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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Boschi e macchia mediterranea, Fauna e Flora Numero: C‑784/23 | Data di udienza:

FAUNA E FLORA – Conservazione degli uccelli selvatici – Divieti volti a garantire la protezione degli uccelli – Deroghe – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di abbattimento degli alberi durante il periodo di riproduzione e di dipendenza degli uccelli – Verifica dei dati scientifici e dell’osservazione di singoli uccelli – Divieti – Rinvio pregiudiziale – BOSCO – Abbattimento completo di un bosco (taglio a raso) – Abbattimento parziale (taglio successivo) – Direttiva 2009/147/CE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Agosto 2025
Numero: C‑784/23
Data di udienza:
Presidente: Arastey Sahún
Estensore: Passer


Premassima

FAUNA E FLORA – Conservazione degli uccelli selvatici – Divieti volti a garantire la protezione degli uccelli – Deroghe – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di abbattimento degli alberi durante il periodo di riproduzione e di dipendenza degli uccelli – Verifica dei dati scientifici e dell’osservazione di singoli uccelli – Divieti – Rinvio pregiudiziale – BOSCO – Abbattimento completo di un bosco (taglio a raso) – Abbattimento parziale (taglio successivo) – Direttiva 2009/147/CE.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez., 5^ 1º agosto 2025, Sentenze n. C‑784/23

 

FAUNA E FLORA – Conservazione degli uccelli selvatici – Divieti volti a garantire la protezione degli uccelli – Deroghe – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di abbattimento degli alberi durante il periodo di riproduzione e di dipendenza degli uccelli – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/147/CE.

L’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev’essere interpretato nel senso che, solo il divieto previsto da tale articolo 5, lettera d), si applica a condizione che sia necessario per prevenire perturbazioni che avrebbero conseguenze significative sull’obiettivo, di cui all’articolo 2 di tale direttiva, di mantenere o di adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applicano i trattati ad un livello che corrisponde, in particolare, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Per contro, l’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 5, lettere a) e b), di detta direttiva non è subordinata a una siffatta condizione, anche qualora l’oggetto dell’attività umana di cui trattasi sia diverso dalla cattura o dall’uccisione degli uccelli o dalla distruzione o dal danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova.

 

BOSCO – Abbattimento completo di un bosco (taglio a raso) – Abbattimento parziale (taglio successivo) – FAUNA E FLORA – Abbattimenti di alberi durante il periodo di riproduzione – Verifica dei dati scientifici e dell’osservazione di singoli uccelli – Divieti – Direttiva 2009/147/CE.

L’articolo 5, lettere b) e d), della direttiva 2009/147 dev’essere interpretato nel senso che quando si possa ritenere, sulla base di dati scientifici e dell’osservazione di singoli uccelli, che, in un bosco in cui si debba procedere ad un abbattimento completo degli alberi (taglio a raso) o al loro abbattimento parziale (taglio successivo), nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, senza che sia stato accertato che nell’area del taglio nidifichino esemplari di specie di uccelli che si trovino in uno stato di conservazione sfavorevole, la realizzazione di tali abbattimenti durante il periodo di riproduzione e di dipendenza di uccelli rientra nei divieti previsti all’articolo 5, lettere a) e b), di tale direttiva e, a condizione che la perturbazione che essi comportano abbia conseguenze significative sull’obiettivo di mantenere o di adeguare a un livello soddisfacente la popolazione delle specie di uccelli interessate, nel divieto previsto all’articolo 5, lettera d), di detta direttiva.

Pres. Arastey Sahún, Rel. Passer


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez., 5^ 1º agosto 2025, Sentenze n. C‑784/23

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez., 5^ 1º agosto 2025, Sentenze n. C‑784/23

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

1° agosto 2025 

« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 5 – Divieti volti a garantire la protezione degli uccelli – Articolo 9 – Deroghe – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di abbattimento degli alberi durante il periodo di riproduzione e di dipendenza degli uccelli »

Nella causa C‑784/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 19 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2023, nel procedimento

OÜ Voore Mets,

AS Lemeks Põlva

contro

Keskkonnaamet,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (relatore) e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 11 dicembre 2024,

considerate le osservazioni presentate:

– per la OÜ Voore Mets, da I. Veso, vandeadvokaat,

– per la AS Lemeks Põlva, da A. Hainsoo e M. Paloots,

– per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente,

– per il governo finlandese, da H. Leppo e M. Pere, in qualità di agenti,

– per il governo svedese, da F.-L. Göransson e C. Meyer-Seitz, in qualità di agenti,

– per il Parlamento europeo, da M. Allik e W.D. Kuzmienko, in qualità di agenti,

– per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Alver e A. Maceroni, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, da E. Randvere e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, lettere a), b) e d), e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7; in prosieguo la «direttiva “uccelli”»), nonché degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie che oppongono, rispettivamente, la OÜ Voore Mets e la AS Lemeks Põlva al Keskkonnaamet (Agenzia per l’ambiente, Estonia), in merito a provvedimenti inibitori con i quali quest’ultima ha sospeso i tagli forestali al fine di proteggere la riproduzione degli uccelli.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva «uccelli»

3 I considerando 3, 5, 7, 8, e 10 della direttiva «uccelli» recitano così:

«(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

(…)

(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi [della Comunità europea] in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

(…)

(7) La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente.

(…)

(10) A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente».

4 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi dispone quanto segue:

«La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento».

5 L’articolo 2 di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

6 A termini dell’articolo 5 della stessa direttiva:

«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».

7 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «uccelli»:

«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a) – nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,

– nell’interesse della sicurezza aerea,

– per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

– per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità».

Direttiva «habitat»

8 L’articolo 12, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la direttiva «habitat»), prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l’offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall’ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

(…)».

