FAUNA E FLORA – Ambiente – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari – Misure di emergenza – Informazione ufficiale della Commissione europea – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Procedura dâinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – Neonicotinoidi – Protezione delle api – Principio di leale cooperazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Direttiva (UE) 2015/1535 – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Condizioni di approvazione delle sostanze attive: imidacloprid, clothianidin e tiametoxam – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 – Interpretazione.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
CittĂ :
Data di pubblicazione: 8 Ottobre 2020
Numero: Câ514/19
Data di udienza:
Presidente: Bonichot
Estensore: Bay Larsen
Premassima
FAUNA E FLORA – Ambiente – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari – Misure di emergenza – Informazione ufficiale della Commissione europea – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Procedura dâinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – Neonicotinoidi – Protezione delle api – Principio di leale cooperazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Direttiva (UE) 2015/1535 – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Condizioni di approvazione delle sostanze attive: imidacloprid, clothianidin e tiametoxam – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 – Interpretazione.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 8 ottobre 2020 Sentenza n. Câ514/19
FAUNA E FLORA – Ambiente – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari – Misure di emergenza – Informazione ufficiale della Commissione europea – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Procedura dâinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – Neonicotinoidi – Protezione delle api – Principio di leale cooperazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Direttiva (UE) 2015/1535
Lâarticolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura dâinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societĂ dellâinformazione, e lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo allâimmissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, devono essere interpretati nel senso che la comunicazione, effettuata ai sensi dellâarticolo 5 di tale direttiva, di una misura nazionale che vieti lâuso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento deve essere considerata unâinformazione ufficiale della necessitĂ di adottare misure di emergenza, ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora: tale comunicazione contenga una chiara presentazione degli elementi che attestano, da un lato, che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o degli animali o per lâambiente e, dallâaltro, che tale rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente senza lâadozione, con urgenza, delle misure adottate dallo Stato membro interessato, e che la Commissione europea abbia omesso di chiedere a tale Stato membro se detta comunicazione dovesse essere considerata unâinformazione ufficiale ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
INQUINAMENTO DEL SUOLO – Condizioni di approvazione delle sostanze attive: imidacloprid, clothianidin e tiametoxam – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 – Interpretazione.
Lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam, non possono essere considerati come misure adottate dalla Commissione europea in risposta alla comunicazione effettuata, il 2 febbraio 2017, dalla Repubblica francese.
Pres. Bonichot, Rel. Bay Larsen, Ric. Union des industries de la protection des plantes contro Premier ministre ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 8/10/2020 Sentenza n. Câ514/19SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.1^, 8 ottobre 2020 Sentenza n. Câ514/19
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
8 ottobre 2020
ÂŤRinvio pregiudiziale â Ambiente â Regolamento (CE) n. 1107/2009 â Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari â Misure di emergenza â Informazione ufficiale della Commissione europea â Direttiva (UE) 2015/1535 â Procedura dâinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche â Neonicotinoidi â Protezione delle api â Principio di leale cooperazioneÂť
Nella causa Câ514/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâarticolo 267 TFUE, dal Conseil dâĂtat (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 28 giugno 2019, pervenuta in cancelleria lâ8 luglio 2019, nel procedimento
Union des industries de la protection des plantes
contro
Premier ministre,
Ministre de la Transition ĂŠcologique et solidaire,
Ministre des SolidaritĂŠs et de la SantĂŠ,
Ministre de lâAgriculture e de lâAlimentation,
Agence nationale de sĂŠcuritĂŠ sanitaire de lâalimentation, de lâenvironnement et du travail,
con lâintervento di:
Association GĂŠnĂŠrations futures,
Union nationale de lâapiculture française (UNAF),
Syndicat national de lâapiculture,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: J. Kokott,
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
â per lâUnion des industries de la protection des plantes, da J.-P. Chevallier, avocat;
â per lâUnion nationale de lâapiculture française (UNAF), da B. Fau, avocat;
â per il Syndicat national de lâapiculture, da F. Lafforgue e H. Baron, avocats;
â per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e E. Leclerc, in qualitĂ di agenti;
â per la Commissione europea, da F. Castilla Contreras, M. JĂĄuregui GĂłmez, A. Dawes e I. Naglis, in qualitĂ di agenti,
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 4 giugno 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâarticolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura dâinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societĂ dellâinformazione (GU 2015, L 241, pag. 1), nonchĂŠ degli articoli 69 e 71 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo allâimmissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nellâambito di una controversia tra lâUnion des industries de la protection des plantes, da un lato, e Premier ministre, ministre de la Transition ĂŠcologique et solidaire, ministre des SolidaritĂŠs et de la SantĂŠ, ministre de lâAgriculture et de lâAlimentation nonchĂŠ Agence nationale de sĂŠcuritĂŠ sanitaire de lâalimentation, de lâenvironnement et du travail (Francia) dallâaltro, in merito al divieto di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti una o piĂš sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi e sementi trattate con tali prodotti.
