due ore previste con almeno tre giorni di anticipo rispetto all’esibizione”.

Viene soggiunto che “pari comunicazione dovrà essere inviata anche per le altre strade e piazze con le stesse modalità indicate”.

Infine, l’art. 11 stabilisce che “l’inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta l’applicazione, da parte dei competenti organi di vigilanza ed accertamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura minima pari ad euro 100,00 (cento) e massima pari ad euro 1.000,00 (mille).

Nei casi di grave violazione della quiete pubblica per l’uso di amplificatori è previsto il sequestro degli strumenti e amplificazione ad opera della Polizia Roma Capitale”.

1.1. Il Collegio reputa, in primo luogo, che non vi sia alcun dubbio sull’immediata lesività per i ricorrenti (sia nella loro dimensione individuale, che collettiva) della disciplina impugnata.

E’ noto, infatti, che il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui le norme regolamentari vanno impugnate unitamente all’atto applicativo trova eccezione per i provvedimenti che presentano un carattere specifico e concreto, risultando idonei, come tali, ad incidere direttamente nella sfera giuridica degli interessati, a decorrere dalla pubblicazione nelle forme previste dalla legge (TAR Lazio, sez.I^, 12 aprile 2011, n. 3202).

Nel caso di specie, le disposizioni impugnate appaiono dirette a conformare l’attività degli artisti di strada imponendo ad essi una serie di obblighi comportamentali, tali da incidere con immediatezza nella loro sfera giuridica.

Eventuali provvedimenti, applicativi, esecutivi e/o sanzionatori, non potrebbero che esplicare effetti meramente conseguenziali rispetto all’atto regolamentare, che funge, rispetto ad essi, da indeclinabile presupposto.

1.2. Neppure può dubitarsi della legittimazione dei ricorrenti persone fisiche, ovvero delle Associazioni rappresentative dell’Arte di strada.

L’esercizio dell’arte di strada, da parte dei primi, non è invero contestata dall’amministrazione capitolina, la quale anzi riferisce che taluni tra essi hanno partecipato alle consultazioni che hanno preceduto l’adozione del Regolamento.

In relazione alle seconde, è sempre l’amministrazione a riferire di aver consultato almeno una delle Associazioni ricorrenti (la Coo.Ras, Coordinamento Artisti di strada).

Sulla scorta di tali indicazioni, nonché dello Statuto, versato in atti, può dunque ragionevolmente presumersi il radicamento di esse nel territorio comunale, tale da comportare, secondo consolidata giurisprudenza, la legittimazione a ricorrere avverso gli atti destinati ad incidere sulla categoria di cui si professano ente esponenziale (cfr. TAR Lazio, sez. II^, 6 febbraio 2013, n.1282).

2. Nel merito, il principale impianto argomentativo svolto dai ricorrenti è che la materia di cui trattasi sarebbe regolata esclusivamente dalla legge statale 18 marzo 1968, n. 337, recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”.

In particolare, i Comuni potrebbero esercitare soltanto i poteri previsti dall’art.9 della legge citata, vale a dire, da un lato, l’individuazione “delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento”, dall’altro, la determinazione delle “modalità di concessione delle aree” medesime, previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

2.1. Il Collegio dubita, in primo luogo, che vi sia effettiva identità di materia tra il regolamento di cui oggi si verte e la l. n. 337 del 1968.

L’art. 2 di tale disciplina, nell’individuare il proprio ambito di applicazione, definisce quali “spettacoli viaggianti [..] le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti”.

In contrario, non appare invero sufficiente il decreto ministeriale in data 28 febbraio 2005, invocato dai ricorrenti, che ha effettivamente inserito, nell’elenco “delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante”, anche una Sezione dedicata allo “Spettacolo di strada”.

Va infatti considerato che tale decreto è stato esplicitamente adottato, in attuazione dell’art. 4 della citata legge n. 337 del 1968, secondo cui “È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione”.

