APPALTI – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Motivi di esclusione facoltativi – Subappaltatore menzionato nellâofferta dellâoperatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede unâesclusione automatica dellâoperatore economico per una violazione siffatta – Direttiva 2014/24/UE.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
CittĂ :
Data di pubblicazione: 30 Gennaio 2020
Numero: Câ395/18
Data di udienza:
Presidente: Arabadjiev
Estensore: Vajda
Premassima
APPALTI – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Motivi di esclusione facoltativi – Subappaltatore menzionato nellâofferta dellâoperatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede unâesclusione automatica dellâoperatore economico per una violazione siffatta – Direttiva 2014/24/UE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 30 Gennaio 2020 Sentenza Câ395/18
APPALTI – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Motivi di esclusione facoltativi – Subappaltatore menzionato nellâofferta dellâoperatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede unâesclusione automatica dellâoperatore economico per una violazione siffatta – Direttiva 2014/24/UE.
Lâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtĂš della quale lâamministrazione aggiudicatrice abbia la facoltĂ , o addirittura lâobbligo, di escludere lâoperatore economico che ha presentato lâofferta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dellâappalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nellâofferta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con lâarticolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonchĂŠ il principio di proporzionalitĂ , ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.
Pres. Arabadjiev, Rel. Vajda, Ric. Tim SpA contro Consip SpA ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 30 Gennaio 2020 Sentenza Câ395/18SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 30 Gennaio 2020 Sentenza Câ395/18
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
30 gennaio 2020
ÂŤRinvio pregiudiziale â Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi â Direttiva 2014/24/UE â Articolo 18, paragrafo 2 â Articolo 57, paragrafo 4 â Motivi di esclusione facoltativi â Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nellâofferta dellâoperatore economico â Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro â Normativa nazionale che prevede unâesclusione automatica dellâoperatore economico per una violazione siffattaÂť
Nella causa Câ395/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâarticolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con decisione del 21 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2018, nel procedimento
Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA
contro
Consip SpA,
Ministero dellâEconomia e delle Finanze,
nei confronti di:
E-VIA SpA,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz, C. Vajda (relatore) e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: M. Campos SĂĄnchezâBordona
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito allâudienza del 2 maggio 2019,
considerate le osservazioni presentate:
â per Tim SpA â Direzione e coordinamento Vivendi SA, da F. Cardarelli, F. Lattanzi e F.S. Cantella, avvocati;
â per Consip SpA, da F. Sciaudone e F. Iacovone, avvocati;
â per il governo austriaco, da J. Schmoll, M. Fruhmann e G. Hesse, in qualitĂ di agenti;
â per la Commissione europea, da G. Gattinara, P. OndrĹŻĹĄek e L. Haasbeek, in qualitĂ di agenti,
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza dellâ11 luglio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâarticolo 57, paragrafo 4, e dellâarticolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
2 Tale domanda è stata presentata nellâambito di una controversia che oppone Tim SpA â Direzione e coordinamento Vivendi SA (in prosieguo: ÂŤTimÂť) a Consip SpA e al Ministero dellâEconomia e delle Finanze (Italia), in merito allâesclusione di Tim da una procedura di gara dâappalto aperta indetta da Consip.
Contesto normativo
Diritto dellâUnione
3 I considerando 40, 101 e 102 della direttiva 2014/24 enunciano quanto segue:
ÂŤ(40) La vigilanza sullâosservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nellâapplicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e lâaggiudicazione dei contratti, nellâapplicare i criteri di esclusione e nellâapplicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse. (âŚ)
(âŚ)
(101) Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilitĂ di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilitĂ per le persone con disabilitĂ , o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietĂ intellettuale. (âŚ)
(…)
Nellâapplicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalitĂ . Lievi irregolaritĂ dovrebbero comportare lâesclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolaritĂ possono far nascere dubbi sullâaffidabilitĂ di un operatore economico che potrebbero giustificarne lâesclusione.
(102) Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per garantire lâosservanza degli obblighi volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo. Tali misure potrebbero consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e lâorganizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nellâattuazione di sistemi di rendicontazione e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformitĂ e nellâadozione di norme interne di responsabilitĂ e di risarcimento. Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, lâoperatore economico interessato non dovrebbe piĂš essere escluso solo sulla base di tali motivi. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilitĂ di chiedere che siano esaminate le misure adottate per garantire lâosservanza degli obblighi ai fini di una possibile ammissione alla procedura di aggiudicazione. Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltĂ di determinare le esatte condizioni sostanziali e procedurali applicabili in tali casi. Essi dovrebbero essere liberi, in particolare, di decidere se consentire alle singole amministrazioni aggiudicatrici di effettuare le pertinenti valutazioni o affidare tale compito ad altre autoritĂ a livello centrale o decentratoÂť.
