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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Pubblica amministrazione Numero: 649 | Data di udienza: 10 Luglio 2025

APPALTI – Principio di equivalenza – Carattere etero-integrativo – Principio euro-unitario – Confronto competitivo fra gli operatori economici – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Principi costituzionali d’imparzialità, buon andamento, libertà d’iniziativa economica di concorrenza. (Segnalazione e massime a cura dell’avv. Paolo Cotza)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 27 Agosto 2025
Numero: 649
Data di udienza: 10 Luglio 2025
Presidente: IANIGRO
Estensore: RUIU


Premassima

APPALTI – Principio di equivalenza – Carattere etero-integrativo – Principio euro-unitario – Confronto competitivo fra gli operatori economici – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Principi costituzionali d’imparzialità, buon andamento, libertà d’iniziativa economica di concorrenza. (Segnalazione e massime a cura dell’avv. Paolo Cotza)



Massima

T.A.R. MARCHE, Ancona, Sez. 2^, 27 agosto 2025 (ud. 10/07/2025), Sentenza n. 649

 

APPALTI – Principio di equivalenza – Carattere etero-integrativo – Principio euro-unitario – Confronto competitivo fra gli operatori economici – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, libertà d’iniziativa economica di concorrenza.

Il principio di equivalenza, introdotto in attuazione dell’art. 42 della direttiva 2014/24/UE, costituisce un principio a carattere etero-integrativo, in grado di trovare applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica. Esso permea infatti l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Esso è finalizzato a evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

(accoglie in parte il ricorso distinto col numero di registro generale 571/2024) Pres. IANIGRO, Rel. RUIU


Allegato


Titolo Completo

T.A.R. MARCHE, Ancona, Sez. 2^, 27 agosto 2025 (ud. 10/07/2025), Sentenza n. 649

SENTENZA

N. 00649/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00571/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 571 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bausch & Lomb-Iom S.P.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo De Vecchi, Angela Cirasola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Stamira 10;

nei confronti

Aarsmed S.r.l., Tec Med Marche S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti del 16 gennaio 2025;

– del provvedimento con cui Bausch & Lomb-IOM S.p.A. è stata esclusa dal Lotto n. 1 della procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura, in noleggio, di sistemi per la chirurgia oculistica e materiali di consumo e della nota trasmessa a mezzo PEC in data 5 novembre 2024, con la quale tale esclusione è stata comunicata a Bausch & Lomb-IOM S.p.A.;

– della determina n. 1/AST-FM/AC.LOG/2024 del 4 novembre 2024,;

– dei verbali di gara tutti, con i relativi allegati e, in particolare, del verbale in data 6 dicembre 2023, in data 15 febbraio 2024, in data 19 marzo 2024 e la relativa relazione tecnica, in data 25 luglio 2024, in data 8 ottobre 2024, in data 9 ottobre 2024, in data 10 ottobre 2024 e in data 17 ottobre 2024;

– della determina del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo n. 61 del 2 febbraio 2024 di nomina della commissione giudicatrice e di ammissione dei concorrenti alla fase di valutazione dell’offerta tecnica;

– della determina del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo n. 411 del 14 giugno 2024 di sostituzione di un componente della commissione giudicatrice;

– della lex specialis di gara tutta e dei relativi allegati, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato di gara;

– dei chiarimenti resi in sede di gara tutti, ed in particolare del chiarimento n. 12 pubblicato in data 26 settembre 2023;

– di ogni altro atto, anche istruttorio, ad essi preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale;

-nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere di essere riammessa alla gara e identificata quale aggiudicataria della medesima e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante la suddetta riammissione e aggiudicazione della gara o, in via subordinata, per equivalente

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 marzo 2025:

– della nota dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo – Area Amministrativa, U.O.C. Acquisti e Logistica, indirizzata al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria e priva di data, trasmessa a Bausch & Lomb-IOM S.p.A. a mezzo PEC in data 21 febbraio 2025, avente ad oggetto la comunicazione circa l’intenzione della medesima di non inserire nell’aggiornamento annuale del Programma triennale di acquisto di beni e servizi l’iniziativa di acquisto del sistema chirurgico e dei materiali di consumo di cui al Lotto n. 1 della procedura aperta indetta dalla Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura, in noleggio, di sistemi per la chirurgia oculistica e materiali di consumo in quanto le esigenze sottese possono essere egualmente soddisfatte attingendo al Lotto n. 2 della stessa;

– della nota a firma del Direttore dell’U.O.C Oculistica, Dott. Carlo Sprovieri, indirizzata al Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica, datata 4 febbraio 2025, depositata in giudizio dalla Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo in data 21 febbraio 2025, con la quale si chiede di non dare corso all’iniziativa di acquisto del sistema di cui al Lotto n. 1 della procedura aperta indetta dalla Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura, in noleggio, di sistemi per la chirurgia oculistica e materiali di consumo in quanto le esigenze sottese possono essere egualmente soddisfatte attingendo al Lotto n. 2 della stessa;

