DIRITTO PROCESSUALE PENALE/TRIBUTARIO – Autonomia del processo penale e del processo tributario – Accertamento in doppio binario – Processo binario – Presunzioni.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 24 Aprile 2026
Numero: 332
Data di udienza: 24 Marzo 2026
Presidente: BIANCONI
Estensore: MARINI
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE/TRIBUTARIO – Autonomia del processo penale e del processo tributario – Accertamento in doppio binario – Processo binario – Presunzioni.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI TORINO, SEZIONE II, 24/04/2026, (ud. 24/03/2026), Sentenza n. 332
DIRITTO PROCESSUALE PENALE/TRIBUTARIO – Autonomia del processo penale e del processo tributario – Accertamento in doppio binario – Processo binario – Presunzioni.
L’autonomia del processo penale e del processo tributario in base al principio del doppio binario si può affermare anche quando i due procedimenti siano fondati sui medesimi fatti storici. In questa prospettiva le risultanze penali favorevoli alla società, possono non essere ritenute vincolanti, poiché nel processo tributario operano criteri probatori differenti, fondati anche su presunzioni semplici, diverse dalla prova “oltre ogni ragionevole dubbio” propria del processo penale.
Pres. BIANCONI, Rel. MARINI
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI TORINO, SEZIONE II, 24/04/2026, (ud. 24/03/2026), Sentenza n. 332SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 24/03/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCONI CRISTINA, Presidente
MARINI ALESSANDRO, Relatore
OCONE GIUSEPPE, Giudice
in data 24/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 617/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030802772 IRES-ALIQUOTE 2016
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030802772 IVA-ALIQUOTE 2016
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030802772 IRAP 2016
– sul ricorso n. 1429/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 – CF_Raprresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030801319 IVA-REGIMI SPECIALI 2017
– PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T7ECO0800239 IVA-REGIMI SPECIALI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti illustrano e richiamano le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SrL, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rappresentante_1, soggetti meglio generalizzati in atti, rappresentata e difesa dall’ avv. Prof. Difensore_1, Torino, Indirizzo_1, proponeva due distinti ricorsi avverso:
RGR 617/2023 – avviso di accertamento n. T7E030802772/2022, notificato in data 02.03.2023, attinente a IRES, IVA E IRAP 2016. Valori contestati: IRES € 181.661,00, IVA € 148.528,00, IRAP € 26.642,00, sanzione pari ad € 220.059,00.
Per detta annualità, all’ esito del controllo effettuato, risultava che la società aveva contabilizzato una serie di fatture di acquisto per un totale di € 675.128,00, oltre IVA per € 148.528,00, dai seguenti fornitori: 1) ditta individuale Società_1 ; 2) Società_2 SrL; 3) ditta individuale Società_3 ; 4) ditta individuale Società_4.
L’ Ufficio accertava, per i menzionati fornitori, la natura di soggetti emittenti fatture per operazioni inesistenti.
Venivano disconosciute tutte le operazioni intercorse, qualificate come oggettivamente inesistenti. RGR 1429/2023 – avviso di accertamento n. T7E030801319/2023, notificato in data 02.03.2023, attinente IRES, IVA e IRAP 2017, nonché atto di contestazione sanzioni n. T7ECO0800239/2023, notificato in data 22.11.2023. Valori contestati: IRES € 102.770,00, IVA PER € 375.893,00, IRAP PER € 17.012,00, sanzione pari ad € 440.118,00. Valore dell’ atto di contestazione € 427.151,00.
L’ Agenzia delle Entrate disconosceva una serie di operazioni di acquisto e di vendita, qualificandole come oggettivamente e soggettivamente inesistenti in specie: – fatture per acquisti (€ 1.708.605,00), emesse da fornitori quali: Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Società_5 SrL, Società_6 SrL e Società_7 SrL. – Fatture di vendita (€ 1.347.786,00) emesse nei confronti di: Società_8 SrL, Società_9 SrL, Società_5 SrL, Società_6 SrL, Società_7 SrL e ditta individuale Nominativo_2.
