SICUREZZA SUL LAVORO – Sicurezza e igiene sul lavoro – Contravvenzioni – Prescrizione – Verifica dell’adempimento – Notificazione – Artt. 20 e 21 D. Lgs. n. 758/1994 – Libertà della forma – Conoscenza del contenuto dell’atto. (Segnalazione e massima a cura di Ambra Mostarda)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Gennaio 2026
Numero: 495
Data di udienza: 11 Novembre 2025
Presidente: DI VITO
Estensore: CORBO
Premassima
SICUREZZA SUL LAVORO – Sicurezza e igiene sul lavoro – Contravvenzioni – Prescrizione – Verifica dell’adempimento – Notificazione – Artt. 20 e 21 D. Lgs. n. 758/1994 – Libertà della forma – Conoscenza del contenuto dell’atto. (Segnalazione e massima a cura di Ambra Mostarda)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 8 gennaio 2026 (Ud. 11/11/2025), Sentenza n. 495
SICUREZZA SUL LAVORO – Sicurezza e igiene sul lavoro – Contravvenzioni – Prescrizione – Verifica dell’adempimento – Notificazione – Artt. 20 e 21 D. Lgs. n. 758/1994 – Libertà della forma – Conoscenza del contenuto dell’atto.
In tema di contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il legislatore non ha prescritto alcuna specifica formalità per la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, purché le modalità seguite siano idonee al raggiungimento dello scopo di assicurare la conoscenza del contenuto dell’atto da parte del destinatario. Questa soluzione non è limitata alle sole notificazioni del verbale di prescrizioni: il principio di libertà delle forme è ritenuto applicabile anche con riguardo alla notificazione del successivo verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa ex art. 21 D. Lgs. n. 758 del 1994, notificazione compiuta una volta che sia stata constatata l’eliminazione delle irregolarità per l’adempimento delle prescrizioni impartite. Ciò posto, quindi, non essendo necessario il rispetto di una specifica formalità per la notificazione del verbale contenente le prescrizioni, questa può ritenersi validamente avvenuta qualora si accerti, in modo logicamente e giuridicamente corretto, che sia stato raggiunto il risultato di dare comunicazione dell’atto all’autore della violazione da eliminare.
(Conferma la sentenza del 19/05/2025 del TRIBUNALE di Messina) – Pres. Di Vito, Est. Corbo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 08/01/2026 (Ud. 11/11/2025), Sentenza n. 495SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Ge. Al. nato a P. il ../../….;
avverso la sentenza del 19/05/2025 del Tribunale di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che conclude per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’Avv. Gi.Ir. che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 19 maggio 2025, il Tribunale di Messina ha dichiarato la penale responsabilità di Ge.Al. per i reati di cui agli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 (capo a), di cui all’art. 65, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81 del 2008 (capo b) e di cui all’art. 83, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81
del 2008 (capo c), riuniti sotto il vincolo della continuazione, e lo ha condannato alla pena di 4.000,00 Euro di ammenda, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Secondo il Tribunale, Ge.Al. con condotte accertate in data 19 giugno 2020, in qualità di datore di lavoro, quale amministratore unico della ditta Di.Mo. Srl, avrebbe: a) omesso di rispettare i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, avuto riguardo ai locali di un punto vendita, in particolare non provvedendo a munire di corrimano la parte finale della scala interna di collegamento con il piano seminterrato; b) utilizzato i locali seminterrati del predetto punto vendita, pur essendo privo della necessaria autorizzazione; c) omesso di provvedere al collaudo periodico e alla verifica dell’impianto elettrico di messa a terra, lasciandolo pertanto privo di certificazione di conformità.
2. Ha presentato appello avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe, trasmesso alla Corte di cassazione a norma dell’art, 568, comma 5, cod. proc. pen., Ge.Al. con atto a firma degli avvocati Au.Ma. e Gi.Ir. articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova.