– in quanto occorra, del provvedimento di aggiudicazione con cui Tec Med Marche S.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria del Lotto n. 2 della procedura aperta indetta dalla Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura, in noleggio, di sistemi per la chirurgia oculistica e materiali di consumo e di ogni altro atto inerente al medesimo lotto, inclusa la determina di indizione, i verbali di gara e i relativi allegati, nonché del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con declaratoria di inefficacia;

– in quanto occorra, di ogni altro provvedimento di annullamento, revoca o che, comunque denominato, sia volto a provvedere il non affidamento e la non aggiudicazione del Lotto n. 1 della procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura, in noleggio, di sistemi per la chirurgia oculistica e materiali di consumo;

– di ogni altro atto, anche istruttorio, ad essi preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale;E PER l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere di essere riammessa alla gara e identificata quale aggiudicataria della medesima e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante la suddetta riammissione e aggiudicazione della gara o, in via subordinata, per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, la società Bausch & Lomb-Iom S.p.A. (di seguito Bausch&Lomb) impugnava gli atti in epigrafe nell’ambito della gara europea a procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione di n. 2 Lotti aventi ad oggetto la fornitura, in noleggio, di sistemi per la chirurgia oculistica e materiali di consumo. In particolare, parte ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione (e degli atti ad esso presupposti) adottati in riferimento al procedura di gara per il Lotto n. 1, il quale, suddiviso in n. 2 sub-lotti non aggiudicabili separatamente, recava ad oggetto la fornitura, con relativa manutenzione e assistenza tecnica full risk, di un sistema per la facoemulsificazione della cataratta e vitrectomia anteriore (sub-lotto n. 1.1) e di materiale di consumo dedicato, comprensivo di kit retrattori iride e dilatatori pupillari ad anello flessibile con fori di posizionamento (sub-lotto n. 1.2).

Espone parte ricorrente che, in quanto intenzionata a presentare un’offerta, in via preliminare formulava richiesta di chiarimenti in merito al sub-lotto n. 1.2, chiedendo di espungere dalla procedura di gara il materiale di consumo indicato ai riferimenti 6 e 7 del capitolato descrittivo e prestazionale (“kit retrattori iride” e “dilatatore pupillare ad anello flessibile con fori di posizionamento”), in quanto non direttamente collegabile al sub-lotto n. 1.1 e in tal senso limitativo della concorrenza. L’Amministrazione, tuttavia, con risposta datata 26 settembre 2023, chiariva che i riferimenti nn. 6 e 7 del sub-lotto 1.2. esprimevano l’esigenza della Stazione Appaltante e pertanto si confermava quanto richiesto nel capitolato.

La società ricorrente partecipava quindi alla gara proponendo un prodotto equivalente a quello richiesto nel sub-lotto 1.2, rifermento n. 7 (dilatatori pupillari ad uncino), attestandone l’equivalenza funzionale mediante apposita relazione tecnica, come previsto dal capitolato di gara.

In data 6 dicembre 2023, all’esito della verifica della documentazione ammnistrativa, preso atto della partecipazione di soli due concorrenti per il Lotto n. 1, Bausch&Lomb e Aarsmed S.r.l., quest’ultima veniva esclusa per mancato corretto caricamento della domanda di partecipazione. Parte ricorrente veniva invece ammessa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica e, a seguito di apposita calendarizzazione, in data 19 marzo 2024 si svolgeva la prova pratica dei beni oggetto di fornitura. In data 14 giugno 2024, l’A.S.T. di Fermo nominava un nuovo componente della Commissione giudicatrice, in sostituzione di altro commissario. In data 5 novembre 2024, infine, veniva comunicato alla ricorrente il provvedimento di esclusione dalla procedura, con il quale, in base alle risultanze di cui al verbale di gara adottato dalla Commissione giudicatrice in data 17 ottobre 2024, la società Bausch&Lomb non veniva ammessa alla fase di valutazione qualitativa dell’offerta tecnica per mancanza di un requisito minimo previsto nel capitolato descrittivo e prestazionale, alla luce del rilevato difetto di equivalenza tecnica tra il materiale di consumo proposto della concorrente e quello richiesto dalla lex specialis.

