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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 215 | Data di udienza: 13 Gennaio 2026

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Incentivi fiscali per investimenti in imprese innovative – IRPEF – Agevolazioni – Investimenti in start-up innovative – Detrazione – D.M. 28/12/2020. (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 24 Gennaio 2026
Numero: 215
Data di udienza: 13 Gennaio 2026
Presidente: GLENDI
Estensore: LATTI


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Incentivi fiscali per investimenti in imprese innovative – IRPEF – Agevolazioni – Investimenti in start-up innovative – Detrazione – D.M. 28/12/2020. (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sez. VI, 24/01/2026 (ud. 13/01/2026), Sentenza n. 215
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Incentivi fiscali per investimenti in imprese innovative – IRPEF – Agevolazioni – Investimenti in start-up innovative – Detrazione – D.M. 28 dicembre 2020.
 
In tema di incentivi fiscali per investimenti in imprese innovative ex D.M. 28 dicembre 2020, per godere della detrazione IRPEF pari al 50% dell’investimento effettuato rileva, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, la data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa ai fini dell’iscrizione nel registro speciale delle imprese. L’effettiva iscrizione nel registro della start-up è attività della camera di commercio, pertanto l’eventuale ritardo nell’iscrizione non fa venire meno la spettanza del beneficio fiscale ove ricorrano in concreto i requisiti richiesti dalla legge.
 
Pres. GLENDI, Rel. LATTI

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sez. VI, 24/01/2026 (ud. 13/01/2026), Sentenza n. 215

SENTENZA

Sentenza n. 215/2026
Depositata il 24/01/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

GLENDI GRAZIELLA, Presidente
LATTI FRANCO, Relatore
GATTI LAURA, Giudice

in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 482/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da ===
Ricorrente  
Difeso da
Difensore ===
ed elettivamente domiciliato presso Email ===

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano – Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI elettivamente domiciliato presso Email ===

Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 3388/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5 e pubblicata il 01/08/2024

Atti impositivi:
– DINIEGO AUTOTUT n. 01862572185 DINIE.AUTOTUTEL 2020
– DINIEGO AUTOTUT n. 01862572185 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 16/01/2026

Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate 3 Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio Territoriale di Milano 4 ha notificato il 7 novembre 2023 al sig. Ricorrente_1 ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, l’atto n. 01862572185 con il quale, a seguito di controllo formale della Dichiarazione dei Redditi PF 2021 -anno di imposta 2020- ha disconosciuto la detrazione del 50%, pari a Euro 10.000,00 oltre ad irrogare sanzioni per euro 2.030,40, derivante dall’investimento effettuato, nell’anno 2020, a favore della Società === S.r.l. di cui il ricorrente è amministratore e legale rappresentante, nonché socio unico.

Avverso il sopracitato atto il sig. Ricorrente_1 ha presentato l’istanza di autotutela in seguito alla quale l’Ufficio ha ritenuto di non condividere le argomentazioni rese dalla parte ed ha notificato tramite Pec in data 22 gennaio 2024 il diniego espresso.

Il contribuente in data 6 febbraio 2024 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO chiedendo l’annullamento parziale del diniego e, conseguentemente, dell’Atto n. 01862572185 con riferimento alla contestazione oggetto di giudizio, ovvero in, in subordine, di annullare la sanzione applicata.

La Corte adita, con sentenza n. 3388/2024, ha respinto il ricorso, compensando le spese.

Il sig. Ricorrente === ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l’ufficio ne ha chiesto la conferma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il contribuente ha tempestivamente impugnato il diniego di autotutela in quanto il ricorso si rivela tardivo rispetto alla comunicazione dell’esito del controllo della dichiarazione ex art. 36 ter d.p.r. n.602 del 1973 notificato il 7 novembre 2023 per quanto nella domanda si faccia riferimento anche a quest’atto, e va, altresì, evidenziato che il contribuente stesso ha qualificato l’impugnazione ex art.19, comma 1, lett, g-ter, D.lgs. n. 546/1992 e art. 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente, quindi avverso un diniego espresso di “autotutela facoltativa”.

I primi giudici hanno respinto il ricorso con la seguente motivazione: “Si vuole rimarcare che la semplice lettura della D.M. 28 dicembre 2020 “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PM innovative, pubblicato in G.U. n. 38 del 15.2.21, rende evidente la correttezza del provvedimento impugnato. Il citato decreto all’1,” “Ambito di applicazione e definizione” comma 7, lett. C) definisce “per start-up innovativa si intende la società indicata anche all’art. 25, comma 2 del D.L. 18.10.2012, n. 179 che al comma 8 precisa “Per le Start-up innovative di cui ai comma 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’ 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.

“Inoltre, lo D.M. 28.11.2020 all’art. 2 precisa “che per impresa beneficiaria dell’investimento agevolato si intende la star-up innovativa o la PM innovativa regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento” non lasciando con questa definizione alcun possibile dubbio interpretativo sulla necessità che il beneficiario debba essere iscritto nell’apposita sezione speciale, non essendo equipollente avere in corso la sola domanda di iscrizione, sia pure presentata nei termini” “Ciò posto è appena il caso di sottolineare che i successivi articoli del citato decreto art. 3 comma 6 e 5 comma 7 si riferiscono alle modalità e tempistiche dell’investimento agevolato, nonché alla procedura di presentazione dell’istanza di ricuocimento dell’aiuto, ma non possono trovare applicazione in assenza del presupposto soggettivo indicato all’art. 2 comma 2, sulla regolare iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese”.