Contesto normativo
Diritto dellâUnione
Direttiva 2015/1535
3 Lâarticolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/1535 dispone quanto segue:
ÂŤ1. Fatto salvo lâarticolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica (…). Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino giĂ dal progetto.
(…)
Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o lâutilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dellâambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonchĂŠ le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dellâambiente, con unâanalisi dei rischi (…).
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi.
(…)
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrĂ conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnicaÂť.
4 Lâarticolo 6 di tale direttiva prevede quanto segue:
ÂŤ1. Gli Stati membri rinviano lâadozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui allâarticolo 5, paragrafo 1.
(…)
3. Gli Stati membri rinviano lâadozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui allâarticolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia (…).
4. Gli Stati membri rinviano lâadozione di un progetto di regola tecnica di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui allâarticolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione (âŚ).
(…)
7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorchĂŠ:
a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, uno Stato membro si trovi nella necessitĂ di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilitĂ di consultazione; (âŚ)
(…)
Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui allâarticolo 5, i motivi che giustificano lâurgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel piĂš breve tempo possibile. Essa adotta le misure opportune in caso di ricorso abusivo a tale procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla CommissioneÂť.
5 Lâarticolo 7, paragrafo 1, lettera c), della summenzionata direttiva prevede:
ÂŤGli articoli 5 e 6 non si applicano a tali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
(…)
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dellâUnioneÂť.
Regolamento n. 1107/2009
6 Il considerando 8 del regolamento n. 1107/2009 cosĂŹ recita:
ÂŤScopo del presente regolamento è di assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dellâambiente, salvaguardando nel contempo la competitivitĂ dellâagricoltura della ComunitĂ . (…)Âť.
7 Lâarticolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento enuncia quanto segue:
ÂŤIn qualunque momento la Commissione può riesaminare lâapprovazione di una sostanza attiva. Essa tiene conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, lâapprovazione di una sostanza attiva (…)Âť.
8 Lâarticolo 49, paragrafo 2, del citato regolamento cosĂŹ recita:
ÂŤQualora sussistano fondati motivi per temere che le sementi [conciate] comportino verosimilmente un rischio grave per la salute umana o degli animali o per lâambiente e che tale rischio non possa essere contenuto in modo soddisfacente mediante provvedimenti presi dallo o dagli Stati membri interessati, sono immediatamente adottate misure per limitare o vietare lâuso e/o la vendita di tali sementi conciate, secondo la procedura di regolamentazione di cui allâarticolo 79, paragrafo 3. (…)Âť.
9 Lâarticolo 69 del medesimo regolamento dispone quanto segue:
ÂŤQualora esista chiaramente la probabilitĂ che una sostanza attiva (…) approvat[a], o un prodotto fitosanitario autorizzato conformemente al presente regolamento, comportino un rischio grave per la salute umana o degli animali o per lâambiente, e qualora tale rischio non possa essere contenuto, in modo soddisfacente, mediante provvedimenti presi dallo Stato membro interessato o dagli Stati membri interessati, o sono immediatamente adottate misure per limitare o vietare lâuso e/o la vendita di tale sostanza o prodotto secondo la procedura di regolamentazione di cui allâarticolo 79, paragrafo 3, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro. (…)Âť.
10 Lâarticolo 70 del regolamento n. 1107/2009 prevede quanto segue:
ÂŤIn deroga allâarticolo 69, in casi di estrema urgenza la Commissione può adottare, in via provvisoria, misure dâemergenza, dopo aver consultato lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati e dopo aver informato gli altri Stati membri.