La società ricorrente svolgeva l’ attività di “Commercio all’ ingrosso e di vendita di materiale ferroso e non ferroso, nonché di recupero e preparazione per riciclaggio di particolari rottami metallici”.
L’ operato dall’ Ufficio traeva origine dalle risultanze di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, confluite nell’ Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nonché nel Decreto di sequestro preventivo, emessi dal GIP dott. Nomin_5, nei confronti di numerose persone, tra cui il Nomin_6, nell’ ambito di una descritta frode ambientale e fiscale, riguardante il commercio dei rottami metallici. Tutti i soggetti sopra elencati venivano rappresentati, nell’ ambito della frode, come società “cartiere” o “filtro”.
I controlli effettuati dall’ Agenzia, su impulso delle indagini confluite nella citata “Ordinanza”, permettevano alla stessa di rilevare la sussistenza di plurimi elementi fattuali tali da evidenziare una apparente regolarità dei soggetti economici coinvolti, ma in realtà fittizi, definiti come “cartiere” e/o “filtri”, con contestuale inesistenza delle operazioni poste in essere, sia oggettiva che soggettiva; operazioni generanti vantaggi fiscali. La AF deduceva la falsità dei documenti mediante presunzioni semplici, ai sensi dell’ art. 54 DPR 633/1972, effettuando controlli sui dati, dei soggetti coinvolti, emergenti dall’ Anagrafe tributaria ed anche mediante l’ impiego di indagini finanziarie da cui si evidenziava una retrodazione di denaro effettuata a ridosso delle contestate operazioni.
Con la proposizione dei ricorsi la società ricorrente argomentava ed eccepiva:
-Esistenza e operatività di Società_, di Nominativo_7 e Nominativo_8.
-Rilievi sull’ apparato probatorio e sulla distribuzione dell’ onere della prova. Carenza di motivazione e carenza di prova, travisamento dei fatti, violazione dell’ art. 7 DLgs 546/92.
-In via subordinata, riduzione dei ricavi corrispondenti alle operazioni inesistenti – violazione e falsa applicazione dell’ art. 8 DL 16/2022.
-In via subordinata, inapplicabilità dell’ IVA allo specifico settore dei rottami – violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 74 DPR 633/1972 e art. 6 DLgs 471/1997.
-Illegittima applicazione delle sanzioni.
Concludeva chiedendo: in via cautelare, di disporre la sospensione dell’ esecutività degli atti impugnati; in via principale, di annullare o dichiarare nulli per i motivi esposti gli atti in epigrafe descritti; in via subordinata, annullare la ripresa IVA, trattandosi di settore in “reverse charge”; in via subordinata di ridurre l’ imponibile accertato, se le operazioni dovevano essere qualificate come oggettivamente inesistente; in ulteriore subordine, annullare le sanzioni irrogate ed applicare la sanzione specifica prevista dall’ art. 6, comma 9 bis 3 DLgs 471/1997 – riduzione delle sanzioni.
Risultava ritualmente costituita l’ Agenzia delle Entrate, DP I di Torino con ampie e dettagliate controdeduzioni con cui contrastava ogni singola eccezione avanzata dalla ricorrente, chiedendo il rigetto dei ricorsi. A seguito della costituzione dell’ Agenzia delle Entrate, la società ricorrente depositava, in data 12.03.2024, Memorie Illustrative tese a replicare alle argomentazioni esposte nelle controdeduzioni, sia in ordine all’apparato probatorio, valutato insufficiente al fine di dimostrare l’ inesistenza delle operazioni contestate, sia in ordine alla presunta non operatività dei soggetti coinvolti, visto il mancato controllo in presenza. L‘ Ufficio, poi, non dava prova della retrodazione delle somme contestate. Sosteneva che le prove fornite dall’ Agenzia potevano essere valutate come non rilevanti, anche alla luce del raffronto effettuato sulle stesse con i riscontri evidenziati dalla difesa.
