RIFIUTI – TARI – Tassa sui rifiuti – Obbligo dichiarativo – Funzione – Omissione – Effetti – Responsabilità solidale tra il possessore dell’immobile e l’eventuale utilizzatore – Accertamento – Conoscenza aliunde – Accertamento tributario – Possessore e detentore – Locazione non dichiarata – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Funzionario responsabile – Sottoscrizione autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo – Requisti – Riferibilità dell’atto all’organo competente e richiamo alla norma attributiva del potere e agli atti di nomina – Tutela del diritto di difesa – Art. 1, c.87, L. n. 549/1995 – Delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Delega di firma e non di funzioni – Ordini di servizio dell’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita – Art. 42, c.1, del d.P.R. n. 600/1973. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2026
Numero: 1735
Data di udienza: 26 Gennaio 2026
Presidente: MATTARELLA
Estensore: RUVOLO
Premassima
RIFIUTI – TARI – Tassa sui rifiuti – Obbligo dichiarativo – Funzione – Omissione – Effetti – Responsabilità solidale tra il possessore dell’immobile e l’eventuale utilizzatore – Accertamento – Conoscenza aliunde – Accertamento tributario – Possessore e detentore – Locazione non dichiarata – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Funzionario responsabile – Sottoscrizione autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo – Requisti – Riferibilità dell’atto all’organo competente e richiamo alla norma attributiva del potere e agli atti di nomina – Tutela del diritto di difesa – Art. 1, c.87, L. n. 549/1995 – Delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Delega di firma e non di funzioni – Ordini di servizio dell’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita – Art. 42, c.1, del d.P.R. n. 600/1973. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di secondo grado della Sicilia, Sez. I, 23 febbraio 2026 (ud. 26/01/2026), Sentenza n. 1735
RIFIUTI – TARI – Obbligo dichiarativo – Esenzioni e riduzioni – Omessa dichiarazione – Conoscenza aliunde – Accertamento tributario – Responsabilità solidale – Possessore e detentore – Locazione non dichiarata.
Nella TARI, le esenzioni o riduzioni del tributo non operano automaticamente, ma presuppongono l’adempimento dell’obbligo dichiarativo da parte del contribuente, il quale deve comunicare all’ente impositore le circostanze rilevanti ai fini dell’imposizione, non potendo farle valere per la prima volta in sede contenziosa. In caso di omessa dichiarazione, l’ente è legittimato a procedere all’accertamento sulla base degli elementi disponibili, non assumendo rilievo la eventuale conoscenza aliunde dei fatti da parte dell’amministrazione. Sussiste responsabilità solidale tra possessore e detentore dell’immobile, con conseguente legittimità dell’azione accertativa nei confronti del proprietario anche in presenza di locazione non dichiarata. (Mass. Al. ZU.)
RIFIUTI – Tassa sui rifiuti – Obbligo dichiarativo – Funzione – Omissione – Effetti – Responsabilità solidale tra il possessore dell’immobile e l’eventuale utilizzatore – Accertamento.
Il sistema normativo della TARI prevede la responsabilità solidale tra il possessore dell’immobile e l’eventuale utilizzatore, proprio per evitare che la mancata comunicazione dell’occupazione o detenzione consenta di eludere l’imposizione mediante il reciproco rimpallo di responsabilità tra locatore e locatario. In caso di omessa dichiarazione e mancato versamento del tributo, l’Ente impositore può legittimamente agire nei confronti di entrambi i soggetti obbligati in solido. L’obbligo dichiarativo costituisce lo strumento attraverso il quale il contribuente consente all’Amministrazione di acquisire conoscenza della concreta situazione di fatto rilevante ai fini del tributo, segnatamente dell’occupazione o detenzione dei locali e delle eventuali condizioni che possano incidere sulla determinazione dell’imposta. L’obbligo dichiarativo in materia di tassa rifiuti si rinnova annualmente in caso di omissione. Le condizioni per esenzioni o riduzioni non operano automaticamente, ma devono essere preventivamente dichiarate e documentate. La mancata comunicazione delle circostanze rilevanti impedisce al contribuente di farle valere successivamente in sede di impugnazione dell’atto impositivo. Ne consegue che, in difetto di dichiarazione, l’Ente è legittimato a procedere all’accertamento sulla base degli elementi di cui dispone, in primis il dato catastale.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Funzionario responsabile – Sottoscrizione autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo – Requisti – Riferibilità dell’atto all’organo competente e richiamo alla norma attributiva del potere e agli atti di nomina – Tutela del diritto di difesa – Art. 1, c.87, L. n. 549/1995.
In materia di tributi locali trova applicazione l’art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, il quale consente che, negli atti prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché individuato con richiamo alla norma attributiva del potere e agli atti di nomina, con apposito atto amministrativo. Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che gli avvisi di accertamento recano l’indicazione a stampa del funzionario responsabile del procedimento e del funzionario responsabile del tributo. Ne consegue che gli atti impugnati consentivano al destinatario di individuare chiaramente l’autorità emanante e la paternità del provvedimento, con piena salvaguardia del diritto di difesa.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Delega di firma e non di funzioni – Ordini di servizio dell’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita – Art. 42, c.1, del d.P.R. n. 600/1973.
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto.