L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi di ricorso:

1- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 68, D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEI DOCUMENTI DI GARA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 DISCIPLINARE DI GARA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E, IN PARTICOLARE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE, DI QUELLI DI CONCORRENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICACIA; ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la valutazione di non equivalenza espressa dalla Stazione Appaltante, la quale, incorrendo in evidente difetto di presupposti, motivazione e istruttoria, avrebbe assunto una determinazione del tutto illogica e in spregio al medesimo principio, che, secondo giurisprudenza costante, deve intendersi nel senso di garantire omogeneità funzionale tra prodotto offerto e prodotto richiesto. Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione non soltanto non avrebbe espressamente contestato l’evidente identità funzionale tra i due prodotti, ma avrebbe basato la propria valutazione su una asserita, del tutto generica, “esigenza” della Stazione Appaltante.

2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 68, D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E, IN PARTICOLARE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE, DI QUELLI DI CONCORRENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICACIA; ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA.

Escludendo in tal modo l’applicazione del principio di equivalenza nella sua dimensione funzionale, la valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice si sarebbe rivelata indebitamente restrittiva della concorrenza, in quanto fondata su un’interpretazione di tipo formalistico che non avrebbe lasceiato spazio, di fatto, che all’ammissibilità di un unico dispositivo (c.d. “i-ring”) attualmente distribuito nella Regione Marche dalla sola società Aarsmed S.r.l.

3- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 68, D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E, IN PARTICOLARE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE, DI QUELLI DI CONCORRENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICACIA; ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA.

Con il terzo motivo di ricorso viene invece contestato, in richiamo alla richiesta di chiarimenti già formulata in via preliminare dalla Bausch&Lomb, il rapporto di connessione obbligatoria previsto dalla lex specialis tra i due sub-lotti della procedura di gara, limitatamente ai riferimenti nn. 6 e 7 del sub-lotto n. 1.2 (kit retrattori dell’iride e dilatatori pupillari). Secondo la società ricorrente, infatti, gli anzidetti materiali non sarebbero specificamente necessari al sistema di facoemulsificazione di cui al sub-lotto n. 1.1, essendo invece del tutto marginali, fungibili e autonomi (tanto da costituire ordinariamente oggetto di apposite procedure di aggiudicazione, oltretutto con minore aggravio di spesa per l’Amministrazione), e la relativa previsione di gara avrebbe pertanto come principale conseguenza quella di limitare indebitamente la concorrenza tra imprese, vincolando ad offrire materiali non strettamente inerenti all’oggetto principale della procedura e, per di più, indicando, con riferimento al componente n. 7, un prodotto tanto specifico da risultare un unicum sul mercato.

4- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 77 D.LGS.50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEI DOCUMENTI DI GARA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 19 DISCIPLINARE DI GARA E ART. 4 CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ.

Con la censura in esame, viene invece lamentata un’inversione delle fasi procedimentali preordinate alla valutazione delle offerte tecniche. L’impugnata esclusione sarebbe infatti intervenuta in un momento procedimentale in cui la verifica della sussistenza dei requisiti minimi specifici, necessaria all’ammissione alla successiva fase di valutazione qualitativa, era in realtà già avvenuta, con esito positivo, essendo già stata espletata la prova pratica (di cui peraltro si chiede la relazione tecnica, apparentemente mai redatta) che, come da lex specialis, sarebbe successiva alla verifica del possesso dei requisiti minimi e obbligatoria per i concorrenti ammessi alla fase di valutazione qualitativa. Parte ricorrente sostiene inoltre che la decisione sulla valutazione “preliminare” di sussistenza dei requisiti minimi obbligatori sarebbe ingiustificatamente intervenuta soltanto nell’ultima seduta disponibile della nuova Commissione giudicatrice (17 ottobre 2024), originariamente prevista per la sola rilettura e sottoscrizione di verbale e griglie di valutazione.

5- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 77 D.LGS.50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEI DOCUMENTI DI GARA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 DISCIPLINARE DI GARA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ.

Sotto altro profilo, infine, l’Amministrazione avrebbe errato nell’individuare la fase procedimentale deputata all’esclusione della concorrente per difetto di equivalenza tra materiale richiesto e prodotto offerto, posto che detto giudizio apparterrebbe alla fase di valutazione nel merito dei prodotti presentati con l’offerta tecnica e non invece alla fase preliminare di verifica della mera sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione.

Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, resistendo al ricorso.

Con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, l’A.S.T. di Fermo contestava il ricorso in punto di fatto e in diritto. In primo luogo, l’Amministrazione smentiva la ricostruzione operata dalla ricorrente in merito alle motivazioni presupposte all’esclusione, sostenendo che la società sarebbe stata estromessa dalla gara a causa di un’offerta tecnica incompleta: parte ricorrente avrebbe infatti preteso di concorrere nella procedura esperita per l’aggiudicazione del Lotto n. 1 presentando un unico prodotto (dilatatore ad uncini) a vantaggio di entrambe le categorie indicate nel capitolato di gara (riferimenti nn. 6 e 7 del sub-lotto n. 1.2), rappresentando nella relazione di equivalenza che la funzionalità del prodotto richiesto dal riferimento n. 7 sarebbe stata assicurata dallo stesso prodotto offerto per la categoria n. 6. In aggiunta, l’Amministrazione imputava alla ricorrente di aver comprovato soltanto apoditticamente l’equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello richiesto e riteneva del tutto inammissibili le censure rivolte al merito della scelta amministrativa, coperta da discrezionalità tecnica, pur confermandone la correttezza e la coerenza logica anche in richiamo a successive osservazioni formulate sul ricorso dalla Commissione giudicatrice.

