APPALTI – Suddivisione in lotti – Favor – Funzione proconcorrenziale – Obbligatorietà – Limiti – art. 58 d.lgs. n. 36/2023.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 29 Luglio 2026
Numero: 1450
Data di udienza: 22 Luglio 2026
Presidente: Mezzacapo
Estensore: Saporito
Premassima
APPALTI – Suddivisione in lotti – Favor – Funzione proconcorrenziale – Obbligatorietà – Limiti – art. 58 d.lgs. n. 36/2023.
Massima
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 29 luglio 2026, n. 1450
APPALTI – Suddivisione in lotti – Favor – Funzione proconcorrenziale – Obbligatorietà – Limiti – art. 58 d.lgs. n. 36/2023.
La suddivisione in lotti “assolve ad una funzione proconcorrenziale e, in specie, di “favor partecipationis” per l’accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese; essa è solo tendenzialmente obbligatoria, atteso che l’art. 58 d.lgs. n. 36 del 2023, pur ribadendo il generale favor per la suddivisione dell’affidamento in lotti, consente alla stazione appaltante di individuare motivatamente un unico lotto di gara, nell’esercizio della discrezionalità che le compete e che informa le scelte relative all’articolazione della strategia di gara e della relativa procedura, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Pres. Mezzacapo, Est. Saporito – G. s.p.a. (avv.ti Cutolo e D’Apolito) c. Comune di Cava de’ Tirreni (avv.ti Cascone, Senatore e Casilli) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 29 luglio 2026, n. 1450SENTENZA
Pubblicato il 29/07/2026
N. 01450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2026, proposto da
Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG BA5AD1860C, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Cutolo, Roberta D’Apolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza, non costituita in giudizio;
Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., Concessioni & Consulenze Società A Responsabilità Limitata, M.T. S.p.A., Municipia S.p.A., Gamma Tributi S.p.A., Ge.Se.T Italia S.p.A., So.G.E.T. S.p.A. Società di Gestione Entrate e Tributi, – Andreani Tributi S.r.l., Credit Network & Finance S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’avviso di sospensione degli atti della procedura di affidamento della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, di tributi ed entrate patrimoniali comunali – CPV 79940000-5 – CIG BA5AD1860C con il quale è stata disposta la non ammissione di Gefil (doc. 1);
del diniego di riammissione in autotutela/attivazione del soccorso istruttorio in data 30 aprile 2026 (doc. 2) espresso con riferimento alla specifica istanza presentata dal legale di Gefil in data 28 aprile 2026,
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non noto, in relazione al quale si formula riserva di proporre motivi aggiunti
e, in subordine, per l’annullamento dell’art. 6.3 del Disciplinare nell’ipotesi in cui la stessa debba essere interpretata nel senso che per “servizi analoghi ai servizi di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva di tributi ed entrate comunali presso Enti pubblici” possano intendersi esclusivamente i servizi perfettamente sovrapponibili a quelli oggetto della concessione
o, in via ulteriormente subordinata, dell’intera lex specialis in ragione dell’illegittima articolazione della concessione in unico lotto inscindibile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de’ Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2026 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Cutolo Daniele e Cascone Antonino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La CUC del Comune di Cava de’ Tirreni ha indetto gara europea a procedura telematica aperta per affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, di tributi ed entrate patrimoniali del Comune, con valore stimato di euro 2.174.000,00, IVA esclusa.
La società GE.FI.L. – gestione fiscalità locale s.p.a (d’ora innanzi, GE.FI.L.), che aveva presentato istanza di partecipazione, è stata esclusa (cfr. avviso sospensione gara, in atti) poichè “non si rileva il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all’art. 6.3 del disciplinare di gara. In particolare “esecuzione di almeno 2 servizi analoghi a servizi di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva di tributi ed entrate comunali”. Dalla documentazione presentata non si evince l’esecuzione dell’attività di ” liquidazione, accertamento e riscossione di tributi”, bensì la sola esecuzione dell’attività di riscossione di sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada e altre leggi, la cui attività accertativa è di esclusiva competenza delle Forze di polizia”.
Con successivo provvedimento del 30 aprile 2026 – adottato a fronte dell’istanza di annullamento in autotutela formulata dalla GE.FI.L. – è stata confermata la non ammissione dell’operatore.