Non appena possibile, e al piĂš tardi dopo dieci giorni lavorativi, tali misure sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo la procedura di regolamentazione di cui allâarticolo 79, paragrafo 3Âť.
11 Lâarticolo 71 di tale regolamento precisa quanto segue:
ÂŤ1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessitĂ di adottare misure di emergenza e non sia stato preso alcun provvedimento a norma dellâarticolo 69 o dellâarticolo 70, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. In tale evenienza, informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Entro trenta giorni lavorativi, la Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui allâarticolo 79, paragrafo 3, sottopone la questione al comitato di cui allâarticolo 79, paragrafo 1, ai fini della proroga, modifica o abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.
3. Lo Stato membro può mantenere le sue misure cautelari provvisorie nazionali, finchÊ siano state adottate misure comunitarie.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783
12 Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU 2018, L 132, pag. 31), stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e di utilizzo dellâimidacloprid.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784
13 Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU 2018, L 132, pag. 35), stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e di utilizzo della clothianidin.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785
14 Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU 2018, L 132, pag. 40), stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e di utilizzo del tiametoxam.
Diritto francese
15 Lâarticolo L. 253-8, punto II, del code rural et de la pĂŞche maritime (codice dellâagricoltura e della pesca marittima), dispone quanto segue:
ÂŤLâuso di prodotti fitosanitari contenenti una o piĂš sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi e di sementi trattate con tali prodotti è vietato a decorrere dal 1° settembre 2018.
(…)
Deroghe al divieto di cui al primo e al secondo comma del presente punto II possono essere concesse fino al 1° luglio 2020 con decreto interministeriale adottato dai Ministri competenti in materia di agricoltura, ambiente e sanità .
(…)Âť.
16 Lâarticolo D. 253-46-1, di tale codice, introdotto dal decreto n. 2018-675 del 30 luglio 2018, relativo alla definizione delle sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi presenti nei prodotti fitosanitari (JORF del 1° agosto 2018, testo n. 7), prevede quanto segue:
ÂŤLe sostanze della famiglia dei neonicotinoidi elencate allâarticolo L. 253-8 sono le seguenti:
â acetamiprid;
â clothianidin;
â imidacloprid;
â thiacloprid;
â tiametoxamÂť.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 Lâarticolo L. 253-8 del code rural et de la pĂŞche maritime vieta lâuso di prodotti fitosanitari contenenti una o piĂš sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi e di sementi trattate con tali prodotti a decorrere dal 1° settembre 2018. Esso autorizza tuttavia la concessione di talune deroghe a tale divieto fino al 1° luglio 2020.
18 In data 2 febbraio 2017, la Repubblica francese ha comunicato alla Commissione un progetto di decreto che elenca le sostanze attive previste in tale articolo. Tale comunicazione era esplicitamente fondata sullâarticolo 5, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2015/1535, e non si riferiva al regolamento n. 1107/2009. Detta comunicazione menzionava vari studi che indicavano un impatto notevole dei neonicotinoidi sullâambiente e un rischio per la salute umana.
19 Il 3 agosto 2017 la Commissione ha risposto alla medesima comunicazione che condivideva le preoccupazioni espresse dalla Repubblica francese su talune sostanze della famiglia dei neonicotinoidi. Inoltre, tale istituzione ha precisato che lâAutoritĂ europea per la sicurezza alimentare (EFSA) aveva pubblicato conclusioni relative a tre delle sostanze oggetto del progetto di decreto notificato, inducendola cosĂŹ a valutare la necessitĂ di adottare ulteriori restrizioni.
20 Successivamente, i regolamenti di attuazione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 hanno vietato lâutilizzo dellâimidacloprid, del clothianidin e del tiametoxam a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono allâinterno di serre permanenti durante il loro ciclo di vita completo.
21 Il 30 luglio 2018 il Primo ministro ha adottato, sul fondamento dellâarticolo L. 253-8 del code rural et de la pĂŞche maritime, il decreto n. 2018-675, che mira a definire le sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi di cui a tale articolo. Tale decreto ha inserito in detto codice lâarticolo D. 253-46-1, ai sensi del quale tali sostanze vietate sono lâacetamiprid, la clothianidin, lâimidacloprid, il thiacloprid e il tiametoxam.