Il contribuente contesta la sentenza eccependo i seguenti motivi:
ERRONEITA’ DELLA SENTENZA AVUTO RIGUARDO AL DEDOTTO PROFILO DELLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 28 DICEMBRE 2020.
ILLEGITTIMITA’ DEL DINIEGO ESPRESSO ALL’AUTOTUTELA FACOLTATIVA.
ERRONEITA’ DELLA SENTENZA AVUTO RIGUARDO AL DEDOTTO MOTIVO SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 D.LGS. N. 472/1997 E 10 DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000.
BUONA FEDE. ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE.

Nell’appello il contribuente lamenta, in sostanza, che i primi giudici non hanno ammesso la deducibilità dell’investimento per il solo fatto che, la Società non risultava iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro, a nulla rilevando la circostanza di “avere in corso la sola domanda di iscrizione, sia pure presentata nei termini”. Ma, soprattutto, evidenzia che, a prescindere dalla regolare presentazione dell’istanza di iscrizione al registro speciale, non è stato considerato -circostanza trascurata dai primi giudici- che tutte le condizioni prescritte dal citato D.M. 28 dicembre 2020 sono state senza ombra di dubbio rispettate. L’iter di iscrizione si è concluso positivamente dal momento che la Società è stata regolarmente costituita in data 24 novembre 2020 e sono presenti tutti i requisiti che consentono di ritenere pienamente operativa la start-up, compresa l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese per le Start Up Innovative, avvenuta il 3 febbraio 2021, ma con deposito della domanda il 17 dicembre 2020. Ed il ritardo dell’Ufficio del Registro Imprese nell’iscrizione del registro speciale non può riflettersi sulla spettanza, o meno, dell’agevolazione in parola, dovendosi valutare esclusivamente se il contribuente, che intendeva accedervi, ha rispettato o meno il termine del 31.12.2020, come è effettivamente accaduto nel caso di specie.

In tal senso, deve essere interpretato l’art. 3, comma 6 del D.M. 28 dicembre 2020, che prevede il rilievo del conferimento –in ogni caso – nel periodo d’imposta in corso “alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa (…) dell’atto costitutivo”. Ciò significa che, ai fini della fruizione del beneficio fiscale e, quindi, della detrazione, dall’imposta lorda di un importo pari al 50% dell’investimento effettuato, il periodo di imposta in cui il conferimento deve intendersi effettuato coincide – in ogni caso – con la data del deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione della Start-Up Innovativa, presso la sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’appello deve essere accolto.

Questa Corte ritiene che l’iscrizione della Start-up nel registro speciale delle imprese presso la camera di Commercio rappresenti una condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l’effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare.

L’iscrizione nelle speciali sezioni speciali del registro comporta gli effetti di semplice pubblicità notizia ed è riconducibile a ragioni di carattere formale sottese ad un regime pubblicistico volto soprattutto a tutelare l’affidamento dei terzi che intrattengono rapporti con l’impresa.

È non considerarsi “costitutiva” la Start-up per la mera iscrizione al registro speciale delle imprese, anche perché questa avviene “automaticamente” da parte della Camera di commercio, senza nessun controllo dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di start-up. E, infatti, l’Autorità amministrativa competente può sempre contestare l’assenza dei requisiti previsti dalla legge ad una Start-up quando ritiene che manchino i requisiti previsti dalla legge, e questo nonostante l’iscrizione al registro speciale delle imprese che assolve ad una semplice funzione informativa. Ed ovviamente compete al giudice la verifica giudiziale circa il possesso dei requisiti della start-up innovativa, verifica che non si limita al controllo formale effettuato dalla Camera di commercio in sede di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, ma si concretizza in un controllo sostanziale finalizzato all’effettiva esistenza dei requisiti.

In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte in una vicenda analoga relativa alla valenza dell’iscrizione al registro speciale delle imprese di una start-up per cui era stato richiesto il fallimento, che ha affermato :“pertanto, a fronte dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese, l’attività di verifica rispetto all’atto amministrativo iscrizionale deve essere demandata «ogni volta e caso per caso » all’autorità giudiziaria, poiché quell’atto «non instaura una particolare presunzione» (da ultimo, Cass. 281/2021). 7. – Il medesimo ragionamento vale nella fattispecie in esame, una volta che ci si interroghi su quale sia l’autorità competente a verificare, in via esclusiva o concorrente, il possesso dei requisiti sostanziali della start-up innovativa di cui sia invocato il fallimento.” (cassazione, ordinanza sez. 1, n. 21152/2022).

Nel caso in specie, la società ha fatto tutto quanto necessario per l’accesso al beneficio in parola rispettando modalità, termini e condizioni, ed ha presentato nei termini la domanda di iscrizione al registro speciale della Camera di Commercio (il 17.12.2020), come previsto dall’art. 3 del richiamato D.M. 28 dicembre 2020, che prevede espressamente che il periodo di imposta che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione, è quello del deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione della Start-Up Innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese; periodo che – nella specie –coincide con l’anno 2020.

A parere di questa Corte, l’inerzia della camera di commercio non può pregiudicare il diritto alla fruizione della detrazione del 50% sull’investimento, sia perché la domanda è stata presentata nei termini, sia perché la stessa iscrizione è un requisito formale, la cui tardività non fa venire meno l’esistenza della start-up né tanto meno la fruizione del beneficio.

Per quanto sopra, in riforma della sentenza, si accoglie l’appello del contribuente relativamente al diniego espresso di autotutela dell’ufficio. Considerata la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese in entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, in parziale accoglimento dell’appello, annulla il diniego espresso di autotutela facoltativa. Spese compensate per entrambi i gradi.

Milano, 13 gennaio 2026.

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