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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2293 | Data di udienza: 9 Maggio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Interventi edilizi ulteriori – In assenza di sanatoria – Inammissibilità – Zona Vincolata – Denuncia di inizio attività – Costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori – Rilasciato del nulla-osta paesaggistico – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 18 Maggio 2012
Numero: 2293
Data di udienza: 9 Maggio 2012
Presidente: Conti
Estensore: Monaciliuni


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Interventi edilizi ulteriori – In assenza di sanatoria – Inammissibilità – Zona Vincolata – Denuncia di inizio attività – Costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori – Rilasciato del nulla-osta paesaggistico – Necessità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^– 18 maggio 2012, n. 2293

 

DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Interventi edilizi ulteriori – In assenza di sanatoria – Inammissibilità.

 

In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi – in difetto dei titoli abilitativi – la prosecuzione dei lavori a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del comune di ordinarne la demolizione. (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2600).

 

Pres. Conti, Est. Monaciliuni – M.A. (avv. Molinaro) c. Comune di Procida.

 

 

DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Zona Vincolata – Denuncia di inizio attività – Costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori – Rilasciato del nulla-osta paesaggistico – Necessità.

 

Per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori solo se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.

 

Pres. Conti, Est. Monaciliuni – M.A. (avv. Molinaro) c. Comune di Procida.


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^– 18 maggio 2012, n. 2293

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^– 18 maggio 2012, n. 2293

 N. 02293/2012 REG.PROV.COLL.

 N. 02499/2007 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Sesta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2499 del 2007, proposto da: 
Ambrosino Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto in Barano di Ischia (Na) e pertanto, ex art. 25 c.p.a. da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio;
contro
Comune di Procida, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 12 del 5 febbraio 2007, notificata il giorno 8 dello stesso mese, con cui il dirigente del settore tecnico del Comune di Procida ha ingiunto la demolizione di opere edili consistenti in “un ampliamento di una pergola per una superficie di circa mq. 13,00”;
– del successivo provvedimento n. 26 del 22 febbraio 2007, notificato il giorno successivo, a firma del medesimo dirigente, con il quale viene annullata la denuncia di inizio attività acquisita al protocollo comunale in data 2 ottobre 2006 sub n. 13037 e viene contestualmente ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi previa demolizione “dell’intero manufatto realizzato sulla copertura dell’immobile contraddistinto in catasto al foglio 13, particella 333, nel termine di giorni 90”;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
1- A mezzo del gravame in esame, avviato per la notifica il giorno 3 aprile 2007, andata a buon fine il successivo giorno 10 dello stesse mese, e depositato il giorno 3 maggio successivo, la sig. ra Ambrosino Maria si duole:
a) dell’ordinanza n. 12 del 5 febbraio 2007, notificata il giorno 8 dello stesso mese, con cui il dirigente del settore tecnico del Comune di Procida ha ingiunto la demolizione di opere edili consistenti in “un ampliamento di una pergola per una superficie di circa mq. 13,00”;
b) del successivo provvedimento n. 26 del 22 febbraio 2007, notificato il giorno successivo, a firma del medesimo dirigente, con il quale viene annullata la denuncia di inizio attività acquisita al protocollo comunale in data 2 ottobre 2006 sub n. 13037 e viene contestualmente ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi previa demolizione “dell’intero manufatto realizzato sulla copertura dell’immobile contraddistinto in catasto al foglio 13, particella 333, nel termine di giorni 90”.
 
1a- Il primo provvedimento trova dichiarata giustificazione nell’esecuzione dell’intervento, avvenuta “in assenza del prescritto permesso di costruire….. su immobile peraltro interessato da istanza non definita di condono edilizio ex legge 724/1994”; il secondo si regge su di una operata valutazione degli atti di ufficio relativi alla vicenda dalla quale -“Vista la denuncia di inizio attività….”, “Vista l’ordinanza n. 12 del 5.2.2007…..”- era emerso che “quanto realizzato non risulta ammissibile in assenza di autorizzazione paesaggistica”.
2- Il gravame è affidato a sei mezzi di impugnazione: i primi due volti a denunciare vizi propri del primo provvedimento, i secondi due rivolti avverso il secondo atto ed i restanti ultimi due riferiti ad entrambi.
 