4 Lâarticolo 2, paragrafo 1, punti da 10 a 12, di detta direttiva cosĂŹ dispone:
ÂŤAi fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(âŚ)
10. âoperatore economicoâ: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di unâopera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
11) âofferenteâ: un operatore economico che ha presentato unâofferta;
12) âcandidatoâ: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, a un dialogo competitivo o a un partenariato per lâinnovazioneÂť.
5 Lâarticolo 18 di detta direttiva, intitolato ÂŤPrincipi per lâaggiudicazione degli appaltiÂť e costituente la prima disposizione del capo II della direttiva stessa, dal titolo ÂŤDisposizioni generaliÂť, stabilisce quanto segue:
ÂŤ1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di paritĂ e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.
La concezione della procedura di appalto non ha lâintento di escludere questâultimo dallâambito di applicazione della presente direttiva nĂŠ di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura dâappalto sia effettuata con lâintento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nellâesecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dellâUnione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nellâallegato XÂť.
6 Lâarticolo 56, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva recita:
ÂŤGli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 67 a 69, purchĂŠ lâamministrazione aggiudicatrice abbia verificato conformemente agli articoli da 59 a 61 che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(âŚ)
b) lâofferta proviene da un offerente che non è escluso conformemente allâarticolo 57 (âŚ)Âť.
7 Lâarticolo 57 della direttiva 2014/24, intitolato ÂŤMotivi di esclusioneÂť, enuncia, ai paragrafi da 4 a 7, quanto segue:
ÂŤ4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura dâappalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
a) ove lâamministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui allâarticolo 18, paragrafo 2;
(âŚ)
5. (âŚ)
Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che lâoperatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.
6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilitĂ nonostante lâesistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, lâoperatore economico in questione non è escluso dalla procedura dâappalto.
(âŚ)
Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravitĂ e le particolari circostanze del reato o dellâillecito. (âŚ)
(âŚ)
7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dellâUnione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. (âŚ)Âť
8 Lâarticolo 71, paragrafo 6, lettera b), della direttiva in parola è cosĂŹ formulato:
ÂŤAl fine di evitare violazioni degli obblighi di cui allâarticolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:
(âŚ)
b) le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dellâarticolo 57. In tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono allâoperatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che lâoperatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusioneÂť.
Diritto italiano
9 Lâarticolo 17 della legge del 12 marzo 1999, n. 68 â Norme per il diritto al lavoro dei disabili (supplemento ordinario alla GURI n. 68, del 23 marzo 1999), cosĂŹ dispone:
ÂŤLe imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intratteng[a]no rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena lâesclusioneÂť.
10 Lâarticolo 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 â Codice dei contratti pubblici (supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 19 aprile 2016; in prosieguo: il ÂŤcodice dei contratti pubbliciÂť), enuncia quanto segue:
ÂŤLe stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura dâappalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui allâarticolo 105, comma 6, qualora:
(âŚ)
i) lâoperatore economico non presenti la certificazione di cui allâarticolo 17 della legge (âŚ) n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (âŚ)Âť.
11 Lâarticolo 105, commi 6 e 12, del codice dei contratti pubblici è cosĂŹ formulato:
ÂŤ6. Ă obbligatoria lâindicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui allâarticolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nellâavviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria lâindicazione della terna anche sotto le soglie di cui allâarticolo 35.
(âŚ)
12. Lâaffidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui allâarticolo 80Âť.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
12 Con un bando di gara pubblicato il 3 agosto 2016 nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea, Consip, la centrale di acquisti dellâamministrazione pubblica italiana, ha indetto una procedura aperta ai fini dellâaggiudicazione di un appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazione ottica, denominato ÂŤsistema Wavelength Division Multiplexing (WDM)Âť, per lâinterconnessione del centro di trattamento dei dati di vari dipartimenti del Ministero dellâEconomia e delle Finanze.