Quanto al secondo motivo di ricorso, l’A.S.T. ne contestava la fondatezza, eccependone in ogni caso l’inammissibilità per tardiva impugnazione di una clausola immediatamente escludente. Lo stesso avveniva per il terzo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile anche in ragione delle contestazioni di merito mosse nei confronti di scelte discrezionali dell’Amministrazione.

Infine, quanto agli ultimi motivi di impugnazione, l’Amministrazione segnalava che la prova pratica prevista dall’art. 4 del capitolato descrittivo e prestazionale, invero espletata per tutti i concorrenti ammessi alla gara, non costituiva autonomo criterio di valutazione, né aveva la funzione di verificare la sussistenza dei requisiti minimi obbligatori, ma era finalizzata a predisporre la base istruttoria per la successiva valutazione qualitativa dell’offerta tecnica, non esprimendo alcun giudizio preliminare in merito alla congruità dell’offerta presentata. Pertanto, l’espletamento della prova pratica non poteva presupporre l’esito positivo della verifica dei requisiti minimi obbligatori, né confermarne in senso logico la sussistenza, essendo tale attività rimessa unicamente alla relazione tecnica conclusiva della Commissione giudicatrice, nella quale è successivamente confluita la verbalizzazione di tutte le operazioni svolte. Parte resistente sosteneva inoltre che, fino alla conclusione delle prove pratiche, la Commissione non avrebbe operato alcuna valutazione delle offerte tecniche, non avendo nemmeno aperto le relative buste e che, in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe potuto rilevare in qualsiasi fase della procedura la carenza, anche originaria, dei requisiti già menzionati.

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024, parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare e il Collegio disponeva il rinvio del giudizio all’udienza pubblica del 3 aprile 2025.

In data 16 gennaio 2025, la società ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti, integrando le censure già proposte con il seguente motivo di ricorso:

6- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 29 E 77 D.LGS. 50/2016. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEI DOCUMENTI DI GARA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 19 DISCIPLINARE DI GARA E ART. 4 CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANALICITÀ E TEMPESTIVITÀ DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA.

In specie, con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, l’Amministrazione resistente avrebbe ammesso l’inesistenza dei verbali relativi alle sedute svolte dalla Commissione giudicatrice in data 15 febbraio 2024, 25 luglio 2024, 8 ottobre 2024, 9 ottobre 2024 e 10 ottobre 2024, oltre che della relazione tecnica di cui al verbale della prova pratica svolta in data 19 marzo 2024, tutti riassunti, per ragioni di economia processuale, nel “verbale sintetico di gara” datato 17 ottobre 2024. In tal senso venivano quindi disvelate gravi lacunosità istruttorie nelle operazioni di gara, alle quali il verbale sintetico del 17 ottobre 2024, intervenuto in spregio ai principi di tempestività e analiticità dettati dalla giurisprudenza in materia di verbalizzazione dell’attività istruttoria, non avrebbe potuto né avrebbe di fatto sopperito.

Con successiva memoria del 22 febbraio 2025, l’Amministrazione contestava ammissibilità e fondatezza del ricorso per motivi aggiunti, sostenendo nel merito la piena legittimità della verbalizzazione unica, con la quale, in specie, non si sarebbe realizzata alcuna dispersione di elementi istruttori inerenti a pretese valutazioni svolte nel corso delle operazioni di gara.

Seguiva quindi lo scambio di memorie difensive e di successive memorie di replica.

