RIFIUTI – Tributi locali – TARI – Esenzioni – Produzione rifiuti speciali – Onere probatorio del contribuente e della P.A. – Art. 62, D.Lgs. n. 507/1993 – TARSU – Accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali – DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – Giudizi tra le stesse parti che abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, di cui uno di essi è già stato definito con sentenza passata in giudicato – Soluzione di questioni di fatto e di diritto – Preclusione del riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto – Principio dell’autonomia dei periodi d’imposta.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione:
Regione: Sardegna
Città:
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2025
Numero: 1219
Data di udienza: 13 Ottobre 2025
Presidente: DETTORI
Estensore: MONACA
Premassima
RIFIUTI – Tributi locali – TARI – Esenzioni – Produzione rifiuti speciali – Onere probatorio del contribuente e della P.A. – Art. 62, D.Lgs. n. 507/1993 – TARSU – Accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali – DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – Giudizi tra le stesse parti che abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, di cui uno di essi è già stato definito con sentenza passata in giudicato – Soluzione di questioni di fatto e di diritto – Preclusione del riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto – Principio dell’autonomia dei periodi d’imposta.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA, Sez. III, 16/10/2025 (ud. 13/10/2025), Sentenza n. 1219
RIFIUTI – Tributi locali – TARI – Esenzioni – Produzione rifiuti speciali – Onere probatorio del contribuente e della P.A. – Art. 62, D.Lgs. n. 507/1993.
Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la ricorrenza dei requisiti per l’esenzione dalla Tari riguardante le superfici ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Tale onere non può ritenersi assolto mediante mere dichiarazioni, planimetrie, documentazione ambientale o comunicazioni generiche, occorrendo prova concreta che nelle superfici interessate si producano in via esclusiva o prevalente rifiuti speciali smaltiti a cura e spese del produttore. Mentre spetta all’Amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)
RIFIUTI – TARSU – Accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali – DIRITTO TRIBUTARIO – Giudizi tra le stesse parti che abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, di cui uno di essi è già stato definito con sentenza passata in giudicato – Soluzione di questioni di fatto e di diritto – Preclusione del riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto – Principio dell’autonomia dei periodi d’imposta.
In materia tributaria vale il principio per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.”, così che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente”. Inoltre, in materia di TARSU l’accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, – così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti – elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall’uno all’altro periodo di imposta , con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità”.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA, Sez. III, 16/10/2025 (ud. 13/10/2025), Sentenza n. 1219SENTENZA
Sentenza n. 1219/2025
Depositata il 16/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
MONACA GIOVANNI, Relatore
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 259/2025 depositato il 17/04/2025 proposto da Comune di Olbia – Via Dante 1 07026 Olbia SS elettivamente domiciliato presso Email
contro
Resistente_1 Srl – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 638/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305629 TARI 2018
– sull’appello n. 260/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Comune di Olbia – Via Dante 1 07026 Olbia SS elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl – P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 637/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220230011883940000 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 352/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza appellata al fine di riconoscere la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato. In ogni caso condannare il ricorrente alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: confermare integralmente la sentenza n° 638/2024; condannare l’appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Olbia propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Sassari sez. II n. 638/2024 del 14/10/2024, depositata in data 21/10/2024, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso l’AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305629 TARI 2018, “fatta eccezione per le superfici destinate ad uffici e ad abitazione del portiere”.
Il Comune odierno appellante contesta la sentenza di primo grado poiché essa non riconosce che il cantiere nautico produce sia rifiuti non assimilabili agli urbani (rifiuti industriali) sia rifiuti assimilati agli urbani (carta, plastica ecc..).
La società Resistente_1 srl offre diversi servizi sia di manutenzione ordinaria e straordinaria sia di rimessaggio (semplice ricovero imbarcazioni nel periodo invernale) ed è di tutta evidenza ed è fatto notorio che l’attività di ricovero delle imbarcazioni, nel periodo invernale, terminata l’attività di manutenzione, produce rifiuti assimilabili agli urbani (carta, plastica, vetro ecc) al pari dell’attività di parcheggio custodito delle auto.
Conseguentemente il Comune appellante ha riconosciuto la riduzione del 45% della superficie operativa (rimessaggio/officina e area scoperta operativa) come da regolamento comunale allora vigente, escludendo l’area scoperta stabilmente attrezzata e occupata da impianti di lavorazione sia coperta che scoperta (ad esempio carro ponte e vasche per raccolta fanghi).
Si costituisce in giudizio la società Resistente_1 srl, che contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata.
Nella pubblica udienza del 13/10/2025, è intervenuto il Comune di Olbia che ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni.
Nella camera di consiglio del 13/10/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che è pendente innanzi questa sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II gradi della Sardegna il procedimento iscritto con RGA 260/2025, laddove il Comune di Olbia propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Sassari sez. II n. 637/2024 del 14/10/2024, depositata in data 21/10/2024, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220230011883940000 TARI 2022, “fatta eccezione per le superfici destinate ad uffici e ad abitazione del portiere”.
Non si costituisce in giudizio la società Resistente_1 srl.
Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 546/92, per la riunione con il presente appello R.G.A. 259/2025 dell’appello promosso con R.G.A. 260/2025.
Nel merito, il Collegio ritiene che l’appello del Comune di Olbia sia fondato e che pertanto il recupero portato dal Comune per l’imposta non versata sia legittimo.
In via preliminare il Collegio osserva che si sono succedute, con riferimento alle annualità precedenti, pronunce contrastanti della Corte di Giustizia di primo e di secondo grado. Il Comune appellante fa in particolare presente che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23.11.2023, ha riconosciuto la legittimità dell’operato dell’ufficio in relazione al diniego di rimborso della tassa pagata dalla società appellata per gli anni dal 2000 al 2006 e che questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado, con la sentenza n. 495/2025, ha accolto gli appelli del Comune e riconosciuta la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2015 e 2016 e della cartella relativa all’anno 2020 nei confronti dell’attuale appellato.
