DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Manufatti abusivamente realizzati – Effetti della prosecuzione di lavori edili – Nuova condotta illecita – Nuovo termine di prescrizione – Irrilevanza dell’avvenuta prescrizione dell’abuso iniziale – Violazione di legge in relazione agli artt. 19, comma 6, I 241/1990 e 24 D.P.R. n. 380/2001 – Verifica di conformità urbanistica – Efficacia estintiva di una sanatoria – Rapporto tra titolo abilitativo e giudizio del giudice penale – Insussistenza della “disapplicazione” dell’atto – Poteri del giudice – Autonomo e completo vaglio di conformità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) – Criteri di distinzione – Eterogeneità o incompatibilità sostanziale del fatto – Tutela del diritto di difesa – Elementi essenziali (mutati e immutati) – Effetti – Valutazione unitaria degli atti e del compendio probatorio – Acquisizione di sentenze definitive rese in altri procedimenti penali, civili o amministrative – Valenza probatoria – Insussistenza di automatismi – Operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio – Autonomia e libertà del giudice penale – Rapporti con il giudicato amministrativo – Limiti – Artt. 2, 238-bis c.p.p..
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Maggio 2026
Numero: 19245
Data di udienza: 9 Aprile 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: DI STASI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Manufatti abusivamente realizzati – Effetti della prosecuzione di lavori edili – Nuova condotta illecita – Nuovo termine di prescrizione – Irrilevanza dell’avvenuta prescrizione dell’abuso iniziale – Violazione di legge in relazione agli artt. 19, comma 6, I 241/1990 e 24 D.P.R. n. 380/2001 – Verifica di conformità urbanistica – Efficacia estintiva di una sanatoria – Rapporto tra titolo abilitativo e giudizio del giudice penale – Insussistenza della “disapplicazione” dell’atto – Poteri del giudice – Autonomo e completo vaglio di conformità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) – Criteri di distinzione – Eterogeneità o incompatibilità sostanziale del fatto – Tutela del diritto di difesa – Elementi essenziali (mutati e immutati) – Effetti – Valutazione unitaria degli atti e del compendio probatorio – Acquisizione di sentenze definitive rese in altri procedimenti penali, civili o amministrative – Valenza probatoria – Insussistenza di automatismi – Operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio – Autonomia e libertà del giudice penale – Rapporti con il giudicato amministrativo – Limiti – Artt. 2, 238-bis c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, 27 Maggio 2026 (ud. 09/04/2026), Sentenza n. 19245
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Manufatti abusivamente realizzati – Effetti della prosecuzione di lavori edili – Nuova condotta illecita – Nuovo termine di prescrizione – Irrilevanza dell’avvenuta prescrizione dell’abuso iniziale – Violazione di legge in relazione agli artt. 19, comma 6, I 241/1990 e 24 D.P.R. n. 380/200.
La prosecuzione di interventi edilizi su manufatti già illecitamente realizzati integra una nuova e autonoma condotta di reato, a prescindere dall’entità materiale dei lavori eseguiti. Tale illecito sussiste anche qualora sia medio tempore maturato il termine prescrizionale con riferimento all’originaria edificazione, atteso che i nuovi interventi, per il loro carattere di accessorietà e integrazione strutturale all’opera preesistente, ne ereditano il medesimo connotato di illegittimità urbanistica.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Verifica di conformità urbanistica – Efficacia estintiva di una sanatoria – Rapporto tra titolo abilitativo e giudizio del giudice penale – Insussistenza della “disapplicazione” dell’atto – Poteri del giudice – Autonomo e completo vaglio di conformità.