Diritto estone

La MS

9 L’articolo 28 della metsaseadus (MS) (legge sulle foreste), del 7 giugno 2006 (RT I 2006, 30, 232), nella versione applicabile ai procedimenti principali (RT I, 4.1.2021, 10) (in prosieguo: la «MS»), al paragrafo 7 prevede quanto segue:

«I tagli di manutenzione sono effettuati per:

(…)

2) aumentare il valore della foresta, gestire la densità e la composizione della foresta e consentire l’utilizzo del legname proveniente da alberi che possono cadere a breve termine (taglio successivo);

(…)».

10 L’articolo 29, paragrafo 1, della MS prevede quanto segue:

«In caso di taglio a raso, tutti gli alberi di una particella sono abbattuti dopo un anno, ad eccezione:

1) di alberi portasemi, vale a dire da 20 a 70 pini silvestri, betulle bianche, frassini comuni, farnie, ontani neri, olmi bianchi o olmi montani isolati o in piccoli gruppi per ettaro, e giovani alberi vitali per il rimboschimento;

(…)

3) di alberi di ritenzione, ossia alberi necessari a garantire la biodiversità, o loro tronchi sempre in piedi, con un volume totale di legno di tronco di almeno 5 metri cubi per ettaro o di almeno 10 metri cubi per ettaro nel caso di tagli a raso di oltre cinque ettari».

11 L’articolo 40 della MS così dispone:

«(…)

(2) L’Agenzia per l’ambiente ha il diritto di emettere provvedimenti inibitori basandosi sulla perizia relativa alla protezione delle foreste al fine di prevenire i danni forestali e di impedirne la diffusione. Oltre alle indicazioni previste all’articolo 25, paragrafo 9, punti da 1 a 5 e da 7 a 9, della presente legge, il provvedimento inibitorio comporta, nel suo dispositivo, l’ordine di cessare l’attività dannosa o di astenersi da qualsiasi attività che possa causare un danno, di eliminare la fonte del pericolo e di far venir meno le conseguenze del danno causato. Il provvedimento inibitorio è notificato al destinatario degli obblighi che esso enuncia alle condizioni previste all’articolo 25, paragrafo 8, della presente legge.

(…)

(10) Al fine di proteggere gli animali durante la loro stagione riproduttiva, il ministro responsabile del settore può, mediante regolamento, limitare i tagli nei popolamenti multistratificati e nei popolamenti misti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno.

(…)».

12 L’articolo 41 della MS è del seguente tenore letterale:

«(1) Il proprietario forestale o il suo rappresentante (…) presenta all’Agenzia per l’ambiente una notifica forestale:

1) sui tagli pianificati, ad eccezione dei tagli di miglioramento;

(…)

(8) Se il taglio pianificato non è conforme ai requisiti della legislazione, l’Agenzia per l’ambiente ha il diritto di rifiutare la registrazione, motivando il suo rifiuto per iscritto e formulando raccomandazioni per conformare l’attività alla legislazione.

(81) Se il taglio pianificato è conforme ai requisiti della legislazione, l’Agenzia per l’ambiente lo registra nel registro delle foreste. (…)».

La LoKS

13 Conformemente all’articolo 2 della loomakaitseseadus (LoKS) (legge sulla protezione degli animali), del 13 dicembre 2000 (RT I 2001, 3, 4), nella versione applicabile ai procedimenti principali (RT I, 30.12.2020, 12) (in prosieguo: la «LoKS»):

«(1) Ai fini della presente legge, (…) un uccello (…) è un animale.

(…)».

14 Ai sensi dell’articolo 7 della LoKS:

«(1) Al fine di evitare la morte degli animali selvatici, le autorità incaricate dell’applicazione della legge hanno il diritto di:

(…)

3) sospendere i lavori (…) forestali durante il periodo di riproduzione degli animali selvatici.

(…)».

La LKS

15 Conformemente all’articolo 55 della Looduskaitseseadus (LKS) (legge sulla protezione dell’ambiente naturale), del 21 aprile 2004 (RT I 2004, 38, 258), nella versione applicabile ai procedimenti principali (RT I, 30.12.2020, 7) (in prosieguo: la «LKS»):

«(1) È vietata l’uccisione deliberata di un esemplare di una specie protetta, salvo a fini di eutanasia.

(…)

(3) L’uccisione di un esemplare di una specie protetta di categoria II o III è autorizzata:

(…)

4) se necessario per evitare danni a (…) altri beni importanti.

(…)

(5) Nei casi di cui al paragrafo 1 (…) e al paragrafo 3, punti da 2 a 5 del presente articolo, l’uccisione dell’animale è soggetta all’autorizzazione dell’Agenzia per l’ambiente.

(51) L’autorizzazione di cui al paragrafo 5 e al paragrafo 61, punti 1 e 2 del presente articolo può essere concessa se non esistono altre misure meno dannose per gli animali e gli uccelli per risolvere la situazione. La licenza deve indicare:

1) le specie e gli esemplari per i quali è concessa l’autorizzazione;

2) i mezzi, i dispositivi o i metodi autorizzati per le attività;

3) in quali condizioni di pericolo o di rischio, in quale momento e in quale luogo possono essere esercitate le attività;

4) il destinatario dell’autorizzazione;

5) i mezzi di sorveglianza o di altro tipo per il monitoraggio e il controllo dei risultati.

(…)

(61) Nel caso degli uccelli selvatici, sono vietati:

1) la distruzione e il danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova o la rimozione dei nidi, salvo nei casi previsti al paragrafo 3, punti da 2 a 5, del presente articolo con l’autorizzazione dell’Agenzia per l’ambiente;

2) il disturbo deliberato, in particolare durante la nidificazione e la dipendenza, tranne (…) nei casi previsti al paragrafo 3, punti da 2 a 5, del presente articolo con l’autorizzazione dell’Agenzia per l’ambiente (…)

(…)».