Facendo seguito alla documentazione trasmessa e depositata da parte resistente in data 21 febbraio 2025, con nuovo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 21 marzo 2025 e notificato alla società Tec Med Marche S.r.l. in qualità di controinteressata, la società ricorrente impugnava la nota del Direttore dell’U.O.C. Oculistica intervenuta in data 4 febbraio 2025, con la quale si chiedeva di non dare corso all’iniziativa di acquisto del sistema di cui al Lotto 1, e la successiva nota del Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica, indirizzata al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria, con la quale si comunicava l’intenzione di non proporre l’inserimento dell’iniziativa di acquisto di cui al Lotto n. 1 nell’aggiornamento annuale del Programma Triennale di acquisto di beni e servizi, così da poter destinare le relative risorse ad altri approvvigionamenti. Stando alla predetta nota, infatti, le esigenze sottese alla fornitura da erogare sarebbero state “egualmente soddisfatte attingendo a quanto posto in oggetto dell’appalto in relazione al Lotto n. 2” e, pertanto, come confermato dal Direttore dell’U.O.C. Oculistica, non vi sarebbe stata necessità di attendere una nuova indizione della procedura di gara per il Lotto n. 1. Inoltre, come sostenuto nella nota da ultimo menzionata, oltre a ragioni di urgenza nell’approvvigionamento del relativo materiale (già messo a disposizione con l’aggiudicazione del Lotto n. 2), vi sarebbero state anche ragioni di razionalizzazione della spesa, “risultando del tutto illogico, prima ancora che inutile, pagare il noleggio di entrambi i sistemi”.

Si chiedeva inoltre l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del Lotto n. 2, del contratto eventualmente medio tempore stipulato e di ogni altro provvedimento volto al non affidamento e alla non aggiudicazione del Lotto n. 1.

L’impugnazione veniva affidata a due motivi di ricorso:

7- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 30, 32, 94, 95, 106 DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA E DI CONCORRENZA NONCHÉ DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E CORRETTEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEI DOCUMENTI DI GARA.

Con il primo (settimo, in linea con i precedenti) motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’illogicità e la manifesta irragionevolezza della scelta della Stazione Appaltante di non riprogrammare l’indizione della procedura di gara per il Lotto n. 1, alla luce di una sostanziale incompatibilità tra i sistemi chirurgici e il materiale di consumo oggetto delle procedure in esame. Non soltanto, peraltro, il materiale di consumo oggetto del Lotto n. 2 non potrebbe soddisfare le esigenze di cui al Lotto n. 1 né in senso qualitativo (confermando, tra l’altro, la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente in ordine ad una effettiva irrilevanza del collegamento originariamente imposto tra materiale di consumo e sistema chirurgico nel Lotto n. 1), né in termini di fabbisogno quantitativo, ma non risulterebbero giustificate nemmeno le sottese ragioni di tipo economico, posto che, non conoscendo l’offerta economica complessiva della ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe potuto affermare con assoluta certezza che il noleggio di entrambi i macchinari sarebbe stato in ogni caso svantaggioso.

8- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 30, 32, 94, 95, 106 DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA E DI CONCORRENZA NONCHÉ’ DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E CORRETTEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEI DOCUMENTI DI GARA.

Premesso quindi che l’Amministrazione non potrebbe soddisfare i fabbisogni di cui al Lotto n. 1 ricorrendo al materiale e alle apparecchiature oggetto del Lotto n. 2, parte ricorrente intende censurare l’illegittima modifica delle caratteristiche della procedura e dell’affidamento originario (oltre che del contratto) con l’aggiudicataria del Lotto n. 2, non potendo escludersi (ed anzi essendo verosimilmente necessaria) l’intenzione dell’Azienda Sanitaria di integrare quanto già offerto dall’aggiudicataria del Lotto n. 2 con ulteriori e diversi sistemi chirurgici e materiale di consumo, in tal modo affidando la relativa fornitura in assenza di previo espletamento di gara e alterando in senso sostanziale l’appalto già aggiudicato.

L’illegittimità degli atti impugnati veniva infine ricondotta, in via derivata e in relazione alle medesime censure, all’illegittimità degli atti già impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti del 16 gennaio 2025.

L’Amministrazione resistente depositava memoria difensiva in data 24 giugno 2025, con la quale, pur contestando nel merito tutte le argomentazioni di parte ricorrente, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere, sia in relazione all’impugnazione (peraltro evidentemente tardiva) degli atti inerenti alla gara di cui al Lotto n. 2, sia in relazione all’impugnazione degli atti con i quali l’A.S.T. di Fermo avrebbe rappresentato di non volere più bandire la gara del Lotto n.1.

Seguivano ulteriori memorie di replica.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.

1. Il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti depositati in data in 16 gennaio 2025, è fondato e merita accoglimento nei termini che si vanno argomentando.

2. Primo e secondo motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente.

2.1. In via preliminare, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente per tardiva impugnazione, quale clausola escludente, dei requisiti minimi specifici previsti dal capitolato descrittivo e prestazionale. Ciò di cui si discute con le doglianze in esame, infatti, è l’errata applicazione del criterio di equivalenza espressamente richiamato all’art. 3 del capitolato di gara, in base al quale sarebbe stato possibile accedere alla procedura offrendo prodotti funzionalmente equivalenti a quelli richiesti dalla lex specialis, come previsto dallo stesso art. 68, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che la soluzione equivalente venisse comprovata per iscritto mediante relazione tecnica e ritenuta soddisfacente dalla Stazione Appaltante in relazione alle esigenze e finalità di utilizzo del dispositivo.

