DIRITTO DELL’ENERGIA – Diritto dell’ambiente – Agevolazione – Energia da fonti rinnovabili – Sovraccosti – Approccio incrementale – Art. 6 L. n. 388/2000.
Provvedimento: SENTENZAXXII,
Sezione: 22^
Regione: Puglia
Città:
Data di pubblicazione: 24 Aprile 2026
Numero: 1354
Data di udienza: 14 Aprile 2026
Presidente: Toriello
Estensore: Toriello
Premassima
DIRITTO DELL’ENERGIA – Diritto dell’ambiente – Agevolazione – Energia da fonti rinnovabili – Sovraccosti – Approccio incrementale – Art. 6 L. n. 388/2000.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, SEZIONE XXII, 24/04/2026, (ud. 14/04/2025), Sentenza n. 1354
DIRITTO DELL’ENERGIA – Diritto dell’ambiente – Agevolazione – Energia da fonti rinnovabili – Sovraccosti – Approccio incrementale – Art. 6 L. n. 388/2000.
L’agevolazione di cui ai commi 13 e 15 dell’art. 6 della L. n. 388 del 2000 non può essere riconosciuta a quelle imprese che sono state costituite proprio allo scopo di produrre energia da fonti rinnovabili. Queste società, infatti, non avrebbero potuto impiegare, in via alternativa, fonti tradizionali di energia, né utilizzare impianti meno inquinanti; poiché, dunque, l’investimento incentivabile deve essere «calcolato con l’approccio incrementale», e poiché ciò significa che deve guardarsi ai sovraccosti che la società ha dovuto sostenere per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale, non può che concludersi che una società costituita proprio allo scopo di costruire impianti fotovoltaici non si è mai trovata nelle condizioni di scegliere se costruire un impianto di produzione di energia da fonti tradizionali o costruire un impianto fotovoltaico, e, dunque, non ha mai sostenuto i sovraccosti di cui sopra.
Pres./Rel Toriello
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, SEZIONE XXII, 24/04/2026, (ud. 14/04/2025), Sentenza n. 1354SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il 14/04/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TORIELLO MICHELE, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 14/04/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 2894/2021 depositato il 23/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Difensore_3 – CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Difensore_3 – CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CONTRO
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce – Viale Otranto 73100 Lecce LE elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 1117/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 13/07/2021
Atti impositivi:
– DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2015
– DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2016
– DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni dopo ampia discussione. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rappresentante della Ricorrente_1corrente in Lecce, presentava in data 15 giugno 2019 istanza di rimborso dell’IRES versata negli anni di imposta 2015, 2016 e 2017, richiamando l’art. 6, commi 13 ss., legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. agevolazione Tremonti Ambiente), secondo cui la quota di reddito delle piccole e medie imprese, destinata ad investimenti ambientali, non concorre a formare la base imponibile di reddito, in relazione agli investimenti ambientali effettuati negli anni 2009 e 2010 per la costruzione, installazione e successiva messa in opera di impianti fotovoltaici, investimenti per i quali aveva già ottenuto l’accesso alla c.d. tariffa incentivante prevista dal cd. II Conto energia di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
Formatosi dopo 90 giorni il silenzio-diniego sull’istanza, il contribuente presentava ricorso che, con sentenza n. 1117 depositata il 13 luglio 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, disponendo la compensazione tra le parti delle spese di lite.
I primi giudici, ricostruito il quadro normativo, ritenevano la cd. agevolazione Tremonti Ambiente cumulabile con gli incentivi erogati dal GSE per il III, IV e V Conto Energia, di cui ai decreti ministeriali 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, ed evidenziavano che, anche a voler ritenere che l’agevolazione fosse cumulabile anche con gli incentivi erogati dal GSE per il II Conto Energia, la richiesta di rimborso in questione doveva comunque ritenersi tardiva, essendo stata presentata il 15 giugno 2019, «quando la detassazione prevista dalla Tremonti ambiente non sussisteva più in quanto abrogata a far data dal 26 giugno 2012»; concludevano, dunque, nel senso che «l’istanza di rimborso, per usufruire dell’agevolazione della Tremonti Ambiente, presentata dalla società è inammissibile, riguardando una norma non più applicabile al momento
della richiesta».
Il contribuente ha presentato appello avverso l’indicata sentenza, deducendo:
1) «illegittimità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione (violazione dell’art. 112 c.p.c., applicabile al rito tributario per rinvio espresso dall’art. 1, c. 2) e in ogni caso per errata individuazione della tariffa incentivante applicabile all’impianto fotovoltaico realizzato dalla Società (violazione dell’art. 7 L. 129/2010 di conversione del D.L. 105/2010)»: chiede dichiararsi nulla la sentenza impugnata per via dell’errore nel quale è incorso il collegio di prime cure, laddove ha ritenuto legittimo il rifiuto del rimborso perché l’impianto in questione, rientrante della disciplina del III Conto energia, era entrato in esercizio il 30 giugno 2011, mentre invece, come ampiamente documentato e come riconosciuto anche dall’Ufficio nelle sue controdeduzioni, gli impianti erano entrati in funzione il 30 dicembre 2009;
2) «illegittimità della sentenza di primo grado per errata interpretazione della normativa in materia di c.d. Tremonti Ambiente relativamente alla modalità di fruizione differita dell’agevolazione a mezzo richiesta di rimborso (violazione e falsa applicazione dell’art. 6, c. 13-19, L. 388/2000, dell’art. 23, c. 7, D.L. n. 83/2012 e dell’art. 38 D.P.R. 602/1973)»: si evidenzia che l’art. 23 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha abrogato l’agevolazione Tremonti ambiente, ma ha espressamente salvaguardato «i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge», e, quindi, anteriori al 26 giugno 2012; se, dunque, gli investimenti avviati entro il 26 giugno 2012 hanno mantenuto il diritto a beneficiare della detassazione ambientale, il diritto doveva essere riconosciuto alla società appellante, che, come si è ampiamente documentato, aveva avviato il suo investimento e collaudato gli impianti ben prima di quella data.
