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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti, Tutela dei consumatori Numero: C‑595/21 | Data di udienza:

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – “Denominazione dell’alimento” – “Denominazione del prodotto” – TUTELA DEI CONSUMATORI – Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti – Componente o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimento – Regolamento (UE) n. 1169/2011.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Dicembre 2022
Numero: C‑595/21
Data di udienza:
Presidente: Piçarra
Estensore: Piçarra


Premassima

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – “Denominazione dell’alimento” – “Denominazione del prodotto” – TUTELA DEI CONSUMATORI – Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti – Componente o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimento – Regolamento (UE) n. 1169/2011.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 1° dicembre 2022, Sentenza C‑595/21

 

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – “Denominazione dell’alimento” – “Denominazione del prodotto” – TUTELA DEI CONSUMATORI – Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti – Componente o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimento – Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il combinato disposto dell’articolo 17, paragrafi 1, 4 e 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione deve essere interpretato nel senso che: l’espressione «denominazione del prodotto», contenuta nell’allegato VI, parte A, punto 4, non ha un significato autonomo, diverso da quello dell’espressione «denominazione dell’alimento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, di modo che i requisiti speciali di etichettatura previsti da detto allegato VI, parte A, punto 4, non si applicano alla «denominazione protetta come proprietà intellettuale», al «marchio di fabbrica» o alla «denominazione di fantasia» di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di tale regolamento.

Pres./Rel. Piçarra, Ric. LSI – Germany GmbH c. Freistaat Bayern


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 01/12/2022, Sentenza C‑595/21

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 1° dicembre 2022, Sentenza C‑595/21

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

1° dicembre 2022

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 17 e allegato VI, parte A, punto 4 – “Denominazione dell’alimento” – “Denominazione del prodotto” – Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti – Componente o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimento»

Nella causa C‑595/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Tribunale amministrativo bavarese di Ansbach, Germania), con decisione del 22 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 27 settembre 2021, nel procedimento

LSI – Germany GmbH

contro

Freistaat Bayern,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), facente funzione di presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la LSI – Germany GmbH, da G. Weyland, Rechtsanwalt;

– per il Freistaat Bayern, da J. Greim-Diroll, Landesanwältin;

– per il governo tedesco, da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Hödlmayr e B. Rous Demiri, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17 e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la LSI – Germany GmbH (in prosieguo: la «LSI») e il Freistaat Bayern (Land della Baviera, Germania) in merito a una decisione di vietare alla LSI l’immissione sul mercato di alimenti da essa prodotti senza indicazione di determinati componenti o ingredienti in prossimità della denominazione di tali alimenti nel campo visivo principale.

Contesto normativo

Regolamento n. 1169/2011

3 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», tale regolamento «stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno».

4 Sotto la rubrica «Definizioni», l’articolo 2 di detto regolamento così dispone:

«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) (…) “alimento” (…) di cui all’articolo 2 (…) del regolamento (CE) n. 178/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [GU 2002, L 31, pag. 1)];

(…)

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(…)

l) “campo visivo principale”: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare;

(…)

n) “denominazione legale”: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;

o) “denominazione usuale”: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

p) “denominazione descrittiva”: una denominazione che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

(…)».

5 L’articolo 3 del medesimo regolamento, rubricato «Obiettivi generali», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche».

6 L’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011, rubricato «Pratiche leali d’informazione», è così formulato:

«1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento (…)

(…)

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

(…)».

7 L’articolo 9 di tale regolamento, rubricato «Elenco delle indicazioni obbligatorie», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti;

(…)».

8 L’articolo 17 di detto regolamento, rubricato «Denominazione dell’alimento», è formulato nel modo seguente:

«1. La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

(…)

4. La denominazione dell’alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

5. L’allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano».

9 L’allegato VI del medesimo regolamento, rubricato «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano», si suddivide in tre parti. La parte A, rubricata «Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell’alimento», al punto 4 dispone quanto segue:

«Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca – oltre all’elenco degli ingredienti – una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:

a) in prossimità della denominazione del prodotto; e

b) in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento».