Pres. Mattarella, Rel. Ruvolo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di secondo grado della Sicilia, Sez. I, 23 febbraio 2026 (ud. 26/01/2026), Sentenza n. 1735SENTENZA
Sentenza n. 1735/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 3120/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da Omissis – CF_Omissis
Difeso da Omissis – CF_Omissis
ed elettivamente domiciliato presso ===
CONTRO
Comune di Agrigento elettivamente domiciliato presso ===
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 1610/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2989 TARI 2017
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1503 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in primo grado il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento TARI n. 1503 (anno 2016) e n. 2989 (anno 2017) deducendone l’illegittimità per asserita carenza di sottoscrizione, difetto di delega dei funzionari firmatari e insussistenza del presupposto impositivo, assumendo che gli immobili oggetto di imposizione fossero concessi in locazione a terzi.
Il Comune di Agrigento si costituiva contestando integralmente le avverse deduzioni.
Con sentenza n. 1610/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando la pretesa limitatamente ad un singolo immobile per il quale risultava presentata regolare denuncia di cessazione del possesso e rigettando tutte le ulteriori doglianze. Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, riproponendo sostanzialmente i medesimi motivi già esaminati e disattesi dal giudice di prime cure.
Il Comune di Agrigento si costituiva in secondo grado, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 26.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di appello, con cui il contribuente insiste nella dedotta nullità degli avvisi per mancanza di sottoscrizione e di valida delega, è privo di fondamento.
In materia di tributi locali trova applicazione l’art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, il quale consente che, negli atti prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché individuato con apposito atto amministrativo. Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che gli avvisi di accertamento recano l’indicazione a stampa del funzionario responsabile del procedimento e del funzionario responsabile del tributo. Ne consegue che gli atti impugnati consentivano al destinatario di individuare chiaramente l’autorità emanante e la paternità del provvedimento, con piena salvaguardia del diritto di difesa.
È quindi infondata anche la censura relativa alla pretesa mancanza di sottoscrizione degli atti.
La sottoscrizione mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, accompagnata dal richiamo alla norma attributiva del potere e agli atti di nomina, è conforme alla disciplina vigente e idonea a garantire la riferibilità dell’atto all’organo competente. È valida tale modalità di sottoscrizione, purché sia identificabile il soggetto responsabile dell’atto, condizione che nel caso di specie risulta soddisfatta.
Inoltre, sulla delega di firma si noti che la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che « la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto.» (Cass. 2.2.2021 n. 2221; 29/03/2019, n. 8814; Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675; 5200/2018).
Parimenti infondato è il motivo con cui l’appellante contesta la sussistenza del presupposto impositivo per gli immobili oggetto di accertamento.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della disciplina TARI, evidenziando che per la generalità degli immobili non risultava presentata alcuna denuncia di cessazione del possesso o di variazione della detenzione e che solo per un immobile era stata documentata una regolare comunicazione, con conseguente parziale annullamento dell’imposizione. È principio costante che l’esclusione o la riduzione del tributo non operano automaticamente, ma presuppongono l’adempimento dell’obbligo dichiarativo da parte del contribuente, al fine di consentire all’ente impositore di verificare in concreto le condizioni dedotte. Neppure può attribuirsi rilievo decisivo alla dedotta “conoscenza aliunde” delle locazioni da parte del Comune, non potendo tale circostanza sostituire l’adempimento formale degli obblighi dichiarativi, la cui funzione è proprio quella di consentire un corretto e completo esercizio dell’attività accertativa.
L’obbligo dichiarativo costituisce lo strumento attraverso il quale il contribuente consente all’Amministrazione di acquisire conoscenza della concreta situazione di fatto rilevante ai fini del tributo, segnatamente dell’occupazione o detenzione dei locali e delle eventuali condizioni che possano incidere sulla determinazione dell’imposta. L’obbligo dichiarativo in materia di tassa rifiuti si rinnova annualmente in caso di omissione. Le condizioni per esenzioni o riduzioni non operano automaticamente, ma devono essere preventivamente dichiarate e documentate. La mancata comunicazione delle circostanze rilevanti impedisce al contribuente di farle valere successivamente in sede di impugnazione dell’atto impositivo. Ne consegue che, in difetto di dichiarazione, l’Ente è legittimato a procedere all’accertamento sulla base degli elementi di cui dispone, in primis il dato catastale. Correttamente l’Ente ha indirizzato l’accertamento al proprietario degli immobili.
Il sistema normativo della TARI prevede la responsabilità solidale tra il possessore dell’immobile e l’eventuale utilizzatore, proprio per evitare che la mancata comunicazione dell’occupazione o detenzione consenta di eludere l’imposizione mediante il reciproco rimpallo di responsabilità tra locatore e locatario. In caso di omessa dichiarazione e mancato versamento del tributo, l’Ente impositore può legittimamente agire nei confronti di entrambi i soggetti obbligati in solido.
La ratio della disciplina è evidente: impedire che l’Amministrazione resti priva di tutela quando la situazione di fatto rilevante ai fini del tributo non sia stata comunicata da alcuno dei soggetti interessati.
In conclusione, l’appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l’appello proposto da Omissis e conferma integralmente la sentenza n. 1610/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, che liquida in euro 991,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Agrigento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23.2.2026





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