INTERNET, REATI, PROCESSO, SERVIZI – Misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta – Obbligo, in capo ai fornitori di servizi di accesso a Internet, di trattare il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze – Possibilità, per tali fornitori, di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria che comporta una limitazione della larghezza di banda per i video in streaming – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2025
Numero: C‑367/24
Data di udienza:
Presidente: Rodin
Estensore: Fenger
Premassima
INTERNET, REATI, PROCESSO, SERVIZI – Misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta – Obbligo, in capo ai fornitori di servizi di accesso a Internet, di trattare il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze – Possibilità, per tali fornitori, di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria che comporta una limitazione della larghezza di banda per i video in streaming – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 10 luglio 2025, Sentenza n. C‑367/24
INTERNET, REATI, PROCESSO – Misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta – Obbligo, in capo ai fornitori di servizi di accesso a Internet, di trattare il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze – Possibilità, per tali fornitori, di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria che comporta una limitazione della larghezza di banda per i video in streaming – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Rinvio pregiudiziale.
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a un’opzione di accesso illimitato a Internet, senza spese supplementari, offerta da un fornitore di servizi di accesso a Internet ai propri clienti, che, quando è attivata, consente a tali clienti di utilizzare servizi di video streaming senza che i dati così utilizzati siano detratti dal volume di dati compresi nel pacchetto dati mensile di base, ma che limita la larghezza di banda applicata a detti contenuti, a prescindere dai soggetti che li diffondono o forniscono, rispetto a quella applicata alle altre categorie di traffico, mentre, quando l’opzione in parola non è attivata da tali clienti, tutto il traffico, compresi i video in streaming, usufruisce della stessa larghezza di banda, ma il volume di dati utilizzati è detratto dal volume sottoscritto dagli stessi clienti.
Pres. Rodin, Rel. Fenger, Ric. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii c. Telekom România Mobile Communications
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 10 luglio 2025, Sentenza n. C‑367/24SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 10 luglio 2025, Sentenza n. C‑367/24
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
10 luglio 2025
« Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo, in capo ai fornitori di servizi di accesso a Internet, di trattare il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze – Possibilità, per tali fornitori, di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria che comporta una limitazione della larghezza di banda per i video in streaming »
Nella causa C‑367/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 4 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2024, nel procedimento
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
contro
Telekom România Mobile Communications,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei e N. Fenger (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, da M.-R. Rudnic, A. Vasile e V.Ş. Zgonea, in qualità di agenti,
– per la Telekom România Mobile Communications, da I.A. Hrisafi-Josan, avocată,
– per il governo rumeno, da R. Antonie, E. Gane e M. Chicu, in qualità di agenti,
– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,
– per il governo ungherese, da D. Csoknyai e Z. Fehér, in qualità di agenti,
– per la Commissione europea, da G. Conte, O. Gariazzo e E.A. Stamate, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU 2015, L 310, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (Autorità nazionale per la gestione e la regolamentazione delle comunicazioni, Romania) (in prosieguo: la «ANCOM») e la Telekom România Mobile Communications S.A. relativamente a una decisione con la quale detta autorità ha constatato l’incompatibilità di un’opzione tariffaria offerta da tale società con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e ha ingiunto a quest’ultima di porre fine a qualsiasi trattamento discriminatorio dei video in streaming rispetto alle altre categorie di traffico.
Contesto normativo
3 I considerando da 6 a 9, 11 e 15 del regolamento 2015/2120 enunciano quanto segue:
«(6) Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet. (…).
(7) Al fine di esercitare i loro diritti di accedere e distribuire informazioni e contenuti, nonché di utilizzare e di fornire applicazioni e servizi di loro scelta, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori di servizi di accesso a Internet le tariffe corrispondenti a volumi di dati e velocità specifici del servizio di accesso a Internet. Tali accordi, unitamente a pratiche commerciali dei fornitori di servizi di accesso a Internet, non dovrebbero limitare l’esercizio di tali diritti ed eludere pertanto le disposizioni del presente regolamento che proteggono l’accesso a un’Internet aperta. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti dovrebbero essere autorizzate a intervenire contro accordi o pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano situazioni in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella pratica. A tal fine, la valutazione di accordi e pratiche commerciali dovrebbe, tra l’altro, tener conto delle rispettive posizioni di mercato di detti fornitori di servizi di accesso a Internet e dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi interessati. Le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti dovrebbero essere tenute, nello svolgimento della loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui accordi o pratiche commerciali potrebbero compromettere l’essenza dei diritti degli utenti finali.
