PUBBLICO IMPIEGO – Obbligo vaccinale Covid-19 – Militare in servizio – Perdita anzianità di grado – Esclusione (Segnalazione e massima a cura del dott. Lorenzo Ieva)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 24 Aprile 2026
Numero: 206
Data di udienza: 14 Aprile 2026
Presidente: Cavallo
Estensore: Ieva
Premassima
PUBBLICO IMPIEGO – Obbligo vaccinale Covid-19 – Militare in servizio – Perdita anzianità di grado – Esclusione (Segnalazione e massima a cura del dott. Lorenzo Ieva)
Massima
T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 24 aprile 2026, n. 206
PUBBLICO IMPIEGO – Obbligo vaccinale Covid-19 – Militare in servizio – Perdita anzianità di grado – Esclusione.
L’art. 4 e seguenti del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con mod., dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, […]”) ha imposto, a talune specifiche categorie del personale del pubblico impiego, l’obbligo vaccinale, al fine di poter fronteggiare la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2.
Un siffatto obbligo vaccinale, in base alle sentenze della Corte cost. 9 febbraio 2023, n. 14 e 15 e 28 novembre 2024, n. 188 può prevedere, quale misura sanzionatoria lato sensu, la “sospensione dal lavoro”, per coloro che non si sottopongano all’obbligo della vaccinazione; la CGUE, sez. X, 12 giugno 2025, C‑219/24 ha chiarito che l’obbligo vaccinale imposto dal datore di lavoro ai dipendenti esposti a un agente biologico può ben rientrare tra le misure di prevenzione adottabili; mentre, le sentenze della Corte EDU 8 aprile 2021 (Vavřička e altri c. Repubblica Ceca) e 29 agosto 2024 (Pasquinelli e altri c. San Marino) hanno ritenuto che la sospensione dei lavoratori, che non si siano sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19, sia misura compatibile e giustificata dalle impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale, nonché proporzionata ai costi umani, sociali ed economici, che la diffusione di un simile contagio pandemico reca con sé. Dal canto suo, più volte, la giurisprudenza amministrativa (ex multis: Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045) ha giudicato come legittime le misure conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale.
Sul punto, va precisato che la norma di cui all’art. 4-ter, comma 3, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, conv., con mod., dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 succ. mod., secondo cui “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” è una disposizione di carattere speciale, che prevede, quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione contro il SARS-CoV-2, per l’appunto, la sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa; mentre, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, qual è da ritenersi a ratione per l’ordinamento militare e/o di polizia, la detrazione dell’anzianità di grado, non sono espressamente previste e, quindi, non sono consentite.
Del resto, la disposizione sulla cd. perdita dell’anzianità, di cui all’art. 858 (Detrazioni di anzianità), comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”) prevede la detrazione di anzianità, per cause specifiche ben individuate, e, a parte la causa per aspettativa privata, di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da ascriversi ad una causa di rilievo disciplinare, che per espresso disposto normativo, di cui al succitato art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 come convertito (“senza conseguenze disciplinari”), non sussiste nella fattispecie speciale della violazione dell’obbligo vaccinale.
In definitiva, la misura della perdita dell’anzianità di servizio o di grado per il personale del pubblico impiego costituisca una misura pregiudizievole lo status del dipendente non specificamente prevista, non indispensabile per la profilassi pandemica e non proporzionata rispetto alla esigenza del contenimento della diffusione pandemica e per la garanzia della salute pubblica e privata.
Pres. Cavallo, Est. Ieva – omissis (avv.ti Natarelli e Giancola) c. Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. Stato) e altri (n.cc.)
Allegato
Titolo Completo
T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 24 aprile 2026, n. 206SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gilda Natarelli e Maurizio Giancola, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale di San Domenico;
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara e Tenenza della Guardia di Finanza di Popoli, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale di San Domenico;
per l’annullamento
– della determina n. 306572/2022 inerente la perdita di anzianità di grado, emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma e notificato, in data 4 novembre 2022, dal Comando Provinciale di Pescara, a mezzo PEC;
– nonché di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso, collegato, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Impugnava l’istante militare della Guardia di Finanza il provvedimento e gli atti correlati, in virtù dei quali, oltre alla misura speciale della sospensione, per mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, previsto dall’art. 4-ter, comma 3, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con mod., dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, […]”), per fronteggiare la pandemia da virus Sars-CoV-2, veniva disposta, quale conseguenza ulteriore, la perdita di anzianità dal grado.