L’appellante deduce, infine:
* che non ha alcun rilievo la tardività dell’istanza di rimborso enfatizzata dall’Ufficio e dai primi giudici, atteso che la scarsa tempestività con cui il legislatore è intervenuto per fornire i necessari chiarimenti in materia di fruizione dell’agevolazione in parola «ha inciso in maniera sostanziale sulle tempistiche e le modalità di ottenimento della detassazione ambientale, risultando di fatto preclusa alla Società la tempestiva rettifica delle dichiarazioni dei redditi relative all’esercizio in cui era stato sostenuto l’investimento a norma dell’art. 2, c. 8-bis, D.P.R. 322/1998 pro tempore in vigore [..] L’incertezza è perdurata nel tempo. Solo a titolo di esempio, si rammenta infatti che il MISE ha provveduto ad indicare i termini di cumulabilità con le tariffe incentivanti solo in data 18.06.2015”; ciò che rileva è che l’istanza di rimborso sia stata presentata nel pieno rispetto entro 48 mesi dal termine per il pagamento del saldo d’imposta, e, dunque, nel pieno rispetto di quanto previsto in tema di rimborso dall’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602»;
* che sussistevano nel caso di specie tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per la fruizione dell’invocato beneficio: in proposito l’appellante evidenzia che la verifica deve guardare al momento del collaudo, e non, come ritenuto dall’Ufficio, con riguardo all’esercizio precedente; nel caso di specie al momento dell’avvio dell’investimento, che coincide con quello del collaudo, la società risultava partecipata da Società_2 Ltd. (oggi Società_2) e non più da Società_3 S.r.l., che aveva già ceduto la propria partecipazione totalitaria alla prima; la società era dunque parte del gruppo Società_4, mantenendo autonomia dalle altre imprese del gruppo.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese e competenze, ribadendo la correttezza del proprio operato ed evidenziando che le sentenze impugnate sono fondate su argomentazioni ineccepibili, non adeguatamente contrastate dall’appellante.
Ribadisce che la società appellante ha richiesto in maniera tardiva il rimborso, «avendo la stessa manifestato l’intenzione di avvalersi della citata agevolazione per la prima volta soltanto in data 16 giugno 2016 con la presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta Ires, quando la detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente non sussisteva più in quanto abrogata a far data dal 26 giugno 2012»: dunque, «nel caso di specie il diritto al riconoscimento all’agevolazione è venuto meno non avendo l’odierna appellante avviato il procedimento diretto a ottenere la detassazione ambientale entro il 26 giugno 2012»; l’Ufficio evidenzia, inoltre, che l’incertezza sulla cumulabilità delle diverse agevolazioni si era dissolta ben prima del 26 giugno 2012, e, dunque, quando non erano ancora scaduti «i termini per procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa o dell’istanza di rimborso per far valere il versamento di imposte che, per effetto dell’applicazione del beneficio della detassazione ambientale, dovevano ritenersi non dovute».
Ripropone tutte le eccezioni già sviluppate nelle controdeduzioni depositate in primo grado, ed in particolare quella sulla insussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per fruire dell’agevolazione in oggetto, ribadendo che è a suo avviso necessario guardare al bilancio approvato al 31 dicembre 2008, e che all’epoca la società era posseduta al 100% dalla Società_3 srl, socio unico e unico fornitore degli impianti fotovoltaici e quindi controllore di diritto e di fatto della società: nel 2008 Società_3 srl era una società di grandi dimensioni, detenuta per il 99% dalla multinazionale britannica Società_5; non si è, dunque, in presenza di una piccola o media impresa, e, aggiunge l’Ufficio, non vi sono motivi per consentire a società di grandi dimensioni di usufruire dell’agevolazione «cedendo poi il 100% delle loro quote, appena messo in funzione l’impianto, addirittura a multinazionali straniere che compiono così un investimento utilizzando risorse statali messe a disposizione di soggetti più fragili, piccole/medie imprese».
L’appellante ha depositato memorie, ribadendo che l’analisi dimensionale volta alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo va effettuata al momento dell’avvio dell’investimento, e quindi nel caso di specie in relazione all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della sottoscrizione dell’agevolazione, e che, nel caso di stipula di contratti di appalto, come avvenuto nel caso di specie, l’agevolazione spetta unicamente al committente a decorrere dal periodo di imposta in cui si sia perfezionata l’accettazione dell’opera da parte dello stesso committente.