Con ulteriori Memorie del 19.11.2025, la Ric_1 richiamava, al fine di convalidare le proprie tesi difensive, le risultanze delle indagini penali più volte richiamate dall’ Ufficio a supporto degli atti impugnati, le quali ravvisavano l’ assoluzione del legale rappresentante, per il 2016, e/o la richiesta di archiviazione disposta dal GIP, in relazione al procedimento 11233/2024. Contestava, stimandola come prova inidonea, la ricostruzione dell’ Ufficio inerente alla retrodazione di denaro, con riferimento ai bonifici effettuati ed ai prelevamenti effettuati in contanti dai conti correnti bancari e postali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti, così come proposti, risultano immeritevoli di accoglimento.
Parte ricorrente, in ultimo, richiamando le risultanze del procedimento penale utilizzato dall’ Ufficio a supporto del proprio operato, considera queste come dirimenti e risolutive della controversia in oggetto. Tuttavia non deve essere disatteso, ad oggi, il fatto che il rapporto tra processo penale e processo tributario è da sempre governato, nel nostro ordinamento, dal principio del “doppio binario”.
Detto principio stabilisce una netta autonomia tra i due procedimenti, anche quando vertono sui medesimi fatti. La logica di questa separazione risiede nella profonda differenza degli strumenti probatori a disposizione nei due giudizi. Sommariamente, nel processo penale vige una presunzione di innocenza sino a prova contraria, “oltre ogni ragionevole dubbio”. Nel processo tributario il contribuente è soggetto, anche, a presunzioni semplici, come nel caso di specie. Di tal chè, nel rispetto del richiamato principio, il giudice tributario, in ossequio a quella autonomia non ancora del tutto intaccata dalla riforma introdotta dal DL n. 87/2024, può assumere un differente convincimento, rispetto al giudice ordinario, circa la sussistenza fattuale del presupposto impositivo, ovvero sulla fondatezza delle pretese, nel caso, esposte negli atti qui impugnati. Orbene, l’ inesistenza oggettiva delle fatture contabilizzate dalla Ric_1 nell’ annualità 2016, si rileva da una serie di elementi presuntivi risiedenti nei soggetti richiamati in atti, oltre ad altre fattualità che più avanti si esporranno.
La AF ha fornito la prova di quanto esposto, mediante presunzioni semplici, ex art. 54 DPR 633/1972, senza allegazione di prove certe, sulla base di elementi indiziari, assolvendo così al proprio onere probatorio. Spetta al contribuente, di seguito, fornire la prova contraria. Questa circostanza è stata più volte validata dalla giurisprudenza di legittimità. A tal fine, a conforto, si richiama pronunciamento della Corte di Cassazione, n. 10885/2022: “Ai fini dell’ identificazione del soggetto onerato della prova, nell’ ipotesi di contestazione formulata dall’Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di IVA (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora l’ Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’ indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’ operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata osta
in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili. Quanto alla prova di cui è onerata l’ Amministrazione, e che già dal principio appena riportato si desume possa avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell’ accertamento tributario relativo sia all’ imposizione diretta che all’ IVA, la legge – rispettivamente art. 39, comma 1 del DPR n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del DPR N. 633 del 1972 – dispone che l’ inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’ Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito investito della controversia sulle legittimità e fondatezza dell’ atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’ Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onorato ai sensi dell’ art. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.”
Similmente, in caso di soggettiva inesistenza, grava sempre sull’ Amministrazione finanziaria contestatrice, fornire la prova della sussistenza della truffa e del coinvolgimento del cessionario o committente, che, anche in questo caso, può essere fornita mediante presunzioni semplici. Dopo di che è onere del cessionario o committente di dimostrare, oltre all’ effettività del suo interlocutore, la propria buona fede. Invero la connivenza del cessionario può essere fornita dall’ Ufficio medianti presunzioni semplici, purché dotate di quei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Gli elementi riportanti tali requisiti possono così essere riassunti, come da insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in: carenza di effettiva organizzazione commerciale; locali non idonei al commercio o al deposito dei beni; carenza di contratti o di documentazione attinente ai rapporti commerciali; anomalie riguardanti i pagamenti; anomalie attinenti ai prezzi praticati; genericità della descrizione opposta in fattura; inadempienze fiscali; carenza di documentazione attinente all’effettiva esecuzione dei servizi; incongruenze rilevabili dai dati in possesso della AF o dalla illogicità economica/commerciale risultante dalla gestione aziendale.