Regolamento n. 178/2002

10 L’articolo 2 del regolamento n. 178/2002 definisce la nozione di «alimento» come «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 La LSI produce un salamino di pollo contenente, in sostituzione del grasso animale, grasso di palma e olio di colza, che la stessa immette sul mercato sotto forma di alimento preimballato venduto al dettaglio e recante la denominazione «BiFi The Original Turkey» (in prosieguo: l’«alimento di cui trattasi»). «BiFi The Original» è, ai sensi del diritto tedesco, un marchio contemporaneamente denominativo e figurativo, nonché, ai sensi del diritto dell’Unione, un marchio figurativo.

12 Con decisione del 7 gennaio 2019, l’autorità di controllo competente ha vietato alla LSI di immettere sul mercato l’alimento di cui trattasi senza l’indicazione degli ingredienti sostitutivi in questione, in prossimità della denominazione commerciale «BiFi The Original Turkey» che compare sulla faccia anteriore dell’imballaggio, mediante caratteri la cui parte mediana (altezza della «x») sia pari ad almeno il 75% di quelli utilizzati per tale denominazione e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 .

13 Tale requisito di etichettatura sarebbe previsto dal combinato disposto dell’articolo 17, paragrafo 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, più precisamente dall’espressione «denominazione del prodotto» contenuta in quest’ultima disposizione, la quale non avrebbe lo stesso significato di «denominazione dell’alimento». La prima espressione includerebbe anche, in particolare, le nozioni di «marchio di fabbrica» o di «denominazione di fantasia», menzionate all’articolo 17, paragrafo 4, di tale regolamento e richiederebbe, nel caso di specie, che l’indicazione della denominazione commerciale «BiFi The Original Turkey», la quale compare sul fronte dell’imballaggio dell’alimento di cui trattasi e si trova nel campo visivo principale di tale imballaggio, sia accompagnata dalla dicitura «con grasso di palma e olio di colza», conformemente alle prescrizioni dell’allegato VI, parte A, punto 4, di detto regolamento.

14 La LSI ha adito il Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Tribunale amministrativo bavarese di Ansbach, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione. Secondo la LSI, poiché le espressioni «denominazione del prodotto» e «denominazione dell’alimento» hanno lo stesso significato, essa ha pienamente rispettato i requisiti di etichettatura previsti dal combinato disposto dell’articolo 17, paragrafo 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, in quanto, sul retro dell’imballaggio dell’alimento di cui trattasi, figura l’indicazione «salamino di pollo con grasso di palma e olio di colza». Tali disposizioni non imporrebbero quindi di integrare la faccia anteriore di detto imballaggio, sulla quale figura la denominazione commerciale «BiFi The Original Turkey», con l’indicazione «con grasso di palma e olio di colza».

15 Il giudice del rinvio rileva, in via preliminare, che il modo nel quale l’etichettatura dell’alimento di cui trattasi dovrà concretamente presentarsi dipende dall’interpretazione dell’espressione «denominazione del prodotto», menzionata all’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, la cui definizione non è fornita da tale regolamento, né da alcuna disposizione della legislazione alimentare dell’Unione e il cui contenuto esatto non può essere determinato sulla base del testo né sulla base dell’impianto sistematico di detto regolamento. Lo stesso giudice rileva altresì che il combinato disposto dell’articolo 17, paragrafo 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, il cui obiettivo, a suo avviso, è quello di garantire la fornitura generale di informazioni al consumatore, non consente di dedurre che esse mirano a proteggere i consumatori dalle frodi, a differenza di altre disposizioni di tale regolamento, come l’articolo 7.

16 Detto giudice segnala, inoltre, che l’uso, da parte degli operatori del settore alimentare, di una denominazione protetta come proprietà intellettuale, di un marchio di fabbrica o di una denominazione di fantasia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 1169/2011, può distogliere l’attenzione del consumatore dalla denominazione dell’alimento di cui al paragrafo 1 di tale articolo. Lo stesso giudice ricorda che, nel caso di specie, tale denominazione compare sull’imballaggio dell’alimento di cui trattasi in una dimensione nettamente inferiore a quella del marchio di fabbrica dello stesso ed «è quindi anche nettamente meno visibile».