Dunque, poiché va tenuto distinto il momento di maturazione del diritto all’agevolazione, che coincide con quello di effettuazione degli investimenti, dal momento a partire dal quale è possibile fruire dell’agevolazione stessa, vale a dire il periodo di imposta a partire dal quale entra in esercizio l’impianto, occorre rilevare che nel caso di specie l’accettazione e il collaudo degli impianti hanno avuto luogo non prima del 23 marzo 2010, sicché «a decorrere da tale data bisogna far riferimento esclusivamente ad Società_4 Società_4 Ltd. (oggi Società_4) per lo screening del requisito soggettivo », che, ribadisce l’appellante, era senz’altro sussistente.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha depositato memorie. Rappresenta che la società appellante «è un’impresa di scopo, in quanto svolgente, fin dalla sua costituzione e per oggetto sociale, l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (come risulta dalla visura camerale storica depositata in giudizio dalla controparte). Attività che, chiaramente, viene svolta a scopo di lucro. L’agevolazione richiesta [..] non compete alle imprese di scopo, ossia alle imprese che fanno della produzione di energia “pulita” appunto lo scopo della loro attività, ma soltanto alle imprese che producono e impiegano energia da fonte rinnovabile solo come mezzo della loro attività industriale. In altri termini, l’agevolazione spetta a quell’impresa, ad esempio produttrice di materiale ottico, che originariamente alimentava gli impianti con fonti di energia inquinanti e ad un certo punto decide di ricorrere a fonti “pulite”, in tal modo adempiendo alla finalità di «prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente» indicata dall’articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. L’agevolazione, di contro, non spetta a quelle imprese che sono state costituite allo scopo di -o comunque, il cui oggetto sociale consiste nel- produrre energia da fonte rinnovabile affinché, dietro cessione a titolo oneroso, imprese terze possano prevenire, ridurre o riparare danni (da queste ultime) cagionati all’ambiente». Cita le numerose pronunce di legittimità degli ultimi anni che hanno univocamente affermato il principio.
Ad ulteriore conforto della propria tesi, l’Ufficio ricorda che – secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità – i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti rispetto ai costi connessi ad un impianto tradizionale (si cita in proposito l’ordinanza n. 23054 del 2023), sovraccosti che una società come quella appellante – che per oggetto sociale produce energia da fonte rinnovabile – non può avere sostenuto.
L’appellante ha depositato ulteriori memorie illustrative, chiedendo non tenersi conto di queste ultime deduzioni che l’Ufficio ha inammissibilmente introdotto solo nel giudizio di appello, facendo peraltro riferimento a giurisprudenza sopravvenuta al presente giudizio: poiché non si tratta di “mere difese”, ma di una vera e propria “eccezione in senso tecnico”, che amplia l’oggetto della controversia, essa non poteva essere sollevata per la prima volta nel giudizio di appello.
In subordine, evidenzia l’infondatezza dell’assunto, poiché la stessa Corte di cassazione ha chiaramente sostenuto che l’incentivo del quale si discute può essere riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti aventi effetti ambientali favorevoli (cfr. le sentenze n. 30225/2022 e n. 38043/2022, nelle cui motivazioni può leggersi che «non può distinguersi tra imprese che hanno effettuato investimenti ambientali funzionali alla propria attività e c.d. imprese di scopo cui, secondo l’Ufficio, non spetterebbe l’agevolazione, ovvero costituite esclusivamente per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica e la cui attività consiste nella vendita di tale energia»): dunque, «la tesi dell’Ufficio – volta a escludere ex ante le imprese di scopo – si traduce in una limitazione extratestuale priva di base normativa», ed è altresì contrastante con la normativa sovranazionale, che promuove ed incentiva lo sviluppo delle energie rinnovabili, e con quanto può ricavarsi dai lavori preparatori della legge del 2000, dai quali si evince che il legislatore ha introdotto l’incentivo non solo per indurre le imprese “inquinanti” a rimediare ai propri danni, ma anche e soprattutto per promuovere la nascita e lo sviluppo di attività positive per l’ambiente, come la produzione di energia pulita: «la legge – evidenzia l’appellante – non incentiva la riparazione soggettiva di un danno, bensì la scelta oggettiva di una tecnologia produttiva ambientalmente migliore»; né può ritenersi che l’incentivo in oggetto si tradurrebbe in un inammissibile aiuto di Stato contrastante con la normativa sovranazionale: qui non vi è, infatti, alcuna discriminazione, poiché anche le imprese non residenti possono fruire dell’agevolazione
Nell’imminenza dell’odierna udienza l’appellante ha depositato:
* istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod. proc. civ., sollecitando, in considerazione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità e già messo in luce nella precedente memoria, la trasmissione degli atti alla Suprema Corte, affinché risolva le seguenti questioni di diritto: «1. Se l’agevolazione fiscale per investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi 13-19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. ‘Tremonti Ambiente’) spetti anche alle imprese il cui oggetto sociale esclusivo o principale consista nella produzione e cessione a terzi di energia da fonti rinnovabili (c.d. “imprese di scopo”), o se, al contrario, tale beneficio sia limitato alle sole imprese che effettuano detti investimenti per ridurre l’impatto ambientale della propria diversa attività produttiva, dalla quale scaturisce il danno ambientale che l’investimento mira a prevenire, ridurre o riparare alla propria attività d’impresa. 2. Se la concessione della suddetta agevolazione fiscale Tremonti Ambiente, integri un aiuto di Stato in contrasto con l’art. 107 TFUE, qualora attribuita a imprese operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili; ovvero se alla luce dei criteri elaborati dall’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sopra riportato, la misura debba ritenersi conforme al mercato di riferimento e priva di effetti distorsivi, in quanto diretta a sostenere investimenti ambientali che incidono sui costi dell’impresa senza alterare le condizioni concorrenziali».