2. Con atto notificato e depositato l’11 maggio 2026 GE.FI.L. è insorta avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, formulando, a mezzo di tre motivi, plurime censure di violazione di legge (art. 6.3. disciplinare, artt. 10, 58, 100 e 101 d.lgs. 36/2023, art. 53 d.lgs. 446/1997, art. 7 D.M. 101/2022, art. 1 l. 241/1990, art 97 Cost.) e di eccesso di potere (sviamento, straripamento, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza, violazione dei principi del giusto procedimento, di proporzionalità, del favor partecipationis e della par condicio).
3. Si è costituito il Comune di Cava de’ Tirreni per resistere al ricorso in ragione della ritenuta infondatezza.
4. Con ordinanza n. 260 del 27 maggio 2026 è stata respinta la domanda cautelare “ritenuto, sulla base della delibazione sommaria propria della presente fase, che il ricorso non sia prima facie sorretto dal prescritto fumus alla luce delle difese svolte dall’amministrazione resistente”. L’ordinanza è stata confermata in appello “ritenuto, allo stato, e salvi gli approfondimenti propri della fase di merito, che le censure articolate dall’appellante non appaiano assistite da sufficiente fumus di fondatezza” (Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza n. 2249 del 12 giugno 2026).
5. Previo deposito di memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 22 luglio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
6. Con il primo motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’esclusione in quanto i servizi analoghi, cui fa riferimento il disciplinare, non possono essere intesi come identici, ricomprendendo invece tutte le attività che, pur non identiche, rientrano nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui attiene l’appalto, quali quelle svolte; l’operatore economico avrebbe dovuto quindi essere ammesso, quanto meno con riserva mediante attivazione della procedura di soccorso istruttorio (come avvenuto in favore di altri concorrenti) configurandosi pertanto sotto tale profilo anche la violazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023 e del principio della par condicio.
6.1. La censura, nelle sue diverse articolazioni, non può essere accolta.
6.2. Come noto, è costante l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora il bando preveda come requisito lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale.
La ratio sottesa si rinviene nel contemperamento “tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche: l’intenzione è quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2021, n. 7341; id., 18 dicembre 2017, n. 5944).
I servizi analoghi designano quindi una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall’essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara teso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato (cfr. C.d.S., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4908; id., 25 giugno 2014, n. 3220), con la precisazione che un servizio può considerarsi analogo a quello posto a gara “se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 16 febbraio 2026, n. 1187).
6.3. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, l’indagine deve dunque focalizzarsi sulla possibilità di qualificare i servizi prestati dalla ricorrente (riconducibili ad attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada) alla stregua di servizi analoghi (ex art. 6.3. del disciplinare, che richiedeva, quale requisito di capacità tecnica e professionale l’“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 2 servizi analoghi ai servizi di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva di tributi ed entrate comunali presso Enti pubblici di importo minimo – per ognuno – pari al valore della presente concessione (euro 2.174.000,00)”) a quelli cui afferisce l’appalto, concernente le attività di “liquidazione, accertamento e riscossione coattiva di entrate comunali”.
In particolare, i termini del raffronto sono rappresentati:
a) dal bagaglio esperienziale documentato dalla ricorrente (cfr. dichiarazione sostituiva di atto di notorietà contenuta nella busta amministrativa), riferito ai servizi “di gestione del ciclo globale delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada e altre leggi, regolamenti e ordinanze sindacali, assistenza legale, fornitura di dispositivi informatici mobili ed altri servizi complementari” presso il Comune di Padova e di “di gestione dei procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni amministrative delle norme del c.d.s. veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti in italia, leggi e regolamenti di competenza della polizia locale e servizio di riscossione coattiva” per i Comuni di Villafranca Padovana, Cittadella, Tombolo, Carmignano Di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, San Giorgio In Bosco, Gazzo, Grantorto e Campodoro;
b) dall’oggetto della concessione, come definito dall’art. 1 del capitolato, che fa riferimento a “servizi riferiti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Cava de’Tirreni, quali: TARI-Tassa rifiuti, IMU–Imposta Municipale Propria, IdS- Imposta di Soggiorno, CUP-Canone Unico Patrimoniale), nonché del servizio di sola riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico (sanzioni amministrative per violazioni regolamentari , al Codice della strada, in materia edilizia, di Ordinanze e di Leggi Speciali) e di diritto privato (canoni di locazione, spese di lite e altre obbligazioni privatistiche). 1.2 – Costituisce oggetto del presente appalto, l’affidamento dei seguenti servizi: Servizio S1 – accertamento per omesso/parziale versamento IMU – TARI – CUP – IdS per le annualità non prescritte e gestione del relativo contenzioso; Servizio S2 – accertamento per omessa/infedele dichiarazione IMU –TARI – CUP e IdS per le annualità non prescritte e gestione del relativo contenzioso; Servizio S3 – riscossione coattiva degli importi accertati a titolo definitivo e non riscossi relativi a tutte le entrate tributarie e patrimoniali, di diritto pubblico e privato dell’Ente”.