Il giudice penale, nell’accertare la sussistenza di un reato edilizio o l’efficacia estintiva di una sanatoria, non procede alla “disapplicazione” dei titoli amministrativi (autorizzazioni o sanatorie, anche ove perfezionate per silenzio-assenso), bensì esegue un autonomo e completo vaglio di conformità della fattispecie concreta rispetto alla normativa urbanistica vigente. Tale accertamento si pone su un piano distinto dalla validità formale dell’atto amministrativo. Pertanto, l’esito negativo della verifica giudiziale, in ordine alla sussistenza dei requisiti sostanziali per la realizzazione o la sanatoria dell’opera, prevale sull’esistenza di atti autorizzativi o di sanatoria, escludendo la configurabilità di un contrasto risolvibile in termini di disapplicazione, risolvendosi piuttosto in un giudizio di illegittimità sostanziale dell’intervento alla luce dei presupposti di legge.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di opere abusive – Consumazione reati edilizi – Eventuale loro estinzione sanatoria – Verifiche del giudice penale – Effetti – Non implicano anche la potenziale disapplicazione dei titoli amministrativi intervenuti ab origine rispetto all’edificazione o sopravvenuti ‘a sanatoria’ – Impongono un più ampio e complesso vaglio di conformità della fattispecie concreta rispetto ai requisiti urbanistici e/o di sanatoria stessa.
Le verifiche del giudice penale in materia di consumazione di reati edilizi come anche della loro eventuale estinzione sanatoria, non implicano anche la potenziale “disapplicazione” degli eventuali titoli amministrativi intervenuti ab origine rispetto all’edificazione ovvero sopravvenuti poi “a sanatoria”, bensì impongono un più ampio e complesso vaglio di conformità della fattispecie concreta rispetto ai requisiti urbanistici e/o di sanatoria stessa; cosicché, l’esito negativo di tali accertamenti non determina, anche in presenza di provvedimenti autorizzativi o di sanatoria rilasciati (tantomeno per silenzio assenso), la loro “disapplicazione”, ma un più generale giudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti di legge per la realizzazione dell’opera o per la sua stessa sanatoria. (Segnalazione e massima a cura di Paolo Cotza)
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) – Criteri di distinzione – Eterogeneità o incompatibilità sostanziale del fatto – Tutela del diritto di difesa – Elementi essenziali (mutati e immutati) – Effetti – Valutazione unitaria degli atti e del compendio probatorio.
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., si configura solo in presenza di una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito tale da determinare un rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale tra il fatto originario e quello ritenuto in decisione. Tale verifica, funzionale alla tutela del diritto di difesa, è volta ad escludere che l’imputato sia posto a sorpresa di fronte a un fatto del tutto nuovo, privo di nesso con l’originaria contestazione. Non sussiste violazione qualora il fatto ritenuto conservi i medesimi elementi costitutivi della fattispecie contestata. Inoltre, ai fini della relativa valutazione, occorre considerare non solo la descrizione contenuta nell’imputazione, ma l’intero compendio probatorio portato a conoscenza dell’imputato e oggetto di dibattito processuale, che abbia garantito all’interessato l’effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa sugli elementi posti a fondamento della pronuncia.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Acquisizione di sentenze definitive rese in altri procedimenti penali, civili o amministrative – Valenza probatoria – Insussistenza di automatismi – Operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio – Autonomia e libertà del giudice penale – Rapporti con il giudicato amministrativo – Limiti – Artt. 2, 238-bis c.p.p..