3- Procedendo, non è fondata l’impugnativa proposta avverso l’ordine di demolizione impartito con il primo provvedimento.
 
3a- Va infatti rigettato la denuncia (di cui al primo mezzo) di violazione dell’art. 7 della l. 241 del 1990.
 
Ed invero, per (ormai) consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non sono state offerte ragioni per discostarsi, alcuna violazione delle garanzie partecipative può esser predicato, stante la doverosità di intervenire irrogando la sanzione demolitoria, quale prevista dalla legge in presenza di interventi, aventi la natura di cui si dirà in avanti, eseguiti in assenza dei dovuti titoli abilitativi (cfr., per tutte, Cons. Stato, sezione quinta, sentenza 7 aprile 2011, n. 2159, sezione quarta, 5 marzo 2010, n. 1277 e Tar Campania, questa sesta sezione, sentenze n. 1107 del 5 marzo 2012, n. 5805 del 14 dicembre 2011 e nn. 2074 e 2076 del 21 aprile 2010).
 
3b- Va poi disattesa la denuncia (di cui al secondo mezzo) di travisamento, carenza dei presupposti, difetto di motivazione anche in relazione al pubblico interesse alla demolizione ed al contrasto dell’intervento con la normativa urbanistica vigente, nonché di violazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380 del 2001 e della legge regionale della Campania n. 19 del 2001.
 
La tesi attorea si sviluppa, con il (parziale, come si vedrà) conforto di apposita relazione tecnica a firma del geom. Michele Scotto, nel senso che illegittimamente non si era tenuto conto della ricomprensione dell’opera nella denuncia di inizio attività (dia, d’ora in avanti), né della sua natura “pertinenziale, di limitata entità, … destinata esclusivamente a coprire anche e soprattutto una piccola porzione di terrazzo al fine di evitare infiltrazioni nell’appartamento, verificatesi a seguito della pavimentazione del terrazzo, quest’ultima realizzata con una precedente dia” e, quindi, sempre secondo la prospettazione attorea, non “utilizzabile autonomamente”.
 
Da qui, la sua (assunta) natura di intervento di “straordinaria manutenzione”, assoggettato a “semplice denuncia di inizio attività” non richiedente “la preventiva autorizzazione paesaggistica ex art. 149 del d. l.vo n. 42 del 2004” e “conforme alla normativa urbanistica vigente nell’ambito del territorio comunale ed anche alle previsioni del P.T.P. dell’isola di Procida che ammette interventi di tale tipo” e da qui, quindi, la predicata illegittimità della sanzione demolitoria.
 
3c- Siffatta prospettazione si rileva non condivisibile in quanto:
– l’art. 3 del Testo unico sull’edilizia definisce come interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici “sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità abitative e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
– a sua volta l’art. 149, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio sottrae all’obbligo di premunirsi dell’autorizzazione paesaggistica “gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio”;
– la conformità alla strumentazione urbanistica ed a quella paesistica sono affermate in via meramente apodittica: e solo in ricorso, alcun cenno ad esse rivenendosi in seno alla relazione del geom. Scotto.
Orbene, a fronte di tale quadro, l’intervento di cui si discute altera pacificamente lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio, come si trae, visivamente -sia rispetto “all’ampliamento della pergola di mq. 13” che, può anticiparsi, “all’intero manufatto realizzato sulla copertura dell’immobile”- dalla stessa documentazione depositata in giudizio dall’Ambrosino, risultando sufficiente al riguardo, pur in assenza di misurazioni, aver presente l’altezza dei verticali e, quindi, della struttura.
 
Il che ne esclude, anche, sia la precarietà strutturale sia quella funzionale, posto che la struttura non risponde ad esigenze temporanee, ma stabili, con conseguente irrilevanza del suo asserito carattere smontabile (cfr., per il principio, in situazione assimilabili, Tar Campania, questa sesta sezione, n. 1770 del 18 aprile 2012, 17 novembre 2011, n. 5390; sezione settima, 5 giugno 2009, n. 3108; Tar Emilia Romagna, Bologna, sezione seconda, 19 gennaio 2011, n. 36 e 14 gennaio 2009, n. 19; Tar Umbria, Perugia, sezione prima, 1 luglio 2010, n. 393; Tar Lazio, Latina, sezione prima, 19 aprile 2010, n. 546; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 6 luglio 2010, n. 8269).
 