* istanza di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di verificare la compatibilità della disciplina nazionale con gli artt. 107-109 TFUE e di fugare i persistenti dubbi interpretativi che il solo diritto interno non è in grado di risolvere, e, in particolare, affinché sia chiarito: (i) se una misura fiscale ambientale come la Tremonti Ambiente, strutturata in termini generali e astratti, costituisca aiuto selettivo in assenza della prova di una deroga rispetto al sistema di riferimento; (ii) se l’esclusione delle imprese che immettono energia sul mercato sia coerente con la finalità ambientale della misura o introduca una discriminazione non giustificata; (iii) in via subordinata, se un’interpretazione restrittiva idonea a dissuadere operatori transfrontalieri dall’effettuare investimenti ambientali comporti una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 56-57 TFUE.
All’odierna udienza le parti hanno illustrato le ragioni già sviluppate nei rispettivi scritti, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Rileva preliminarmente la Corte che non può essere disposto il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ex art. 363 bis cod. proc. civ. invocato dall’appellante: ed invero, nel caso di specie non sussiste uno degli imprescindibili presupposti pretesi dalla norma appena indicato, poiché non si è in presenza di una questione che «non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione».
La questione appare essere stata, invece, risolta, poiché la più recente giurisprudenza di legittimità ha concordemente ed univocamente aderito all’orientamento restrittivo, contrastato dall’appellante. Come può leggersi nel decreto della Prima Presidente del 17 maggio 2024, n. 13749, «Ai sensi dell’art. 363- bis cod. proc. civ., quando il dubbio ermeneutico sollevato è in realtà risolvibile senza gravi difficoltà, non vi è spazio per l’intervento preventivo della Corte di cassazione. Infatti, la ratio del rinvio pregiudiziale consiste nell’affrontare questioni giuridiche di rilevante complessità che, per il loro carattere di novità, richiedano l’intervento nomofilattico preventivo della Corte al fine di orientare, fin da subito, i giudici di merito. L’istituto è stato disegnato dal legislatore al fine di rendere con tempestività un indirizzo di legittimità in settori di interesse generale, senza che si debba attendere che la questione dibattuta giunga, dopo anni, all’attenzione della Corte attraverso la trafila degli ordinari mezzi di impugnazione. Se ogni questione interpretativa fosse passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bis cod. proc. civ., alla decisione della Corte di cassazione, si finirebbe con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice, anche di merito».
Nel caso di specie, come si accennava, la questione deve ritenersi definitivamente risolta dalla Corte di cassazione, poiché, a fronte di due sole sentenze di oltre tre anni addietro che hanno accolto l’orientamento di maggior favore per il contribuente (Sez. 6, n. 30225 del 14 ottobre 2022 e Sez. trib., n. 38043 del 29 dicembre 2022, che hanno concordemente osservato che «Dalla piana lettura della norma non si evince che l’investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all’autoconsumo e non al mercato, ed anzi è maggiormente rispondente alla ratio della norma agevolare fiscalmente tutte le imprese che compiano investimenti che abbiano delle ripercussioni favorevoli per l’ambiente, a prescindere dalla circostanza che l’energia prodotta venga destinata al processo produttivo dell’impresa stessa oppure al mercato»), la Suprema Corte, sia prima che dopo il 2022, si è univocamente espressa in favore dell’opposto orientamento.
Possono essere citate in tal senso:
1) Cass. civ., sez. trib., n. 29365 del 23 dicembre 2020: «con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 per avere la CTR: a) commettendo un «palese errore materiale » – consistito nel reputare che «il comma 15 dell’articolo 6 della Legge 388/2000 [4 prev[edeva] che gli investimenti detassabili dovevano essere destinati a prevenire, ridurre e riparare “danni provocati all’ambiente dalla attività dell’impresa”», laddove le parole «dalla attività dell’impresa» non figurano, in realtà, nel testo del detto comma – «fondato la propria decisione esclusivamente sulla base di una asserita, ma inesistente previsione normativa»; b) interpretato i commi da 13 a 19 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 nel senso che, per essere detassabili ai sensi di tali disposizioni, gli investimenti ambientali dovevano essere relativi all’acquisto, da parte di un’impresa (piccola o media; comma 13 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000), di immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa stessa, così attribuendo alle suddette disposizioni un significato non ricavabile né dal loro testo, che non contiene tale limitazione (presente solo nella circolare dell’Agenzia delle entrate 3 gennaio 2001, n. 1/E), né dall’intenzione del legislatore – alla stregua dei quali, invece, la detassazione de quo doveva ritenersi spettante con riferimento agli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare «qualsivoglia danno [..] all’ambiente», anche se non causato dall’attività dell’impresa che ha realizzato l’investimento – e con effetti discriminatori nei confronti delle imprese il cui oggetto sia costituito, come nel caso di Società_6 s.p.a., da un’attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’ambiente dall’attività di terzi; il motivo non è fondato; quanto al suo primo profilo, riassunto sopra sub a), va osservato che, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata – che si è integralmente riportata, nei suoi esatti termini, nella parte in fatto – risulta che, nell’esporre, inizialmente, le «indicazioni» contenute nel comma 15 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 riguardo alla tipologia di investimenti ambientali ammessi all’agevolazione, la CTR ha affermato che «[g]li investimenti effettuati devono essere necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esplicita esclusione di quelli realizzati in attuazione di obblighi di legge»; tale asserzione è conforme a quanto è previsto dal menzionato comma 15, secondo cui «[p]er investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. H, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale»; perciò, affermando, successivamente, che «[d]eve trattarsi di danni “provocati all’ambiente dall’attività dell’impresa”», la CTR non stava, evidentemente, riportando il testo del comma 15 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 – il cui contenuto aveva già (correttamente) esposto – ma stava manifestando la propria interpretazione dello stesso comma, la quale è, di poi, argomentata; si deve pertanto escludere che la CTR abbia «fondato la propria decisione esclusivamente