L’acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell’art. 238-bis c.p.p., sia esse penali, civili o amministrative, non determina alcun automatismo nel recepimento dei fatti o dei giudizi ivi contenuti, conservando il giudice penale piena autonomia e libertà di valutazione in ossequio al principio di cui all’art. 2 c.p.p. In particolare, in tema di rapporti tra decisione del giudice penale e giudicato amministrativo, occorre che si tenga conto altresì dei seguenti principi: la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e non conosciuti dal giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato
(Rigetta i ricorsi promossi avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 31/10/2025) Pres. RAMACCI, Rel. DI STASI, Ric. De Angelis e altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, 27 Maggio 2026 (ud. 09/04/2026), Sentenza n. 19245SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
De Angelis, nato a Sant’Agnello il ../../….;
Staiano, nato a Vico Equense il ../../….;
avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per l’imputato De Angelis l’avv. Romano Francesco e l’avv. Silvia Brizzi, quest’ultima in sostituzione dell’avv. Andrea Piccolo, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
avverso la sentenza del 31/10/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per l’imputato De Angelis l’avv. Romano Francesco e l’avv. Silvia Brizzi, quest’ultima in sostituzione dell’avv. Andrea Piccolo, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31/10/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 28/02/2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale De Angelis e Staiano erano stati dichiarati responsabili dei reati in materia edilizia e di falso ascrittigli ai capi 1),2),3),4),7) dell’imputazione e condannati, il primo alla pena di anni uno di reclusione ed il secondo alla pena di mesi otto di reclusione con concessione ad entrambi del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione De Angelis e Staiano, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
De Angelis propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Espone che nel corso del giudizio di appello era stata prodotta la sentenza n. 4060/2024 del Consiglio di Stato, che revocava il provvedimento con il quale il Comune di Piano di Sorrento, in autotutela, aveva revocato il permesso di costruire n. 47/2003, che autorizzava le opere di sistemazione esterna di cui al capo 1) dell’imputazione. Il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la diversità del fatto accertato rispetto a contestato con trasmissione degli atti al Pubblico ministero ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Il giudice di appello ometteva tale valutazione preliminare ed incorreva, poi, nella violazione della preclusione connessa al giudicato amministrativo, in quanto effettuava una valutazione di merito della sentenza emessa nell’ambito della giurisdizione amministrativa sovrapponendosi alla valutazione tecnica resa con sentenza irrevocabile dal giudice amministrativo. Il giudice amministrativo, diversamente da quanto affermato dai Giudici di appello, aveva posto a fondamento della propria decisione il deficit istruttorio circa l’aderenza alla realtà delle risultanze catastali del 1997, punto fondante il provvedimento di revoca del permesso di costruire, a fronte della tempestiva correzione al catasto effettuata nel 2009 e degli elaborati tecnici del 6.3.2024
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo dei reati.
La sentenza impugnata rilevava l’elemento soggettivo dei reati contestati al ricorrente nella piena illegittimità del titolo edilizio in ragione della presentazione del ricorso al TAR, senza tener conto del contenuto della sentenza del Consiglio di Stato in relazione agli elementi che contrastavano l’aderenza alla realtà delle risultanze catastali del 1997.
Staiano propone otto motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 19, comma 6, I 241/1990, 24 e 25 D.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione.
Lamenta che la sentenza impugnata aveva attribuito alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) un contenuto ampliato e diverso rispetto a quanto effettivamente dichiarato: la dichiarazione era riferita alle sole opere già completate (piano terra e primo piano) ed attestava un’agibilità parziale in aderenza agli artt. 24 e 25 D.P.R. n. 380/2001, mentre la sentenza impugnata aveva ritenuto la SCA una dichiarazione generalizzata sull’intero fabbricato.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento della prova documentale. Erronea alterazione percettiva del contenuto della SCA.
Lamenta che la sentenza impugnata aveva travisato il contenuto della SCA, attraverso una vera e propria alterazione percettiva del documento, trattato come attestazione di agibilità dell’intero fabbricato laddove esso dichiarava, in modo espresso e coerente, l’agibilità in forma parziale; aveva, quindi, fondato il giudizio di falsità su circostanze estranee all’oggetto certificato, quali l’esecuzione di lavori successivi in parti dell’immobile non ricomprese nella SCA o l’incompletezza di porzioni diverse da quelle dichiarate agibili.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 19, comma 6, I 241/1990 e 24 D.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione per travisamento del contenuto documentale della SCA.
Ribadisce che la sentenza impugnata aveva travisato il contenuto della SCIA, attraverso una vera e propria alterazione percettiva del documento, trattato come attestazione di agibilità dell’intero fabbricato laddove esso dichiarava, in modo espresso e coerente, l’agibilità in forma parziale; il ricorrente aveva certificato l’agibilità parziale delle singole unità immobiliari, puntualmente individuate negli elaborati planimetrici allegati e la data del 22.3.2016 era riferite alle singole porzioni parzialmente ultimate e non all’organismo edilizio nel suo complesso; la diversa valutazione della Corte di appello era frutto di un travisamento percettivo della prova documentale ed integrava anche la violazione dell’art. 24 D.P.R. n. 380/2001.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte di appello aveva fondato l’affermazione di responsabilità su presupposti fattuali e valutativi che eccedevano i limiti dell’imputazione originaria, circoscritta alla presunta falsità della SCA; l’asse del giudizio era stato spostato dalla verifica del contenuto dichiarativo dell’atto alla legittimità complessiva dell’intervento edilizio, profilo che non costituiva oggetto della contestazione.