2.2. Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dato seguito ad un’interpretazione eccessivamente formalistica del principio in commento, determinandone l’illegittima esclusione e un’indebita restrizione della concorrenza.

2.3 Il principio di equivalenza, introdotto in attuazione dell’art. 42 della direttiva 2014/24/UE, costituisce invero un principio a carattere etero-integrativo, in grado di trovare applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica. Per giurisprudenza consolidata, infatti, esso “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità”. Esso è, dunque, “finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta” (ex multis, Cons. Stato III,. 1 febbraio 2024, n. 1019, 18 settembre 2019, n. 6212).

La giurisprudenza ne ha riconosciuto l’applicabilità anche in materia di requisiti minimi obbligatori sulla scorta di un approccio “funzionale”, ossia nel caso in cui dalla stessa lex specialis emerga che determinate caratteristiche tecniche siano necessarie di assicurare all’Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, potendo quindi ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (Cons. Stato III. 9 maggio 2024, n. 4155).

2.4 Nel caso che interessa, contrariamente a quanto prospettato dall’Amministrazione, secondo la quale l’esclusione della ricorrente sarebbe stata determinata da un’offerta tecnica parziale, il verbale sintetico di gara adottato dalla Commissione giudicatrice in data 17 ottobre 2024 si esprime specificamente in punto di equivalenza tecnica fra prodotto offerto e materiale richiesto, ritenendo il prodotto proposto dalla Bausch&Lomb (con il codice univoco 40.02-6) non rispondente alle “esigenze” manifestate dalla Stazione Appaltante per il sub-lotto n. 7, senza peraltro rilevare alcun tipo di carenza probatoria nella relazione tecnica fornita dalla concorrente. Pertanto, negando espressamente la sussistenza di un’equivalenza tecnica tra i due materiali e, con essa, la stessa ammissibilità del prodotto offerto dall’odierna ricorrente, il verbale sintetico di gara, quale atto istruttorio presupposto al provvedimento di esclusione (successivamente adottato con determina del Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica n. 1 del 4 novembre 2024), ne avrebbe sancito la definitiva estromissione dalla procedura per asserita mancanza di uno dei requisiti minimi obbligatori previsti dal relativo capitolato (“[…] questa Commissione ritiene all’unanimità che non vi sia equivalenza tecnica tra i due materiali, in quanto il materiale proposto dall’operatore economico – «sistema classico degli uncini retrattori dell’iride» – è più aggressivo, più indaginoso, più invasivo e più traumatico per la cornea, dato che comporta la realizzazione di ulteriori tagli corneali. Per le predette ragioni si afferma che il concorrente Bausch & Lomb Iom S.p.a. non può essere ammesso alla fase di valutazione qualitativa dell’offerta tecnica in quanto l’offerta è priva di uno dei requisiti minimi previsti nel capitolato”).

2.5 Ciò facendo, tuttavia, non solo ne è risultata una motivazione laconica, meramente descrittiva e non sufficientemente articolata in riscontro alle osservazioni fornite dalla ricorrente nella relazione di equivalenza, ma viene in rilievo un’interpretazione tendenzialmente formalistica del principio in esame, atteso che, con il richiamo ad una generica “esigenza” della Stazione Appaltante, non ulteriormente dettagliata, l’Amministrazione sembrerebbe escludere la possibilità di ammettere alla procedura qualsiasi prodotto che non possa ritenersi coincidente con la specifica denominazione di cui al capitolato di gara. Né possono ammettersi, al fine di dirimere la questione interpretativa di cui si discute, indicazioni, a posteriori, di prodotti equivalenti considerati ammissibili (c.d. “Malyugin Ring”, menzionato nella relazione della Commissione giudicatrice datata 11 dicembre 2024), o motivazioni aggiuntive incentrate sull’equivalenza funzionale tra i due prodotti, non potendo queste valere ai fini del presente giudizio.

2.6 Ferme, dunque, in ogni caso, le prerogative dell’Amministrazione, cui soltanto spetta di valutare nel merito l’equivalenza funzionale tra i due prodotti, nel pieno esercizio della propria discrezionalità tecnica, quest’ultima è comunque chiamata a motivare in maniera congrua sulla sostanziale conformità del prodotto alle specifiche necessità della Stazione Appaltante, riconoscendo alla concorrente la facoltà di provare in contraddittorio l’asserita equivalenza tra i due materiali.

2.7. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, quanto al verbale sintetico di gara adottato dalla Commissione giudicatrice in data 17 ottobre 2024 e al provvedimento di esclusione adottato con determina del Dirigente U.O.C. Acquisti e Logistica n. 1 del 4 novembre 2024, le censure in commento devono ritenersi fondate.