In definitiva, si è in presenza di un intervento di nuova opera “di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite…” e, quindi, abbisognevole sia del permesso di costruire che dell’autorizzazione paesaggistica, in cui assenza la sanzione demolitoria è pienamente giustificata (cfr., ex multis, in circostanze similari, Tar Campania Napoli, questa sesta sezione, n. 24047 del 12 novembre 2010, n. 2814 del 6 maggio 2010; 7 settembre 2009, n. 4899, sezione terza, 19 gennaio 2010, n. 195; sezione seconda, 29 gennaio 2009, n. 492, id. 6 novembre 2008, n. 19292; sezione quarta, 4 agosto 2011, n. 4195; Tar Calabria, Reggio Calabria, sezione prima, 23 agosto 2010, n. 915).
 
3d- Conclusione, questa dell’amministrazione (e del Collegio), vieppiù obbligata ove si tenga presente che l’intervento, come indicato nello stesso provvedimento impugnato, accede ad un fabbricato a sua volta realizzato abusivamente e quindi, allo stato, in pendenza dell’istanza di condono, privo di legittimazione; il che impone di fare applicazione del costante orientamento della Sezione, confortato da recente pronuncia del giudice di appello (Cons. Stato, sezione quarta, ord. n. 2182 del 18 maggio 2011), dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente”, sicchè non può ammettersi -in difetto dei titoli abilitativi idonei alla bisogna- “la prosecuzione dei lavori a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive”, con conseguente “obbligo del comune di ordinarne la demolizione” (cfr., amplius, Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, ex multis, sentenze n. 2006 del 2 maggio 2012, n. 2624 del 11 maggio 2011, n. 1218 del 25 febbraio 2011, n. 26788 del 3 dicembre 2010; 5 maggio 2010, n. 2811, 10 febbraio 2010, n. 847 e 28 gennaio 2010, n. 423; sezione seconda, 7 novembre 2008, n. 19372; negli stessi sensi, Cass. penale, sezione terza, 24 ottobre 2008, n. 45070).
 
4- Egualmente infondata è l’impugnativa del secondo provvedimento.
 
4a- A differenza di quanto denunciato con il primo mezzo proposto avverso di esso, alcun affidamento poteva dirsi ingenerato dall’avvenuta presentazione della dia.
 
La stessa è stata infatti avanzata in data 2 ottobre 2006 -sbarrando le caselle della relativa modulistica: “Installazione di manufatti leggeri, prefabbricati e strutture temporanee: (spec.) Realizzazione pergola lignea smontabile” e “Le opere in progetto non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica”- e l’intervento dell’amministrazione si è avuto nel febbraio del 2007, a distanza quindi del tutto ravvicinata nel tempo per reprimere un intervento che, quale in concreto realizzato, si configurava come nuova costruzione abbisognevole, sotto il profilo edilizio-urbanistico, del permesso di costruire, di guisa che “la denuncia di inizio attività presentata dall’interessato deve ritenersi tamquam non esset” con la conseguenza che “l’amministrazione comunale legittimamente applica la sanzione demolitoria” (cfr., in tali sensi, Tar Campania, sezione quarta, 8 marzo 2012, n. 1169).
 
E ciò, a maggior e dirimente ragione facendosi applicazione anche qui dell’orientamento di questa (sesta) sezione ai cui sensi per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori solo se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (cfr, amplius, in tali sensi, Tar Campania, questa sesta sezione, fra le altre, sentenze n. 339 del 24 gennaio 2012, n. 35 del 10 gennaio 2011 e n. 16995 del 27 luglio 2010, che richiamano nel loro seno l’analoga conclusione di Cass. penale, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11793), qui, in via aggiuntiva, con la conseguenza che l’intervento in discorso -non rientrando, ancora al contrario di quanto sostenuto in ricorso, nell’ambito applicativo dell’art. 149 del d. l.vo n. 42 del 2004 ed abbisognando quindi sempre e comunque della relativa previa autorizzazione imposta dall’art. 146 stesso decreto- “soggiace, in carenza, agli obblighi di ripristino a proprie spese, di cui all’art. 167 che segue” (cfr., oltre alle pronunce cennate, Tar Campania, sempre questa sesta sezione, n. 1107 del 5 marzo 2012), senza che fosse richiesto di soffermarsi sulla sussistenza di un interesse pubblico alla misura ripristinatoria: in re ipsa, nelle descritte condizioni sostanziali, procedimentali e temporali.
 