Il codice di gestione forestale;

16 L’articolo 22 del metsa majandamise eeskiri (codice di gestione forestale) (RTL 2007, 2, 16), nella versione applicabile ai procedimenti principali (RT I, 06.04.2021, 8), prevede quanto segue:

«(…)

(5) L’iniziativa della perizia in materia di protezione delle foreste è adottata dall’Agenzia per l’ambiente sulla base delle informazioni ottenute mediante notifica forestale o con qualsiasi altro mezzo:

1) allo scopo di adottare un provvedimento inibitorio volto a prevenire i danni forestali e a impedirne la diffusione;

(…)

(6) Per commissionare una perizia in materia di protezione delle foreste, il proprietario forestale presenta all’Agenzia per l’ambiente una notifica di danni forestali diretta al rimboschimento di una foresta che è stata distrutta a seguito di una tempesta, di un’inondazione, di un incendio forestale di grande entità o di altri danni significativi causati da un fenomeno naturale (…), o che è in cattivo stato di salute a causa di fattori naturali, nonché al rimboschimento di un popolamento forestale che presenta un fenotipo difettoso o che, per un motivo indipendente dal proprietario forestale, presenta una superficie terriera e una densità ridotta. (…)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

17 Nella primavera del 2021, la Voore Mets ha proceduto a tagli forestali sul terreno di Pällo-Reino, situato nel comune di Jõgeva (Estonia), sulla base di notifiche forestali registrate. Si trattava di tagli a raso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della MS.

18 Dal canto suo, la Lemeks Põlva ha acquistato dal proprietario del terreno di Järveääre, situato nel comune di Põlva (Estonia), il diritto di sfruttamento di legname in piedi. Le sue notifiche forestali del 4 maggio 2021 prevedevano la realizzazione di tagli successivi, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 7, della MS, su una particella di tale terreno e di tagli a raso su altre quattro particelle di detto terreno.

19 Con provvedimenti inibitori del 17 e del 21 maggio 2021, l’Agenzia per l’ambiente ha sospeso, inizialmente fino al 21 maggio 2021, poi fino al 31 luglio 2021, i tagli forestali realizzati dalla Voore Mets sul terreno di Pällo-Reino. Con provvedimenti inibitori del 21 e del 26 maggio 2021, l’Agenzia per l’ambiente ha anche sospeso, inizialmente fino al 26 maggio 2021, poi fino al 15 luglio 2021, i tagli forestali realizzati dalla Lemeks Põlva sul terreno di Järveääre.

20 Tali provvedimenti inibitori sono stati adottati sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, punto 3, della LoKS e dell’articolo 55, paragrafo 61, della LKS. I primi provvedimenti inibitori, vale a dire quello rivolto alla Voore Mets il 17 maggio 2021 e quello rivolto alla Lemeks Põlva il 21 maggio 2021, si basano sulla constatazione secondo cui è scientificamente provato che in ogni foresta si riproduce almeno una coppia di uccelli per ettaro, ragion per cui la prosecuzione dei lavori di disboscamento comporterebbe il rischio concreto di perturbare gli uccelli durante il periodo di riproduzione e di dipendenza e di distruggerne o danneggiarne i nidi. I secondi provvedimenti inibitori, vale a dire quello rivolto alla Voore Mets il 21 maggio 2021 e quello rivolto alla Lemeks Põlva il 26 maggio 2021, indicano, inoltre, che le visite sui terreni interessati hanno consentito di constatare, in ciascuna delle due fattispecie, una nidificazione certa, probabile o possibile di dieci diverse specie di uccelli sui terreni interessati.

21 Più precisamente, da un lato, secondo il provvedimento inibitorio del 21 maggio 2021, rivolto alla Voore Mets, alcuni canti di uccelli erano stati sentiti sul terreno di Pällo-Reino nel corso di un sopralluogo organizzato lo stesso giorno e i seguenti uccelli, che si può ragionevolmente presumere che nidifichino nello stesso settore, erano stati identificati dal canto o dall’aspetto: il Luì verde (Phylloscopus sibilatrix), lo Scricciolo comune (Troglodytes troglodytes), il Merlo (Turdus merula), il Tordo bottaccio (Turdus philomelos) e il Fringuello (Fringilla coelebs). Inoltre, era stata constatata una probabile nidificazione del Picchio muratore (Sitta europaea) e del Ciuffolotto comune (Pyrrhula pyrrhula). Inoltre, in tale provvedimento inibitorio è stato rilevato che era molto probabile che il terreno di cui trattasi ospitasse anche il Luì piccolo (Phylloscopus collybita), il Luì grosso (Phylloscopus trochilus) e il Pigliamosche pettirosso (Ficedula parva). In tale contesto, detto provvedimento inibitorio precisa che la sospensione delle attività di taglio forestale fino al 31 luglio garantisce la tutela dei nidificanti tardivi, come il Luì verde.

22 Dall’altro lato, secondo il provvedimento inibitorio del 26 maggio 2021, rivolto alla Lemeks Põlva, la visita sul terreno di Järveääre ha consentito di identificare una nidificazione certa del Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) e del Fringuello, una probabile nidificazione della Cinciallegra (Parus major) e della Ghiandaia (Garrulus glandarius), nonché una possibile nidificazione del Luì piccolo, del Luì verde, del Beccafico (Sylvia borin), dello Scricciolo, della Passera scopaiola (Prunella modularis) e del Pettirosso (Erithacus rubecula).