Con il quinto motivo deduce vizio di travisamento della prova decisiva. Erronea lettura della relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del 27.10.2015.
Lamenta che la Corte di appello aveva attribuito alla relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del 27.10.2015 un significato diametralmente opposto a quello emergente dal suo contenuto testuale; in particolare, tale relazione descriveva lo stato di completamento delle parti essenziali del fabbricato, mentre, i Giudici di appello avevano letto tale documento come dimostrazione dell’incompletezza dell’intervento edilizio e, quindi, avevano erroneamente qualificate le opere eseguite in epoca successiva come interventi di completamento edilizio, laddove si trattava di sistemazioni accessorie o interventi dimessa in sicurezza; la condanna, pertanto, si fondava su una rappresentazione dei fatti non corrispondente alle risultanze probatorie.
Con il sesto motivo deduce violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello, in violazione del principio del ragionevole dubbio di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., aveva risolto la complessità del quadro probatorio, basato su elementi documentali e fattuali di segno diverso (certificazione comunale del 2015, SCA del 2020, natura delle opere eseguite successivamente) in senso sfavorevole all’imputato.
Con il settimo motivo deduce violazione degli artt. 553 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per apparente valutazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4060/2024.
Lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto non rilevante ai fini della decisione la sentenza n. 4060/2024 del Consiglio di Stato, limitandosi a richiamare il principio dell’autonomia del giudizio penale rispetto a quello amministrativo, non considerando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice penale, pur non essendo vincolato dal giudicato amministrativo, non può ignorare il contenuto qualora introduca fatti o valutazioni idonei ad incidere sulla ricostruzione del fatto e sull’elemento soggettivo del reato; la sentenza del giudice amministrativo aveva escluso false rappresentazione dei fatti e la Corte di appello non aveva spiegato perché il riconoscimento di una situazione di oggettiva incertezza fattuale e di affidamento non poteva riflettersi, quantomeno, sull’elemento soggettivo del reato contestato.
Con l’ottavo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato.
Lamenta che la Corte di appello, pur dando atto dell’intervenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 4060/2024, si limitava a menzionarla senza svolgere alcuna effettiva valutazione in ordine alla sua incidenza sul quadro fattuale e giuridico della vicenda; in particolare, non era stato spiegato per quali ragioni un provvedimento giurisdizionale che aveva annullato i precedenti atti di autotutela comunale il presupposto della illegittimità del titolo edilizio non debba incidere sulla qualificazione della condotta contestata e sulla rappresentazione soggettiva dell’imputato al momento della sottoscrizione della Segnalazione Certificata di Agibilità.
3. Il difensore di De Angelis ha chiesto la trattazione orale del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati e vanno rigettati.
2. Il primo motivo di De Angelis ed il quarto motivo di Staiano, aventi ad oggetto la medesima doglianza, sono infondati.
Si deduce violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. perché in sentenza sarebbe mutato il fatto contestato (da assenza di permesso di costruire perché annullato in sede di autotutela a permesso di costruire illegittimo).
Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito. La verifica dell’osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione-venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi. Sicché “non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all’accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d’effettiva difesa” (cfr. Sez. 6 n. 35120 del 13.6.2003; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156; Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014, dep. 12/01/2015) Rv. 261925); ne consegue, pertanto, l’affermazione che “si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa” (cfr. Sez. 6 n. 12156 del 5.3.2009; Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Rv. 246226; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 08/02/2013, Rv. 254888; Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014, dep. 12/01/2015, Rv. 261925).
Ed è stato osservato, inoltre, che ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Rv. 257278).