Avuto riguardo al caso concreto in esame, l’ Ufficio ha fornito una serie di elementi indiziari, escludendo le risultanze del procedimento penale, risultanti dalla propria analisi delle posizioni fiscali dei soggetti coinvolti, comunicazioni ai fini IVA, dati rilevabili dalla Anagrafe tributaria ed altro, legittimanti gli atti impugnati. In specie il carattere di “società cartiera” della ditta Società_1 e Società_2 Srl, si rileva dalla titolarità e rappresentanza degli enti, affidata alla sig.ra Nominativo_9, soggetto privo di qualsivoglia esperienza nel settore di riferimento. Inoltre la sig.ra Nominativo_9 non ha, dal 2013, presentato dichiarazione dei redditi. L’impresa ha avuto una ridotta operatività temporale e la quota detenuta è stata ceduta al prezzo di € 100,00, quotazione inverosimile per un ente con un volume d’ affari pari ad € 22.056.569,00. Tale circostanza fattuale pare connotarsi come una condotta esperita nel tentativo, nel caso vano, di sottrarsi al controllo della AF.
Per inciso occorre rammentare che tali soggetti economici sono stati destinatari di avvisi di accertamento già esaminati da questa Corte di Giustizia Tributaria con esito negativo per i ricorrenti. Uno di questi procedimenti è stato deciso da questa sezione e la sentenza è stata confermata in secondo grado (462/2025). Questa Corte, e poi la CGT II Grado del Piemonte, ha avuto modo di accertare l’ assoluta fittizietà dei fornitori della SSC, e della stessa, soggetti, privi di una reale struttura operativa e gestionale, anch’ essi coinvolti in una frode fiscale nel settore dei rottami metallici.
Come documentato dall’ Ufficio, dai dati delle Comunicazioni delle operazioni ai fini IVA, emergono criticità non agevolmente riscontrabili in attività commerciali “reali”, quali: volume d’ affari elevati, a fronte di costi esigui, bassa redditività, non corrispondenza dai dati dichiarati con quelli desumibili dallo “spesometro”. L’ Ufficio ha dimostrato/documentato la presenza di gravi anomalie riscontrabili dai conti correnti intestati e/o riconducibili ai fornitori, tali da legittimare e/o rafforzare, l’ ipotesi di essere al cospetto di operazioni inesistenti. Dalla analisi di detti conti correnti emerge, in modo chiaro, la retrodazione di denaro avvenuta a seguito di elevati prelevamenti di somme in contanti a stretto ridosso dei bonifici effettuati a saldo delle fatture.
La natura fittizia del fornitore Nomin_9, prima come ditta individuale, poi come srl, è confermata anche dall’assenza di contrattualistica riferita alle transazioni intercorse. Legittima la presunzione di oggettiva inesistenza delle cessioni effettuate in favore delle Ric_1, ovvero tese a produrre costi fittizi in favore di quest’ ultimo ente. Anche l’ inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate alla società ricorrente da Società_3 e Società_4 deve essere confermata, visto l’ ampio quadro indiziario rilevato dall’ Ufficio a carico delle due società. Società_3 – Da controlli effettuati, dapprima dalla guardia di Finanza e poi dall’ Ufficio, è emerso che la titolare non ha percepito redditi dal 2013 al 2017. La ditta ha avuto una limitata attività temporale, con cessione della stessa, a persona familiare, ad un prezzo esiguo. Non ha presentato dichiarazioni dei redditi ed IVA, non versando, quindi alcuna imposta. Non ha attivato utenze presso l’ indirizzo del luogo di svolgimento dell’ attività. Anche in questo caso si assiste ad un sistematico quadro economico irreale; volume d’ affari elevato a fronte di esigui acquisti.
