RIFIUTI – TARI – Smaltimento rifiuti di rifiuti speciali – Esclusione dalla tassazione delle superfici tassabili – Onere probatorio – Giudicato esterno – Calcolo – Annualità d’imposta – Mancata contestazione – Carenza o insufficienza della della delibera comunale – Processo tributario – Fattispecie. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2026
Numero: 6781
Data di udienza: 13 Marzo 2026
Presidente: SOCCI
Estensore: BENATTI
Premassima
RIFIUTI – TARI – Smaltimento rifiuti di rifiuti speciali – Esclusione dalla tassazione delle superfici tassabili – Onere probatorio – Giudicato esterno – Calcolo – Annualità d’imposta – Mancata contestazione – Carenza o insufficienza della della delibera comunale – Processo tributario – Fattispecie. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 5^ CIVILE (Tributaria), 20 marzo 2026 (Ud. 13/03/2026), Ordinanza n. 6781
RIFIUTI – TARI – Smaltimento rifiuti di rifiuti speciali – Esclusione dalla tassazione delle superfici tassabili – Onere probatorio – Giudicato esterno – Calcolo – Annualità d’imposta – Non contestazione – Carenza o insufficienza della della delibera comunale – Processo tributario – Fattispecie.
In tema di TARI, l’esclusione dalla tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali è subordinata alla prova, a carico del contribuente, non solo della tipologia dei rifiuti, ma anche del loro effettivo avvio a smaltimento in conformità alla normativa vigente con riferimento allo specifico periodo d’imposta, non potendo rilevare né il giudicato formatosi su annualità precedenti né la mancata contestazione della controparte. Ne deriva che, anche ove si convenisse sul fatto che i rifiuti delle lavorazioni della ricorrente costituiscano esclusivamente rifiuti speciali, l’eventuale carenza o insufficienza della delibera comunale relativa alle agevolazioni non farebbe venir meno l’onere probatorio in merito all’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, come richiesto dall’art. 1, comma 649 della l. 147/2013. Ove tale prova non sia offerta, non si pone neppure l’ulteriore problema di provare che quei rifiuti siano riferibili a tutte o parte delle superfici assoggettabili a TARI.
(Rigetta il ricorso avverso sentenza n. 2688/2019 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA – NAPOLI), Pres. Socci, Rel. Benatti, Ric. TEKNO SRL c. PUBLISERVIZI SRL
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 5^ CIVILE (Tributaria), 20 marzo 2026 (Ud. 13/03/2026), Ordinanza n. 6781SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32545/2019 R.G. proposto da:
TEKNO SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO GIORDANO
-ricorrente-
CONTRO
PUBLISERVIZI SRL
-intimata-
avverso la sentenza DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA – NAPOLI n. 2688/2019 depositata il 26/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere Marco Benatti.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta un avviso d’accertamento notificatole dalla resistente, concessionaria del Comune di Caserta, in relazione alla TARI del 2017.
Lamentò carenze formali dell’avviso nonché l’entità delle superfici sottoposte a imposizione, sostenendo che, poiché gli scarti di lavorazione della sua attività di produzione di pavimenti in legno erano destinati ad aziende specializzate e dovevano considerarsi rifiuti speciali, non avrebbero dovuto essere conteggiati tra le superfici tassabili, ai fini TARI, le aree di produzione, i magazzini e le altre aree connesse limitando la predetta superficie alle sole aree spogliatoio e uffici.
Il primo giudice, con sentenza n. 1732 del 26/3/2018, respinse le eccezioni formali ma accolse parzialmente il ricorso, riducendo la superficie tassabile a mq. 147,09.
Su appello della concessionaria, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con la società contribuente, ha accolto il gravame compensando le spese.
Secondo la Corte Regionale, la società appellata non aveva provato che i rifiuti speciali fossero stati trattati in conformità alla normativa vigente, ritenendo che i documenti depositati dalla stessa, relativi a smaltimento da parte di altre società e a fatture per noleggio cassoni, riguardassero periodi di tassazione precedenti a quello in oggetto.
Ricorre per cassazione la società con quattro motivi di ricorso.
La resistente, pur notificata del ricorso il 26/10/2019, è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, la ricorrente prospetta la violazione del giudicato esterno costituito dalle sentenze ivi indicate e relative alla TARI per gli anni 2014 e 2015, sostenendo che le stesse sarebbero vincolanti anche per
l’anno in corso, atteso che si tratta delle medesime parti, petitum e causa petendi, circostanze e questioni di fatto e diritto, sostenendo che tali decisioni determinerebbero un effetto preclusivo anche sulle annualità successive.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Va senz’altro ribadito il costante orientamento di questa Corte in tema di giudicato tributario, richiamato nel ricorso (Cass. 2312/2018), che distingue tra fatti non aventi caratteristica di durata ed elementi costitutivi
della fattispecie che si estendono a più periodi d’imposta assumendo carattere tendenzialmente permanente, riservando solo a questi ultimi l’efficacia esterna del giudicato.
Anche però ove si mettesse in disparte la mancata indicazione di quando furono allegate tali decisioni nel giudizio di merito, va richiamato come la Corte territoriale abbia basato la sua decisione proprio sulla mancata prova dello smaltimento dei rifiuti speciali con riferimento allo specifico periodo d’imposta, e non alla estensione delle superfici tassabili. L’avvio di rifiuti speciali alle aziende specializzate per lo smaltimento non è elemento costitutivo della fattispecie che assuma carattere tendenzialmente permanente, ma dipende da scelte imprenditoriali di volta in volta adottate. Ne deriva che alcuna rilevanza può avere il fatto che, con riferimento a precedenti periodi d’imposta, il giudice tributario possa avere ritenuto sufficiente la prova di tale smaltimento.