6.4. Tanto premesso, il Collegio ritiene, condividendo sul punto le argomentazioni della difesa comunale, che l’invocata analogia fra l’esperienza maturata dalla ricorrente (circoscritta al pregresso svolgimento del solo servizio di riscossione coattiva delle entrate) e il servizio posto a base di gara (che prevede non solo la riscossione coattiva di tutti tributi comunali, ma anche la liquidazione e l’accertamento dell’entrata in capo ai contribuenti, propedeutici alla riscossione coattiva e alla formazione del cd ruolo esattoriale) non sia ravvisabile.
L’attività di riscossione coattiva dell’entrata comunale, designando la procedura volta all’esecuzione forzata della relativa obbligazione (non spontaneamente adempiuta dal soggetto passivo), pur appartenendo al ciclo di gestione delle entrate comunali (cfr. d.lgs. n. 446/1997, legge n. 296/2006, d.P.R. n. 602/1973 e r.d. n. 639/1910) si distingue nettamente dalle fasi del procedimento che la precedono, trattandosi di attività logicamente e giuridicamente distinte (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 3081).
La fase della riscossione, in cui il soggetto incaricato procede al recupero, mediante azioni esecutive, delle entrate già accertate dall’ente impositore attraverso l’emissione degli atti propedeutici, si pone a valle dell’accertamento, finalizzato alla formazione del titolo che accerta la debenza, che presuppone una complessa attività di verifica circa l’esistenza del presupposto impositivo, la correttezza della dichiarazione, l’omesso o l’insufficiente pagamento e che pertanto richiede (come ben evidenziato nella nota del 30 aprile 2026, di diniego di autotutela) il possesso di “un know how su tutti gli aspetti che afferiscono alla materia delle entrate comunali, in particolare e a titolo di esempio non esaustivo, la conoscenza delle fonti normative di ciascun tributo/entrata, le fattispecie impositive, la tariffe/aliquote applicabili, gli innumerevoli casi di riduzioni, esenzioni e agevolazioni varie ai fini della liquidazione del dovuto, la capacità di individuare le ipotesi di evasione/elusione dei tributi/entrate, la gestione – in qualità di soggetto responsabile del tributo/entrata – degli avvisi di accertamento esecutivi ai sensi della Legge n. 160/2019, la gestione del contenzioso relativo alla fase accertativa nonché delle procedure di raffreddamento dello stesso”.
6.5. Né rileva, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la posseduta iscrizione all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali, istituito presso il Ministero delle Finanze a mente del d.lgs. n. 446/1997 e del D.M. n. 101/2022, richiesta ai fini di integrare il distinto requisito di idoneità professionale e che, per stessa ammissione della ricorrente (cfr. memoria del 6 luglio 2026, pag. 10) non vale “di per sé sola [a dimostrare] il possesso del requisito di esperienza pregressa in due servizi analoghi: si tratta di un titolo abilitativo, non di una certificazione di esperienza”, trattandosi peraltro, come pure esplicitato in ricorso, di “un Albo unico al quale possono iscriversi i soggetti che esercitano tutte, qualcuna o soltanto una fra le attività di gestione dell’accertamento e della riscossione”.