(8) Quando forniscono servizi di accesso a Internet, i fornitori di tali servizi dovrebbero trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte o dalla destinazione, dai contenuti, dalle applicazioni o dai servizi, o dalle apparecchiature terminali. In base ai principi generali del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza costante, situazioni paragonabili non dovrebbero essere trattate in maniera diversa e situazioni diverse non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato.
(9) L’obiettivo di una gestione ragionevole del traffico è contribuire a un uso efficiente delle risorse di rete e a un’ottimizzazione della qualità complessiva della trasmissione che risponda ai requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico e, pertanto, dei contenuti, delle applicazioni e dei servizi trasmessi. Le misure di gestione ragionevole del traffico applicate dai fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non dovrebbero fondarsi su considerazioni di ordine commerciale. Il requisito relativo al carattere non discriminatorio delle misure di gestione del traffico non preclude ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di attuare misure di gestione del traffico che distinguono tra categorie di traffico obiettivamente distinte al fine di ottimizzare la qualità complessiva della trasmissione. Al fine di ottimizzare la qualità complessiva e l’esperienza degli utenti, qualsiasi eventuale distinzione di questo tipo dovrebbe essere autorizzata solo sulla base dei requisiti obiettivamente distinti di qualità tecnica del servizio (ad esempio, in termini di latenza, jitter, perdita di pacchetti e larghezza di banda) delle specifiche categorie di traffico e non sulla base di considerazioni di ordine commerciale. Tali misure distintive dovrebbero essere proporzionate rispetto all’obiettivo di ottimizzare la qualità complessiva e dovrebbero trattare allo stesso modo tipologie di traffico equivalenti. Dette misure dovrebbero essere mantenute per il tempo strettamente necessario.
(…)
(11) Qualsiasi pratica di gestione del traffico che ecceda le suddette misure di gestione ragionevole del traffico bloccando, rallentando, alterando, limitando, interferendo con, degradando o discriminando tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie dovrebbe essere vietata, fatte salve le eccezioni giustificate e definite di cui al presente regolamento. Tali eccezioni dovrebbero essere soggette a un’interpretazione rigorosa e a requisiti di proporzionalità. Dato l’impatto negativo che hanno sulla scelta dell’utente finale e sull’innovazione le misure di blocco o altre misure restrittive non rientranti nel novero delle eccezioni giustificate, è opportuno proteggere specifici contenuti, applicazioni e servizi e loro specifiche categorie. (…)
(…)
(15) (…) le misure che vanno oltre dette misure di gestione ragionevole del traffico potrebbero anche essere necessarie a prevenire un’imminente congestione della rete, vale a dire nelle situazioni in cui si sta per verificare una congestione, e a mitigare gli effetti di una congestione della rete, ove tale congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. Il principio di proporzionalità prevede che le misure di gestione del traffico basate su tale eccezione trattino allo stesso modo categorie di traffico equivalenti. Una congestione temporanea dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni specifiche di breve durata in cui un improvviso aumento del numero di utenti oltre agli utenti regolari o un improvviso aumento della domanda di specifici contenuti, applicazioni o servizi potrebbero superare la capacità di trasmissione di alcuni elementi della rete e rendere meno reattivo il resto della rete. (…). Una congestione eccezionale dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni di congestione imprevedibili e inevitabili, sia nelle reti mobili sia nelle reti fisse. (…). La necessità di applicare misure di gestione del traffico che vanno oltre le misure di gestione ragionevole del traffico per prevenire o mitigare gli effetti di congestioni della rete temporanee o eccezionali non dovrebbe dare ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di eludere il divieto generale di bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire, degradare o discriminare tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie. Le congestioni della rete ricorrenti e di maggiore durata che non hanno carattere né eccezionale né temporaneo non dovrebbero beneficiare di tale eccezione, ma dovrebbero piuttosto essere risolte con un’espansione della capacità di rete».
4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Il presente regolamento definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali».
5 L’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento così prevede:
«1. Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.
(…).
2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.