Tale disposizione (unitamente, peraltro, all’intero compendio normativo in esame) evidenzia che la disciplina statale è dettata precipuamente al fine di regolamentare “gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene” dell’attività circense e delle attività di “spettacolo viaggiante” (cfr. l’art. 46, comma 7, del d.lgs. n. 112/2008, che abroga il procedimento di autorizzazione, come modificato dall’art. 6 del d.P.R. n. 394 del 1994, facendo però espressamente salva la disciplina relativa ai requisiti sostanziali per l’esercizio dell’attività) nonché gli aspetti squisitamente tributari e assicurativo- previdenziali (cfr., in particolare, gli artt. 10 – 20 della ripetuta legge n. 337 del 1968).

Pertanto, la regolamentazione comunale impugnata prescinde dalla disciplina statale in materia (e delle determinazioni ministeriali attuative), in quanto, come già evidenziato in sede cautelare, si svolge sul diverso piano dell’autonomia dell’ente territoriale, in una sfera di reciproca indipendenza con le potestà statali.

Al riguardo, va ricordato che il potere regolamentare degli enti locali trova fondamento nell’art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 (“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”), ed ancor prima copertura costituzionale nell’art. 117 Cost. (come riscritto dalla riforma del Titolo V della Costituzione, secondo cui “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.).

E’ orientamento consolidato quello secondo cui la potestà regolamentare degli enti locali (sia pure nei limiti dettati dall’ordinamento) può spaziare oltre le materie contemplate espressamente, in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali (art. 3 comma 2 del cit. d.lgs. n. 267/2000, secondo cui “Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”), del fatto che il potere regolamentare è espressione del potere di auto-organizzazione dell’ente e dal carattere puramente esemplificativo delle materie indicate nel prefato art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 (così Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2364).

Il regolamento viene quindi configurato, dal descritto tessuto normativo, come lo strumento per consentire all’ente di conseguire determinate finalità proprie delle funzioni ad esso attribuite.

Ed è pacifico che, analogamente a quanto avviene, ad esempio, in ordine all’esercizio della potestà in materia urbanistica, attraverso cui il Comune disciplina l’uso diretto del territorio, tale Ente possa “organizzare” anche tutte le altre attività umane che si svolgono “sul” proprio territorio (si pensi ad esempio, alla disciplina, invocata dagli stessi ricorrenti, relativa alla classificazione del territorio in zone acustiche, prevista dalla legge quadro n. 447 del 1995).

Siffatta potestà è anzi presupposta dalla stessa legge statale n. 337 del 1968, laddove, all’art. 9, attribuisce espressamente ai Comuni il potere – dovere di individuare le “aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento”

nonché di determinare le modalità di concessione delle aree in questione, con proprio regolamento.

Va detto, peraltro, che se fosse vero l’assunto dei ricorrenti circa il fatto che nella materia in esame i Comuni siano privi di poteri diversi da quelli richiamati dal cit. art. 9, tale argomentazione non gioverebbe affatto alla loro causa, in quanto, nella logica e nell’impianto della l. n. 337 del 1968, l’attività di “spettacolo viaggiante” non può affatto esercitarsi liberamente su tutto il territorio comunale (come invece essi pretendono, in nome della libertà di espressione artistica), bensì esclusivamente nelle aree appositamente individuate e subordinatamente al rilascio di una vera e propria concessione.

Vero è, invece, che la potestà regolamentare dei Comuni può esplicarsi in ogni ambito connesso all’esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall’ordinamento.

Deve essere soggiunto, al riguardo, che il riconoscimento e la promozione statuale del settore del circo equestre e dello spettacolo viaggiante, così come affermati dalla l. n. 337 del 1968, e, più in generale, il valore riconosciuto dalla Costituzione all’arte, alla scienza e alla cultura (artt. 9 e 32 Cost.), non costituiscono valori assoluti, ma debbono essere contemperati con tutti gli altri beni di rilievo costituzionale (cfr. Cons. St., sentenza 6317/2004, cit..).

Nemmeno i ricorrenti possono infatti mettere in dubbio che la salute, l’ambiente, l’esercizio di un’attività economica, e tutte le altre libertà fondamentali, ricevano pari protezione nella nostra Carta fondamentale.

Il contemperamento di tali valori avviene, ovviamente, in sede di elaborazione delle fonti normative ad essa subordinate, nonché nel concreto, quotidiano esercizio dell’attività amministrativa.