23 Il ricorso, con il quale la Voore Mets chiede il risarcimento del danno connesso all’immobilizzazione e successivamente allo spostamento del suo materiale forestale, che le sarebbe stato causato dall’Agenzia per l’ambiente a causa di due provvedimenti inibitori che la riguardavano, è stato respinto dal Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia). Tale decisione è stata confermata dalla Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn, Estonia).

24 Quanto ai ricorsi proposti dalla Lemeks Põlva ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti inibitori che la riguardano, il Tartu Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tartu, Estonia) li ha parzialmente accolti e ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento inibitorio del 26 maggio 2021, per il motivo che, in particolare, esso non affronta la questione della proporzionalità di un divieto totale di tagli forestali per circa un mese e mezzo alla luce del numero di uccelli che nidificano sul terreno, ai periodi di nidificazione di tali uccelli e agli interessi di tale ricorrente nel procedimento principale e quest’ultima non era stata sentita. Tuttavia, la Tartu Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tartu, Estonia) ha annullato tale decisione nella parte in cui aveva accolto detti ricorsi.

25 Investita delle impugnazioni della Voore Mets e della Lemeks Põlva, la Riigikohus (Corte suprema, Estonia), giudice del rinvio, si pone, in primo luogo, la questione se la nozione di «carattere deliberato», ai sensi dell’articolo 5 della direttiva «uccelli», debba essere intesa allo stesso modo che nel caso dell’articolo 12 della direttiva «habitat», vale a dire, nel senso, in particolare, che la condizione relativa al carattere deliberato deve essere considerata soddisfatta non solo quando è dimostrato che l’autore dell’atto ha voluto l’uccisione o la perturbazione di un esemplare degli uccelli o la distruzione o il danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova, ma anche quando è accertato che egli ha, quanto meno, accettato la possibilità di una siffatta uccisione, perturbazione, distruzione o danneggiamento.

26 In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede, in secondo luogo, quali siano le circostanze sufficienti per concludere per l’esistenza di una siffatta accettazione. A tal riguardo, esso ritiene che la presenza di una coppia di uccelli per ettaro, rilevata nei primi provvedimenti inibitori sulla base di dati scientifici, non superi necessariamente la soglia a partire dalla quale si deve ritenere che il gestore forestale abbia accettato la possibilità che gli uccelli siano uccisi o perturbati, o che i loro nidi o le loro uova siano distrutti o danneggiati. Per contro, il giudice del rinvio ritiene a priori che, a partire dal momento in cui sussistono le circostanze aggiuntive constatate nei secondi provvedimenti inibitori, vi sia necessariamente accettazione della possibilità che i tagli a raso effettuati durante il periodo di nidificazione causino la morte degli uccelli e la distruzione dei loro nidi e delle loro uova. Tuttavia, potrebbe sorgere la questione se la realizzazione di tagli possa essere considerata un’uccisione, una perturbazione, una distruzione o un danneggiamento deliberati, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva «uccelli», se nulla lasci supporre una nidificazione di uccelli minacciati nella zona di taglio e se l’attività di cui trattasi non abbia lo scopo di uccidere o perturbare gli uccelli o, ancora, di distruggere o danneggiare i nidi. Il fatto che tutte le specie di uccelli debbano rientrare in un regime di protezione non significherebbe necessariamente che tutti gli uccelli debbano essere protetti allo stesso modo. Infatti, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 5 della direttiva «uccelli» dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione teleologica, vale a dire che tenga conto dell’obiettivo di cui all’articolo 2 di tale direttiva.

27 In terzo luogo, se nei tagli di cui trattasi nel procedimento principale occorre ravvisare l’intenzione di uccidere o perturbare gli uccelli o, ancora, di distruggere o danneggiare i loro nidi o le loro uova, è necessario, secondo il giudice del rinvio, stabilire se l’articolo 9 della direttiva «uccelli» consenta di derogare ai divieti previsti all’articolo 5, lettere a), b) e d), di quest’ultima.

28 Infine, in quarto luogo, il giudice del rinvio ritiene che il fatto che la concessione di una deroga non sia possibile o sia soggetta a condizioni troppo rigorose potrebbe essere, a causa del suo carattere sproporzionato, contrario alla libertà d’impresa e al diritto fondamentale di proprietà sanciti agli articoli 16 e 17 della Carta, cosicché si porrebbe, eventualmente, la questione della conformità ai trattati della direttiva «uccelli» e della validità di quest’ultima.

29 In tali circostanze, la Riigikohus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva [“uccelli”], possa essere interpretato nel senso che i divieti ivi disposti si applichino solo nella misura necessaria ai fini della conservazione delle popolazioni delle specie interessate a un livello corrispondente, segnatamente, ad esigenze ecologiche, scientifiche e culturali ai sensi dell’articolo 2 della direttiva medesima, garantendo il rispetto delle esigenze economiche e ricreative laddove l’uccisione o il disturbo degli uccelli o la distruzione o il danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova non costituiscano lo scopo dell’azione.

2) Se l’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva [“uccelli”], nel combinato disposto con l’articolo 2 della medesima, debba essere interpretato nel senso che gli atti vietati da tali disposizioni durante la stagione riproduttiva degli uccelli siano da considerarsi intenzionali quando, inter alia, si possa ritenere, sulla base di dati scientifici e dell’osservazione di singoli volatili, che, in un bosco che debba essere completamente disboscato (taglio a raso), nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, senza che sia stato accertato che, nell’area del taglio, nidifichino esemplari di specie di uccelli che si trovino in condizioni sfavorevoli.