3. I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.
I fornitori di servizi di accesso a Internet non adottano misure di gestione del traffico che vanno oltre quelle di cui al secondo comma e, in particolare, non bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi, o loro specifiche categorie, salvo ove necessario e solo per il tempo necessario a:
a) conformarsi ad atti legislativi (…);
b) preservare l’integrità e la sicurezza della rete (…);
c) prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
6 La Telekom România Mobile Communications è un’impresa attiva nel settore delle telecomunicazioni.
7 A partire dal 15 ottobre 2017, nell’ambito del servizio di accesso a Internet offerto con taluni abbonamenti di telefonia mobile e, a partire dal 13 novembre 2017, per alcune offerte di carte prepagate, la Telekom România Mobile Communications ha offerto un’opzione denominata «Bonus Net Nelimitat» («bonus Internet illimitato»).
8 La tariffa di base di tali abbonamenti o carte include un volume mensile di dati utilizzabile per accedere a qualsiasi tipo di traffico, compresi i video in streaming, usufruendo di una velocità fino a 150 megabit al secondo. L’attivazione del «bonus Internet illimitato» da parte del cliente interessato implica, oltre all’accesso a un volume illimitato di dati il cui utilizzo non viene conteggiato in detta tariffa di base, una limitazione della velocità del traffico di tipo video streaming a un massimo di 1,5 megabit al secondo. Tale limitazione comporta, a sua volta, una riduzione della risoluzione dei video. In caso di disattivazione del bonus di cui si tratta da parte del cliente interessato, tutte le categorie di traffico usufruiscono della velocità iniziale, ma il volume mensile di dati utilizzato viene detratto dal volume sottoscritto in detta tariffa o fatturato.
9 Con decisione dell’8 agosto 2018, l’ANCOM ha ritenuto che l’opzione tariffaria «bonus Internet illimitato» costituisse una misura di gestione del traffico incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 e che la Telekom România Mobile Communications dovesse porvi fine. Secondo tale decisione, diversi tipi di traffico erano trattati in maniera diversa, senza una giustificazione oggettiva, poiché i video in streaming venivano discriminati dalla limitazione della velocità massima associata a tale tipo di traffico, ossia 1,5 megabit al secondo, mentre le velocità associate ad altri tipi di traffico potevano raggiungere fino a 150 megabit al secondo. Orbene, da un lato, tale limitazione della velocità associata a una determinata categoria di traffico non sarebbe basata su requisiti di qualità tecnica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento e, dall’altro, detta limitazione non rientrerebbe in alcuna delle eccezioni previste all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento in parola.
10 Con sentenza del 26 maggio 2021, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) ha accolto il ricorso di annullamento proposto dalla Telekom România Mobile Communications avverso detta decisione. Tale giudice ha dichiarato, in sostanza, che i video in streaming costituivano una categoria di traffico oggettivamente diversa dalle altre categorie di traffico e che l’opzione tariffaria «bonus Internet illimitato» era una misura di gestione del traffico trasparente, non discriminatoria, proporzionata, temporanea nonché basata su requisiti di qualità tecnica del servizio oggettivamente diversi di specifiche categorie di traffico e non su considerazioni di ordine commerciale.
11 L’ANCOM ha proposto impugnazione avverso tale sentenza dinanzi all’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), giudice del rinvio.
12 Tale giudice ritiene che le sentenze del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország (C‑807/18 e C‑39/19, EU:C:2020:708), del 2 settembre 2021, Vodafone (C‑854/19, EU:C:2021:675), del 2 settembre 2021, Vodafone (C‑5/20, EU:C:2021:676), e del 2 settembre 2021, Telekom Deutschland (C‑34/20, EU:C:2021:677), forniscano già elementi sufficienti per quanto concerne le questioni sollevate dalla Telekom România Mobile Communications vertenti sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/2120, letto alla luce del considerando 7 di quest’ultimo, e sul rapporto tra detta disposizione e l’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento.
13 Il giudice del rinvio afferma tuttavia di dover stabilire, in primo luogo, se la differenza di trattamento operata dalla Telekom România Mobile Communications, quando è attivato il «bonus Internet illimitato», tra i video in streaming e le altre categorie di traffico costituisca una disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 2015/2120. In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del menzionato regolamento, letto alla luce del considerando 9 di quest’ultimo, la gestione del traffico operata dalla Telekom România Mobile Communications nell’ambito di tale attivazione costituisca una misura di gestione del traffico ragionevole. In terzo luogo, il giudice in parola si chiede se una misura di gestione del genere possa rientrare nell’eccezione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), di detto regolamento, relativa alla necessità di evitare una congestione temporanea, considerato che tale misura implica una limitazione della velocità associata a una categoria specifica di traffico e una riduzione della risoluzione dei contenuti video a 480p al massimo.