Nel caso di specie, occorre quindi soltanto verificare se l’amministrazione abbia esercitato il potere conferitole nel necessario quadro di legalità, e secondo criteri di logica e ragionevolezza.

3. Sul piano procedimentale, i ricorrenti hanno in primo luogo censurato il fatto che, nel regolamento impugnato, non si faccia menzione delle consultazione delle associazioni di categoria.

Orbene, la consultazione delle organizzazione sindacali è prevista dall’art. 9 della l. n. 337 del 1968, quale propedeutica alla determinazione da parte dei Comuni delle modalità di concessione delle aree deputate ad ospitare gli “spettacoli viaggianti”.

Tale norma, come già evidenziato, non è applicabile alla fattispecie.

Ad ogni buon conto, la censura è infondata in punto di fatto in quanto Roma Capitale ha documentato di avere consultato, negli anni 2009, 2010 e 2011, le associazione di categoria, tra cui anche il Coordinamento Artisti di Strada, che figura tra i ricorrenti.

Dalla documentazione prodotta si rileva che analogo apporto hanno dato i ricorrenti Montuori, Pucci e Cicirelli.

4. Nel merito, viene poi stigmatizzato il fatto che il regolamento sarebbe di impossibile applicazione pratica, in quanto non recherebbe una disciplina idonea a dirimere i casi in cui più artisti vogliano esibirsi nel medesimo luogo e nel medesimo giorno.

Elementi di illogicità sarebbe altresì insiti nel fatto che l’amministrazione non avrebbe previsto una delimitazione temporale concernente la comunicazione di utilizzo della postazione.

Pertanto, nulla potrebbe impedire che un artista comunichi la propria volontà di occupare un certo luogo per l’intero anno, così conculcando le prospettive e le aspettative di tutti gli altri.

4.1. Al fine di confutare l’assunto dei ricorrenti, giova ripercorrere il testo del regolamento, quale in precedenza riportato nella parte di interesse.

In primo luogo è indubbio che, sebbene l’occupazione di spazi da parte dell’artista di strada sia sottratta alla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico e al pagamento della Cosap, egli debba comunque inviare una “richiesta” al competente Ufficio dell’amministrazione capitolina (ovvero al competente Ufficio Municipale) così come indicato nell’art. 8.

L’art. 10 stabilisce poi chiaramente che i competenti Uffici dovranno applicare, nel gestire le prenotazioni delle postazioni, il criterio della turnazione.

Nelle more della realizzazione del previsto sistema informatizzato, viene precisato che “la comunicazione da parte dell’artista di strada della volontà di utilizzo della postazione, dovrà essere inviata al Gruppo della polizia di Roma Capitale competente per territorio con protocollo di ricezione al fine di poter controllare il rispetto dei tempi e al fine di poter garantire la turnazione nell’ambito delle due ore previste con almeno tre giorni di anticipo rispetto all’esibizione”.

Da tale regola, a parere del Collegio, si ricava agevolmente che l’artista è tenuto ad inviare una distinta comunicazione per ogni esibizione, o comunque a precisare, sia pure con un’unica dichiarazione, il numero delle esibizioni in programma.

Una più dettagliata disciplina, peraltro, non potrà che essere adottata dai singoli Municipi, deputati a gestire le richieste, nel rispetto del principio di turnazione.

Ed è altresì evidente che, in assenza un diverso criterio di selezione delle domande tra loro concorrenti, individuato a monte dal Regolamento, i Municipi non potranno che applicare quello residuale della priorità temporale (sul punto, cfr. TAR Napoli, sez. V, 22 ottobre 2003, n. 13067)

A ben vedere, peraltro, nessun altro criterio è, in materia, logicamente ipotizzabile poiché, diversamente operando, l’amministrazione finirebbe col discriminare espressioni di natura artistica aventi tutte pari dignità, nonché esercitabili liberamente, senza cioè alcuna forma di autorizzazione o concessione amministrativa.