13 Tim ha presentato unâofferta nella quale venivano menzionati tre subappaltatori dei quali essa intendeva avvalersi in caso di aggiudicazione dellâappalto in discussione nel procedimento principale, allegando per ciascuno di essi il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
14 Nel corso del procedimento, lâamministrazione aggiudicatrice ha constatato che uno dei subappaltatori menzionati da Tim nella sua offerta era risultato non in regola con le norme che disciplinano lâaccesso al lavoro dei disabili. Consip ha pertanto escluso Tim dalla procedura di gara, in applicazione dellâarticolo 80, comma 5, lettera i), del codice dei contratti pubblici.
15 Tim ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, evidenziando il carattere ingiusto e sproporzionato della sua esclusione. Secondo Tim, risulta dalla direttiva 2014/24 che la constatazione di un motivo di esclusione riguardo ad un subappaltatore non può condurre allâapplicazione di una sanzione piĂš grave della sostituzione dello stesso subappaltatore. Tim aggiunge che avrebbe potuto comunque avvalersi, per lâesecuzione dellâappalto in discussione nel procedimento principale, degli altri due subappaltatori in relazione ai quali non era stata riscontrata alcuna causa di esclusione, tenendo peraltro presente che il ricorso al subappalto non era indispensabile per eseguire lâappalto, dato che Tim era in possesso di tutti i requisiti necessari per eseguire, da sola, le prestazioni in questione.
16 Il giudice del rinvio osserva che lâesclusione di Tim risulta conforme allâarticolo 80, comma 5, lettera i), del codice dei contratti pubblici, dato che la sostituzione di un subappaltatore può essere pretesa, a norma dellâarticolo 105, comma 12, del codice suddetto, soltanto nel caso in cui il motivo di esclusione venga constatato nei confronti di tale subappaltatore dopo lâaggiudicazione dellâappalto.
17 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se, stabilendo che lâamministrazione aggiudicatrice è tenuta, in presenza di un motivo di esclusione constatato in fase di gara nei confronti di un subappaltatore, ad escludere dal procedimento lâofferente che abbia espresso la propria intenzione di avvalersi di tale subappaltatore, lâarticolo 80, comma 5, lettera i), del codice dei contratti pubblici sia conforme allâarticolo 57, paragrafi 4 e 5, e allâarticolo 71, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2014/24.
18 In particolare, il giudice del rinvio si chiede se i motivi di esclusione previsti dallâarticolo 57, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/24 possano determinare lâesclusione dellâofferente soltanto qualora essi riguardino questâultimo, oppure se tale esclusione sia possibile anche quando i motivi di esclusione suddetti si riferiscano ad un subappaltatore designato dallâofferente. Inoltre, il giudice del rinvio desidera sapere se lâarticolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/24 osti ad unâesclusione automatica dellâofferente, come quella prevista dallâarticolo 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici, nel momento in cui la suddetta disposizione della direttiva sembra soltanto prevedere, quale sanzione massima irrogabile allâofferente a seguito della constatazione di un motivo di esclusione nei confronti di un subappaltatore, la sostituzione di questâultimo.
19 In subordine, il giudice del rinvio si chiede se, nel caso in cui la Corte ritenesse che le disposizioni della direttiva 2014/24 non ostano ad una normativa nazionale quale lâarticolo 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici, una normativa siffatta sia conforme al principio di proporzionalitĂ , per il fatto che lâesclusione dellâofferente è prevista in modo automatico e senza eccezioni, senza consentire in nessun caso la sostituzione del subappaltatore o la rinuncia dellâofferente ad avvalersene, neppure laddove il ricorso al subappalto non sia strettamente necessario ai fini dellâesecuzione dellâappalto.
20 Alla luce di tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
ÂŤ1) Se [lâarticolo] 57 e [lâarticolo] 71, paragrafo 6, della direttiva [2014/24] ostino a una normativa nazionale, quale quella di cui allâarticolo 80, comma 5, del [codice dei contratti pubblici], la quale prevede lâesclusione dellâoperatore economico offerente nel caso di accertamento, in fase di gara, di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore facente parte della tema indicata in sede di offerta, in luogo di imporre allâ offerente la sostituzione del subappaltatore designato.