3) Se l’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva [“uccelli”], nel combinato disposto con l’articolo 2 della medesima, debba essere interpretato nel senso che gli atti vietati da tali disposizioni durante la stagione riproduttiva degli uccelli siano da considerarsi intenzionali quando, inter alia, si possa ritenere, sulla base di dati scientifici e dell’osservazione di singoli volatili, che, in un bosco in cui debba essere abbattuta unicamente parte degli alberi (taglio successivo), nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, senza che vi sia motivo di presumere che nell’area del taglio nidifichino esemplari di specie di uccelli che si trovino in condizioni sfavorevoli.

4) Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva [“uccelli”], nel combinato disposto con l’articolo 2 della medesima, possa essere interpretato nel senso della loro compatibilità con la normativa di uno Stato membro che consenta di derogare ai divieti di cui all’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva medesima, per consentire l’effettuazione di tagli a raso durante il periodo di riproduzione e di allevamento degli uccelli, al fine di evitare danni significativi alle proprietà forestali.

5) Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva [“uccelli”], nel combinato disposto con l’articolo 2 della medesima, possa essere interpretato nel senso della loro compatibilità con la normativa di uno Stato membro che consenta di derogare ai divieti di cui all’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva medesima, per consentire l’effettuazione di tagli a raso durante il periodo di riproduzione e di allevamento degli uccelli, al fine di evitare danni significativi alle proprietà forestali.

6) Nell’ipotesi in cui la direttiva [“uccelli”] non consenta l’effettuazione del taglio a raso, durante il periodo di riproduzione e di allevamento degli uccelli, al fine di evitare danni significativi alle proprietà forestali, se tale disciplina sia conforme con gli articoli 16 e 17 della [Carta] e si applichi anche laddove l’abbattimento non pregiudichi specie di uccelli che si trovino in condizioni sfavorevoli.

7) Nell’ipotesi in cui la direttiva [“uccelli”] non consenta l’effettuazione del taglio successivo, durante il periodo di riproduzione e di allevamento degli uccelli, al fine di evitare danni significativi alle proprietà forestali, se tale disciplina sia conforme con gli articoli 16 e 17 della [Carta] e si applichi anche laddove l’abbattimento non pregiudichi specie di uccelli che si trovino in condizioni sfavorevoli».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

30 La Voore Mets e la Lemeks Põlva ritengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale non sia ricevibile. A loro avviso, tutte le questioni sollevate hanno, in sostanza, già ricevuto una risposta nelle conclusioni dell’avvocata generale Kokott nelle cause riunite Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 e C‑474/19, EU:C:2020:699) e non risulta in alcun modo dalla sentenza del 4 marzo 2021, Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 e C‑474/19, EU:C:2021:166), che la nozione di «carattere deliberato» di cui all’articolo 5 della direttiva «uccelli» debba essere interpretata nello stesso senso di quella figurante all’articolo 12 della direttiva «habitat». Peraltro, l’assenza di difficoltà giuridiche che richiedano un’interpretazione della Corte sarebbe attestata dal fatto che nessuno Stato membro diverso dalla Repubblica di Estonia sospende, sulla base delle disposizioni di recepimento della direttiva «uccelli», le attività di taglio nel corso del periodo primaverile-estate nelle foreste per uso commerciale e che non beneficiano di una protezione per garantire la salvaguardia degli uccelli. La Voore Mets aggiunge che l’esame della causa dinanzi alla Corte condurrebbe ad un superamento del termine ragionevole di trattazione delle controversie principali.

31 A questo proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i giudici nazionali dispongono del più ampio potere discrezionale per sottoporre alla Corte una questione di interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. Spetta solo al giudice nazionale investito della controversia, che è il solo a conoscere il suo ordinamento nazionale e che deve assumersi la responsabilità della decisione giudiziaria da emettere, valutare, alla luce delle circostanze particolari del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter giudicare, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni sollevate dai giudici nazionali godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti che l’interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure se la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile a tale questione (sentenza del 9 settembre 2021, GE Auto Service Leasing, C‑294/20, EU:C:2021:723, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

32 Ne consegue che il fatto che la risposta alle questioni pregiudiziali possa essere dedotta dalle conclusioni dell’avvocata generale Kokott nelle cause riunite Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 e C‑474/19, EU:C:2020:699) e dalla sentenza del 4 marzo 2021, Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 e C‑474/19, EU:C:2021:166), e non pone alcuna difficoltà giuridica, anche supponendolo dimostrato, non è idoneo a rendere la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile.

33 Infatti, da un lato, anche in presenza di una giurisprudenza della Corte che risolve il punto di diritto di cui trattasi, i giudici nazionali mantengono la più ampia facoltà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni interessate siano già state interpretate dalla Corte abbia l’effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 37 e giurisprudenza ivi citata) e, dall’altro, non è affatto vietato a un giudice nazionale sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali la cui risposta, secondo l’opinione di una delle parti nel procedimento principale, non lasci adito ad alcun ragionevole dubbio (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, punto 42 e giurisprudenza citata).

34 Dalla giurisprudenza richiamata al punto 31 della presente sentenza risulta altresì che la durata della controversia dinanzi ai giudici nazionali non è rilevante ai fini della valutazione della ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da uno di tali giudici ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

35 Tale valutazione non è rimessa in discussione dal fatto che tanto il giudice del rinvio quanto la Corte sono tenuti a rispettare il principio generale di diritto secondo cui ogni persona ha il diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole, che è ripreso all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché all’articolo 47 della Carta.

36 Infatti, l’interpretazione effettuata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo dei diritti garantiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU costituisce una soglia minima di protezione di cui la Corte deve tener conto nella sua interpretazione dei diritti corrispondenti ripresi all’articolo 47 della Carta alla luce dell’articolo 52, paragrafo 3, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2024, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, C‑432/23, EU:C:2024:791, punto 48 e giurisprudenza citata).