Per la stessa ragione, inoltre, non appare illogica al Collegio nemmeno la scelta dell’amministrazione capitolina di introdurre una disciplina oraria omogenea per ogni tipologia di arte di strada, ancorché, come sostenuto dai ricorrenti, vi sia un’oggettiva differenza, ad esempio, tra l’attività di un clown, di un madonnaro, di un contorsionista, di un illusionista, e quella di un gruppo musicale composto di cinque elementi.

Anche in questo caso, infatti, un’articolazione differenziata degli orari deputati alle esibizioni avrebbe comportato una disparità di trattamento tra le varie forme di arte di strada considerate dal Regolamento.

Ad ogni buon conto, si è già in precedenza evidenziato che la finalità della disciplina impugnata è quella di operare un delicato bilanciamento tra valori che godono tutti di eguale protezione costituzionale.

L’amministrazione capitolina ha dovuto cioè contemperare l’esercizio della particolare forma di esibizione artistica in esame (che, per sua natura, non si esprime in luoghi chiusi, specificamente a ciò deputati), con le esigenze di coloro che vivono, lavorano o, semplicemente, transitano negli “spazi pubblici” della città.

Sotto tale profilo, occorre perciò adeguatamente considerare che anche un’esibizione artistica di per sé non “invasiva”, può diventarlo nella misura in cui, all’interno di un’area metropolitana, costituisca punto di aggregazione e di attrazione, così mettendo più facilmente a rischio la tranquillità di coloro che ivi risiedono e lavorano.

E’ poi quasi inutile aggiungere che la concreta disciplina oraria articolata da Roma Capitale appartiene all’area del merito delle scelte amministrative, e non può quindi essere sindacata in sede di scrutinio di legittimità.

Per quanto occorrer possa, il Collegio osserva, sul piano estrinseco, che la stessa appare comunque coerente con i ritmi e le esigenze della vita di una metropoli, nonché sufficientemente differenziata, nell’arco dell’intera giornata, ed in rapporto al succedersi delle stagioni.

5. Un ulteriore motivo di doglianza riguarda l’asserita violazione della normativa quadro statale, e della pertinente disciplina regionale, in materia di inquinamento acustico.

Viene in particolare evidenziata l’illegittimità del divieto imposto, tout court, alle esibizioni artistiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a percussione, ovvero attrezzature che “per loro natura comportino disturbo alla quiete pubblica quali, ad esempio, tromba, sassofono, piatti, e, comunque, sempre senza utilizzo di impianti di amplificazione”, indipendentemente dalla valutazione del loro impatto acustico.

5.1. I rilievi sono fondati nei termini che si vanno a precisare.

5.2. In primo luogo, a parere del Collegio, è vero che, nella fattispecie, trova applicazione la normativa in materia di inquinamento acustico, ed, in particolare, la legge della Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 2001 (recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.”).

Orbene, l’art. 17 di tale disciplina (rubricato “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee”), stabilisce, al comma 1, che “Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l’altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all’aperto, cinema all’aperto, piano bar all’aperto, attività all’interno di impianti sportivi, e che “Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal Comune, anche in deroga ai valori di cui all’articolo 2, comma 3, della L. n. 447/1995 […]” (comma 2).

La normativa regionale, poi, ha cura di precisare che “Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali” e che l’autorizzazione viene rilasciata dal Comune sulla base di una specifica relazione da parte del richiedente circa l’impatto acustico (commi 4 e 5).

Qualora si tratti di autorizzazione in deroga, l’autorizzazione viene rilasciata “previo parere dell’A.R.P.A., con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell’esigenza di tutelare il riposo delle persone”.

Alla luce di tale disciplina, deve convenirsi con la difesa dell’amministrazione capitolina che il regolamento appare coerente con la normativa regionale testé richiamata laddove, da un lato, non prevede alcuna forma di autorizzazione in relazione ad esibizioni artistiche prive di impatto acustico, mentre, dall’altro, per quelle aventi “particolare impatto sonoro e scenico”, ha previsto l’individuazione di spazi pubblici appositamente deputati, in relazione ai quali non si appalesa necessaria una specifica autorizzazione per essere stata previamente valutata la compatibilità con le esigenze tutelate dalla prefata disciplina.

