PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso documentale – Artt. 22, c. 6 l. n. 241/1990 e 2, c. 2 d.P.R. n. 184/2006 – Esercitabilità del diritto di accesso “fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti” – Obbligo di specifica indicazione del termine di detenzione – Riferimento a norme legislative o regolamentari.