22 Il 1Âş ottobre 2018, lâUnion des industries de la protection des plantes ha presentato presso il Conseil dâĂtat (Consiglio di Stato, Francia) un ricorso diretto ad ottenere lâannullamento di detto decreto, in quanto incompatibile con il regolamento n. 1107/2009.
23 Alla luce dello svolgimento della procedura preliminare allâadozione del decreto n. 2018-675, il giudice del rinvio ritiene che la legittimitĂ di questâultimo dipenda dalla questione se la Repubblica francese disponesse, in forza dellâarticolo 71 del regolamento n. 1107/2009, della facoltĂ di adottare tale decreto quale misura di emergenza, dopo aver proceduto ad una comunicazione fondata sulla direttiva 2015/1535 e allorchĂŠ la Commissione aveva adottato una serie di misure relative allâutilizzo di alcuni dei neonicotinoidi previsti da detto decreto.
24 In tali circostanze, il Conseil dâĂtat ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
ÂŤ1) Se, qualora una misura nazionale volta a limitare lâuso di sostanze attive sia stata formalmente notificata alla Commissione sulla base dellâarticolo 5 della direttiva [2015/1535], accompagnata tuttavia da una presentazione degli elementi che inducono lo Stato membro a ritenere che la sostanza possa costituire un rischio grave per la salute umana o degli animali o per lâambiente, e che tale rischio possa essere contenuto in modo soddisfacente, allo stato attuale della normativa, solo mediante provvedimenti presi dallo Stato membro â presentazione sufficientemente chiara perchĂŠ la Commissione non possa sbagliarsi nel ravvisare il fondamento di tale notifica nel regolamento [n. 1107/2009], spetti alla Commissione europea considerare detta notifica come se fosse stata presentata secondo la procedura di cui agli articoli 69 e 71 di questâultimo regolamento e adottare, se del caso, ulteriori misure istruttorie o provvedimenti che rispondano sia ai requisiti di detta normativa sia alle preoccupazioni espresse dallo Stato membro.
2) In caso di risposta affermativa alla suddetta questione, se i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 che vietano lâuso delle sostanze tiametoxam, clothianidin e imidacloprid a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono allâinterno di serre permanenti durante il loro ciclo di vita completo, debbano essere considerati provvedimenti adottati in risposta alla richiesta, presentata dalla [Repubblica francese] il 2 febbraio 2017, di un divieto generale dellâuso dei prodotti fitosanitari contenenti una o piĂš sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti.
3) In caso di risposta affermativa a questâultima questione, quali azioni possa intraprendere lo Stato membro che ha chiesto alla Commissione, sulla base dellâarticolo 69 del regolamento [n. 1107/2009], di adottare misure per limitare o vietare lâuso dei prodotti fitosanitari contenenti una o piĂš sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti, qualora la Commissione soddisfi solo parzialmente la sua richiesta limitando lâuso non di tutte le sostanze della famiglia dei neonicotinoidi, ma di tre di esseÂť.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilitĂ
25 LâUnion des industries de la protection des plantes contesta la ricevibilitĂ della domanda di pronuncia pregiudiziale.
26 Essa sostiene che la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non poteva essere adottata in applicazione dellâarticolo 71 del regolamento n. 1107/2009 in quanto costituisce un divieto definitivo e non una misura provvisoria attuata in attesa dellâadozione di misure a livello dellâUnione. Tale misura non presenterebbe nemmeno carattere di urgenza, in quanto essa promana da una legge del 2016 i cui effetti sono stati differiti fino al 2018. Inoltre, la comunicazione di detta misura non deriverebbe dalla procedura dâurgenza prevista dalla direttiva 2015/1535.
27 Pertanto, la prima questione, che verte sul rispetto delle condizioni procedurali enunciate allâarticolo 71 del regolamento n. 1107/2009, sarebbe irrilevante ai fini dellâesito della controversia principale. Lo stesso varrebbe per la seconda e la terza questione poichĂŠ queste ultime sono state poste solo in caso di risposta affermativa alla prima questione. Inoltre, la seconda questione non presenterebbe alcun nesso con lâoggetto della causa principale.