6.6. Neppure è dato riscontrare alcuna ambiguità nella prescrizione capitolare di cui all’art. 6.3, atteso che – in disparte l’utilizzo della congiunzione “e” – la valutazione di analogia non può che essere compiuta riguardo al complesso delle prestazioni oggetto del servizio da affidare.
6.7. Infine, alcuna illegittimità è ravvisabile per la mancata attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023, risultando sul punto esaustive e condivisibili le motivazioni esplicitate dal seggio di gara in sede di diniego di autotutela: “il Seggio di gara non ha attivato, né ritiene attivabile, nei confronti della Gefil, il soccorso istruttorio richiesto, in quanto la documentazione prodotta non è né omessa, né incompleta né irregolare – aspetti che l’art. 14 del disciplinare indica come sanabili – bensì ritualmente presentata, completa nel suo contenuto, regolarmente descrittiva dell’attività svolta per i vari enti e da questi ultimi attestata. Nessuna invocata “illustrazione maggiormente analitica dei servizi svolti” potrebbe aggiungere elementi utili per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, in quanto i servizi prestati ed attestati dalla Gefil S.p.A. presso altri Enti sono ben dettagliati nella loro natura e consistenza, tali da non consentire di rilevare analogia con due – si ribadisce preponderanti – dei tre servizi oggetto di gara”.
7. Deve essere dunque esaminato il secondo motivo, formulato in via espressamente subordinata, a mezzo del quale la ricorrente impugna, deducendone l’illegittimità, la previsione dell’art. 6.3 del disciplinare ove interpretata come richiedente servizi identici, poiché essa per tale via finisce per esigere un requisito di capacità professionale sovradimensionato o comunque rinvenibile in capo ad un ristrettissimo numero di operatori economici, in chiaro spregio al principio del favor partecipationis.
7.1. La censura non può essere accolta, considerato che – come sopra illustrato – la ritenuta legittimità dell’esclusione non discende da un’interpretazione della disciplina di gara volta ad ammettere i soli servizi identici quanto piuttosto dalla riscontrata assenza della (necessaria) analogia fra i servizi prestati dalla ricorrente e quelli complessivamente posti a base di gara, senza che nessun vulnus sia arrecato al favor partecipationis (come dimostra, peraltro, il non esiguo numero di operatori economici ammessi alla procedura, pari a sette).
8. Con il terzo motivo, formulato in via ulteriormente subordinata, la ricorrente lamenta che la scelta della stazione appaltante di accorpare in un unico lotto inscindibile servizi dotati di autonomia funzionale e suscettibili di separata esecuzione, in combinato disposto con la richiesta del pregresso svolgimento di almeno due contratti identici di importo ciascuno non inferiore a € 2.174.000,00, determina il radicale contrasto della procedura di gara con il principio del favor partecipationis e con la finalità, di cui all’art. 58, comma 1, d.lgs. 36/2023, di garantire l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. La scelta di accorpamento non sarebbe peraltro sorretta da alcuna adeguata motivazione, in quanto le ragioni esternate con la nota di diniego di autotutela del 30 aprile 2026 (oltre che inammissibili, in quanto postume) appaiono inconferenti e contraddittorie atteso che la tutela dell’interesse pubblico al risanamento finanziario dell’ente ben può essere perseguita mediante la suddivisione in lotti funzionali, non risultando l’efficacia e l’efficienza dell’azione di recupero delle entrate comunali correlate alla circostanza che le diverse fasi (liquidazione, accertamento, riscossione) siano affidate a un unico soggetto, potendo le stesse essere gestite da operatori economici distinti mediante meccanismi di coordinamento e scambio informativo, laddove anzi l’accorpamento delle prestazioni rischia di limitare il numero di potenziali concorrenti, riducendo l’effettiva competizione e determinando, in ultima analisi, condizioni economiche potenzialmente meno vantaggiose per l’amministrazione.
8.1. La doglianza non si presta ad una favorevole delibazione.
8.2. Come noto, l’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 impone la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi «per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese». Il comma 2, a sua volta, prescrive che la mancata suddivisione sia adeguatamente motivata nel bando o nell’avviso di indizione della gara, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che la suddivisione in lotti “assolve ad una funzione proconcorrenziale e, in specie, di “favor partecipationis” per l’accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese” (Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2023, n. 10057) e che essa “è solo tendenzialmente obbligatoria, potendo essere disattesa previa adeguata motivazione da parte della Stazione appaltante; si tratta, in sostanza, di un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie e derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata” (Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2024, n. 2113).