2) In subordine, laddove la [Corte] ritenga che lâopzione dellâesclusione dellâofferente rientri tra quelle consentite allo Stato membro, se il principio di proporzionalitĂ , enunciato allâarticolo 5 TUE, richiamato al considerando 101 della direttiva [2014/24] e indicato quale principio generale del diritto dellâUnione europea dalla [Corte], osti a una normativa nazionale, quale quella di cui allâarticolo 80, comma 5, del [codice dei contratti pubblici], la quale prevede che, in caso di accertamento in fase di gara di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore designato, venga disposta lâesclusione dellâoperatore economico offerente in ogni caso, anche laddove vi siano altri subappaltatori non esclusi e in possesso dei requisiti per eseguire le prestazioni da subappaltare oppure lâoperatore economico offerente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioniÂť.
21 Il 27 febbraio 2019, la Corte, in applicazione dellâarticolo 101 del proprio regolamento di procedura, ha trasmesso al giudice del rinvio una richiesta di chiarimenti, al fine di sapere, segnatamente, se Tim fosse tenuta ad indicare tre subappaltatori nella propria offerta e, in caso affermativo, se essa fosse tenuta ad avvalersi di questi tre subappaltatori o, quantomeno, di uno di essi nel caso in cui lâappalto in questione nel procedimento principale le fosse stato attribuito. Il giudice del rinvio è stato altresĂŹ invitato a indicare se, nellâelaborazione della sua offerta, Tim fosse tenuta a verificare, ai sensi della normativa italiana, che i subappaltatori che essa intendeva designare nella propria offerta non erano interessati dal motivo di esclusione di cui allâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, trasposto nellâordinamento italiano mediante lâarticolo 80, comma 5, lettera i), del codice dei contratti pubblici, e se essa avesse la possibilitĂ concreta di farlo.
22 Nella sua risposta, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 marzo 2019, il giudice del rinvio ha, anzitutto, precisato che Tim era obbligata ad indicare un numero fisso di tre subappaltatori soltanto laddove essa intendesse riservarsi la possibilitĂ di avvalersi del subappalto in caso di aggiudicazione dellâappalto in questione nel procedimento principale. Detto giudice ha poi indicato che Tim non era tenuta ad avvalersi dei tre subappaltatori menzionati nella propria offerta, e neppure di uno di essi, in caso di aggiudicazione di tale appalto. Infine, il giudice nazionale ha chiarito che Tim non era tenuta, a norma della legislazione italiana, a verificare che i subappaltatori che essa intendeva designare nella propria offerta non fossero interessati dal motivo di esclusione di cui allâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, e che una verifica siffatta esigeva comunque la cooperazione dei subappaltatori coinvolti.
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
23 Con lettera del 15 luglio 2019 inviata alla cancelleria della Corte, il governo austriaco ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento a norma dellâarticolo 83 del regolamento di procedura. A questo proposito, esso ha fatto valere che il paragrafo 52 delle conclusioni dellâavvocato generale non rispecchia fedelmente il ragionamento che sta alla base della tesi sviluppata da detto governo nelle proprie osservazioni scritte.
24 Ai sensi dellâarticolo 83 del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito lâavvocato generale, disporre lâapertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta, o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha addotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa devâessere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dallâarticolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea.
25 Nel caso di specie, la Corte, sentito lâavvocato generale, si reputa in possesso di tutti gli elementi necessari per rispondere ai quesiti sollevati dal giudice del rinvio e ritiene che la presente causa non debba essere esaminata alla luce di un fatto nuovo idoneo ad esercitare unâinfluenza decisiva sulla sua decisione o di un argomento che non è stato discusso dinanzi ad essa.
26 Nella misura in cui la domanda di riapertura della fase orale del procedimento deve essere intesa nel senso che la Corte sarebbe insufficientemente edotta in merito alla tesi del governo austriaco in ragione delle considerazioni espresse dallâavvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea ed il regolamento di procedura non prevedono la facoltĂ per le parti interessate di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dallâavvocato generale (sentenza del 22 novembre 2018, MEO â Serviços de Comunicaçþes e MultimĂŠdia, Câ295/17, EU:C:2018:942, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
27 Dallâaltro lato, ai sensi dellâarticolo 252, secondo comma, TFUE, lâavvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialitĂ e in piena indipendenza, conclusioni motivate riguardo alle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea, richiedono il suo intervento. In proposito, la Corte non è vincolata nĂŠ alle conclusioni dellâavvocato generale, nĂŠ alle motivazioni sulla scorta delle quali egli perviene a tali conclusioni (sentenza del 16 settembre 2015, SociĂŠtĂŠ des Produits NestlĂŠ, Câ215/14, EU:C:2015:604, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
28 Ciò premesso, dato che la tesi del governo austriaco risulta chiaramente dalle osservazioni scritte di questâultimo e che le conclusioni dellâavvocato generale non vincolano la Corte riguardo allâesposizione o allâinterpretazione della tesi suddetta, occorre considerare che la Corte non è insufficientemente edotta ai sensi dellâarticolo 83 del regolamento di procedura.