sulla base di una asserita, ma inesistente previsione normativa», avendo essa piuttosto interpretato l’effettivo testo del comma 15 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000; quanto al secondo profilo del motivo, riassunto sopra sub b), esso pone la questione – che attiene alla definizione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione prevista dai commi da 13 a 19 dell’art. 6 della legge n. 288 del 2000 – se, ai fini della spettanza di tale beneficio, occorra che l’investimento (rectius: l’immobilizzazione immateriale con esso acquistata) sia necessario per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa che lo realizza (come ritenuto dalla CTR) oppure anche danni non causati dall’attività di tale impresa, ma da quella di soggetti terzi (come sostenuto dalla ricorrente); il Collegio ritiene che la risposta corretta sia la prima; assumono rilievo, in proposito, il comma 13 e, soprattutto, il (già riportato) comma 15 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000, a norma dei quali, rispettivamente: «[l]a quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito» (comma 13); «[p]er investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera 8), n. H, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale» (comma 15); al riguardo, si osserva che la concessione dell’agevolazione de quo a favore della generalità delle imprese (piccole e medie) – e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa – si fondava, in tutta evidenza, sull’implicito presupposto della dannosità per l’ambiente di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente; per tale ragione, risulta chiaro che, nel definire gli investimenti cui si applicava l’agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare «danni causati all’ambiente», il legislatore intendeva fare riferimento ai danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività; l’accoglimento della tesi opposta, del resto, comporterebbe che l’agevolazione di cui ai commi da 13 a 19 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 si tradurrebbe in un’agevolazione all’attività stessa delle imprese il cui oggetto sia costituito, come nel caso della società ricorrente, da un’attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’ambiente da terzi – e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all’ambiente – esito che, oltre che contrastare con l’indicata intenzione del legislatore, sarebbe suscettibile di trasformare l’agevolazione de quo in un aiuto di Stato, in contrasto con gli articoli da 87 a 89 del Trattato CEE (e, successivamente, con gli articoli da 107 a 109 TFUE), stante il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore del detto settore di imprese rispetto ai concorrenti di altri Paesi dell’Unione europea, con la conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della concorrenza; la diversità tra la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente da terzi e la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dalla propria attività giustifica – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – il fatto che, a fronte dell’acquisto di un’identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassato nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo; ovviamente, l’interpretazione qui seguita non preclude alle imprese il cui oggetto sia costituito da un’attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’ambiente da terzi di beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 in relazione agli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dalla propria attività»;
2) Cass. civ., sez. trib., n. 25157 del 23 agosto 2023, peraltro redatta dallo stesso presidente della sentenza n. 30225/2022: «7.3. Il Collegio condivide e intende dare continuità alla menzionata ordinanza n. 29365/2020, la quale, attraverso un’approfondita disamina della ratio e della lettera della disposizione agevolativa, ha chiarito l’effettiva portata precettiva della norma in conformità con il diritto eurounitario. In tale pronuncia si è osservato che il comma 13 e il comma 15 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000, stabiliscono, rispettivamente: «[l]a quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito » (comma 13); «[p]er investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera 8), n. H, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale» (comma 15).
Dalle suddette disposizioni si evince che la concessione dell’agevolazione a favore della generalità delle imprese (piccole e medie) – e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa – si fonda sull’implicito presupposto della dannosità per l’ambiente di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente; pertanto, nel definire gli investimenti cui si applica l’agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare «danni causati all’ambiente», il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività. E’ stato quindi rilevato che l’accoglimento della tesi opposta comporterebbe che il beneficio in questione si tradurrebbe in un’agevolazione all’attività stessa delle imprese il cui oggetto è costituito da un’attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’ambiente da terzi – e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all’ambiente – esito che, oltre che contrastare con l’indicata intenzione del legislatore, sarebbe suscettibile di trasformare l’agevolazione in parola in un aiuto di Stato, in contrasto con gli articoli da 87 a 89 del Trattato CEE (e, successivamente, con gli articoli da 107 a 109 TFUE), stante il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore del detto settore di imprese rispetto ai concorrenti di altri Paesi dell’Unione europea, con la conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della concorrenza. Invero, la diversità tra la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente da terzi e la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell’acquisto di un’identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassato nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo. 7.4. Posto che le norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio e, come tali, sono di stretta interpretazione (ex plurimis, Cass. n. 11337 del 2020, Cass. n. 32635 e n. 12500 del 2019, Cass. n. 15407 del 2017), va poi ulteriormente osservato che la materia dell’imposizione tributaria fa parte del c.d. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, Ferrazzini c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, Belmonte c. Italia)”»;