37 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che, per stabilire se la durata di un procedimento dinanzi a un giudice nazionale abbia violato il diritto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, il procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE non deve essere preso in considerazione. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, tenerne conto pregiudicherebbe il sistema istituito da tale articolo 267 e lo scopo perseguito in sostanza da detto articolo 267 (Corte EDU, 26 febbraio 1998, Pafitis e altri c. Grecia, CE:ECHR:1998:0226JUD002032392, § 95, e Corte EDU, 30 settembre 2003, Koua Poirrez c. Francia, CE:ECHR:2003:0930JUD004089298, § 61).

38 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

39 In via preliminare, si deve rilevare che, nelle sue osservazioni scritte, la Voore Mets invita la Corte a rispondere a questioni diverse da quelle sollevate dal giudice del rinvio.

40 È opportuno ricordare che, a norma dell’articolo 267 TFUE, spetta al giudice nazionale e non alle parti nella controversia principale adire la Corte. La facoltà di determinare le questioni da sottoporre alla Corte è quindi riservata al giudice nazionale e le parti non possono modificarne il tenore (sentenza del 6 ottobre 2015, T-Mobile Czech Republic e Vodafone Czech Republic, C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 28 e la giurisprudenza citata).

41 Ne consegue che una risposta alle questioni formulate dalle parti nel procedimento principale sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall’articolo 267 TFUE. Inoltre, una risposta a tali questioni contravverrebbe all’obbligo della Corte di garantire ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, tenuto conto del fatto che, a norma di tale disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza del 6 ottobre 2015, T-Mobile Czech Republic e Vodafone Czech Republic, C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

42 Di conseguenza, non occorre rispondere alle questioni sottoposte alla Corte dalla Voore Mets.

Sulla prima questione

43 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva «uccelli» debba essere interpretato nel senso che, qualora lo scopo dell’attività umana di cui trattasi sia diverso dalla cattura, dall’uccisione o dalla perturbazione degli uccelli o dalla distruzione o dal danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova, i divieti previsti da tale disposizione si applicano solo nella misura in cui siano necessari per mantenere o adeguare la popolazione delle specie di uccelli di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

44 L’articolo 5 della direttiva «uccelli» impone agli Stati membri, fatti salvi gli articoli 7 e 9 di tale direttiva, l’adozione delle misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della detta direttiva. Detto regime comprende, in particolare, ai sensi dell’articolo 5, lettere a), b) e d), della suddetta direttiva, il divieto, innanzitutto, di «ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo», inoltre, di «distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi» e, infine, «di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva».

45 In primo luogo, sia dalla formulazione dell’articolo 5 della direttiva «uccelli», letto alla luce dell’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima, sia dal contesto in cui si inserisce siffatto articolo 5, nonché dall’oggetto e dalla finalità di tale direttiva, risulta che i divieti previsti da quest’ultimo articolo si applicano a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale i trattati sono applicabili, senza che l’applicazione di tali divieti sia, pertanto, limitata a talune specie concrete di uccelli o a specie che sono minacciate a un certo livello o la cui popolazione mostra una tendenza alla diminuzione a lungo termine (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, Föreningen Skydda Skogen e a., C‑473/19 e C‑474/19, EU:C:2021:166, punti 36, 37 e 45).

46 In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa al carattere deliberato di cui all’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva «uccelli», occorre rilevare che, in sede di interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva «habitat», che prevede divieti analoghi a quelli enunciati al suddetto articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva «uccelli», la Corte ha dichiarato che, affinché tale condizione sia soddisfatta, deve essere dimostrato che l’autore dell’atto ha voluto la cattura o l’uccisione di un esemplare di una specie animale protetta, la perturbazione di tali specie o la distruzione delle uova o, quanto meno, ha accettato la possibilità di una siffatta cattura, uccisione, perturbazione o distruzione (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, Föreningen Skydda Skogen e a., C‑473/19 e C‑474/19, EU:C:2021:166, punto 51 e giurisprudenza citata).

47 Orbene, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto delle esigenze di unità e di coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, le nozioni utilizzate dagli atti adottati nello stesso settore devono avere lo stesso significato (sentenza del 21 marzo 2024, Marvesa Rotterdam, C‑7/23, EU:C:2024:257, punto 35 e giurisprudenza citata). Pertanto, tenuto conto della somiglianza, da un lato, dei termini dell’articolo 12 della direttiva «habitat» e dell’articolo 5 della direttiva «uccelli» e, dall’altro, del ruolo che tali articoli occupano nei loro rispettivi contesti normativi, la nozione di «carattere deliberato» di cui a detto articolo 5 deve ricevere la stessa interpretazione che la Corte ha accolto di tale nozione nell’ambito dell’articolo 12 della direttiva «habitat».

48 Peraltro, occorre tener conto del fatto che l’interpretazione della nozione di «carattere deliberato» nel senso enunciato al punto 46 della presente sentenza deriva dalle sentenze del 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia (C‑103/00, EU:C:2002:60, punti da 34 a 36), e del 18 maggio 2006, Commissione/Spagna (C‑221/04, EU:C:2006:329, punto 71). Pertanto, se ne può dedurre che, quando ha adottato, nel corso del 2009, la direttiva «uccelli», il legislatore dell’Unione, astenendosi dall’introdurre precisazioni concernenti la condizione relativa al carattere deliberato di cui all’articolo 5 di tale direttiva, al fine, in particolare, di escludere dal suo ambito di applicazione gli atti che non hanno per oggetto la cattura, l’uccisione o la perturbazione degli uccelli o la distruzione o il danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova, ha inteso che tale condizione riceva lo stesso significato di quella in suo possesso nel contesto dell’articolo 12 della direttiva «habitat».

