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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione delle quote a titolo gratuito – Nozione di “prodotti sostitutivi” – Misure nazionali di attuazione – Elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87 presentati alla Commissione europea dagli Stati membri – Proposta dello Stato membro interessato in base alla quale un sottoimpianto che produce pellet di minerale di ferro è oggetto di parametro di riferimento per minerale sinterizzato – Decisione di rigetto – Determinazione dei parametri di riferimento da parte della Commissione – Obiettivo generale di incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Insussistenza di obbligo di risultato – Criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica – Lotta contro la «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» – Pellet di minerale di ferro – Obbligo di motivazione delle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea – Artt. 10 bis, 11, – Direttiva 2003/87/CE – Decisione (UE) 2021/355 – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Valutazione dei fatti – Limiti – Snaturamento manifesto dagli atti di causa senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove – Articolo 296 TFUE.

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