Risultano, anche in questo caso, elevati prelevamenti di somme di danaro in data contestuale o immediatamente successiva ai bonifici effettuati per i pagamenti delle presunte forniture. Società_4 – in relazione al breve periodo di tempo in cui ha esercitato l’ attività di impresa, il sig. Nominativo_1 non ha presentato le dichiarazioni fiscali. Dai dati in possesso dell’ Anagrafe tributaria risulta un elevato volume d’ affari a fronte dell’ esiguità, manifesta, degli acquisti. Nel luogo indicato quale quello di svolgimento dell’ attività non risultano utenze.
Tali indizi conducono alla medesima conclusione, ovvero la ditta altro non può definirsi che una “cartiera”. Società_7 SrL – Per gli anni 2017/18/19, non ha presentato le dichiarazioni fiscali e non ha depositato il bilancio d’ esercizio, sempre per le medesime annualità. Non ha lavoratori dipendenti, ad esclusione degli amministratori. Non dispone di immobili, neanche in locazione. Dalle Comunicazioni per operazioni rilevanti ai fini dell’ IVA risultano cessioni per oltre 5.000.000,00 di euro non conciliabili con gli importi riferiti agli acquisti € 302.476,00. Scritture contabili tenute in modo non corretto e veritiero. Struttura operativa inidonea all’ effettiva gestione dei volumi di merce documentati dai formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). Risultano operazioni di acquisto di materiale ferroso riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Anche in questo caso gli elementi indiziari, gravi e concordanti, conducono alle ipotesi formulate dall’ Ufficio. Società_10 – Si rileva, anzi tutto, che nel medesimo indirizzo, compendio aziendale, si sono alternate, nel corso degli anni, diverse ditte individuali operanti nel settore di riferimento. Una di queste, la Società_11è stata coinvolta nel procedimento penale RGNR N. 3992/2017, il titolare ha patteggiato una pena di un anno e un mese di reclusione per il reato di cui all’ art. 8 DLgs 74/2000, quale emittente fatture per operazioni inesistenti.
Il sig. Nominativo_8 risulta privo di esperienza nel settore. Ha omesso le dichiarazioni per il 2017. La ditta non dispone di una struttura operativa proporzionata al conseguimento di un volume di affari così elevato (7 milioni di euro, cifra risultante dallo “spesometro” presentato dai suoi clienti). I registri di carico e scarico merci e dei FIR rilevano gravi incongruenze e contraddittorietà contabili. Dall’ analisi finanziaria dei conti correnti postali del titolare emergono prelevamenti di ingenti somme di denaro in contanti, seguiti da versamenti di pari importo. Per meglio chiarire: C/C Postale intestato a DR, totale entrate € 6.660.926,00 – totale uscite € 6.631.689,00, di cui 6 milioni di prelevamenti per contanti. C/C Banca_1 intestato a DR, totale entrate € 431.281,29, toltale uscite, solo per contanti, € 431.114,85.
Il fornitore della Ric_1, Nominativo_8, nei fatti privo di una adeguata struttura organizzativa, presenta tutte le caratteristiche delle società “cartiere”.
Società_13 – Breve durata temporale dell’ attività. Il titolare, in tutte le annualità sottoposte a controllo, ha omesso la presentazione delle obbligatorie dichiarazioni. L’ azienda risulta essere priva di una adeguata struttura operativa e gestionale. Società_14 – Non ha presentato, per tutte le annualità sottoposte a controllo, le dichiarazioni ai fini II.DD. IVA e non ha effettuato versamenti di imposte. Non ha indicato alcun cliente nello “spesometro”. La Guardia di Finanza ha elevato, a seguito di verifica fiscale, in data 21.01.2022, PVC contenente rilievi ai fini II.DD. e IVA.
Si conclude, in base a quanto documentato dall’ Ufficio, per ritenere fittizia la ditta emittente fatture per operazioni inesistenti.