3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente si duole della previsione di cui al sub-lotto n. 1.2, riferimenti nn. 6 e 7, considerata indebitamente restrittiva della concorrenza, è invece infondato.

3.1. L’eccezione di inammissibilità del motivo formulata dall’Amministrazione resistente (per mancata impugnazione del bando) è smentita dalla stessa possibilità di offrire un prodotto equivalente con riguardo ai materiali di consumo previsti nei riferimenti di cui sopra. Allo stesso tempo tale possibilità, fortemente affermata dalla ricorrente con i primi due motivi di ricorso (nei quali appunto si sostiene l’equivalenza dei dispositivi offerti), non depone a favore della fondatezza del motivo. Infatti, in presenza dell’acclarata possibilità di offrire un prodotto equivalente, l’affermata restrizione della concorrenza rimane sostanzialmente teorica. Rientra infatti nella discrezionalità dell’Amministrazione e non presenta profili di evidente illogicità, sindacabile da questo giudice, la scelta collegare l’offerta del Sistema richiesto a quello dei relativi materiali di consumo. In tutta evidenza non è sufficiente a integrare tale illogicità la scelta di altre Stazioni Appaltanti, nella loro discrezionalità in materia, di separare le diverse aggiudicazioni.

4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso possono altresì trattarsi congiuntamente.

4.1. Entrambi i motivi risultano infondati. In primo luogo, l’art. 4 del capitolato descrittivo e prestazionale stabilisce chiaramente che la prova pratica è finalizzata all’assegnazione del punteggio qualitativo corrispondente al criterio di valutazione denominato “pregio tecnico”, cosicché è evidente che dal relativo svolgimento (peraltro immediatamente calendarizzato per tutti i concorrenti nella seduta di insediamento della Commissione giudicatrice) non sarebbe possibile desumere logicamente il positivo accertamento dei requisiti minimi richiesti dalla lex specialis.

L’esito della verifica preliminare sul possesso dei requisiti minimi specifici, invece, da svolgersi in una o più sedute riservate della Commissione giudicatrice (come previsto dall’art. 19 del disciplinare di gara), sarebbe dovuto confluire, come espressamente riportato nel verbale della prova pratica, nella relazione tecnica conclusiva, in uno con la stessa valutazione di qualità. Considerato, quindi, che, in tutta evidenza, la verifica dei requisiti è comunque logicamente precedente all’assegnazione dei punteggi qualitativi, l’indicazione contenuta nel verbale della prova pratica dimostra l’intenzione dell’Amministrazione di riassumere tutte le predette operazioni in unico verbale di gara. È lo stesso art. 19 del disciplinare, peraltro, a non prevedere rigide distinzioni, quanto a verbalizzazione e relativa attività provvedimentale, tra verifica dei requisiti e valutazione di qualità, per cui l’Amministrazione avrebbe ben potuto, come di fatto è avvenuto, far confluire l’esito dell’esame e delle successive valutazioni in un’unica relazione conclusiva.

Del pari infondata la censura mossa con il quinto motivo di ricorso, atteso che il criterio di equivalenza, riferito all’offerta di possibili varianti tecniche, viene chiaramente associato al possesso dei requisiti minimi specifici previsti dall’art. 3 del capitolato di gara: in caso di difetto di equivalenza, quindi, la relativa valutazione non incide sul profilo del punteggio qualitativo, ma sulla stessa ammissibilità dell’offerta tecnica in relazione al possesso di tutti i requisiti obbligatoriamente richiesti, ragion per cui tale valutazione non può che appartenere alla relativa fase preliminare.

5. Quanto all’ulteriore censura proposta con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16 gennaio 2025, anch’essa deve ritenersi infondata, in ragione delle medesime considerazioni poc’anzi svolte in riferimento alle facoltà di verbalizzazione sintetica.

6. In conclusione, alla luce delle suesposte ragioni, in parziale accoglimento della domanda formulata con ricorso introduttivo e integrata dai motivi aggiunti depositati in data 16 gennaio 2025, deve disporsi l’annullamento del verbale adottato dalla Commissione giudicatrice in data 17 ottobre 2024, limitatamente alla mancata ammissione della società ricorrente alla fase di valutazione qualitativa dell’offerta tecnica e alla sua definitiva esclusione dalla procedura di gara per l’aggiudicazione del Lotto n. 1, e del provvedimento di esclusione adottato con determina del Direttore della U.O.C. Acquisti e Logistica n. 1 del 4 novembre 2024, anch’esso in relazione all’esito della procedura di gara per l’aggiudicazione del Lotto n. 1, dichiarata deserta.

7. Passando quindi all’esame del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 marzo 2025, quest’ultimo deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.