3) Cass. civ., sez. trib., n. 27308 del 25 settembre 2023: «Occorre dare atto che con due pronunce dissonanti rispetto a tale principio (Cass. n.30225 e Cass. n. 38043 del 2022) si è invece ritenuto che dalla lettura dell’art. 6 cit. non è dato evincere che l’investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all’autoconsumo e non al mercato. Non di meno, con sentenza n. 25157, pubblicata il 23 agosto 2023, la Sezione ha inteso condividere e dare continuità alla prefata ordinanza n. 29365/2020, ove, attraverso un’approfondita disamina della ratio e della lettera della disposizione agevolativa, ha chiarito l’effettiva portata precettiva della norma in conformità con il diritto eurounitario. In tale pronuncia si è osservato che il comma 13 e il comma 15 dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000, stabiliscono, rispettivamente come «[l]a quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito» (comma 13); «[p]er investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera 8), n. H, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono, in ogni caso, esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale» (comma 15). Come argomentato dalla citata sentenza n. 25157/2023, dalle suddette disposizioni si evince che la concessione dell’agevolazione a favore della generalità delle imprese (piccole e medie) -e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa -si fonda sull’implicito presupposto della dannosità per l’ambiente di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente pertanto, nel definire gli investimenti cui si applica l’agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare «danni causati all’ambiente», il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività. È stato quindi rilevato che l’accoglimento della tesi opposta comporterebbe che il beneficio in questione si tradurrebbe in un’agevolazione all’attività stessa delle imprese il cui oggetto è costituito da un’attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’ambiente da terzi -e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all’ambiente -esito che, oltre che contrastare con l’indicata intenzione del legislatore, sarebbe suscettibile di trasformare l’agevolazione in parola in un aiuto di Stato, in contrasto con gli articoli da 87 a 89 del Trattato CEE (e, successivamente, con gli articoli da 107 a 109 TFUE), stante il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore del detto settore di imprese rispetto ai concorrenti di altri Paesi dell’Unione europea, con la conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della concorrenza, come già si è avuto modo di osservare. Invero, la diversità tra la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente da terzi e la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell’acquisto di un’identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassato nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo.7.4. Posto chele norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio e, come tali, sono di stretta interpretazione (ex plurimis, Cass. n. 11337del 2020, Cass. n. 32635en. 12500 del 2019, Cass. n.15407del 2017), va poi ulteriormente osservato che la materia dell’imposizione tributaria fa parte del c.d. «nucleo duro » delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, Ferrazzini c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, Belmonte c. Italia). In questa sede si intende pertanto aderire al principio di cui alla citata sentenza di questa Corte n. 25157, pubblicata il 23 agosto 2023, dando ad essa continuità»;
4) Cass. civ., sez. trib., n. 35919 del 22 dicembre 2023: «Il collegio condivide e intende dare continuità al principio espresso dalla menzionata ordinanza n. 29365 del 2020, ribadito da Cass. n. 25157 del 2023, resa all’esito di pubblica udienza, precedenti che hanno chiarito l’effettiva portata precettiva della norma in conformità con il diritto eurounitario»;
5) Cass. civ., sez. trib., n. 15060 del 29 maggio 2024: «Tali principi sono stati espressamente ribaditi di recente, all’esito di pubblica udienza, da Cass. 23/08/2023, n. 25157 e Cass. 22/12/2023, n. 35919, dandosi anche atto di alcuni precedenti parzialmente dissonanti (Cass. 14/10/2022, n. 30225 e Cass. 29/12/2022, n. 38043), evidenziandosi altresì che le norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio e, come tali, sono di stretta interpretazione (ex plurimis, Cass. 12/06/2020, n. 11337, Cass. 12/12/2019, n. 32635, Cass. 10/05/2019, n. 12500, Cass. 21/06/2017, n. 15407), e che la materia dell’imposizione tributaria fa parte del c.d. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, Ferrazzini c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, Belmonte c. Italia). Né è rilevante il regolamento 651/2014, invocato dalla ricorrente in memoria, in quanto norma sopravvenuta a quella in esame, e che comunque fa salvo il principio che i costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti»;
6) Cass. civ., sez. trib., n. 9914 del 16 aprile 2025 : «Con giurisprudenza ormai consolidata si è motivatamente disatteso il diverso indirizzo con il quale si era, invece, ritenuto che dalla lettura dell’art. 6 cit. non fosse dato evincere che l’investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, dovesse essere destinato all’autoconsumo e non al mercato [..] Non sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite»;
7) Cass. civ., sez. trib., n. 16470 del 18 giugno 2025: «Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, le agevolazioni di cui alla c.d. “Tremonti-Ambiente” non si applicano alle imprese che hanno come oggetto sociale la produzione e commercializzazione di energia elettrica»;
8-9-10) Cass. civ., sez. trib., n. 27086, n. 27088 e n. 27089 del 9 ottobre 2025: «In un primo tempo, infatti, si era affermato che la formulazione dell’art. 6, commi da 13 a 15, della l. n. 388/2000 non consente di evincere che l’investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all’autoconsumo e non all’utilizzo dell’impianto a favore o per conto di terzi [..] 2.3. Questa Corte, tuttavia, si è successivamente attestata su posizioni opposte (v. Cass. n. 17807/2025, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023; in precedenza, v. anche Cass. n. 29365/2020), esprimendo un orientamento costante dal quale, in questa sede, non vi sono ragioni per discostarsi, e che può essere compendiato nei termini che seguono: – i commi 13 e 15 dell’art. 6 della l. n. 388 del 2000, vigenti all’epoca dei fatti, stabilivano, rispettivamente: “[l]a quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito” (comma 13); “[p]er investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424 c.c., comma 1, lett. B), n. II, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale” (comma 15); – da tali disposizioni si evince che la concessione dell’agevolazione a favore della generalità delle imprese (piccolee medie) – e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa – si fonda sull’implicito presupposto della dannosità per l’ambiente di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente; – pertanto, nel definire gli investimenti cui si applica l’agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare “danni causati