Società_6 SrL – La società è stata oggetto di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza per gli anni che vanno dal 2017 al 2019. I verificatori hanno dato atto che per il periodo di imposta 2017, annualità in questione, non è stata esibita alcuna documentazione contabile, né risulta presentata la dichiarazione annuale ai fini dell’ IVA.
Società_5 SrL – Risultano gravi anomalie in ordine alle rilevanti somme riferite a pagamenti del 2017 – 2020, poi prelevate in contanti da intermediari nazionali ed esteri. Le società Società_15 e la Società_9 SrL , sono effettivamente operanti nel settore del commercio all’ ingrosso di rottami, tuttavia a carico delle stesse risultano vari elementi indiziari riconducibili alla frode fiscale ed ambientale orchestrata da diversi sodalizi criminali.
Per quanto dedotto e documentato dall’ Agenzia, i rapporti intercorsi tra la società ricorrente ed i soggetti richiamati, devono essere relazionati alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia soggettivamente che oggettivamente. Nel quadro complessivo delineato, l’ Ufficio, mediante l’ utilizzo di quelle presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, si rammenta previste dalla normativa e confermate da ampia giurisprudenza di legittimità, ha sufficientemente assolto al proprio onere probatorio. Per contro, la sintesi delle osservazioni avanzate dalla società ricorrente in ordine alla presunta carenza di prova, da parte dell’ Ufficio, a sostegno dell’ ipotesi contenuta negli atti impugnati, non conduce ad un radicale sovvertimento dei plurimi elementi indiziari.
In condensato, la presentazione di documenti attestanti una apparente regolarità formale dello svolgimento dell’ attività, e quindi dell’ effettività delle operazioni, quali formulari di scarico e carico dei rifiuti, non sono decisivi in tal senso. Invero, pare del tutto evidente che si tenda, nell’ avanzata congettura di frode al fisco, o altra condotta delittuosa, ad accreditare come operativa l’ attività, con quanti più possibili documenti e/o certificazioni, al pari di una contabilità formalmente inappuntabile. Parimenti, le contestazioni riferite alla carenza di prova della retrodazione di denaro sono, per lo più, inefficaci ai fini difensivi. Opportunamente, all’ upo, si deve in tal senso supporre che non ci troveremo mai di fronte ad un prelevamento di somme di denaro esattamente corrispondente al singolo bonifico bancario; prelevare una cifra di poco inferiore o superiore ha l’ intento di “mascherare” l’ operazione per non ricondurla, appunto, all’ inesistenza dell’operazione/fatturazione.
Anche in questo caso valgono le osservazioni sopra esposte, con particolare riguardo a quegli elementi indiziari, tramutati in presunzioni semplici, che il Collegio, nel caso, a valutato singolarmente e complessivamente. D’ altra parte, gli atti impugnati si palesano come adeguatamente motivati. L’ Ufficio resistente ha puntualmente e compiutamente descritto il contenuto degli atti richiamati, Ordinanza di custodia cautelare, PVC della Guardia di Finanza, accertamenti emessi in capo a fornitori clienti della società ricorrente, nonché altri elementi emergenti dalla banca dati dell’ Anagrafe tributaria. Conseguentemente non si assiste ad alcuna incertezza o contraddittorietà delle motivazioni. Gli elementi posti a supporto delle presunzioni di inesistenza delle operazioni in essere, sono stati elencati e descritti con obiettiva nitidezza.