49 Ne consegue che i divieti previsti all’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva «uccelli» si applicano non solo alle attività umane il cui oggetto è la cattura, l’uccisione e la perturbazione degli uccelli, o la distruzione o il danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova, ma anche alle attività umane che, non avendo manifestamente un siffatto oggetto, comportano l’accettazione della possibilità di una tale cattura, di una tale uccisione, di una tale perturbazione, di una tale distruzione o di un tale danneggiamento.

50 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la questione se, qualora lo scopo di un’attività umana sia manifestamente diverso dalla cattura, dall’uccisione e dalla perturbazione di uccelli, o dalla distruzione o dal danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova, i divieti di cui all’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva «uccelli» si applichino solo nella misura in cui siano necessari per mantenere o adeguare la popolazione delle specie di uccelli di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, occorre constatare che solo l’articolo 5, lettera d), di tale direttiva, prevede il divieto ivi previsto, vale a dire quello di disturbare deliberatamente gli uccelli, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, si applica «quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della [direttiva “uccelli”]».

51 Per quanto riguarda la portata di tale condizione, occorre ricordare che l’oggetto della direttiva «uccelli» consiste, come risulta dal suo articolo 1, letto alla luce dei suoi considerando 3, 5, 7 e 8, nel proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applicano i trattati, al fine di garantirne la conservazione in quanto patrimonio dei popoli europei, il che implica una protezione a lungo termine mantenendo o ripristinando una diversità e una superficie sufficienti del loro habitat. Alla luce di tale obiettivo, tale direttiva impone agli Stati membri, in forza del suo articolo 2, in combinato disposto con il suo considerando 10, di adottare tutte le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tali specie di uccelli ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, in modo da poter essere qualificata come soddisfacente. Pertanto, l’inciso «quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della [direttiva “uccelli”]», di cui all’articolo 5, lettera d), di detta direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto di tali disposizioni, nel senso che le perturbazioni, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, devono essere vietate purché abbiano conseguenze significative sull’obiettivo di mantenere o di adeguare a un livello soddisfacente la popolazione di dette specie di uccelli.

52 Per contro, l’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva «uccelli» non prevede una condizione analoga a quella che figura in tale inciso dell’articolo 5, lettera d), di tale direttiva.

53 Pertanto, in assenza, all’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva «uccelli», di una condizione analoga a quella di cui all’articolo 5, lettera d), di tale direttiva, e tenuto conto delle valutazioni di cui ai punti da 46 a 49 della presente sentenza, si deve ritenere che l’applicazione dei divieti enunciati a tale articolo 5, lettere a) e b), non sia subordinata a una siffatta condizione, e ciò indipendentemente dal fatto che le attività umane di cui trattasi abbiano o meno per oggetto la cattura o l’uccisione di uccelli, o la distruzione o il danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova.

54 Di conseguenza, a differenza dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli», l’articolo 5, lettere a) e b), di tale direttiva non esclude dal suo ambito di applicazione le attività umane che non comportano il rischio di avere conseguenze significative sull’obiettivo di mantenere o di adeguare a un livello soddisfacente la popolazione delle specie di uccelli, cosicché l’esame dell’incidenza di un’attività umana sul livello della popolazione delle specie di uccelli interessate non è pertinente ai fini dell’applicazione dei divieti previsti da quest’ultima disposizione.

55 Un siffatto esame è invece pertinente nell’ambito delle deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9 della direttiva «uccelli» (v., per analogia, sentenza del 4 marzo 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 e C‑474/19, EU:C:2021:166, punto 58).

56 È, infatti, nell’ambito dell’esame di tali deroghe che occorre effettuare, segnatamente, al fine di verificare la proporzionalità della deroga richiesta, una valutazione sia dell’impatto dell’attività in questione sul livello delle popolazioni delle specie di uccelli interessate, sia della necessità di tale attività, sia delle soluzioni alternative che permettono di raggiungere l’obiettivo invocato a sostegno di detta deroga (v., per analogia, sentenza del 4 marzo 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 e C‑474/19, EU:C:2021:166, punto 59).

57 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva «uccelli» deve essere interpretato nel senso che solo il divieto previsto da tale articolo 5, lettera d), si applica a condizione che sia necessario per prevenire perturbazioni che abbiano conseguenze significative sull’obiettivo, di cui all’articolo 2 di tale direttiva, di mantenere o di adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applicano i trattati ad un livello che corrisponde, in particolare, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Per contro, l’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 5, lettere a) e b), di detta direttiva non è subordinata a una siffatta condizione, anche qualora l’oggetto dell’attività umana di cui trattasi sia diverso dalla cattura o dall’uccisione degli uccelli o dalla distruzione o dal danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova.

Sulla seconda e terza questione

58 Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva «uccelli» debba essere interpretato nel senso che quando si possa ritenere, sulla base di dati scientifici e dell’osservazione di singoli uccelli, che, in un bosco in cui si debba procedere ad un abbattimento completo degli alberi (taglio a raso) o al loro abbattimento parziale (taglio successivo), nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, senza che vi sia motivo di presumere che nell’area del taglio nidifichino esemplari di specie di uccelli che si trovino uno stato di conservazione sfavorevole, la realizzazione di tali abbattimenti durante il periodo di riproduzione e di dipendenza di uccelli rientra nei divieti previsti da tale disposizione.

59 In primo luogo, per quanto riguarda il fatto che i dati scientifici e le osservazioni dei diversi uccelli di cui trattasi non consentono di dimostrare la presenza, sui terreni interessati, di specie di uccelli che si trovino in uno stato di conservazione sfavorevole, occorre ricordare che, come risulta dal punto 45 della presente sentenza, l’ambito di applicazione dell’articolo 5 della direttiva «uccelli» non è limitato alle sole specie di uccelli in un siffatto stato di conservazione.