28 A questo proposito occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nellâambito della cooperazione tra questâultima e i giudici nazionali istituita dallâarticolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilitĂ dellâemananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessitĂ di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria pronuncia, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorchĂŠ le questioni sollevate riguardano lâinterpretazione del diritto dellâUnione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda SĂochĂĄna, Câ378/17, EU:C:2018:979, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
29 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dellâUnione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che lâinterpretazione del diritto dellâUnione richiesta non ha alcuna relazione con lâeffettivitĂ o con lâoggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda SĂochĂĄna, Câ378/17, EU:C:2018:979, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
30 Gli argomenti dedotti dallâUnion des industries de la protection des plantes non sono sufficienti a confutare la presunzione di rilevanza di cui beneficiano le questioni sollevate.
31 Infatti, risulta, in primo luogo, che il giudice del rinvio non ha determinato, in tale fase, la portata della misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale. In tali circostanze, non si può escludere che detto giudice possa ritenere, eventualmente procedendo ad unâinterpretazione di tale misura in conformitĂ al diritto dellâUnione, che essa abbia carattere provvisorio e possa, pertanto, costituire una ÂŤmisura cautelare provvisoriaÂť, ai sensi dellâarticolo 71 del regolamento n. 1107/2009.
32 In secondo luogo, la durata della procedura nazionale che ha preceduto lâadozione della misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non può essere decisiva, dal momento che tale durata non è sufficiente ad escludere che, nella fase finale di tale procedura, tale misura abbia potuto apparire come una ÂŤmisura di emergenzaÂť, ai sensi di tale disposizione, in quanto la sua adozione era ormai necessaria per far fronte, in maniera urgente, ad un grave rischio per la salute umana o degli animali o per lâambiente.
33 In terzo luogo, per quanto riguarda il mancato ricorso alla procedura dâurgenza prevista dalla direttiva 2015/1535 per effettuare la comunicazione della misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare che la prima questione mira a fornire al giudice del rinvio gli elementi di diritto dellâUnione necessari per stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, una comunicazione effettuata ai sensi di tale direttiva possa essere presa in considerazione ai sensi della procedura di cui allâarticolo 71 del regolamento n. 1107/2009. Pertanto, la valutazione di tale argomento dellâUnion des industries de la protection des plantes è inscindibilmente legato alla risposta da dare a detta questione e non può, quindi, condurre allâirricevibilitĂ di questâultima (v., per analogia, sentenze del 17 gennaio 2019, KPMG Baltics, Câ639/17, EU:C:2019:31, punto 11, e del 3 dicembre 2019, Iccrea Banca, Câ414/18, EU:C:2019:1036, punto 30).
34 In quarto luogo, per quanto riguarda il rapporto tra la seconda questione e lâoggetto della controversia principale, occorre constatare che tale questione mira a determinare se talune misure adottate dalla Commissione successivamente alla comunicazione effettuata dalla Repubblica francese possano essere considerate come adottate in risposta a tale comunicazione. PoichĂŠ, da un lato, il giudice del rinvio, al fine di dirimere la controversia principale, deve determinare se il decreto n. 2018-675 potesse essere adottato dalla Repubblica francese in applicazione dellâarticolo 71 del regolamento n. 1107/2009 e, dallâaltro, tale disposizione subordina lâazione degli Stati membri alla mancata adozione di talune misure da parte della Commissione, non si può ritenere che la seconda questione sia manifestamente priva di qualsiasi nesso con lâoggetto della controversia principale.
35 Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.
Sulla prima questione
36 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâarticolo 5 della direttiva 2015/1535 e lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 debbano essere interpretati nel senso che la comunicazione, effettuata ai sensi dellâarticolo 5 di tale direttiva, di una misura nazionale che vieti lâuso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento debba essere considerata come unâinformazione ufficiale della necessitĂ di adottare misure di emergenza, ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora tale comunicazione contenga una presentazione chiara degli elementi che attestano, da un lato, che tali sostanze attive sono idonee a costituire un rischio grave per la salute umana o degli animali o per lâambiente e, dallâaltro, che tale rischio non possa essere contenuto, in modo soddisfacente, mediante provvedimenti presi dallo Stato membro interessato.