29 Pertanto, occorre respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
30 Con i suoi quesiti, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2014/24 e il principio di proporzionalitĂ ostino ad una normativa nazionale, in virtĂš della quale lâamministrazione aggiudicatrice è tenuta ad escludere automaticamente un operatore economico dalla procedura di aggiudicazione di appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nellâofferta di tale operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dallâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva.
31 Ai sensi dellâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di affidamento dâappalto qualora esse possano dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, una violazione degli obblighi applicabili di cui allâarticolo 18, paragrafo 2, di detta direttiva.
32 Occorre rilevare, in via preliminare, che dallâarticolo 2, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/24 risulta che lâÂŤoperatore economicoÂť è definito come una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di unâopera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
33 Riguardo ad un motivo di esclusione facoltativo quale quello previsto dallâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, occorre rilevare anzitutto che, in conformitĂ dellâarticolo 57, paragrafo 7, di tale direttiva, spetta agli Stati membri specificare, nel rispetto del diritto dellâUnione, le ÂŤcondizioni di applicazioneÂť di tale articolo.
34 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che lâarticolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24 non ha come obiettivo una uniformitĂ di applicazione dei motivi di esclusione ivi indicati a livello dellâUnione, nella misura in cui gli Stati membri hanno la facoltĂ di non applicare tali motivi o di integrarli nella normativa nazionale con un grado di rigore che può variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale. Gli Stati membri dispongono dunque di un sicuro margine di discrezionalitĂ nella determinazione delle condizioni di applicazione dei motivi di esclusione facoltativi previsti dallâarticolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 (v., per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani e Guerrato, Câ178/16, EU:C:2017:1000, punti 31 e 32).
35 Per quanto riguarda il motivo di esclusione facoltativo previsto dallâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, occorre sottolineare, come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, che tale motivo è enunciato in maniera impersonale, senza che venga precisato lâautore della violazione degli obblighi contemplati dallâarticolo 18, paragrafo 2, della medesima direttiva. Di conseguenza, occorre constatare che il tenore letterale dellâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, anche laddove esso venga letto alla luce del considerando 101, primo comma, della direttiva stessa, da cui risulta che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilitĂ di escludere operatori economici che si siano dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, non impedisce agli Stati membri di ritenere che lâautore della violazione constatata possa essere anche il subappaltatore, e di prevedere cosĂŹ la facoltĂ , o addirittura lâobbligo, per lâamministrazione aggiudicatrice di escludere, per tale ragione, lâoperatore economico che ha presentato lâofferta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dellâappalto.
36 Occorre però ricordare che, ai fini dellâinterpretazione di una disposizione del diritto dellâUnione, bisogna tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e dellâeconomia generale della normativa di cui essa fa parte, nonchĂŠ degli obiettivi perseguiti da questâultima (sentenza del 5 luglio 2018, X, Câ213/17, EU:C:2018:538, punto 26).
37 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto dellâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, nonchĂŠ lâeconomia generale di tale direttiva, occorre rilevare come tale disposizione faccia espresso riferimento ad una violazione degli obblighi contemplati dallâarticolo 18, paragrafo 2, della direttiva in parola, vale a dire degli obblighi applicabili nei settori del diritto ambientale, sociale e del lavoro.
38 A questo proposito, occorre osservare che lâarticolo 18 della direttiva 2014/24, intitolato ÂŤPrincipi per lâaggiudicazione degli appaltiÂť, è il primo articolo del capo II di tale direttiva dedicato alle ÂŤ[d]isposizioni generaliÂť relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. CosĂŹ, stabilendo al paragrafo 2 di tale articolo che gli operatori economici debbono rispettare, nellâesecuzione degli appalti, gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, il legislatore dellâUnione ha inteso erigere tale prescrizione a principio, allo stesso titolo degli altri principi contemplati al paragrafo 1 del medesimo articolo, vale a dire i principi di paritĂ di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalitĂ , nonchĂŠ di divieto di sottrazione di un appalto allâambito di applicazione della direttiva 2014/24 o di limitazione artificiosa della concorrenza. Ne consegue che una prescrizione siffatta costituisce, nellâeconomia generale di tale direttiva, un valore cardine sul cui rispetto gli Stati membri devono vigilare in virtĂš della formulazione stessa dellâarticolo 18, paragrafo 2, della direttiva in parola.