A tale riguardo il Collegio, con riferimento all’applicabilità del giudicato esterno favorevole riferito a precedenti annualità, fa presente che la Suprema Corte, con sentenza della sez. trib. del 23/01/2024, n. 2305, una volta ribadito che “in materia tributaria vale il principio per cui: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’ accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.”, così che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis,Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675), ha pure precisato che “in materia di TARSU l’ accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, – così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti – elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall’uno all’altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità”.
Non da ultimo a tale principio si è uniformata la stessa pronunzia della Corte di Cassazione richiamata dal Comune di Olbia, che, accogliendo il ricorso del Comune, ha affermato che “in materia di TARSU l’accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra – così come del resto la produzione degli stessi rifiuti – elemento di fattispecie che non ha i connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall’uno all’altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità”.
Occorre quindi esaminare ogni annualità oggetto del recupero tributario senza che assuma rilevanza l’eventuale giudicato formatosi per altre annualità, in conformità con quanto già deciso da questa Corte con riferimento alla medesima questione.
Al riguardo grava sul contribuente l’onere di dimostrare, per ogni annualità d’imposta, la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese, in quanto il principio secondo cui spetta all’Amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso che la semplice comunicazione al Comune dell’avvio dell’attività di autorimessa costituisse prova in grado di dimostrare l’improduttività di rifiuti da parte dell’immobile: Cass. n. 10634 del 2019).
Anche in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019).
Il Comune, nel rispetto dei principi sopra richiamati, a seguito di accertamenti e documentazione estratta anche dal sito internet della società, ha, da un lato, escluso dalla tassazione l’area stabilmente attrezzata e occupata da impianti di lavorazione sia coperta che scoperta (ad esempio carro ponte e vasche per raccolta fanghi), in cui venivano prodotti esclusivamente rifiuti industriali non assimilabili agli urbani, che erano oggetto di smaltimento a cura e spese delle società stessa, e dall’altro applicato l’imposta ridotta del 45% per le altre aree (magazzino ricambi, rimessaggio, laboratorio artigiano e area scoperta operativa), laddove venivano prodotti, oltre che rifiuti tossici e/o nocivi (c.d. rifiuti pericolosi), anche rifiuti assimilati agli urbani (carta, cartone, plastica, legno, vetro ecc..).
La riduzione dell’imposta è avvenuta ai sensi del contenuto disposto dell’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 che testualmente recita: “ 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti i produttori stessi a provvedere a proprie spese in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.”
La società ritiene di avere fornito la prova che di avere diritto alla detassazione delle superfici di lavorazione industriale “comunicando o meglio denunziando gli esatti metri quadri di superficie di lavorazione industriale e richiedendo (ai sensi dell’art. 8 del regolamento comunale) l’esclusione delle superfici dove si formano con prevalenza rifiuti speciali e pericolosi al cui smaltimento è obbligata per legge tramite ditte specializzate” … “il tutto con dovizia di metri quadri , inquadramento delle aree con foglio e mappale, allegando alla stessa richiesta copia del registro ambientale, delle fatture per smaltimenti, elenco quantitativo dei rifiuti prodotti distinti per codice CER”.
Al riguardo il Collegio ribadisce che quanto asserito e dichiarato e prodotto dalla società Resistente_1 srl non prova in alcun modo che i luoghi riprodotti nelle planimetrie siano stati effettivamente destinati, in ciascuna delle annualità oggetto del presente contenzioso, 2018 e 2022, alla produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali e pertanto che siano esenti dal tributo.
Non è infatti oggetto di indagine la produzione di rifiuti speciali né il corretto smaltimento degli stessi a norma di legge, bensì che nelle aree in questione la produzione di detti rifiuti sia prevalente rispetto a quella di rifiuti di altra natura ovvero che sia esclusiva, che cioè non vengano prodotti rifiuti di altra natura.
La produzione della planimetria dei luoghi infatti nulla innova né prova in ordine alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto, tout court all’esenzione dal tributo. Parimenti la produzione fotografica allegata al fascicolo del giudizio di primo grado è generica, riportando essa una successione indistinta di natanti, che non consente al Collegio di potere esattamente collocare gli stessi nell’occupazione delle aree interessate e quindi valutare la fondatezza di quanto asserito.
In conformità, la Suprema Corte, con sentenza n. 8222 del 14.03.2022, ha ribadito che la produzione dei rifiuti speciali in una porzione dell’insediamento produttivo non esclude, né logicamente né giuridicamente, la produzione anche di rifiuti urbani ordinari che non deve essere provata dall’ente impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo ed obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali. Pertanto gli avvisi di accertamento in esame sono legittimi, in quanto tengono conto della differente tipologia di rifiuti prodotti nelle aree interessate ed in assenza di idonea prova contraria fornita dal contribuente, ad esempio a mezzo di perizia tecnica.
Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, nei giudizi riuniti RGA 259/2025 ed RGA 260/2025, a totale riforma delle sentenze impugnate, accoglie l’appello del Comune di Olbia e per l’effetto dichiara legittimo l’AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305629 TARI 2018 e la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220230011883940000 TARI 2022.
Condanna la società Resistente_1 srl al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, tenuto conto della riduzione del 20% ex art. 15 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992, per il primo grado del giudizio, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge e, per il secondo grado del giudizio, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Sassari il 13.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Giovanni
MONACA Dott. Gianluigi DETTORI





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