17 Il giudice del rinvio parte dal presupposto che l’allegato VI, parte A, punto 4, di tale regolamento ha l’obiettivo di assicurare la trasparenza e la fornitura di informazioni al consumatore, garantendo, quantomeno nei casi ivi previsti, che informazioni relative ai componenti o agli ingredienti sostitutivi contenuti nell’alimento compaiano sull’imballaggio di quest’ultimo, in prossimità delle denominazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di detto regolamento, in caratteri di dimensione comparabile a quelli utilizzati per la denominazione di cui trattasi. L’espressione «denominazione del prodotto», ai sensi dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, non avrebbe lo stesso significato di «denominazione dell’alimento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento e avrebbe un senso più ampio rispetto a quest’ultima espressione, in quanto essa riguarderebbe altresì la «denominazione protetta come proprietà intellettuale», il «marchio di fabbrica» o la «denominazione di fantasia» contemplate da detto articolo 17, paragrafo 4. Lo stesso giudice segnala che, qualora tale interpretazione sia confermata dalla Corte, il ricorso della LSI avverso la decisione del 7 gennaio 2019, menzionata al punto 12 della presente sentenza, dovrà essere respinto in quanto infondato, poiché un’etichettatura dell’alimento di cui trattasi come quella prevista da tale decisione può essere validamente richiesta.

18 Date tali circostanze il Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Tribunale amministrativo bavarese di Ansbach), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la nozione di “denominazione del prodotto” di cui all’allegato VI, parte A, punto 4, del [regolamento n. 1169/2011] debba essere interpretata nel senso che essa ha lo stesso significato della “denominazione dell’alimento” di cui all’articolo 17, paragrafi da 1 a 3, del regolamento medesimo.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se la “denominazione del prodotto” costituisca la denominazione con la quale l’alimento viene commercializzato e pubblicizzato e per la quale esso è generalmente noto presso i consumatori, benché non si tratti della denominazione dell’alimento, bensì della denominazione protetta, del marchio di fabbrica o della denominazione di fantasia ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 1169/2011.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se la “denominazione del prodotto” possa essere anche composta da due elementi uno dei quali sia una denominazione generica non riferita al singolo alimento e protetta in base al diritto dei marchi oppure un termine generico accompagnato, in riferimento ai singoli prodotti, da un’aggiunta (quale seconda parte della denominazione del prodotto) che valga a identificarlo.

4) In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Quale dei due elementi della denominazione del prodotto occorra prendere in considerazione ai fini dell’indicazione supplementare di cui all’allegato VI, parte A, punto 4, lettera b), del [regolamento n. 1169/2011], qualora entrambi gli elementi siano stampati sulla confezione con dimensioni diverse».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 17, paragrafi 1, 4 e 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «denominazione del prodotto», contenuta nell’allegato VI, parte A, punto 4, ha un significato autonomo, diverso da quello dell’espressione «denominazione dell’alimento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, e può quindi comprendere non solo una denominazione legale, una denominazione usuale o una denominazione descrittiva, ma anche una «denominazione protetta come proprietà intellettuale», un «marchio di fabbrica» o una «denominazione di fantasia» di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di tale regolamento.

20 A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, la «denominazione dell’alimento» è la sua «denominazione legale» o, in mancanza di questa, la sua «denominazione usuale» o, qualora quest’ultima denominazione non esista o non sia utilizzata, una «denominazione descrittiva», tre nozioni, queste, che sono definite all’articolo 2, paragrafo 2, rispettivamente lettere n), o) e p), di tale regolamento. L’articolo 17, paragrafo 4, di detto regolamento precisa che una «denominazione protetta come proprietà intellettuale», un «marchio di fabbrica» o una «denominazione di fantasia» non sostituiscono la «denominazione dell’alimento», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

21 In secondo luogo, ai sensi dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, qualora un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente in un alimento sia stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura deve recare – oltre all’elenco degli ingredienti – una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa, in prossimità della «denominazione del prodotto» [lettera a)], in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75% di quella dei caratteri che formano la «denominazione del prodotto» [lettera b)].