39 Alla luce di tali circostanze, la necessitĂ di assicurare in modo adeguato il rispetto degli obblighi previsti dallâarticolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 deve permettere agli Stati membri, in sede di determinazione delle condizioni di applicazione del motivo di esclusione previsto dallâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva, di ritenere che lâautore della violazione possa essere non soltanto lâoperatore economico che ha presentato lâofferta, ma anche i subappaltatori dei quali questâultimo intenda avvalersi. Infatti, lâamministrazione aggiudicatrice può legittimamente pretendere di attribuire lâappalto soltanto agli operatori economici che, sin dalla fase di procedura di affidamento dellâappalto, dimostrino la propria capacitĂ di assicurare in modo adeguato, nel corso dellâesecuzione dellâappalto, il rispetto degli obblighi suddetti, eventualmente avvalendosi di subappaltatori a loro volta rispettosi degli obblighi in questione.
40 Ne consegue che gli Stati membri possono prevedere, ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, che lâamministrazione aggiudicatrice abbia la facoltĂ , o addirittura lâobbligo, di escludere lâoperatore economico che ha presentato lâofferta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dellâappalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nellâofferta di tale operatore venga constatata una violazione degli obblighi previsti dallâarticolo 18 paragrafo 2, di detta direttiva.
41 Tale interpretazione è suffragata, in secondo luogo, dallâobiettivo sotteso allâarticolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24. A questo proposito, occorre ricordare che la facoltĂ , o addirittura lâobbligo, per lâamministrazione aggiudicatrice di escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di appalto è destinato in modo particolare a permettere a detta amministrazione di valutare lâintegritĂ e lâaffidabilitĂ di ciascuno degli operatori economici. In particolare, il motivo di esclusione facoltativo menzionato allâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il considerando 101 di questâultima, si fonda su un elemento essenziale del rapporto tra lâaggiudicatario dellâappalto e lâamministrazione aggiudicatrice, vale a dire lâaffidabilitĂ del primo, sulla quale si fonda la fiducia che in questo ripone la seconda (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Delta AntreprizÄ de ConstrucĹŁii Ĺi Montaj 93, Câ267/18, EU:C:2019:826, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
42 In combinazione con lâobiettivo specifico dellâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, consistente nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, lâobiettivo relativo allâaffidabilitĂ dellâoperatore economico deve permettere agli Stati membri di attribuire allâamministrazione aggiudicatrice la facoltĂ , o addirittura lâobbligo, di ritenere affidabili unicamente gli operatori economici che, nellâelaborazione della loro offerta, abbiano dato prova della cura e della diligenza richieste affinchĂŠ, nel corso dellâesecuzione dellâappalto, gli obblighi in questione siano rispettati in qualsiasi circostanza, sia dagli operatori stessi sia dai subappaltatori cui tali operatori prevedono di affidare una parte dellâesecuzione dellâappalto.
43 Risulta dalle considerazioni che precedono che lâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24 non osta ad una normativa nazionale, in virtĂš della quale lâamministrazione aggiudicatrice abbia la facoltĂ , o addirittura lâobbligo, di escludere lâoperatore economico che ha presentato lâofferta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dellâappalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nellâofferta di tale operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata.
44 Ciò premesso, occorre ricordare, come si è indicato al punto 33 della presente sentenza, che gli Stati membri, allorchĂŠ specificano le condizioni di applicazione dellâarticolo 57 della direttiva 2014/24, devono, a norma del paragrafo 7 di tale articolo, rispettare il diritto dellâUnione.
45 A questo proposito, occorre ricordare, da un lato, che le amministrazioni aggiudicatrici devono, per tutta la durata della procedura, rispettare i principi valevoli per lâaggiudicazione degli appalti enunciati allâarticolo 18 della direttiva 2014/24, tra i quali figurano, in particolare, i principi di paritĂ di trattamento e di proporzionalitĂ (sentenza del 26 settembre 2019, Vitali, Câ63/18, EU:C:2019:787, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata), e, dallâaltro lato, che, in osservanza del principio di proporzionalitĂ che costituisce un principio generale del diritto dellâUnione, le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici nellâambito dellâattuazione delle disposizioni della direttiva di cui sopra, come le norme destinate a specificare le condizioni di applicazione dellâarticolo 57 di tale direttiva, non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti da questa stessa direttiva (v., in tal senso, sentenze del 7 luglio 2016, Ambisig, Câ46/15, EU:C:2016:530, punto 40, e dellâ8 febbraio 2018, Lloydâs of London, Câ144/17, EU:C:2018:78, punto 32 nonchĂŠ la giurisprudenza ivi citata).