Pertanto, l’art. 58 d.lgs. n. 36 del 2023, pur ribadendo il generale favor per la suddivisione dell’affidamento in lotti, consente alla stazione appaltante di individuare motivatamente un unico lotto di gara, nell’esercizio della discrezionalità che le compete – e che informa le scelte relative all’articolazione della strategia di gara e della relativa procedura, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti – sindacabile, alla luce delle motivazioni poste a sostegno della deroga, unicamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza, proporzionalità (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4.9.2024, n. 7399.
8.3. Nel caso di specie, le motivazioni della mancata suddivisione in lotti sono contenute sia nell’art. 3 del disciplinare di gara (il quale, pur sinteticamente, dà conto del fatto che “la concessione è costituita da un unico lotto poiché sarebbe stato impossibile per motivazioni tecniche ed economiche suddividere in lotti funzionali”) sia nel progetto gestionale posto a base della procedura, nel quale, più diffusamente, si osserva che “La concessione è costituita da un unico lotto in quanto la funzionalità è assicurata solo se si realizza l’intervento nel suo complesso. È previsto un aggio, calcolato sulle somme riscosse, diversificato per ciascuno dei servizi affidati, come elencati nel capitolato speciale e il Concessionario dovrà dotarsi di una gestione efficiente, in grado di incrementare le entrate e di fornire un’efficace, corretta e tempestiva informazione all’utenza”. Nel riscontro all’istanza di autotutela si legge poi che “la scelta dell’ente di aver raggruppato in un unico lotto i servizi S1, S2 e S3, non suddivisibile, è dettata dall’esigenza di individuare un unico soggetto in possesso di adeguata esperienza per gestire tutte le fasi oggetto dell’affidamento, ossia la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, anche coattiva, di tributi ed entrate comunali, trattandosi di attività di fondamentale importanza per il risanamento finanziario dell’ente, tenuto a garantire gli obbiettivi fissati dal Piano di Riequilibrio Pluriennale attualmente in vigore”.
Orbene, ritiene il Collegio che le motivazioni indicate negli atti indittivi, come ulteriormente esplicitate nella nota di diniego da ultimo citata (senza che ciò possa in alcun modo configurare un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, non trattandosi di atti processuali o scritti difensivi e considerato che “l’integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile ..se avviene attraverso gli atti del procedimento … utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori” Consiglio di Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069) risultano, in una visione complessiva, adeguate ed idonee a giustificare la deroga al principio della suddivisione in lotti, superando indenni il vaglio di logicità, ragionevolezza e proporzionalità affidato a questo giudice.
Il riferimento, sia pure succinto, alla circostanza per cui la funzionalità del ciclo di gestione delle entrate “è assicurata solo se si realizza l’intervento nel suo complesso” e il richiamo all’esigenza che “il Concessionario dovrà dotarsi di una gestione efficiente, in grado di incrementare le entrate” sorreggono adeguatamente la scelta dell’amministrazione di articolare la procedura in un unico lotto, atteso che l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nella definizione dei lotti di gara impone alla stessa di valutare, anche una prospettiva comparativa, gli oneri amministrativo-gestionali derivanti dalla frammentazione degli affidatari, dal rapporto con plurimi soggetti e dalla gestione di plurimi rapporti, in relazione a un servizio (quale quello di gestione delle entrate comunali) unitario sotto il profilo del risultato amministrativo e che l’accorpamento risulta funzionale ad accrescere i dichiarati obiettivi di efficienza, garantendo migliori economie di scala (anche in termini di integrazione delle banche dati) e uniformità delle procedure di accertamento e riscossione, vieppiù alla luce delle innovazioni normative in materia di accertamento esecutivo (le quali, pur essendo richiamate nella relazione istruttoria da ultimo predisposta dall’Ufficio Tributi del Comune, formata solo in corso di giudizio, rappresentano un dato di comune esperienza).
9. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Anna Saporito
IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO





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