22 In terzo luogo, l’espressione «denominazione del prodotto», contenuta unicamente nell’allegato VI, parte A, punto 4, lettere a) e b), del regolamento n. 1169/2011, non viene definita da quest’ultimo. In talune versioni linguistiche, come le versioni in lingua tedesca («Produktname») o francese («nom du produit»), tale espressione si discosta maggiormente da quella contenuta nell’articolo 17 del regolamento n. 1169/2011, vale a dire, rispettivamente, «Bezeichnung des Lebensmittels» e «dénomination de la denrée alimentaire» rispetto ad altre versioni linguistiche, come le versioni in lingua spagnola («denominación del producto» e «denominación del alimento»), ceca («název produktu» e «název potraviny»), inglese («name of the product» e «name of the food»), croata («naziv proizvoda» e «naziv hrane»), italiana («denominazione del prodotto» e «denominazione dell’alimento»), neerlandese («benaming van het product» e «benaming van het levensmiddel»), polacca («nazwa produktu» e «nazwa środka spożywczego»), portoghese («denominação do produto» e «denominação do género alimentício»), rumena («denumirea produsului» e «denumirea produsului alimentar»), slovacca («názov výrobku» e «názov potraviny»), slovena («ime proizvoda» e «ime živila»), finlandese («tuotteen nimi» e «elintarvikkeen nimi») e svedese («produktens beteckning» e «livsmedlets beteckning»).

23 Pertanto, anche supponendo che le versioni in lingua tedesca e in lingua francese, a causa dell’utilizzo di termini meno simili tra loro, consentano di interpretare le due espressioni di cui trattasi nel senso che esse non hanno lo stesso significato, una siffatta interpretazione non è confermata dalle altre versioni linguistiche citate al punto precedente. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, i termini utilizzati in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non possono essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14, e del 25 febbraio 2021, Bartosch Airport Supply Services, C‑772/19, EU:C:2021:141, punto 26).

24 In ogni caso, la definizione di «alimento» come «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani», fornita dall’articolo 2 del regolamento n. 178/2002, al quale rinvia l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, è sufficiente per dedurne che la differenza tra l’espressione «denominazione dell’alimento» di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, e l’espressione «denominazione del prodotto», di cui all’allegato VI, parte A, punto 4, dello stesso regolamento è di natura meramente terminologica. Infatti, alla luce di tale definizione di «alimento», la «denominazione del prodotto» cui si riferisce tale allegato VI, parte A, punto 4, può avere soltanto il significato di «denominazione dell’alimento».

25 Come risulta da quanto precede, si deve ritenere che le due espressioni di cui trattasi, nonostante le loro variazioni a seconda delle diverse versioni linguistiche, abbiano lo stesso contenuto, senza che si possa ritenere che l’espressione «denominazione del prodotto» abbia un senso più ampio rispetto all’espressione «denominazione dell’alimento».

26 Tale interpretazione è avvalorata, da un lato, dal contesto in cui si inserisce l’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011.

27 A tal proposito, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che tale allegato è rubricato «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano» e la sua parte A reca la rubrica «Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell’alimento». Essi contengono disposizioni specifiche in materia di etichettatura in tale settore.

28 Sotto un secondo profilo, l’articolo 17 di tale regolamento, rubricato «Denominazione dell’alimento», precisa, al paragrafo 5, che «[l]’allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano». Orbene, il termine «la» si riferisce manifestamente alla denominazione dell’alimento, in quanto nulla indica che tali disposizioni possano estendersi anche alle altre nozioni elencate al paragrafo 4 di tale articolo, vale a dire la «denominazione protetta come proprietà intellettuale», il «marchio di fabbrica» o la «denominazione di fantasia».

29 Dall’altro lato, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1169/2011, occorre rammentare che quest’ultimo, come si evince dal combinato disposto del suo articolo 1, paragrafo 1, e del suo articolo 3, paragrafo 1, mira segnatamente a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in materia di informazione sugli alimenti, tenendo conto delle loro differenze di percezione e fornendo loro le basi a partire dalle quali essi possono effettuare scelte consapevoli (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Upfield Hungary, C‑533/20, EU:C:2022:211, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, la «denominazione dell’alimento» rientra tra le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate sull’etichettatura degli alimenti.