46 CosĂŹ, in primo luogo, qualora lâamministrazione aggiudicatrice si attivi per verificare nel corso della procedura di aggiudicazione di appalto, conformemente allâobbligo gravante su di essa in forza dellâarticolo 56, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24, letto alla luce del considerando 40 di questâultima, se esistano motivi di esclusione ai sensi dellâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della medesima direttiva, e la normativa nazionale stabilisca che detta amministrazione aggiudicatrice ha la facoltĂ , o addirittura lâobbligo, di escludere lâoperatore economico in ragione di una violazione, da parte di un subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, essa è tenuta, al fine di rispettare il principio della paritĂ di trattamento, a verificare lâesistenza di qualsiasi violazione degli obblighi suddetti nei confronti non soltanto di tutti gli operatori economici che hanno presentato unâofferta, ma anche di tutti i subappaltatori indicati da tali operatori nelle loro rispettive offerte.
47 Dal momento che tale verifica uniforme interviene nella fase della procedura di affidamento dellâappalto, occorre precisare che il principio della paritĂ di trattamento non osta a che una normativa nazionale stabilisca che la constatazione di una violazione, in capo ad un subappaltatore, dopo lâattribuzione dellâappalto non determina lâesclusione dellâaggiudicatario, bensĂŹ soltanto la sostituzione del subappaltatore. Infatti, nella misura in cui tutti gli operatori economici e tutti i subappaltatori indicati nelle offerte di tali operatori siano stati sottoposti, nel corso della procedura di aggiudicazione dellâappalto, ad un processo di verifica condotto dallâamministrazione aggiudicatrice secondo identiche condizioni, occorre considerare che tali operatori e subappaltatori sono stati, sotto questo aspetto, trattati su un piede di paritĂ durante la procedura di aggiudicazione dellâappalto, dato che il principio della paritĂ di trattamento non impedisce che sia prevista una regola differente qualora la violazione abbia potuto essere accertata soltanto successivamente nel corso della fase di esecuzione dellâappalto.
48 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di proporzionalitĂ , occorre ricordare, oltre alla giurisprudenza menzionata al punto 45 della presente sentenza, che dal considerando 101, terzo comma, della direttiva 2014/24 risulta che, nellâapplicare motivi di esclusione facoltativi come quello enunciato allâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici devono prestare particolare attenzione al principio di proporzionalitĂ , prendendo segnatamente in considerazione il carattere lieve delle irregolaritĂ commesse o il ripetersi di irregolaritĂ lievi. Tale attenzione deve essere ancor piĂš elevata qualora lâesclusione prevista dalla normativa nazionale colpisca lâoperatore economico che ha presentato lâofferta per una violazione commessa non da lui direttamente, bensĂŹ da un soggetto estraneo alla sua impresa, per il controllo del quale detto operatore può non disporre di tutta lâautoritĂ richiesta e di tutti i mezzi necessari.
49 La necessitĂ di rispettare il principio di proporzionalitĂ risulta parimenti rispecchiata allâarticolo 57, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2014/24, in virtĂš del quale un operatore economico, che si trovi segnatamente nella situazione contemplata allâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva, anche quando â come risulta dal punto 43 della presente sentenza â ciò derivi da una violazione constatata nei confronti di un subappaltatore indicato nellâofferta, può fornire delle prove al fine di attestare che le misure da esso prese sono sufficienti per dimostrare la sua affidabilitĂ malgrado lâesistenza di detto motivo di esclusione. Lâarticolo 57, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2014/24 precisa che, se tali prove sono ritenute sufficienti, lâoperatore economico in questione non deve essere escluso dalla procedura di aggiudicazione dellâappalto. Tale disposizione introduce dunque un meccanismo di misure correttive (selfâcleaning) che sottolinea lâimportanza attribuita allâaffidabilitĂ dellâoperatore economico (sentenza del 19 giugno 2019, Meca, Câ41/18, EU:C:2019:507, punti 40 e 41).