2.- Resisteva l’amministrazione, la quale si costituiva a mezzo dell’Avvocatura di Stato e depositava i documenti del procedimento, nonché una relazione degli uffici, che rappresentava la conformità del provvedimento adottato alle disposizioni ed alle circolari interne e dell’INPS; non venivano articolate specifiche difese dall’Avvocatura erariale.
3.- Depositati ulteriori documenti, nonché memoria conclusionale del ricorrente, alla fissata udienza straordinaria di smaltimento, la causa passava in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
L’art. 4 e seguenti del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con mod., dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, […]”) ha imposto, a talune specifiche categorie del personale del pubblico impiego, l’obbligo vaccinale, al fine di poter fronteggiare la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2.
Quanto ad un siffatto obbligo vaccinale, va in linea generale chiarito che le sentenze della Corte cost. 9 febbraio 2023, n. 14 e 15 e 28 novembre 2024, n. 188 hanno ritenuto legittima la misura della “sospensione dal lavoro” per coloro che non si sottopongano all’obbligo della vaccinazione; mentre, la CGUE, sez. X, 12 giugno 2025, C‑219/24 ha chiarito che l’obbligo vaccinale imposto dal datore di lavoro ai dipendenti esposti a un agente biologico può ben rientrare tra le misure di prevenzione adottabili e le sentenze della Corte EDU 8 aprile 2021 (Vavřička e altri c. Repubblica Ceca) e 29 agosto 2024 (Pasquinelli e altri c. San Marino) hanno ritenuto che la sospensione dei lavoratori, che non si siano sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19, sia misura compatibile e giustificata dalle impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale, nonché proporzionata ai costi umani, sociali ed economici, che la diffusione di un simile contagio pandemico reca con sé. Dal canto suo, più volte, la giurisprudenza amministrativa (ex multis: Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045) ha giudicato come legittime le misure conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale.
Recente giurisprudenza amministrativa ha però precisato che la norma di cui all’art. 4-ter, comma 3, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, conv., con mod., dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 succ. mod., secondo cui “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” è una disposizione di carattere speciale, che prevede, quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione contro il SARS-CoV-2, per l’appunto, la sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa; mentre, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, qual è da ritenersi a ratione per l’ordinamento militare e/o di polizia, la detrazione dell’anzianità di grado, non sono espressamente previste e, quindi, non sono consentite (in tal senso, ex multis: T.A.R. Veneto, sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877; T.A.R. Lombardia, sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16).
Da ultimo, la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 29 dicembre 2025, n. 23831 (ma anche le sentenze n. 10800/2025; n. 10399/2025; n. 14689/2025) ha stabilito che la detrazione dell’anzianità di servizio, applicata ai militari sospesi dal servizio per omessa vaccinazione da Covid-19, è illegittima, in quanto la “disposizione di carattere speciale nell’ambito della disciplina emergenziale, contempla come unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa con la privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. La norma, in ragione della sua portata letterale e della necessità di un’interpretazione stretta volta a limitare il sacrificio richiesto al singolo a quanto espressamente indicato, non consente ulteriori conseguenze sanzionatorie diverse dalla privazione della retribuzione, quali la detrazione dell’anzianità di servizio, che risulta […] illegittima ove disposta in conseguenza della sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale”.
Del resto, la disposizione sulla cd. perdita dell’anzianità, di cui all’art. 858 (Detrazioni di anzianità), comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”) prevede la detrazione di anzianità, per cause specifiche ben individuate, e, a parte la causa per aspettativa privata, di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da ascriversi ad una causa di rilievo disciplinare, che per espresso disposto normativo, di cui al succitato art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 come convertito (“senza conseguenze disciplinari”), non sussiste nella fattispecie speciale della violazione dell’obbligo vaccinale.
Reputa il Collegio che la misura della perdita dell’anzianità di servizio o di grado per il personale del pubblico impiego costituisca una misura pregiudizievole lo status del dipendente non specificamente prevista, non indispensabile per la profilassi pandemica e non proporzionata rispetto alla esigenza del contenimento della diffusione pandemica e per la garanzia della salute pubblica e privata.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto, cui consegue l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi, come gravati, nei limiti dell’interesse.
6.- Le spese del giudizio vanno compensate per la novità, complessità e peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati atti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
Lorenzo Ieva, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Lorenzo Ieva
IL PRESIDENTE
Maria Barbara Cavallo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.





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