Conseguentemente l’ onere probatorio ricade sulla contribuente, la quale è tenuta a dimostrare l’ effettività delle operazioni contestate. Nel merito, come visto, la Ric_1 non ha realisticamente apportato alcun elemento valido e concreto diretto a sovvertire l’ esito scaturente dalle presunzioni semplici dedotte dalla AF. Il fondamento degli atti impugnati appare valido e confacente a dimostrare l’ insussistenza di adeguate strutture imprenditoriali, riferibili alla quasi totalità dei soggetti sopra descritti, confutando, in modo definitivo le doglianze espresse sul punto dalla Ric_1, la quale non può neppure invocare la propria buone fede in ordine alla capacità imprenditoriale dei propri clienti/fornitori. Giova qui richiamare l’ insegnamento delle Corte di Cassazione: “In tema di IVA, L’ Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’ indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’ onere di provare che l’ operazione non è stata mai posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che una volta accertata l’ assenza dell’ operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo” (Cass. 18188/2019). Inoltre la Suprema Corte ha confermato in molteplici occasioni che la dimostrazione della natura di “cartiera” del fornitore è condizione soddisfacente a dimostrare l’ inesistenza delle operazioni, anche con particolare riferimento agli esiti di indagini penali (Cass. 6393/2022). I risultati del procedimento penale possono tuttavia divergere delle conclusioni provate in ambito tributario, giacché l’ autonoma operatività della AF ha, nei fatti, confermato, nel caso in esame, gli indebiti vantaggi fiscali scaturenti dei comportamenti narrati (inesistenza delle operazioni poste in essere). Diversamente si può affermare che le risultanze dell’ avvio del procedimento penale hanno permesso all’ Ufficio, tramite autosufficiente ed adeguata indagine, di appurare la rilevanza ai fini fiscali, di quanto inizialmente dedotto nel giudizio penale.
Proseguendo, nel merito di quanto sostenuto dalla ricorrente sul presunto difetto di prova degli atti impugnati per violazione dell’ art. 5 bis DLgs 546/92, se ne deduce l’ inconferenza delle argomentazioni, per quanto sino qui esposto, giacché la nuova formulazione legislativa nulla muta in ordine alla ripartizione dell’ onere probatorio; la AF prova in giudizio le violazioni contestate con l’ atto impugnato ed il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono in giudizio, e, nel caso, annulla l’ atto impugnato se la prova risulta assente, contraddittoria e/o insufficiente. Di fatto, la disposizione non stabilisce un onere diverso o maggiormente gravoso rispetto ai principi già vigenti (Cass. n. 31878/2022). Si ribadisce quindi che l’ Ufficio ha adeguatamente comprovato la fondatezza di quelle presunzioni previste dalla normativa, derivanti dalle contingenze indiziarie rilevate, avvalorate, di seguito, da univoca giurisprudenza di legittimità.
In ordine alla riduzione dei ricavi correlati alle operazioni valutate come oggettivamente inesistenti, si osserva che non vi è alcun obbligo, per l’ Ufficio, di escludere i relativi ricavi dal calcolo del reddito poi determinato. Invero, grava sul contribuente l’ onere di provare che i componenti positivi, i quali hanno concorso alla formazione del reddito, siano fittizi perché direttamente afferenti a componenti negativi di reddito. In specie, tale prova non è stata effettivamente fornita dalla società ricorrente. Il comportamento dell’ Ufficio risulta quindi immune da vizi anche in merito alle sanzioni irrogate. Non può nemmeno essere accolta l’ eccezione riferita all’ illegittimità del recupero IVA, in considerazione del settore merceologico sottomesso al regime di inversione contabile, ex art. 74, comma 8 DPR 633/1972. Il regime predetto, infatti, non esclude il recupero dell’ IVA in capo al cessionario, qualora si sia in presenza di operazioni inesistenti.