all’ambiente”, il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività; – l’accoglimento della tesi opposta comporterebbe la traduzione del beneficio in questione in un’agevolazione all’attività stessa delle imprese il cui oggetto è costituito da un’attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’ambiente da terzi – e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente e generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all’ambiente – esito che, oltre che contrastare con l’indicata intenzione del legislatore, sarebbe suscettibile di trasformare l’agevolazione in parola in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. da 87 a 89 del Trattato CEE (e, successivamente, con gli artt. da 107 a 109 TFUE), stante il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore del detto settore di imprese rispetto ai concorrenti di altri Paesi dell’Unione Europea, con la conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della concorrenza; – infatti, la diversità tra la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente da terzi e la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell’acquisto di un’identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassato nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo; – inoltre, la materia dell’imposizione tributaria fa parte del c.d. “nucleo duro” delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, Ferrazzini c. Italia), laddove “le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte” (cfr. Corte EDU, Belmonte c. Italia)»;
11) Cass. civ., sez. trib., n. 29074 del 4 novembre 2025, le cui motivazioni sono sovrapponibili a quelle delle ordinanze nn. 27086, 27088 e 27089;
12) Cass. civ., sez. trib., n. 29303 del 5 novembre 2025: «8.3 Questa Corte ha ripetutamente statuito che l’agevolazione tributaria di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000 spetta alle imprese per l’acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i soli danni causati all’ambiente dall’esercizio dell’attività da loro svolta, e non anche quelli cagionati da soggetti terzi. 8.4 Con giurisprudenza ormai consolidata si è motivatamente disatteso il diverso indirizzo secondo il quale dalla lettura dell’art. 6 citato non sarebbe dato evincere che l’investimento ambientale, per essere detassabile, debba essere destinato all’autoconsumo e non al mercato (in tal senso, Cass. n. 30225/2022, Cass. n. 38043/2022). 8.5 Come già osservato nei precedenti ai quali il Collegio intende dare continuità e che hanno chiarito l’effettiva portata precettiva della norma in conformità con il diritto eurounitario, i commi 13 e 15 dell’art. 6 della L. n. 388 del 2000 prevedono, rispettivamente, che: – «la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito» (comma 13); – «per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424 c.c., primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale» (comma 15). 8.6 Dalle suddette disposizioni si ricava che la concessione del beneficio a favore della generalità delle «imprese» (piccole e medie), ma non anche di altri soggetti, si fonda sull’implicito presupposto della dannosità per l’ambiente della loro attività; pertanto, nel definire gli investimenti cui si applica la detassazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e riparare «danni causati all’ambiente», il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè a quelli derivanti dall’esercizio della stessa. 8.7 Del resto, accedendo alla tesi opposta, verrebbe ad essere attribuito un beneficio alle imprese aventi per oggetto lo svolgimento di attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’ambiente da terzi e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente diretti a tali fini; esito che, oltre a contrastare con l’indicata intenzione del legislatore, finirebbe per trasformare l’agevolazione in parola in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. da 87 a 89 del Trattato CEE (e successivamente con gli artt. da 107 a 109 del TFUE), stante il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore delle dette imprese rispetto a quelle di altri Paesi dell’Unione Europea, con conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della libera concorrenza sul mercato comune (cfr. Cass. n. 5330/2025, Cass. n. 15060/2024, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023, Cass. n. 29365/2020). 8.8 Proprio la diversità fra la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente da terzi e quella dell’impresa che lo effettui per prevenire, ridurre e riparare danni cagionati all’ambiente dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell’acquisto di un’identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassabile nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo. 8.9 Sull’argomento non si è poi mancato di sottolineare che: – le norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio, sì da dover essere considerate di stretta interpretazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 11337/2020, Cass. n. 32635/2019, Cass. n. 12500/2019, Cass. n. 15407/2017): – la materia dell’imposizione tributaria fa parte del cd. ”nucleo duro“ delle prerogative della potestà pubblica, in quanto la natura autoritativa del rapporto fra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, Ferrazzini c/ Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli Stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, Belmonte c/ Italia). 8.10 I surriferiti princìpi di diritto sono stati disattesi dalla CTR, la quale ha erroneamente affermato che “gli unici requisiti soggettivi richiesti dalla norma” per la fruizione del beneficio di cui si discetta “sono rappresentati dalla dimensione dell’impresa (piccola e media impresa in regime di contabilità ordinaria)” e che non “vi è nessuna norma che richieda che gli investimenti ambientali debbano essere realizzati per la produzione di energia elettrica rinnovabile per il funzionamento dell’impresa stessa, mentre rileva la realizzazione di un investimento ambientale a prescindere dall’attività esercitata dal produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile”».
13) Cass. civ., sez. trib., n. 29716 dell’11 novembre 2025 : «La giurisprudenza di questa Corte si è prevalentemente orientata nel senso di una interpretazione restrittiva della norma, in conformità con la sua ratio e con i principi eurounitari in materia di aiuti di Stato (Cass. 22/12/2023, n. 35919) [..] Nel caso di specie, risulta che la società contribuente “svolge esclusivamente la produzione di energia elettrica per la cessione a terzi” e la C.t.r., nel riconoscere il diritto al rimborso, ha errato nel non considerare tale presupposto ostativo, violando l’art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000».
Deve, dunque, essere disattesa la richiesta di disporre rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ex art. 363 bis cod. proc. pen.