50 Ne consegue che lâoperatore economico che ha presentato lâofferta, ove corra il rischio di essere escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto a motivo di una violazione degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro imputabile ad uno dei subappaltatori di cui esso intende avvalersi, può dimostrare allâamministrazione aggiudicatrice di essere tuttora affidabile malgrado lâesistenza di un siffatto motivo di esclusione, dovendo lâamministrazione aggiudicatrice, a norma dellâarticolo 57, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2014/24, valutare gli elementi di prova forniti da tale operatore in funzione della gravitĂ della situazione e delle particolari circostanze del caso di specie.
51 Orbene, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale prevede in modo generale e astratto lâesclusione automatica dellâoperatore economico qualora nei confronti di uno dei subappaltatori indicati nellâofferta di tale operatore venga constatata una violazione degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, indipendentemente dalle circostanze in cui si è verificata tale violazione, e stabilisce dunque una presunzione assoluta secondo cui lâoperatore economico deve essere escluso per qualsiasi violazione imputabile ad uno dei suoi subappaltatori, senza lasciare allâamministrazione aggiudicatrice la facoltĂ di valutare, caso per caso, le particolari circostanze del caso di specie, e allâoperatore economico quella di dimostrare la propria affidabilitĂ malgrado la constatazione di detta violazione.
52 In particolare, una normativa siffatta non permette allâamministrazione aggiudicatrice di tenere conto, ai fini della valutazione della situazione, di una serie di fattori pertinenti, come i mezzi di cui lâoperatore economico che ha presentato lâofferta disponeva per verificare lâesistenza di una violazione in capo ai subappaltatori, o la presenza di unâindicazione, nella sua offerta, della propria capacitĂ di eseguire lâappalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in questione.
53 Date tali circostanze, una normativa nazionale che preveda una siffatta esclusione automatica dellâoperatore economico che ha presentato lâofferta viola il principio di proporzionalitĂ , imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere automaticamente a tale esclusione a causa della violazione commessa da un subappaltatore, ed eccedendo cosĂŹ il margine di discrezionalitĂ di cui dispongono gli Stati membri, a norma dellâarticolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, in ordine alla precisazione delle condizioni di applicazione del motivo di esclusione previsto dallâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva nel rispetto del diritto dellâUnione. Una normativa siffatta priva altresĂŹ lâoperatore economico della possibilitĂ di dimostrare, conformemente allâarticolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, la propria affidabilitĂ malgrado lâesistenza di una violazione compiuta da uno dei suoi subappaltatori (v., per analogia, sentenze del 19 maggio 2009, Assitur, Câ538/07, EU:C:2009:317, punto 30; del 13 dicembre 2012, Forposta e ABC Direct Contact, Câ465/11, EU:C:2012:801, punti 34 e 35, nonchĂŠ del 26 settembre 2019, Vitali, Câ63/18, EU:C:2019:787, punti 40 e 41).
54 Di conseguenza, unâesclusione automatica dellâoperatore economico che ha presentato lâofferta, prevista dalla normativa nazionale, privando, da un lato, tale operatore della possibilitĂ di fornire elementi circostanziati in merito alla situazione e, dallâaltro, lâamministrazione aggiudicatrice della possibilitĂ di disporre di un margine di discrezionalitĂ al riguardo, non può essere considerata compatibile con lâarticolo 57, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/24 e con il principio di proporzionalitĂ (v., per analogia, sentenza del 26 settembre 2019, Vitali, Câ63/18, EU:C:2019:787, punti 42 e 43).
55 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che lâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24 non osta ad una normativa nazionale, in virtĂš della quale lâamministrazione aggiudicatrice abbia la facoltĂ , o addirittura lâobbligo, di escludere lâoperatore economico che ha presentato lâofferta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dellâappalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nellâofferta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con lâarticolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonchĂŠ il principio di proporzionalitĂ , ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.
Sulle spese
56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Lâarticolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtĂš della quale lâamministrazione aggiudicatrice abbia la facoltĂ , o addirittura lâobbligo, di escludere lâoperatore economico che ha presentato lâofferta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dellâappalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nellâofferta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con lâarticolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonchĂŠ il principio di proporzionalitĂ , ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.
Arabadjiev
Xuereb
von Danwitz
Vajda
Kumin
CosĂŹ deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 gennaio 2020.
Il cancelliere
Il presidente della Seconda Sezione
A. Calot Escobar
A. Arabadjiev