37 Lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 prevede che, qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessitĂ di adottare misure di emergenza e non sia stato preso alcun provvedimento a norma dellâarticolo 69 o dellâarticolo 70 di tale regolamento, tale Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso è allora tenuto ad informarne immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
38 Lâarticolo 69 di detto regolamento autorizza la Commissione ad adottare misure di emergenza per limitare o vietare lâuso o la vendita di una sostanza attiva o di un prodotto fitosanitario qualora appaia chiaramente che tale sostanza attiva o tale prodotto, autorizzato conformemente al medesimo regolamento, possa comportare un rischio grave per la salute umana o degli animali o per lâambiente, e qualora tale rischio non possa essere contenuto, in modo soddisfacente, mediante provvedimenti presi dallo Stato membro interessato o dagli Stati membri interessati. Lâarticolo 70 del regolamento n. 1107/2009 prevede la facoltĂ , per la Commissione, di adottare siffatte misure dâemergenza mediante una procedura semplificata in casi di estrema urgenza.
39 La procedura istituita dallâarticolo 71 di tale regolamento ha quindi lo scopo di consentire lâadozione, da parte della Commissione o in mancanza da uno Stato membro, di misure di emergenza che disciplinano lâuso o la vendita di talune sostanze o di taluni prodotti, qualora tali misure appaiano necessarie per proteggere la salute umana o degli animali o lâambiente.
40 Lâarticolo 5 della direttiva 2015/1535 prevede, dal canto suo, che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. Tale comunicazione deve, in linea di principio, essere seguita, in applicazione dellâarticolo 6 di tale direttiva, da un rinvio dellâadozione di tale progetto, al fine di consentire a tale istituzione e agli altri Stati membri di formulare osservazioni su tale progetto.
41 Sebbene la procedura prevista da detta direttiva possa riguardare, conformemente allâarticolo 5, paragrafo 1, quarto comma, della stessa, misure di uno Stato membro intese a limitare la commercializzazione o lâuso di una sostanza o di un prodotto chimico per motivi di salute pubblica o di tutela dellâambiente, resta il fatto che le due procedure di cui alla prima questione sono distinte.
42 In primo luogo, se è vero che lâarticolo 5 della medesima direttiva si applica, in linea di principio, a ogni progetto di regola tecnica, è pur vero che lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 riguarda le misure applicabili alle sostanze e ai prodotti approvati o autorizzati ai sensi di tale regolamento.
43 In secondo luogo, la comunicazione che costituisce lâinizio della procedura prevista allâarticolo 5 di tale direttiva non ha la stessa funzione dellâinformazione ufficiale con la quale è avviata la procedura istituita dallâarticolo 71 del regolamento n. 1107/2009, poichĂŠ tale comunicazione mira a consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di formulare osservazioni, mentre detta informazione ha lo scopo primario di indurre la Commissione a reagire a questa informazione adottando le misure di emergenza necessarie per controllare il rischio individuato dallo Stato membro interessato.
44 In terzo luogo, le conseguenze che il legislatore dellâUnione associa alla comunicazione e allâinformazione previste rispettivamente allâarticolo 5 della direttiva 2015/1535 e allâarticolo 71 del regolamento n. 1107/2009 non sono della stessa natura. Pertanto, mentre tale comunicazione implica, in linea di principio, il rinvio dellâadozione del progetto interessato, lâinformazione di cui allâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 può, a determinate condizioni, consentire allo Stato membro interessato di adottare senza indugio misure cautelari provvisorie a livello nazionale.
45 A tal riguardo, sebbene la procedura prevista allâarticolo 5 della direttiva 2015/1535 possa anche condurre allâadozione immediata di misure nazionali, qualora lo Stato membro interessato si avvalga della facoltĂ istituita a tal fine dallâarticolo 6, paragrafo 7, lettera a), di tale direttiva, tale facoltĂ costituisce solo unâeccezione, la cui applicabilità è peraltro subordinata a una condizione che non figura allâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, vale a dire lâimprevedibilitĂ della situazione oggetto della misura di emergenza adottata.
46 In quarto luogo, occorre rilevare che lâarticolo 71, paragrafo 1, di tale regolamento deve essere assimilato, come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, ad una clausola di salvaguardia.
47 La distinzione delle procedure previste rispettivamente allâarticolo 5 di detta direttiva e allâarticolo 71 di detto regolamento è pertanto confermata dallâarticolo 7, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, il quale prevede che gli articoli 5 e 6 della stessa non si applicano alle disposizioni degli Stati membri mediante le quali questi ultimi fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dellâUnione.