2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 649 (rectius art. 1, comma 649) l. 147/2013 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe irrilevante la mancata adozione di una delibera comunale che assimili i rifiuti speciali e quelli urbani atteso il disposto del citato comma 649 che prevede l’esclusione dalle superfici tassabili quelle ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Poiché la delibera comunale non sarebbe specifica e nulla disporrebbe riguardo alla distinzione tra i due tipi di rifiuti a fini TARI, ne deriverebbe come tutti i rifiuti prodotti da attività industriali dovrebbero considerarsi speciali.
2.1 Sotto ulteriore profilo contesta che l’appello della concessionaria si sarebbe limitato ad affermare la carenza probatoria in ordine alle superfici tassabili, non contestando l’avvio allo smaltimento dei rifiuti speciali con il
che la circostanza dovrebbe ritenersi pacifica.
2.2 Il motivo è infondato.
2.3 La sentenza richiamata nel ricorso (Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, ud. 06/12/2011 n.30779) non è pertinente e deve, per contro, evidenziarsi come la delibera comunale sia necessaria ove s’intenda accedere alle agevolazioni previste nel caso di rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani (Cass. Sez. 5, 29/07/2025, n. 21872, Rv. 676118 – 01). Va in ogni caso confermato l’orientamento costante di questa Corte, richiamato anche nella sentenza impugnata, secondo cui il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo l’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L’esclusione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si producono rifiuti speciali, è subordinata alla prova, il cui onere è a carico del contribuente, della relativa condizione di esenzione, ed in particolare della superficie nella quale, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, i suddetti rifiuti speciali, tanto più che la produzione di questi ultimi non esclude quella dei rifiuti solidi urbani e non può, pertanto, escludersi la coesistenza degli uni e degli altri. (Cass. Sez. 5, 24/07/2014, n. 16858, Rv. 632210 – 01, Sez. 5, Sentenza n. 9731 del 13/05/2015 (Rv. 635472 – 01). Ne deriva che, anche ove si convenisse sul fatto che i rifiuti delle lavorazioni della ricorrente costituiscano esclusivamente rifiuti speciali, l’eventuale carenza o insufficienza della delibera comunale relativa alle agevolazioni non farebbe venir meno l’onere probatorio in merito all’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, come richiesto dall’art. 1, comma 649 della l. 147/2013.
2.4 Quanto all’ulteriore profilo in ordine alla pacificità dell’avviamento allo smaltimento, anche ove si convenisse sull’affermazione della ricorrente secondo cui l’appello non contestava la circostanza, non può ritenersi che ciò esima la contribuente dalla relativa prova, atteso che è la stessa disposizione di legge ad addossarle l’onere di provare “l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. Ove tale prova non sia offerta, non si pone neppure l’ulteriore problema di provare che quei rifiuti siano riferibili a tutte o parte delle superfici assoggettabili a TARI.
3. Con il terzo motivo la ricorrente afferma la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Sostiene che la Corte di merito avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. perché, valutando l’adempimento dell’onere probatorio in ordine alla circostanza pacifica di cui al precedente motivo, sarebbe andata oltre la domanda. Sussisterebbe altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c. in ordine alla non contestazione della predetta circostanza.
3.1 Il motivo, che in sostanza è una riproposizione del precedente, è infondato per le identiche ragioni.
3.2 Da una parte, deve evidenziarsi come occorra tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti la pronuncia su una domanda non proposta dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa (sul punto, Cass. Sez. L., 19/03/2014, n. 6335, Rv. 630019–01): solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo; nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento di fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito ed insindacabile in cassazione, salvo sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata.
3.3 Nel caso specifico è indubbio che la domanda sottesa al motivo d’appello fosse rivolta alla legittimità dell’imposizione, atteso l’inadempimento all’onere probatorio attribuito alla contribuente. Pronunciando sul punto, la Corte di merito ha correttamente interpretato la domanda.
3.4 Sotto ulteriore profilo e come già indicato al motivo precedente, ove si ritenga che l’appello non abbia contestato il legittimo avviamento dei rifiuti allo smaltimento, ma solo la mancata prova delle superfici da sottrarre a tassazione, ciò non consente di ritenere adempiuto l’obbligo di legge che impone, secondo gli orientamenti già richiamati e come si è detto, la prova positiva di tale circostanza, in assenza della quale deve ritenersi che tutte le superfici siano assoggettabili alla TARI.
4. Con il quarto motivo prospetta nuovamente la violazione dell’art. 115 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Sostiene che, nel caso specifico, il giudice d’appello sia incorso in errore percettivo in quanto cadente sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, sicché la Corte di merito avrebbe errato fondando la decisione su circostanze che non dovevano essere provate in quanto pacifiche.
4.1 Anche tale motivo, che riguarda ulteriore profilo della medesima questione, è infondato.
4.2 Il giudice di merito non ha in alcun modo travisato il contenuto oggettivo della prova, avendo motivato correttamente sulle ragioni per cui non ha ritenuto che la parte avesse adempiuto al proprio onere probatorio, come sintetizzato in premessa di questa ordinanza.
4.3 Va inoltre osservato come, secondo i più recenti orientamenti di questa Corte, il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792, Rv. 670391 – 01).
4.3 Nel caso specifico è la ricorrente stessa che qualifica il suo motivo nell’ambito dell’errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova sicché, anche ove lo stesso sussistesse, non potrebbe essere fatto valere con il mezzo qui adottato.
5. Il ricorso va pertanto respinto. Non vanno adottati provvedimenti sulle spese atteso che la resistente è rimasta intimata.
6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.





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