4b- Per le medesime ragioni indicate sub precedente punto 3a) va rigettato il secondo mezzo, volto a denunciare la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 anche rispetto alla procedura culminata con l’adozione del secondo provvedimento, di cui ci si sta ora occupando.
Peraltro, qui l’avviso dell’avvio del procedimento è stato dato e, sempre a differenza di quanto sostiene la ricorrente, la dizione “Avviso di procedura sanzionatoria inerente le opere realizzate in Procida alla via Schiano, n. 2, foglio 13, part.lla n. 333” e, in una, l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, si appalesa(va)no anche adeguata (e) alla bisogna.
 
5- Migliore sorte, infine, non può essere riservata ai restanti due mezzi di impugnazione, rivolti avverso entrambi i più volte ripetuti provvedimenti.
5a- Infondata è la denuncia, contenuta nel primo di essi, di incompetenza del dirigente all’adozione dell’atto, asseritamente invece da emanarsi dal Sindaco.
 
Sostiene parte ricorrente che, mancando nell’atto ogni indicazione della normativa regolamentare attuativa, deve ritenersi, ex art. 51 della legge 142 del 1990, essere ancora il sindaco competente all’emanazione dei provvedimenti inerenti la vigilanza in campo edilizio e l’irrogazione delle previste sanzioni.
 
Così non è, come più volte ripetuto dalla Sezione che ha avuto modo di ripercorrere i percorsi normativi avviati dall’art. 51, comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142, proseguiti dalla l. 127 del 1997 e dalla l. n. 191 del 1998 che, da ultimo, ha modificato l’art. 6 della l. 127/97 introducendo la lettera f-bis secondo la quale spettano ai dirigenti “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”, così espressamente attribuendo alla dirigenza la competenza anche in materia di applicazione di sanzioni.
 
Percorsi di cui è traccia anche all’interno del Testo unico sull’edilizia, emanato con il d.P.R. 380 del 2001, che attribuisce le misure sanzionatorie in subjecta materia sempre “al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale” facendo in tal modo venir meno la competenza sindacale, già affermata dalla legge n. 47 del 1985, e percorsi che -“in presenza dell’assestamento nell’ordinamento della summa divisio di competenze fra organi politici ed amministrativi”- non possono essere oltre posti in discussione, quanto a portata e cogenza immediata, dalla (peraltro qui solo) eventuale mancanza di emanazione della normativa secondaria (cfr., amplius, Tar Campania, questa sesta sezione, ex multis, sentenze n. 1107 del 5 marzo 2012 e n. 1464 del 15 marzo 2010).
 
5b- La stessa sorte reiettiva deve essere assicurata al secondo mezzo (ultimo che residua all’esame) in quanto, ancora a differenza di quanto nel suo seno sostenuto, in sede di emanazione di provvedimenti sanzionatori di opere edilizie realizzate senza titoli idonei su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata (cfr., amplius, in riferimento anche alla legislazione regionale della Campania, Tar Campania, Napoli, questa sezione sesta, n. 1107 del 5 marzo 2012 cit., n. 2126 del 13 aprile 2011, n. 1770 del 7 aprile 2010; 26 giugno 2009, n. 3530 e 27 marzo 2007, n. 2885) e in quanto, nelle condizioni in cui qui si versa, non vi era alcun obbligo di far luogo ad accertamenti di danni ambientali, ovvero di applicazioni di sanzioni pecuniarie alternative (cfr. la stessa giurisprudenza di cui innanzi).
6- In definitiva, l’esaminata, composita, impugnativa va respinta.
 
6a- Non vi è luogo a statuizione sulle spese di giudizio in difetto di costituzione in giudizio del Comune intimato.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla a statuirsi per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario
   
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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