48 Tuttavia, anche se discende dalla giurisprudenza della Corte che lâesercizio, da parte di uno Stato membro, della facoltĂ prevista da un atto dellâUnione di adottare misure di emergenza è subordinato al rispetto, oltre che delle condizioni sostanziali, anche di quelle procedurali indicate in tale atto (v., in tal senso, sentenze dellâ8 settembre 2011, Monsanto e a., da Câ58/10 a Câ68/10, EU:C:2011:553, punto 69, nonchĂŠ del 13 settembre 2017, Fidenato e a., Câ111/16, EU:C:2017:676, punto 32), rileva constatare che, per adire la Commissione in applicazione dellâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, lo Stato membro interessato ÂŤinform[a] ufficialmenteÂť tale istituzione, senza che tale informazione debba rivestire una forma specifica.
49 Inoltre, si deve ricordare che, in virtĂš del principio di leale cooperazione sancito dallâarticolo 4, paragrafo 3, TUE, lâUnione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nellâadempimento dei compiti derivanti dai trattati. A tale proposito, la Corte ha segnatamente dichiarato che tale principio obbliga non soltanto gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e lâefficacia del diritto dellâUnione, ma impone altresĂŹ alle istituzioni di questâultima, in termini di reciprocitĂ , obblighi di leale collaborazione con gli Stati membri (sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, Câ192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 87, e del 19 dicembre 2019, Amoena, Câ677/18, EU:C:2019:1142, punto 55).
50 Occorre anche ricordare che, tra le garanzie offerte dallâordinamento giuridico dellâUnione, figura il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega lâobbligo per lâistituzione competente di esaminare con cura e imparzialitĂ tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, Câ505/09 P, EU:C:2012:179, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).
51 In tali circostanze, nonostante la distinzione tra le procedure previste rispettivamente allâarticolo 5 della direttiva 2015/1535 e allâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, la Commissione non può, alla luce dellâobiettivo di protezione della salute umana e degli animali e dellâambiente di cui al considerando 8 di tale regolamento, negare qualsiasi rilevanza, ai fini dellâapplicazione di tale articolo 71, paragrafo 1, a una comunicazione di un progetto di regola tecnica effettuata in applicazione di tale articolo 5 qualora gli elementi che tale comunicazione comporta siano sufficienti a consentire a tale istituzione di comprendere che lo Stato membro interessato avrebbe dovuto adirla ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, del citato regolamento.
52 Questâultima condizione è soddisfatta quando la comunicazione di cui trattasi evoca, da un lato, lâesistenza di un rischio connesso ad una sostanza attiva approvata o a un prodotto fitosanitario autorizzato che il progetto comunicato mira a controllare e, dallâaltro, lâimpossibilitĂ di controllare tale rischio senza integrare, dâurgenza, la normativa in vigore con misure supplementari.
53 In un caso del genere, spetta alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato se si debba ritenere che tale comunicazione costituisca unâinformazione ufficiale ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009.
54 Nellâipotesi in cui la Commissione abbia omesso di inviare una richiesta del genere a tale Stato membro, si deve ritenere che tale istituzione sia stata ufficialmente informata, mediante detta comunicazione, della necessitĂ di adottare misure di emergenza, ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento.
55 Nella specie, emerge dalla formulazione stessa della prima questione che il giudice del rinvio, al quale spetta esclusivamente valutare i fatti nellâambito della procedura prevista dallâarticolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Azienda Municipale Ambiente, Câ15/19, EU:C:2020:371, punto 26 e giurisprudenza ivi citata), ritiene che gli elementi menzionati al punto 52 della presente sentenza discendano effettivamente dalla comunicazione effettuata dalla Repubblica francese.
56 Inoltre, dalla decisione di rinvio o dal fascicolo a disposizione della Corte non risulta che la Commissione abbia chiesto alla Repubblica francese se si debba ritenere che tale comunicazione costituisca unâinformazione ufficiale ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009.
57 In ogni caso, occorre sottolineare che la circostanza che lâinformazione ufficiale trasmessa da uno Stato membro alla Commissione comprenda giĂ un progetto di misura non è tale da dispensare tale Stato membro dallâobbligo di informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione dellâadozione finale di tale misura, conformemente allâarticolo 71, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1107/2009.