30 Inoltre, in stretta connessione con tale obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori per quanto riguarda il loro diritto all’informazione, il regolamento n. 1169/2011 mira altresì ad impedire che tali consumatori siano indotti in errore dalle informazioni relative agli alimenti. A tal fine, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), vieta di suggerire al consumatore, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente ogni volta che un diverso componente o un diverso ingrediente sostituisca un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento.

31 Sebbene, come segnala il giudice del rinvio, l’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011, a differenza dell’articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento, non rinvii espressamente alle disposizioni dell’allegato VI, parte A, punto 4, di detto regolamento, resta nondimeno il fatto che queste ultime disposizioni, lette alla luce segnatamente dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, mirano, in sostanza, a integrare quelle di detto articolo 7 con requisiti speciali di etichettatura, al fine di tutelare il consumatore dalle frodi commesse con indicazioni inesatte.

32 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal Land della Baviera, l’obiettivo di tutela del consumatore sotteso al divieto di indurre in errore il consumatore, previsto all’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, può essere conseguito senza necessità di richiamare in modo particolare l’attenzione di tale consumatore sulla differenza tra la composizione effettiva di un alimento e quella che lo stesso consumatore dovrebbe in linea di principio presumere mediante indicazioni collocate nel campo visivo principale dell’imballaggio di tale alimento, che solitamente è sulla faccia anteriore di tale imballaggio. Per conseguire tale obiettivo è sufficiente, infatti, che la denominazione di detto alimento, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 5, di tale regolamento, nonché l’elenco degli ingredienti che lo compongono, compaiano sulla faccia posteriore di siffatto imballaggio, in termini precisi, chiari e facilmente comprensibili, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

33 Infatti, un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, qualora la sua decisione di acquisto sia effettuata in base alla composizione dell’alimento di cui trattasi, legge prima l’elenco degli ingredienti di quest’ultimo, obbligatoriamente menzionati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1169/2011 (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 1998, Gut Springenheide e Tusky, C‑210/96, EU:C:1998:369, punto 31, nonché del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑195/14, EU:C:2015:361, punto 37).

34 Date tali circostanze, come rileva la Commissione, un’interpretazione dei requisiti speciali di etichettatura di cui all’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 che implichi l’obbligo di indicare i componenti o gli ingredienti sostitutivi sull’imballaggio dell’alimento di cui trattasi in prossimità della «denominazione protetta come proprietà intellettuale», del «marchio di fabbrica» o della «denominazione di fantasia» di tale alimento, contemplati all’articolo 17, paragrafo 4, di tale regolamento – e non già soltanto in prossimità della «denominazione dell’alimento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, la quale non può essere sostituita da tali denominazioni e tale marchio – eccederebbe quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tali requisiti speciali, come precisato al punto 31 della presente sentenza.

35 Alla luce delle ragioni suesposte, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il combinato disposto dell’articolo 17, paragrafi 1, 4 e 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che l’espressione «denominazione del prodotto», contenuta nell’allegato VI, parte A, punto 4, non ha un significato autonomo, diverso da quello dell’espressione «denominazione dell’alimento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, di modo che i requisiti speciali di etichettatura previsti da detto allegato VI, parte A, punto 4, non si applicano alla «denominazione protetta come proprietà intellettuale», al «marchio di fabbrica» o alla «denominazione di fantasia» di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di tale regolamento.

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

36 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta.

Sulle spese

37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

Il combinato disposto dell’articolo 17, paragrafi 1, 4 e 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

deve essere interpretato nel senso che:

l’espressione «denominazione del prodotto», contenuta nell’allegato VI, parte A, punto 4, non ha un significato autonomo, diverso da quello dell’espressione «denominazione dell’alimento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, di modo che i requisiti speciali di etichettatura previsti da detto allegato VI, parte A, punto 4, non si applicano alla «denominazione protetta come proprietà intellettuale», al «marchio di fabbrica» o alla «denominazione di fantasia» di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di tale regolamento.

Firme

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