3. Le argomentazioni dei giudici di legittimità evidenziano che, come testualmente chiarito dalla richiamata sentenza n. 9914 del 2025, «non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto questa Corte, con i precedenti richiamati, si è già fatto carico di un’interpretazione conforme alla normativa euro-unitaria»: appare decisiva la circostanza che la Corte di cassazione ha fatto propria quella che, al di là dell’intenzione del legislatore ricostruita dall’appellante, il testo della norma non si presti ad altre interpretazioni, sicché non vi è la necessità di chiedere alla Corte di Giustizia se l’incentivo in questione possa – se inteso nei termini indicati dall’appellante – costituire un aiuto selettivo, poiché l’ambito applicativo dell’incentivo non è quello invocato dall’appellante, ma quello chiarito dalla Suprema Corte.
E che si tratti dell’unica interpretazione possibile lo conferma un ulteriore argomento, ricavabile dalle numerose sentenze di legittimità che, come da ultimo Cass. civ., sez. trib., n. 8052 del 26 marzo 2025, dopo aver ricordato che l’art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 prevedeva che «per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, primo comma, lett. b), n. 2. cod. civ. necessario per prevenire ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale», hanno statuito che «al fine di chiarire la nozione di “approccio incrementale” soccorre il principio contenuto nella “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, paragrafo 37, secondo cui i benefici per gli investimenti ambientali sono “rigorosamente limitati ai costi d’investimento supplementari (“sovraccosti”) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”», ed hanno, pertanto, concluso nel senso che «Con particolare riferimento all’acquisizione di un impianto fotovoltaico, i ‘costi d’investimento supplementari’ o ‘sovraccosti’ consistono nei maggiori oneri derivanti dall’acquisto o dalla costruzione di tale impianto, rispetto a quelli che il medesimo soggetto sopporterebbe per l’acquisto o la costruzione di un impianto tradizionale, non ad energia rinnovabile, avente pari capacità in termini di produzione effettiva. Tale sovraccosto rappresenta la quota di investimento direttamente connessa con la tutela dell’ambiente».
Appare evidente che questa è una ulteriore conferma della tesi oramai univoca nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’agevolazione non può essere riconosciuta a quelle imprese che sono state costituite proprio allo scopo di produrre energia da fonti rinnovabili: queste società, infatti, non avrebbero potuto impiegare, in via alternativa, fonti tradizionali di energia, né utilizzare impianti meno inquinanti; poiché, dunque, l’investimento incentivabile deve essere «calcolato con l’approccio incrementale», e poiché ciò significa che deve guardarsi ai sovraccosti che la società ha dovuto sostenere per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale, non può che concludersi che una società costituita proprio allo scopo di costruire impianti fotovoltaici non si è mai trovata nelle condizioni di scegliere se costruire un impianto di produzione di energia da fonti tradizionali o costruire un impianto fotovoltaico, e, dunque, non ha mai sostenuto i sovraccosti di cui sopra.
Anche questa richiesta dell’appellante deve, dunque, essere disattesa.
4. Le stesse argomentazioni fin qui sviluppate dimostrano inequivocabilmente che la società appellante non può invocare il riconoscimento dell’invocata agevolazione: possono, allora, ritenersi assorbiti gli altri motivi dell’appello, che deve essere, dunque, rigettato. Rimane da osservare che, versandosi in tema di ricorso del contribuente avverso il silenzio diniego dell’Ufficio, e scaturendo le conclusioni innanzi rassegnate dalla applicazione al caso di specie della condivisibile ed oramai univoca interpretazione che del testo normativo di riferimento dà la Corte di cassazione, è del tutto irrilevante che l’argomento in questione sia stato sottoposto alla Corte per la prima volta con le memorie da ultimo depositate dall’Ufficio.
Non si è, invero, in presenza di una eccezione, ma di un argomento difensivo, che questa Corte avrebbe potuto fare proprio anche in assenza di deduzioni di parte: in presenza di un granitico orientamento di legittimità, ad avviso del quale la legge invocata dall’appellante non può ad essa applicarsi, questa Corte avrebbe comunque dovuto ritenere infondate le pretese azionate dalla società appellante per mezzo dell’istanza poi oggetto del silenzio dell’Ufficio. Si rimanda, sul punto, alle riflessioni sviluppate in motivazione da Cass. civ., sez. 5, n. 14733 del 27 maggio 2021: «Più in generale, si è ritenuto (Cass., sez.un., 3 febbraio 1998, n. 1099) che, in relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di “allegazione” da quello di “rilevazione”, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte (Cass., sez.un., 7 maggio 2013, n. 10531), dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere – dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo però in entrambi i casi necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile.
Questa Corte, poi, ha chiarito che è possibile per il giudice rilevare d’ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente quindi da una specifica allegazione di parte (Cass., sez.un., 7 maggio 2013, n. 10531, Cass., sez. un., 226/2001; Cass., sez.un., 15661/05). La preclusione di cui all’art. 57 comma 2 d.lgs. 546/1992 si riferisce, allora, solo alle eccezioni in senso stretto (o proprio), rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo (Cass., 6918/2013). Sono, quindi, le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale (Cass., 24902 del 2013; Cass., 26 settembre 2018, n. 22859, in relazione ai vizi dell’atto di riscossione che costituiscono eccezioni in senso stretto).
In particolare, costituisce principio consolidato quello per cui il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 846 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento (Cass., 30 settembre 2015, n. 19414), mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass., sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 31224).
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, quindi, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d’ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27998)».
5. L’appello va, dunque, rigettato. La particolare complessità della vicenda e l’essersi la giurisprudenza di legittimità definitivamente attestata sull’orientamento sfavorevole al contribuente solo dopo la proposizione dell’appello, costituiscono senz’altro giusto motivo per compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, il 14 aprile 2024.





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