58 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che lâarticolo 5 della direttiva 2015/1535 e lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 devono essere interpretati nel senso che la comunicazione, effettuata ai sensi dellâarticolo 5 di tale direttiva, di una misura nazionale che vieti lâuso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento deve essere considerata unâinformazione ufficiale della necessitĂ di adottare misure di emergenza, ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora:
â tale comunicazione contenga una chiara presentazione degli elementi che attestano, da un lato, che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o degli animali o per lâambiente e, dallâaltro, che tale rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente senza lâadozione, con urgenza, delle misure adottate dallo Stato membro interessato, e che
â la Commissione abbia omesso di chiedere a tale Stato membro se detta comunicazione dovesse essere considerata unâinformazione ufficiale ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Sulla seconda questione
59 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 debba essere interpretato nel senso che i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 possono essere considerati misure adottate dalla Commissione in risposta alla comunicazione effettuata, il 2 febbraio 2017, dalla Repubblica francese.
60 Lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 precisa che, dopo aver informato ufficialmente la Commissione circa la necessitĂ di adottare misure di emergenza, uno Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie se ÂŤnon sia stato preso alcun provvedimento a norma dellâarticolo 69 o dellâarticolo 70Âť di tale regolamento.
61 Dalla formulazione stessa di tale articolo 71, paragrafo 1, risulta quindi che solo lâadozione, da parte della Commissione, di provvedimenti fondati sugli articoli 69 o 70 di detto regolamento può escludere qualsiasi possibilitĂ , per lo Stato membro interessato, di adottare misure di emergenza.
62 Tale conclusione è corroborata dallâeconomia generale dello stesso regolamento.
63 A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, lâinformazione ufficiale della Commissione da parte di uno Stato membro ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 mira ad avviare una procedura volta a garantire lâadozione di misure di emergenza da parte della Commissione o, in mancanza, da parte dello Stato membro interessato.
64 Il legislatore dellâUnione ha cosĂŹ istituito una procedura dâurgenza specifica che è strettamente connessa alle procedure dâurgenza previste agli articoli 69 e 70 di tale regolamento, i quali fanno parte, al pari dellâarticolo 71 di questâultimo, del capo IX di detto regolamento. Per contro, le disposizioni che istituiscono tali procedure dâurgenza non si riferiscono alle altre procedure previste dal medesimo regolamento e devono, pertanto, essere considerate indipendenti da queste ultime.
65 La procedura prevista allâarticolo 71 del regolamento n. 1107/2009 si distingue, in particolare, dalla procedura di riesame dellâapprovazione di una sostanza attiva prevista allâarticolo 21 di tale regolamento, che può parimenti essere avviata a seguito della domanda di uno Stato membro presentata a tal fine.
66 Orbene, i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 sono stati adottati non sulla base degli articoli 69 o 70 del regolamento n. 1107/2009, bensĂŹ sulla base di altre disposizioni di tale regolamento.
67 Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 non possono essere considerati come misure adottate dalla Commissione in risposta alla comunicazione effettuata, il 2 febbraio 2017, dalla Repubblica francese.
Sulla terza questione
68 Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.
Sulle spese
69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Lâarticolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura dâinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societĂ dellâinformazione, e lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo allâimmissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, devono essere interpretati nel senso che la comunicazione, effettuata ai sensi dellâarticolo 5 di tale direttiva, di una misura nazionale che vieti lâuso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento deve essere considerata unâinformazione ufficiale della necessitĂ di adottare misure di emergenza, ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora:
â tale comunicazione contenga una chiara presentazione degli elementi che attestano, da un lato, che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o degli animali o per lâambiente e, dallâaltro, che tale rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente senza lâadozione, con urgenza, delle misure adottate dallo Stato membro interessato, e che
â la Commissione europea abbia omesso di chiedere a tale Stato membro se detta comunicazione dovesse essere considerata unâinformazione ufficiale ai sensi dellâarticolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
2) Lâarticolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam, non possono essere considerati come misure adottate dalla Commissione europea in risposta alla comunicazione effettuata, il 2 febbraio 2017, dalla Repubblica francese.
Firme
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