14 Detto giudice ritiene che la situazione di cui al procedimento principale si distingua da quelle oggetto delle cause all’origine delle sentenze citate al punto 12 della presente sentenza. Infatti, queste ultime cause vertevano su opzioni tariffarie che operavano una discriminazione tra i diversi fornitori di contenuti favorendo i partner dell’impresa di telecomunicazioni di cui si trattava o limitando la velocità del traffico per le applicazioni o i servizi che non erano inclusi nell’offerta tariffaria in discussione, mentre, nella presente causa, la differenza di trattamento in esame è operata a prescindere dai fornitori di servizi di diffusione di video in streaming, ossia indipendentemente dal fatto che tali fornitori siano o meno partner della Telekom România Mobile Communication.
15 In tale contesto, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3 del regolamento [2015/2120] debba essere interpretato nel senso che sia compatibile con gli obblighi derivanti da tale disposizione un’opzione tariffaria offerta da un’impresa di telecomunicazioni che consente ai clienti finali che l’hanno accettata di utilizzare gratuitamente tutti i servizi di video streaming, indipendentemente dai fornitori da cui i medesimi provengono e a prescindere dal fatto che abbiano o meno la qualità di partner di contenuti dell’impresa di telecomunicazioni, senza che il volume di dati consumato utilizzando detti servizi sia incluso nel volume di dati garantito mensilmente dalla tariffa di telefonia mobile, ma con una limitazione della larghezza di banda per tale tipo di contenuto».
Sulla questione pregiudiziale
16 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del regolamento 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che esso osta a un’opzione di accesso illimitato a Internet, senza spese supplementari, offerta da un fornitore di servizi di accesso a Internet ai propri clienti, la quale, quando è attivata, consente a tali clienti di usufruire di servizi di video streaming senza che i dati così utilizzati siano detratti dal volume di dati compresi nel pacchetto dati mensile di base, ma che limita la larghezza di banda applicata a detti contenuti, a prescindere dai soggetti che li diffondono o forniscono, rispetto alla larghezza di banda applicata alle altre categorie di traffico, laddove, quando l’opzione opzione non è attivata da tali clienti, tutto il traffico, compresi i video in streaming, usufruisce della stessa larghezza di banda, ma il volume di dati utilizzati è detratto dal volume sottoscritto dagli stessi clienti.
17 Le diverse disposizioni dell’articolo 3 del regolamento 2015/2120 mirano, come risulta dall’articolo 1 di quest’ultimo, a garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet nonché i relativi diritti degli utenti finali (sentenze del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 e C‑39/19, EU:C:2020:708, punto 27, e del 2 settembre 2021, Telekom Deutschland, C‑34/20, EU:C:2021:677, punto 24).
18 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2120, letto alla luce del considerando 6 di tale regolamento, enuncia i diritti degli utenti finali, tra cui quelli di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi. In forza dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento 2015/2120 l’esercizio di tali diritti non deve essere limitato da accordi conclusi dai fornitori di servizi di accesso a Internet con gli utenti finali o da pratiche commerciali adottate da tali fornitori.
19 Quanto all’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, occorre ricordare, anzitutto, che il primo comma di tale disposizione, letto alla luce del considerando 8 del medesimo regolamento, impone ai fornitori di servizi di accesso a Internet un obbligo generale di trattamento equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze del traffico, al quale non si può in alcun caso derogare mediante pratiche commerciali adottate da tali fornitori o mediante accordi conclusi dagli stessi con gli utenti finali (sentenza del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 e C‑39/19, EU:C:2020:708, punto 47).
20 Dal secondo comma di tale articolo 3, paragrafo 3, nonché dal considerando 9 del regolamento 2015/2120, alla luce del quale detto secondo comma deve essere letto, risulta inoltre che, pur essendo tenuti a rispettare tale obbligo generale, detti fornitori conservano la possibilità di adottare misure di gestione ragionevole del traffico. Tuttavia, detta possibilità è soggetta, in particolare, alla condizione che siffatte misure siano mantenute per il tempo strettamente necessario e a quella che esse siano basate su «requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico» e non su «considerazioni di ordine commerciale» (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 e C‑39/19, EU:C:2020:708, punto 48).