Diversamente è a dirsi, tuttavia, per “gli spettacoli di cui al punto 2” dell’art. 1 (cioè gli spettacoli privi di emissioni sonore o con emissioni sonore limitate che si svolgono secondo le modalità “a cerchio”, “a passaggio” etcc.), in relazione ai quali viene vietato dal regolamento, in modo assoluto, l’utilizzo di determinati strumenti musicali, ovvero di impianti di amplificazione, senza tuttavia considerare che le “attività rumorose temporanee” possono comunque essere autorizzate, secondo la disciplina in materia di valutazione di impatto acustico che si è in precedenza evidenziata.

Inutile dire che, a parere del Collegio, tale valutazione potrà essere operata dai competenti Uffici dei Municipi, al momento dell’inoltro della comunicazione prescritta dall’art. 8, nella quale gli artisti richiedenti potranno inserire, ove effettivamente necessarie, anche le indicazioni prescritte dall’art. 17, comma 4, della l.r. n. 18/2001.

6. Si appalesa infine illegittimo anche l’art. 11, nella parte in cui stabilisce che “nei casi di grave violazione della quiete pubblica per l’uso di amplificazioni è previsto il sequestro degli strumenti e amplificazione ad opera della Polizia di Roma Capitale”.

Al riguardo, valga quanto segue.

6.1. Come noto, la potestà sanzionatoria dei Comuni per la violazione delle norme contenute nei regolamenti comunali era prevista dall’art. 106 del testo unico approvato con r.d. n. 383 del 1934.

A seguito dell’abrogazione di quest’ultimo compiuta dall’art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000, tale potestà è dapprima venuta meno, per essere puoi nuovamente istituita con l’inserimento, compiuto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dell’art. 7-bis nel corpo del d.lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del quale “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”.

La violazione dei regolamenti comunali, in quanto punita con sanzione amministrativa pecuniaria, può quindi effettivamente comportare anche la sanzione accessoria della confisca, prevista in via generale dall’art. 20 della l. n. 689 del 1981, per le “cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione”, ovvero la misura cautelare del sequestro “delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa” (art. 13 della l. n. 689 del 1981).

Nel caso di specie, però, “il grave disturbo alla quiete pubblica”, cui il Regolamento impugnato fa riferimento, non rinviene la sua fonte nel Regolamento medesimo, né sembra avere, comunque, natura di illecito amministrativo sanzionato da “diversa disposizione di legge”, secondo quanto previsto dal richiamato art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Il Collegio non può infatti fare a meno di notare che la delibera n. 24/2012, in parte qua, evoca chiaramente il concetto penalistico di “disturbo alla quiete pubblica”, fattispecie, in relazione alla quale, ovviamente, il Comune non ha competenza alcuna (fatte salve, ovviamente, le attribuzioni della Polizia Municipale, nella sua qualità di Organo di Polizia Giudiziaria).

Ad ogni buon conto, come fatto rilevare dai ricorrenti, la fattispecie sanzionata è priva dei necessari requisiti di tassativa e determinatezza, a tanto non essendo sufficiente il generico richiamo, contenuto nell’art. 6 della delibera, alla necessità che le esibizioni artistiche si svolgano, tra l’altro, nel rispetto delle normativa afferente “al mantenimento della quiete pubblica”.

7. In definitiva, nei limiti dianzi precisati, il ricorso merita, in parte, accoglimento, con il conseguente annullamento:

– dell’art. 1, della delibera n. 24/2012, nella parte in cui vieta in modo assoluto “per gli spettacoli di cui al punto 2” l’utilizzo di strumenti a percussione di qualsiasi natura, nonché di “altri strumenti o attrezzature che per loro natura comportino disturbo alla quiete pubblica quali, ad esempio, tromba, sassofono, piatti, e, comunque, sempre senza utilizzo di impianti di amplificazione”;

– dell’art. 11, comma 2, della medesima delibera.

8. La parziale novità delle questioni giustifica, infine, l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’art. 1 (nella parte meglio indicata in motivazione) e l’art. 11 comma 2, della delibera dell’Assemblea di Roma Capitale, n. 24 del 12 aprile 2012.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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