Le Direttive UE stabiliscono il diritto alla detrazione dell’ imposta, correlato al principio di neutralità, in base alla sussistenza di determinate condizioni, ovvero: esigibilità dell’ imposta, “status” di soggetto passivo e inerenza delle operazioni; possesso di valida fattura di acquisto. Orbene, i Giudici europei, CGUE 11.11.2024 Ferimet SL, C-281/2020, convengono per l’ indetraibilità dell’ IVA assolta con il meccanismo dell’ inversione contabile, nelle ipotesi in cui l’ identità del vero fornitore non sia menzionata nella fattura emessa dal cessionario, “se ciò impedisce di identificare tale fornitore e, pertanto, di dimostrare che questi aveva la qualità di soggetto passivo, dal momento che tale qualità costituisce uno dei requisiti sostanziali per il diritto alla detrazione dell’ IVA”. In detta decisione viene inoltre affermato: “A un soggetto passivo deve essere negato l’ esercizio del diritto alla detrazione dell’ IVA relativa all’ acquisto dei beni che gli sono stati ceduti qualora tale soggetto abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ ambito dell’ applicazione del regime dell’ inversione contabile se mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un evasione dell’ IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’ operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva a una simile evasione”. Successivamente, la giurisprudenza di legittimità, Corte di Cassazione SS.UU. N. 22727/2022, ha precisato quale sia l’ ambito applicativo dell’ art. 6, comma 9-bis 3, DLgs 471/1997, vigente pro tempore, con riferimento al meccanismo dell’ inversione contabile riferito ai casi di operazioni inesistenti, così esplicando: “Deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell’ IVA a credito e di quella a debito nell’ ipotesi di inversione contabile prevista nella prima parte dell’ articolo 6, comma 9-bis 3 riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente “esenti non imponibili o comunque non soggette a imposta”, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non è ammesso il diritto a detrazione… mancando per tale operazioni i requisiti sostanziali previsti per il riconoscimento del diritto alla detrazione”.
Vista l’ interpretazione fornita dalla Suprema Corte e i principi unionali sopra indicati, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione.
Infine, la postura difensiva della società ricorrente riguardo alla presunta illegittimità delle sanzioni irrogate non genera gli effetti sperati. L’ operato dell’ Ufficio si manifesta legittimo in conformità dell’ art. 1, comma 3 e dell’ art. 6, DLgs 471/1997, con specifico riferimento all’ IVA 2017. Anche gli aumenti sanzionatori sono conformi dal dettato normativo, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, DLgs 472/1997, giacché la Ric_1 ha commesso medesime violazioni nei quattro anni precedenti. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e di quelle diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano, presentano profili di sostanziale identità. Infatti, per le annualità 2013/14/15/16, l’Ufficio ha elaborato accertamento nei confronti della ricorrente, contenenti medesime contestazioni qui elevate (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). Correttamente l’ Agenzia ha evidenziato che la sentenza della CTR Piemonte n. 1230/2022 (accertamento annualità 2013/14/15 non si è resa definitiva, perché la parte, in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’ Ufficio, ha inteso definire la lite ai sensi dell’ art. 1, commi 186-203 L 197/2022.
Per quanto attiene la sanzione irrogata con l’ atto di contestazione impugnato, non pare si assista ad alcuna sproporzione, ex art. 7, comma 4, DLgs 472/1997, tra l’entità del tributo e la somma irrogata a titolo di sanzione; somma evasa € 495.675,00, sanzione € 440.118,00. L’ Ufficio ha osservato ed applicato l’ art. 12 del citato decreto, il quale prevede l’ irrogazione di un’ unica sanzione amministrativa pecuniaria, quella per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio. Nel caso di specie dichiarazione IRES 2013 con dati infedeli, aumentata di un quinto e poi dalla metà al triplo; cumulo giuridico € 3.961.062,00, inferiore al cumulo materiale, € 5.880.138,09, sanzione amministrativa unica irrogata € 440.118,00 per il 2017, ovvero al netto di quelle irrogate per le annualità precedenti.
Anche la richiesta, da parte della ricorrente, di ineseguibilità delle sanzioni amministrative ex art. 21 DLgs 74/2000, non può trovare accoglimento perché la norma prevede che “le sanzioni non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall’ art. 19, comma 2”, il quale prevede comunque, “in ogni caso”, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’ art. 11, comma 1, DLgs 472/1997, che non siano persone fisiche. Legittima, quindi, l’ irrogazione delle sanzioni a soggetto con personalità giuridica.
Per tutte le argomentazioni svolte i ricorsi riuniti devono essere respinti, con la conferma dell’ operato dell’ Agenzia delle Entrate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE RESPINGE I RICORSI RIUNITI E CONDANNA PARTE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CAUSA CHE SI LIQUIDANO IN EURO 15.000,00.
TORINO, 24 MARZO 2026





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