7.1. In merito al primo (o settimo) motivo di ricorso, l’inammissibilità della domanda di annullamento deriva in primo luogo dall’impugnazione di atti a carattere endoprocedimentale, inidonei, come tali, ad incidere in via diretta e immediata sulla posizione giuridica della ricorrente. La giurisprudenza amministrativa, in tal senso, è infatti costante nel ritenere che gli atti endoprocedimentali possano essere impugnati soltanto unitamente al provvedimento finale, difettando, in relazione ad essi, la condizione dell’interesse ad agire che si invera con l’adozione del provvedimento amministrativo conclusivo (Tar Campania Napoli 18 novembre 2024, n. 6310). Siffatta regola generale incontrerebbe delle eccezioni, consentendo una impugnazione immediata, soltanto in relazione a fattispecie particolari, ossia in ipotesi di atti di natura vincolata, idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento, o in caso di atti a carattere interlocutorio, in grado di comportare, per varie ragioni, un arresto procedimentale immediatamente incidente sulle pretese della parte (Tar Marche, Sez 2 ottobre 2024, n. 780; Tar Piemonte 29 gennaio 2024, n.90; Cons. Stato V 22 agosto 2024, n. 7205; Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4803). Nel caso che interessa, tuttavia, non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi appena menzionate: prendendo in considerazione la nota del Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica, infatti, non soltanto quest’ultima rimanderebbe espressamente, quale “necessaria anticipazione”, alla proposta di aggiornamento annuale ancora in attesa di elaborazione, confermando il proprio carattere provvisorio e meramente interlocutorio, ma neppure l’ulteriore proposta di aggiornamento, pur nella sua formulazione definitiva, sembrerebbe esplicare efficacia vincolante nei confronti della determinazione chiamata a disporre la formale adozione del Programma triennale di acquisto di beni e servizi, la quale potrebbe pertanto discostarsene.

7.1.1. Tanto premesso, occorre poi precisare che, trattandosi di poteri connessi all’adozione di atti rientranti nella sfera di massima discrezione dell’Amministrazione sanitaria, laddove si dovesse verificare una definitiva rideterminazione dell’A.S.T. in merito all’indizione della procedura di gara per il Lotto n. 1, alla società ricorrente, alla luce di quanto previamente stabilito, si dovrà riconoscere il diritto ad ottenere il risarcimento del danno in via equivalente.

7.2. Infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso, connesso, in specie, alla domanda di annullamento formulata avverso il provvedimento di aggiudicazione del Lotto n. 2 e alla dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, l’inammissibilità dell’impugnazione non può che ricondursi, come pure emerge dallo stesso ricorso e come eccepito da parte resistente, alla prospettazione di una lesione meramente ipotetica e del tutto inattuale, lamentata dalla società ricorrente in corrispondenza ad una presunta, ancorché non effettiva, intenzione dell’Amministrazione di modificare le prestazioni richieste alla società aggiudicataria del Lotto n. 2 e pertanto direttamente elidente l’interesse a ricorrere (“ […] occorre sin da ora censurare l’illegittima modifica delle caratteristiche della procedura e dell’affidamento originario – ed altresì del contratto – con l’aggiudicataria del Lotto n. 2, Tec Med Marche, che ci si vede, per tale motivo, costretti ad avocare in giudizio; ciò in quanto, fermo quanto sopra argomentato, non è da escludersi (ed anzi parrebbe strettamente necessaria per le esigenze mediche della AST Fermo, sulla base di quanto dichiarato) l’intenzione dell’Azienda Ospedaliera di integrare quanto già offerto dall’aggiudicataria del Lotto n. 2 con ulteriori e diversi sistemi chirurgici e materiali di consumo (già oggetto del Lotto n. 1)”.

8. In richiamo a siffatte ragioni, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 marzo 2025 deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.

8.1 L’annullamento, nei limiti indicati, dei provvedimenti indicati nel ricorso introduttivo e, allo stato, satisfattivo per la ricorrente, comportando la sua riammissione alla procedura di gara esperita per l’aggiudicazione del Lotto n. 1, proprio alla luce delle osservazioni di cui sopra relative alla non lesività degli atti oggetto del ricorso per motivi aggiunti. Di conseguenza non può essere scrutinata, allo stato, la richiesta di risarcimento per equivalente.

6.2. Non è possibile altresì pronunciarsi sulla domanda di accertamento del diritto all’aggiudicazione del medesimo lotto, attesa la persistenza, in capo all’Amministrazione resistente, della relativa riserva di potere tecnico-discrezionale.

9. Quanto alle spese del presente giudizio, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

– accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati in data 16 gennaio 2025 e, per l’effetto, annulla, nei limiti indicati, gli atti impugnati con detti ricorsi;

– dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 marzo 2025;

– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 3.000,00 (tremila), più accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ruiu Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO

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