In via preliminare, si rappresenta che la vicenda trae origine da un infortunio sul lavoro, avvenuto il 14 marzo 2019, a carico di una dipendente della ditta Di.Mo. Srl il cui amministratore unico è l’odierno imputato, e che il procedimento per il reato di lesioni colpose è stato archiviato, in quanto si è ritenuto che l’infortunio non fosse in alcun modo ascrivibile alla condotta del datore di lavoro o di altro soggetto. Si evidenzia, poi, che, nel corso delle indagini, il dipartimento di prevenzione dell’A.s.p. di Messina territorialmente competente aveva effettuato un’ispezione presso il luogo in cui si era verificato l’evento infortunistico, e, a seguito del sopralluogo e dell’esame della documentazione richiesta, era stato redatto verbale relativo alle violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, recante prescrizioni per eliminare le carenze riscontrate nel termine di sessanta giorni. Si espone, quindi, che il successivo verbale contenente le prescrizioni in ordine all’eliminazione delle carenze entro sessanta giorni dal ricevimento veniva notificato in luogo diverso dal domicilio indicato in atti dall’imputato, e precisamente presso il punto vendita della ditta dove si era verificato l’infortunio, e a mani di un dipendente, persona diversa dall’imputato. Si segnala, ancora, che l’imputato ha avuto contezza dell’esistenza del verbale di prescrizioni, nonché del procedimento penale a suo carico, solo dopo la notifica del decreto penale di condanna.
Si deduce che la notifica del verbale è avvenuta in modo invalido, a differenza di quella relativa al decreto penale, eseguita a norma degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. Si rimarca che la notifica del verbale è invalida anche perché è stata effettuata a persona diversa dall’imputato, e, quindi, per il suo perfezionamento era necessario anche il successivo invio di una raccomandata semplice, a norma dell’art. 7 legge n. 890 del 1982 (si cita Sez. 4, n. 4359 del 2024). Si aggiunge, richiamandosi una memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado, che l’atto contenente la contestazione delle irregolarità e le prescrizioni per la regolarizzazione, ha natura penale, in quanto atto di indagine a norma dell’art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758 del 1994, e, quindi, deve essere notificato ex art. 157 cod. proc. pen.; nella specie, secondo la disciplina vigente all’epoca.
2.2. Con il secondo motivo, si chiede l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-6/s cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce l’illegittimità della pena applicata per effetto del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che non sono state correttamente prese in considerazione le circostanze del fatto, attesa la scarsa offensività della condotta, come conferma la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Con memoria trasmessa via p.e.c. in data 10 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, riproponendo e sviluppando le censure formulate nei tre motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, le quali contestano la dichiarazione di colpevolezza deducendo l’invalidità della notifica del verbale contenente le prescrizioni in ordine alle carenze riscontrate in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, il cui adempimento avrebbe determinato la “eliminazione” del reato per “regolarizzazione”, perché effettuata senza rispettare le prescrizioni del codice di procedura penale ed inoltre a persona diversa dall’imputato.
2.1. Ai fini dell’esame delle esposte censure, occorre richiamare i principi giurisprudenziali consolidati in materia di notifiche del verbale contenente le prescrizioni in ordine alle carenze riscontrate in tema di sicurezza dei luoghi di
lavoro ai fini della regolarizzazione della contravvenzione accertata, a norma dell’art. 20 D.Lgs. n. 758 del 1994.
In particolare, va rilevato che, secondo quanto espressamente affermato da numerose decisioni, in tema di contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il legislatore non ha prescritto alcuna specifica formalità per la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, purché le modalità seguite siano idonee al raggiungimento dello scopo di assicurare la conoscenza del contenuto dell’atto da parte del destinatario (cfr. Sez. 3, n. 20857 del 17/01/2017, Paudice, Rv. 270505 – 01, nonché tra le decisioni non massimate, Sez. 3, n. 43328 del 19/09/2023, Paci; Sez. 3, n. 23838 del 13/05/2022, Frondella; Sez. 3, n. 1996 del 15/11/2019, dep. 2020, Ledda; Sez. fer., n. 41451 del 28/08/2018, Fontanelli).
Per completezza, può aggiungere che questa soluzione non è limitata alle sole notificazioni del verbale di prescrizioni: il principio di libertà delle forme è ritenuto applicabile anche con riguardo alla notificazione del successivo verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa ex art. 21 D.Lgs. n. 758 del 1994, notificazione compiuta una volta che sia stata constatata l’eliminazione delle irregolarità per l’adempimento delle prescrizioni impartite (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 45737 del 23/02/2017, Pavone, Rv. 271410 – 01, e Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014, dep. 2015, Giordano, Rv. 264062 – 01).
Ciò posto, quindi, non essendo necessario il rispetto di una specifica formalità per la notificazione del verbale contenente le prescrizioni, questa può ritenersi validamente avvenuta qualora si accerti, in modo logicamente e giuridicamente corretto, che sia stato raggiunto il risultato di dare comunicazione dell’atto all’autore della violazione da eliminare.