60 In secondo luogo, quando una nidificazione di circa dieci coppie di uccelli nidificanti per ettaro è constatata in un bosco che deve essere oggetto di un’operazione di abbattimento, il fatto di praticarvi tagli a raso e tagli successivi, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza di uccelli, implica l’accettazione della possibilità che gli uccelli siano uccisi o perturbati durante tale periodo, o che i loro nidi o le loro uova siano distrutti o danneggiati. Pertanto, conformemente alle constatazioni di cui ai punti da 46 a 56 della presente sentenza, gli atti che riguardano la pratica di tali tagli rientrano, in ogni caso, nei divieti previsti all’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva «uccelli» e, a condizione che la perturbazione che essi comportano abbia conseguenze significative sull’obiettivo di mantenere o di adeguare a un livello soddisfacente la popolazione delle specie di uccelli interessate, nel divieto previsto all’articolo 5, lettera d), di tale direttiva.

61 In terzo luogo, conformemente al principio di precauzione sancito all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, non appare ingiustificato fondare la constatazione di una nidificazione di un certo numero di coppie di uccelli per ettaro sui dati scientifici e sulle osservazioni di diversi uccelli, e in particolare, come nel caso di specie, sul tipo e sull’età del bosco nonché sull’identificazione, in occasione di un’ispezione dei terreni interessati, di alcuni esemplari.

62 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva «uccelli» deve essere interpretato nel senso che, quando si possa ritenere, sulla base di dati scientifici e dell’osservazione di singoli volatili, che, in un bosco in cui si debba procedere ad un abbattimento completo degli alberi (taglio a raso) o al loro abbattimento parziale (taglio successivo), nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, senza che sia stato accertato che nell’area del taglio nidifichino esemplari di specie di uccelli che si trovino in uno stato di conservazione sfavorevole, la realizzazione di tali abbattimenti durante il periodo di riproduzione e di dipendenza di uccelli rientra nei divieti previsti all’articolo 5, lettere a) e b), di tale direttiva e, a condizione che la perturbazione che essi comportano abbia conseguenze significative sull’obiettivo di mantenere o adeguare a un livello soddisfacente la popolazione delle specie di uccelli interessate, nel divieto previsto all’articolo 5, lettera d), di detta direttiva.

Sulle questioni dalla quarta alla settima

63 Con le sue questioni dalla quarta alla settima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva «uccelli», nel combinato disposto con l’articolo 2 della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che consente di derogare ai divieti di cui all’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva medesima, per realizzare tagli a raso o tagli successivi durante il periodo di riproduzione e di dipendenza degli uccelli, al fine di evitare danni significativi alle proprietà forestali e, in caso contrario, se questa medesima direttiva sia conforme agli articoli 16 e 17 della Carta.

64 Conformemente a una giurisprudenza consolidata, non spetta alla Corte formulare opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche [sentenza del 20 ottobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), C‑66/21, EU:C:2022:809, punto 82 e giurisprudenza citata].

65 A tal riguardo, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva «uccelli» consente agli Stati membri di derogare ai divieti previsti all’articolo 5 di tale direttiva, in particolare per prevenire gravi danni ai boschi.

66 Inoltre, una siffatta deroga sembra poter essere concessa, nel diritto estone, sotto forma di un’autorizzazione dell’Agenzia per l’ambiente, conformemente all’articolo 55, paragrafi da 3 a 51, della LKS.

67 Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che le ricorrenti nel procedimento principale abbiano chiesto alle autorità estoni di consentire loro di derogare ai divieti previsti all’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva «uccelli», concedendo loro autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 55, paragrafi da 3 a 51, della LKS. Per quanto riguarda, peraltro, in particolare, la Lemeks Põlva, dalla decisione di rinvio risulta che, in appello, è stato constatato che essa non invocava l’esistenza di uno dei motivi di deroga previsti da tale disposizione.

68 Poiché le questioni dalla quarta alla settima hanno quindi carattere ipotetico, esse sono irricevibili.

Sulle spese

69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,

dev’essere interpretato nel senso che:

solo il divieto previsto da tale articolo 5, lettera d), si applica a condizione che sia necessario per prevenire perturbazioni che avrebbero conseguenze significative sull’obiettivo, di cui all’articolo 2 di tale direttiva, di mantenere o di adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applicano i trattati ad un livello che corrisponde, in particolare, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Per contro, l’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 5, lettere a) e b), di detta direttiva non è subordinata a una siffatta condizione, anche qualora l’oggetto dell’attività umana di cui trattasi sia diverso dalla cattura o dall’uccisione degli uccelli o dalla distruzione o dal danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova.

2) L’articolo 5, lettere b) e d), della direttiva 2009/147

dev’essere interpretato nel senso che:

quando si possa ritenere, sulla base di dati scientifici e dell’osservazione di singoli uccelli, che, in un bosco in cui si debba procedere ad un abbattimento completo degli alberi (taglio a raso) o al loro abbattimento parziale (taglio successivo), nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, senza che sia stato accertato che nell’area del taglio nidifichino esemplari di specie di uccelli che si trovino in uno stato di conservazione sfavorevole, la realizzazione di tali abbattimenti durante il periodo di riproduzione e di dipendenza di uccelli rientra nei divieti previsti all’articolo 5, lettere a) e b), di tale direttiva e, a condizione che la perturbazione che essi comportano abbia conseguenze significative sull’obiettivo di mantenere o di adeguare a un livello soddisfacente la popolazione delle specie di uccelli interessate, nel divieto previsto all’articolo 5, lettera d), di detta direttiva.

Firme

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