RIFIUTI – Conferimento a società private dei rifiuti speciali – Tracciabilità del flusso – Comunicazione preventiva alla P.A. – Calcolo delle superfici produttive di rifiuti speciali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Presunzione di produttività dei rifiuti urbani – Debenza TARI – Esonero – Presupposti e limiti.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Caserta
Data di pubblicazione: 6 Novembre 2025
Numero: 4762
Data di udienza: 15 Ottobre 2025
Presidente: DI CARLO
Estensore: DI COSTANZO
Premassima
RIFIUTI – Conferimento a società private dei rifiuti speciali – Tracciabilità del flusso – Comunicazione preventiva alla P.A. – Calcolo delle superfici produttive di rifiuti speciali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Presunzione di produttività dei rifiuti urbani – Debenza TARI – Esonero – Presupposti e limiti.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di CASERTA Sez. 8^, 06/11/2025 (ud. 15/10/2025), Sentenza n. 4762
RIFIUTI – Conferimento a società private dei rifiuti speciali – Tracciabilità del flusso – Comunicazione preventiva alla P.A. – Calcolo delle superfici produttive di rifiuti speciali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Presunzione di produttività dei rifiuti urbani – Debenza TARI – Esonero – Presupposti e limiti.
In materia di TARI, l’esclusione dalla superficie imponibile delle aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, smaltiti a cura e spese del produttore mediante soggetti privati autorizzati, non opera automaticamente, ma è subordinata alla preventiva comunicazione al Comune e alla prova, da parte del contribuente, dell’effettiva sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’esenzione, mediante idonea dichiarazione originaria o di variazione e adeguata documentazione attestante tipologia dei rifiuti, quantità, superfici interessate e corretto smaltimento secondo la normativa vigente. In difetto di tale adempimento dichiarativo e probatorio, permane la presunzione di produttività dei rifiuti urbani e la conseguente debenza della TARI, restando in ogni caso dovuta la quota fissa del tributo, quale componente destinata alla copertura dei costi generali del servizio, mentre l’eventuale esonero può riguardare esclusivamente la quota variabile e nei limiti delle superfici effettivamente escluse. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di CASERTA Sez. 8^, 06/11/2025 (ud. 15/10/2025), Sentenza n. 4762SENTENZA
Sentenza n. 4762/2025
Depositata il 06/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
DI COSTANZO PASQUALE, Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 1754/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Falciano Del Massico – C/o Casa Comunale 81030 Falciano Del Massico CE
Difeso da
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1374 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4442/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: Nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Nominativo_1 ricorre avverso l’avviso di accertamento N. 1374 del 09.12.2024 concernente il mancato/omesso parziale pagamento TARI anno 2019 per un importo complessivo di €. 11.249,00, notificato in data 10/01/2025 e chiama in causa il Comune Di Falciano del Massico (CE).
Il Comune Di Falciano del Massico (CE) si è costituito, ha depositato memorie difensive e chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorrente contesta che la sua utenza è non domestica, sostiene che conferisce i rifiuti al di fuori del servizio pubblico e, quindi, non è soggetto al pagamento della tariffa intera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente pone come unico motivo a sostegno dell’impugnativa dell’avviso di accertamento la circostanza che trattandosi di un’utenza non domestica che conferisce al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani, la stessa non sarebbe assoggettabile al pagamento della TARI per la parte variabile ed invece sarebbe tenuta a pagare soltanto la parte fissa. A sostegno di tale assunto deposita un contratto stipulato esclusivamente per la durata di un anno con la società Società_1 e Società_2 S.r.l. in data 03.12.2018, avente ad oggetto lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Inoltre, produce, senza rivestirne pregio alcuno, un’offerta economica per lo smaltimento dei rifiuti da parte dei Società_3 S.r.l. avente validità di 30 gg. dal 14.10.2019; così come poi nulla vale a dimostrare il rapporto di prova della Società_4 S.r.l. del 14.11.2019.
Il conferimento a società private dei rifiuti speciali deve essere preventivamente comunicato al Comune, seguendo le normative ambientali in vigore. La comunicazione è necessaria non solo perché l’Ente di appartenenza, nel caso specifico il Comune di Falciano del Massico (Ce), doveva esserne messo a conoscenza, ma anche per tracciare il flusso dei rifiuti speciali prodotti da attività economiche, nonché garantire la corretta gestione e lo smaltimento secondo le leggi. Quindi nel 2019 le aziende che producevano rifiuti speciali non pericolosi che li conferivano a società private per il recupero o lo smaltimento dovevano preventivamente ed obbligatoriamente comunicare al Comune il tipo di rifiuto, la quantità, l’operatore a cui era affidato, oltre che chiaramente effettuare la comunicazione annuale al catasto rifiuti. Oltre a adempiere al dovere di informazione preventivo, quella che doveva essere provata in termini documentali era anche l’entità effettiva delle superfici in cui venivano prodotti i rifiuti speciali, quali erano quelli derivanti da imballaggi terziari, e non i rifiuti urbani o assimilati nei quali risultano inclusi, invece, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari che sono considerati rifiuti urbani.
Le superfici produttive di rifiuti speciali, per poter essere esonerate dal pagamento della Tari, necessitano della presentazione di una dichiarazione al Comune che, comunque, imponeva alla ricorrente di inoltrare la richiesta di esenzione in relazione alla durata di ogni rapporto contrattuale comunicato e/o la richiesta di riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore aveva già dimostrato di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La stessa ricorrente, poi, doveva fornire la dimostrazione che le superfici indicate nella dichiarazione producevano prevalentemente rifiuti speciali, oltre che era necessario provare che le aree fossero state utilizzate come deposito di materie prime e merci. In ogni caso, però, la quota fissa della Tari era sempre dovuta indipendentemente dalla produzione di rifiuti speciali e le imprese che producevano rifiuti speciali erano tenute a pagare la quota fissa perché serviva a finanziare i costi complessivi del servizio.
L’esonero dal pagamento era limitato solo alla quota variabile, che comunque non risulta pagata dalla ricorrente, così come è sempre dovuto il pagamento della quota fissa unitamente alla quota variabile nel caso in cui ci si trova difronte ad un utilizzo residenziale di parte del complesso immobiliare avente uso domestico riguardo la categoria catastale di riferimento.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, laddove ci si avvalga di un servizio privato il Comune “non tenga conto di quella parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. È stato da tempo chiarito, però, che tali esclusioni non sono tuttavia automatiche in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, disponendo inoltre che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 – 01). Quindi, non avendo mai la ricorrente comunicato formalmente alcunché e, per l’effetto, il Comune di Falciano del Massico (Ce) non ha avuto contezza di tale conferimento a soggetti privati. La società Ricorrente_1 S.r.l. non ha fatto richiesta di esonero, non ha consentito al Comune di verificare i locali o le aree ove prevalentemente si formano rifiuti speciali, risulta la ricorrente tenuta al pagamento della TARI, così come calcolata ed individuata nell’avviso di accertamento.
Le eccezioni della ricorrente sono infondate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in E. 500,00 oltre oneri accessori se dovuti.





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