21 Infine, dal terzo comma di detto articolo 3, paragrafo 3, risulta che, a meno che siano state adottate per un periodo determinato di tempo e che siano necessarie per consentire a un fornitore di servizi di accesso a Internet vuoi di conformarsi a un obbligo giuridico, vuoi di preservare l’integrità e la sicurezza della rete, vuoi di prevenire o rimediare alla sua congestione, tutte le misure consistenti nel bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire con, degradare o discriminare tra, in particolare, specifici contenuti, applicazioni o servizi, non possono essere considerate ragionevoli ai sensi del secondo comma di detta disposizione e devono pertanto ritenersi, in quanto tali, incompatibili con quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 e C‑39/19, EU:C:2020:708, punto 49).
22 Alla luce di tali elementi, occorre rilevare che l’obiettivo dell’obbligo generale enunciato al primo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 non è unicamente quello di assicurarsi che i fornitori di servizi di accesso a Internet si astengano dall’adottare misure che comportino una discriminazione tra i diversi soggetti che diffondono o forniscono contenuti, applicazioni o servizi, ma, più ampiamente, di assicurarsi che tutti i contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi nonché tutte le applicazioni o i servizi utilizzati o forniti tramite un servizio di accesso a Internet siano trattati allo stesso modo.
23 Pertanto, la mera circostanza che una misura adottata da un fornitore di servizi di accesso a Internet non sia intesa a garantire a determinati soggetti che diffondono o forniscono contenuti, applicazioni o servizi, che sarebbero suoi partner, un trattamento diverso rispetto a quello garantito agli altri soggetti che diffondono o forniscono contenuti, applicazioni o servizi, che non lo sarebbero, non consente di concludere senz’altro che tale obbligo generale sia rispettato.
24 Ne consegue che una misura che limita la larghezza di banda applicata, in caso di attivazione di un’opzione tariffaria, ai video in streaming rispetto a quella applicata alle altre categorie di traffico, mentre, in caso di disattivazione di tale opzione, tutto il traffico Internet, compresi i video in streaming, usufruisce della stessa larghezza di banda, opera una distinzione all’interno del traffico tale da poter violare detto obbligo generale.
25 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che una differenza di trattamento del genere non può essere giustificata sulla base della libertà contrattuale riconosciuta dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/2120, il cui esercizio include accordi conclusi dai fornitori di servizi di accesso a Internet interessati con gli utenti finali, quali i consumatori, o ancora tramite pratiche commerciali volte a soddisfare una richiesta del cliente in parola (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 e C‑39/19, EU:C:2020:708, punti 36 e 47, nonché del 2 settembre 2021, Telekom Deutschland, C‑34/20, EU:C:2021:677, punti 26 e 32).
26 Per contro, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, una misura che opera una distinzione tra categorie di traffico oggettivamente diverse può essere attuata se soddisfa le condizioni per poter essere qualificata come «misura di gestione ragionevole del traffico», ai sensi della disposizione in parola. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, una misura del genere può del pari essere attuata se rientra in una delle tre eccezioni tassativamente elencate all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, nel caso di specie in quella prevista alla lettera c) di quest’ultima disposizione.
27 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento 2015/2120, risulta da tale disposizione, letta alla luce del considerando 9 di detto regolamento, che i fornitori di servizi di accesso a Internet possono attuare misure di gestione del traffico che comportano una distinzione tra categorie specifiche di traffico purché, in particolare, dette misure siano volte ad ottimizzare la qualità complessiva della trasmissione nonché l’esperienza degli utenti e siano basate su differenze obiettive tra i requisiti di qualità tecnica del servizio specifici a tali categorie e non su considerazioni di ordine commerciale.
28 Pertanto, una misura di gestione del traffico può essere considerata come basata su siffatte differenze obiettive solo se le condizioni tecniche che detta misura applica a una specifica categoria di traffico rispondono ai requisiti di qualità tecnica del servizio propri di tale specifica categoria di traffico.
29 Per contro, deve ritenersi fondata su «considerazioni di ordine commerciale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento 2015/2120, qualsiasi misura di un fornitore di servizi di accesso a Internet nei confronti di qualsiasi utente finale che porti, senza basarsi su tali requisiti, a non trattare in modo equo e senza discriminazioni i contenuti, le applicazioni o i servizi offerti dai diversi fornitori di contenuti, applicazioni o servizi (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 e C‑39/19, EU:C:2020:708, punto 48). In particolare, è fondata su siffatte considerazioni di ordine commerciale una misura che comporta una distinzione all’interno del traffico che un fornitore di servizi di accesso a Internet giustifica adducendo l’esistenza di una semplice differenza tra categorie di traffico, senza tuttavia che l’oggetto di detta misura sia legato a tale differenza.