2.2. La sentenza impugnata precisa quali sono state le modalità della notifica del verbale di prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e spiega perché ritiene le stesse tali da assicurare il raggiungimento dello scopo di notiziare l’autore delle violazioni da eliminare.
Rappresenta, in primo luogo, che l’ispettore del lavoro ha affermato di aver notificato il verbale contenente le prescrizioni mediante consegna effettuata di persona ad un dipendente presente all’interno del punto vendita nel quale erano state riscontrate le irregolarità poste a base delle imputazioni. Espone, poi, che il dipendente indicato dall’ispettore del lavoro ha dichiarato che: a) egli era un commesso e non un addetto alla ricezione delle notifiche; b) il datore di lavoro non era solito recarsi con frequenza nel punto vendita; c) egli, quando riceveva la corrispondenza diretta all’imputato, o gliene dava notizia, o la lasciava sul bancone del negozio, e quest’ultimo poi provvedeva a ritirarla. (
Sulla base di questi elementi, la sentenza impugnata ritiene che le modalità seguite per la notifica abbiano consentito di raggiungere il risultato di notiziare del verbale contenente le prescrizioni l’autore della violazione da eliminare. Osserva, in particolare, che la comunicazione del verbale è avvenuta nei confronti di una persona la quale, per la sua posizione di dipendente dell’autore della contravvenzione da regolarizzare, aveva un rapporto stabile e continuativo con quest’ultimo.
2.3. Sulla base dei principi evidenziati e degli elementi valutabili, le conclusioni della sentenza impugnata risultano immuni da vizi.
Innanzitutto, il principio di libertà delle forme esclude che la consegna del verbale contenente le prescrizioni ad un dipendente del responsabile delle violazioni sia di per sé una forma di notificazione illegittima o inidonea.
Ciò posto, poi, deve anche rilevarsi che, nella specie, la sentenza impugnata ha indicato elementi precisi e congrui – in particolare: la consegna personale del verbale contenente le prescrizioni dall’ispettore del lavoro al dipendente dell’imputato presente nel negozio in cui erano state riscontrate le irregolarità, l’effettuazione in via ordinaria di attività di consegna della corrispondenza dal dipendente all’imputato, l’esistenza di modalità per assicurare a quest’ultimo la disponibilità della corrispondenza – quali premesse per affermare che la notificazione aveva raggiunto il risultato di notiziare l’attuale ricorrente, quale autore delle violazioni da eliminare, del verbale contenente le prescrizioni.
3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
In proposito, va richiamato il principio secondo cui il disposto di cui all’art. 131 -bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto, sicché sull’imputato grava l’onere di allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02, e Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223 – 01).
Nella specie, l’imputato, né nel ricorso, e neppure nella memoria depositata in primo grado, ha mai allegato elementi specifici. E, del resto, la condotta, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, si caratterizza per una pluralità di violazioni, in quanto il medesimo, agendo nella qualità di amministratore unico della ditta “Di.Mo. Srl”, ha: 1) omesso di rispettare i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, avuto riguardo ai locali di un punto vendita, in particolare non provvedendo a munire di corrimano la parte finale della scala interna di collegamento con il piano seminterrato; 2) utilizzato i locali seminterrati del
predetto punto vendita, pur essendo privo della necessaria autorizzazione; 3) omesso di provvedere al collaudo periodico e alla verifica dell’impianto elettrico di messa a terra, lasciandolo pertanto privo di certificazione di conformità.
4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel terzo motivo, le quali contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la sentenza impugnata non ha considerato la scarsa offensività della condotta ed ha inoltre concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In proposito, va evidenziato che, per quanto risulta dagli atti, non è stata presentata richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di merito.
Ora, secondo la giurisprudenza di legittimità, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 -02, e Sez. 5, n. 1099 del 26/11/1997, dep, 1998, Pirri, Rv. 209683 – 01). E questo principio è applicabile anche quando il giudizio di merito si sia svolto in un unico grado: anche il giudice di primo grado è tenuto a motivare specificamente sull’applicabilità delle circostanze attenuanti solo se siano rappresentati elementi utili a fare ravvisare la configurabilità.
Inoltre, va in ogni caso rilevato che la condotta non può ritenersi di scarsa offensività, in quanto caratterizzata dall’integrazione di tre distinte violazioni della disciplina della sicurezza sul lavoro, e che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 – 02; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773 – 01).
5. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2025.




AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE