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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 17649 | Data di udienza: 29 Settembre 2025

PUBBLICA AMMINISTRAZIONETRIBUTI LOCALI – IMU – Esenzioni – Alloggi sociali – L. n. 214/2011 e succ. mod. dal comma 707 della L. n. 147/2013. (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 29^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2025
Numero: 17649
Data di udienza: 29 Settembre 2025
Presidente: FERRARA
Estensore: ESPOSITO


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONETRIBUTI LOCALI – IMU – Esenzioni – Alloggi sociali – L. n. 214/2011 e succ. mod. dal comma 707 della L. n. 147/2013. (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, Sez. XXIX, 17/10/2025 (ud. 29/09/2025), Sentenza n. 17649

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRIBUTI LOCALI – IMU – Esenzioni – Alloggi sociali – L. n. 214/2011 e succ. mod. dal comma 707 della L. n. 147/2013.

L’esenzione prevista dalla normativa IMU per gli alloggi sociali richiede la rigorosa dimostrazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2008. Grava esclusivamente sul contribuente l’onere di provare, mediante idonea e dettagliata documentazione, che l’immobile possieda le caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali prescritte, sia destinato a soddisfare finalità pubbliche di riduzione del disagio abitativo e sia privo di scopo di lucro. In difetto di tale prova, l’agevolazione non può essere riconosciuta, non essendo sufficiente né l’originaria destinazione pubblica del patrimonio immobiliare né generiche attestazioni di utilizzo sociale. 

Nota:
Un immobile per essere qualificato “alloggio sociale”, è necessario che abbia dei requisiti e delle caratteristiche ben precise (come prescritto dal Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2008 art. 2 comma 7). Ed è esclusivo onere del Ricorrente, per poter usufruire dell’esimente di legge, provare che “L’alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione, un alloggio è considerato adeguato se ha un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare, e comunque non superiore a cinque, oltre ai vani accessori come bagno e cucina. Inoltre, l’alloggio sociale deve essere realizzato secondo principi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.” Nel caso in esame, l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati “…ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato…”. Invero, per beneficiare dell’esenzione non è sufficiente una mera dichiarazione che attesti la destinazione degli immobili a finalità sociali bensì vale il principio per cui l’agevolazione Imu per gli alloggi sociali presuppone una documentazione probatoria rigorosa e dettagliata. Pertanto nel rispetto del Dm 22 aprile 2008, affinché gli immobili possano essere considerati “alloggi sociali”, essi devono non solo essere destinati a categorie socialmente svantaggiate, ma anche non avere scopo di lucro, requisito che deve essere dimostrato attraverso documenti verificabili (vds. anche Cass. ord. n. 6380/2024).


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, Sez. XXIX, 17/10/2025 (ud. 29/09/2025), Sentenza n. 17649

SENTENZA

Sentenza n. 17649/2025
Depositata il 17/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

FERRARA ETTORE, Presidente
ESPOSITO CARMINE, Relatore
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 1180/2025 depositato il 20/01/2025 proposto da

Ricorrente 

Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Somma Vesuviana – Piazza Vittorio Emanuele Iii, N.26 80049 Somma Vesuviana NA elettivamente domiciliato presso Email_2 
Ge.se.t. Italia Spa – 05946940631

Difeso da
Difensore_3 – CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1921 IMU 

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16014/2025 depositato il 29/09/2025

Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto tempestivamente depositato il Ricorrente, in persona del Rappresentante, propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l’avviso di accertamento dettagliatamente specificato in epigrafe, emesso dal Comune di Somma Vesuviane da Ge.Se.T. Italia s.p.a. (concessionario del servizio di gestione ordinaria e riscossione volontaria e coattiva e della gestione straordinaria dei tributi locali del Comune di Somma Vesuviana), relativo ad omesso/parziale versamento dell’I.M.U. per l’anno d’imposta 2021, concernente gli immobili, ivi specificati, di proprietà del Comune di Napoli, ricadenti nel Comune di Somma Vesuviana, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: diritto all’esenzione IMU trattandosi d’immobili che posseggono le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (cosiddetti Alloggi Sociali); difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 2 e 7, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011, come modificato dal comma 707 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013.

Si è costituita Ge.Se.T. Italia s.p.a. ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza odierna la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell’Ufficio, all’esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente occorre rilevare che il Ricorrente ha dedotto che a seguito della notifica dell’atto impugnato di aver chiesto tempestivamente lo sgravio totale dell’accertamento stesso, per effetto del riconoscimento dell’esenzione totale per gli immobili (alloggi sociali) ai sensi del lett. b), comma 2, dell’art.13 del DL n. 201/2011; in particolare, con nota, inviata via pec, al Comune di Somma Vesuviana in data 17 giugno 2022, aveva già trasmesso allo stesso ente impositore le dichiarazioni IMU 2021 e 2022 “al fine del riconoscimento dell’esenzione per gli immobili che posseggono le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (cosiddetti Alloggi Sociali)”; che tuttavia, la suddetta richiesta di annullamento in autotutela veniva, a dire di parte ricorrente, illegittimamente rigettata.

Ancora parte ricorrente deduce che gli alloggi in disamina risultano essere di proprietà del Comune di Napoli e che, sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche e delle finalità sociali cui sono destinati, tali alloggi sono stati realizzati autonomamente da soggetti privati per adibirli a “civili abitazioni”, mediante licenze e autorizzazioni edilizie regolarmente rilasciate dal Comune di Somma Vesuviana sulla base dei progetti e secondo le caratteristiche riportate negli stessi. Tali alloggi, pur presentando caratteristiche di “abitazioni civili”, sono stati destinati dal Ricorrente ad uso “sociale”, ovvero equiparandoli ad “alloggi popolari” di Edilizia Residenziale Pubblica. In particolare essi furono, in un periodo successivo alla loro realizzazione, acquistati dal Commissariato Straordinario di Governo di cui al Titolo VIII della Legge 219/81, con i poteri di cui all’art. 84 ed usufruendo dei fondi di cui al comma 5-bis dell’art. 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211. Tale acquisizione si era resa necessaria per far fronte alle esigenze di allocazione definitiva dei nuclei familiari che erano stati temporaneamente ospitati nei campi containers o in altre sistemazioni provvisorie, in attuazione dell’allora art. 2, comma 4, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791: tutti elementi che farebbero derivare il diritto all’esenzione IMU. IL Comune di Napoli cita giurisprudenza favorevole a tali tesi (Comm. trib. provinciale Foggia sez. II, 10 febbraio 2021, n. 143-05-21; Corte Giustizia Trib. I grado Taranto sez. I, 13 giugno 2023, n. 624)

Tali doglianze sono infondate.

Invero, va innanzi tutto precisato che il Ricorrente ha versato l’Imu per i cespiti in disamina fino al 2019.

Ma, soprattutto, la mera dichiarazione IMU fatta dal Ricorrente che attesti la destinazione degli immobili a finalità sociali, non è assolutamente sufficiente ai fini dell’esenzione invocata, in quanto si rende necessaria una documentazione probatoria dettagliata che dimostri la sussistenza dei requisiti del DM 22 aprile 2008 (quali, ad esempio, il rispetto della dimensione prevista dal comma 7 dell’art. 2 dal predetto DM 22/04/2008); documentazione che, nel caso di specie, è del tutto assente. La ricostruzione che ne fa il Comune di Napoli in ordine all’originario acquisto di detti cespiti dal Cipe per far fronte alle conseguenze post terremoto del 1980, non è di fatto sufficiente a dimostrate l’attualità della destinazione sociale del detto patrimonio immobiliare dell’Ente ricorrente sul territorio del Comune di Somma Vesuviana.

Infatti, come è noto, un immobile per essere qualificato “alloggio sociale”, è necessario che abbia dei requisiti e delle caratteristiche ben precise (come prescritto dal Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2008 art. 2 comma 7). Ed è esclusivo onere del Ricorrente, per poter usufruire dell’esimente di legge, provare che “L’alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione, un alloggio è considerato adeguato se ha un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare, e comunque non superiore a cinque, oltre ai vani accessori come bagno e cucina. Inoltre, l’alloggio sociale deve essere realizzato secondo principi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.”

Tale normativa implica che non sia sufficiente dichiarare genericamente che un immobile possieda le caratteristiche di un alloggio sociale. È necessario, invece, fornire prove concrete, quali la verifica delle dimensioni e del numero di vani previsti dal comma 7 dell’art. 2 del DM 22/04/2008, ecc..

Su tale falsariga si attesta la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, ordinanza Corte di Cassazione n. 28013 del 30/10/2024) che ha ribadito il principio secondo cui l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati “…ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato…”. Invero, per beneficiare dell’esenzione non è sufficiente una mera dichiarazione che attesti la destinazione degli immobili a finalità sociali bensì vale il principio per cui l’agevolazione Imu per gli alloggi sociali presuppone una documentazione probatoria rigorosa e dettagliata. Pertanto nel rispetto del Dm 22 aprile 2008, affinché gli immobili possano essere considerati “alloggi sociali”, essi devono non solo essere destinati a categorie socialmente svantaggiate, ma anche non avere scopo di lucro, requisito che deve essere dimostrato attraverso documenti verificabili (vds. anche Cass. ord. n. 6380/2024).

Ogni altra questione è assorbita.

Per quanto sopra detto, la Commissione, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.

In considerazione della natura dell’atto impugnato, della condotta delle parti, della complessità delle questioni giuridiche poste all’esame del giudicante, dei contrasti di giurisprudenza, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

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