30 Lo stesso vale per una misura che non opera unicamente una distinzione tra diverse categorie di traffico quando è attivata un’opzione tariffaria, ma che tratta una stessa categoria di traffico in modo diverso in funzione del prezzo pagato dall’utente finale per un determinato volume di dati.
31 Ne consegue che un’opzione tariffaria come quella di cui si tratta nel procedimento principale, che limita la larghezza di banda applicata ai video in streaming rispetto a quella applicata alle altre categorie di traffico, mentre, in caso di disattivazione di tale opzione, la stessa larghezza di banda è applicata a tutto il traffico, compresi i video in streaming, opera una distinzione all’interno del traffico Internet basata su considerazioni di ordine commerciale. Ciò vale a maggior ragione in quanto non si afferma che la diffusione e la riproduzione di video in streaming richiedano una limitazione della larghezza di banda al fine di ottimizzare la qualità complessiva della trasmissione nonché l’esperienza degli utenti. Al contrario, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, una limitazione del genere riduce la risoluzione dei contenuti video e dunque la loro qualità.
32 Inoltre, qualora un’opzione del genere rimetta alla discrezionalità dei clienti interessati di un fornitore di servizi di accesso a Internet la scelta della sua attivazione e della sua disattivazione, impedendo a detto fornitore di controllare il periodo effettivo di applicazione della misura di gestione del traffico da esso attuata, non si può ritenere che tale misura sia mantenuta «per il tempo strettamente necessario», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento 2015/2120.
33 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), di tale regolamento, occorre constatare che detta disposizione, la quale, come enuncia il considerando 11 di detto regolamento, deve essere soggetta a un’interpretazione rigorosa, consente l’attuazione di misure di gestione del traffico che possono non soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento, a condizione che tali misure siano necessarie e solo per il tempo necessario a prevenire un’imminente congestione della rete o a mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea. Poiché un fornitore di servizi di accesso a Internet non può controllare il periodo effettivo di applicazione di una misura di gestione del traffico che ha adottato, come esposto al punto precedente della presente sentenza, non si può neppure ritenere che tale misura sia limitata al solo tempo necessario per prevenire un’imminente congestione della rete o per mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento 2015/2120.
34 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che un’opzione tariffaria che opera, sulla base di considerazioni di ordine commerciale, una distinzione all’interno del traffico derivante da una limitazione della larghezza di banda applicata ai video in streaming, senza rientrare in alcuna delle eccezioni di cui a tale articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, viola l’obbligo generale di trattamento equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze del traffico, enunciato al suddetto articolo 3, paragrafo 3, primo comma.
35 Pertanto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3 del regolamento 2015/2120 deve essere interpretato nel senso che esso osta a un’opzione di accesso illimitato a Internet, senza spese supplementari, offerta da un fornitore di servizi di accesso a Internet ai propri clienti, che, quando è attivata, consente a tali clienti di utilizzare servizi di video streaming senza che i dati così utilizzati siano detratti dal volume di dati compresi nel pacchetto dati mensile di base, ma che limita la larghezza di banda applicata a detti contenuti, a prescindere dai soggetti che li diffondono o forniscono, rispetto a quella applicata alle altre categorie di traffico, mentre, quando l’opzione in parola non è attivata da tali clienti, tutto il traffico, compresi i video in streaming, usufruisce della stessa larghezza di banda, ma il volume di dati utilizzati è detratto dal volume sottoscritto dagli stessi clienti.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a un’opzione di accesso illimitato a Internet, senza spese supplementari, offerta da un fornitore di servizi di accesso a Internet ai propri clienti, che, quando è attivata, consente a tali clienti di utilizzare servizi di video streaming senza che i dati così utilizzati siano detratti dal volume di dati compresi nel pacchetto dati mensile di base, ma che limita la larghezza di banda applicata a detti contenuti, a prescindere dai soggetti che li diffondono o forniscono, rispetto a quella applicata alle altre categorie di traffico, mentre, quando l’opzione in parola non è attivata da tali clienti, tutto il traffico, compresi i video in streaming, usufruisce della stessa larghezza di banda, ma il volume di dati utilizzati è detratto dal volume sottoscritto dagli stessi clienti.
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