Ciò posto, va rilevato che, come si evince dall’esame congiunto della sentenza di primo grado (che si basa anche sulle dichiarazioni del tecnico istruttore Ponticorvo, escusso ex art. 507 cod. proc. pen. ) e di quella di appello (che si integrano reciprocamente, cfr Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) De Angelis acquistava il fabbricato di cui all’imputazione dell’anno 2008 ed otteneva il rilascio permesso di costruire nel 2013 – n. 43/2013 – , titolo che lo abilitava alla ricostruzione dell’edificio, parzialmente diruto, sulla base di perizia giurata dell’ing. De Angelis relativa alla consistenza del manufatto preesistente ed alla sua legittimità urbanistica; a seguito di un sopralluogo eseguito in data 18/8/2015 e dal successivo esame della documentazione amministrativa, emergeva che la PA era stata indotta in errore nel rilasciare il permesso di costruire (dopo l’acquisto l’ing. De Angelis aveva depositato una variazione catastale, per una diversa distribuzione degli spazi interni, dalla quale risultava che l’immobile aveva un’altezza di metri 1,05, superiori a quelli della planimetria catastale del 1997 richiamata nell’atto di acquisto del 2008; la diversità di volumetria era stata giustificata dall’ing. De Angelis richiamando una ristrutturazione del 1998, della quale però non risultava traccia dei titoli abilitanti); veniva, poi, effettuato, altro sopralluogo il 27/10/2015 e si constatava che la struttura dell’edificio era completa, nonostante fosse stata ingiunta la sospensione dei lavori in data 20/8/2015.
Il procedimento penale che conseguiva all’accertamento del 18/8/2015 (opere abusive e falsa perizia giurata) veniva definito con provvedimento di archiviazione per prescrizione dei reati in data 22/05/2021.
Il permesso di costruire veniva annullato dal Comune in sede di autotutela con provvedimento del 22/3/2016 e nonostante tale annullamento, confermato dal TAR con sentenza 22/3/21, si completavano le opere abusive e si sistemavano le aree esterne sino all’estate 2020, ed il nuovo tecnico del De Angelis, Staiano, attestava falsamente l’ultimazione dei lavori come avvenuta in data 22.3.2016 (gli viene contestato in concorso con il De Angelis il reato di cui all’art. 19, comma 6, L. n. 241/1990).
Tanto premesso, deve osservarsi che, nella specie, il fatto storico è rimasto immutato (realizzazione di opere abusive) e la questione di illegittimità del permesso di costruire (perché emesso sul falso presupposto, indotto dalle false attestazioni e rappresentazioni del tecnico De Angelis, che il fabbricato originario avesse una volumetria maggiore di quella effettivamente preesistente) emergeva dagli atti istruttori ed era stata affrontata già nella sentenza di primo grado.
Va evidenziato che le verifiche del giudice penale in materia di consumazione di reati edilizi come anche della loro eventuale estinzione sanatoria, non implicano anche la potenziale “disapplicazione” degli eventuali titoli amministrativi intervenuti ab origine rispetto all’edificazione ovvero sopravvenuti poi “a sanatoria”, bensì impongono un più ampio e complesso vaglio di conformità della fattispecie concreta rispetto ai requisiti urbanistici e/o di sanatoria stessa; cosicché, l’esito negativo di tali accertamenti non determina, anche in presenza di provvedimenti autorizzativi o di sanatoria rilasciati (tantomeno per silenzio assenso), la loro “disapplicazione”, ma un più generale giudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti di legge per la realizzazione dell’opera o per la sua stessa sanatoria (cfr Sez. 3 n. 12734/2026).
I Giudici di merito, quindi, ritenevano integrati i reati edilizi contestati in relazione alle opere di completamento del fabbricato effettuate nell’estate 2020, richiamando il principio di diritto in base al quale gli interventi di mera rifinitura e completamento ripetono il carattere illegittimo dell’immobile cui si riferiscono ed integrano autonomi reati edilizi, anche quando i reati relativi alla edificazione iniziale siano estinti per prescrizione (cfr Sez. 3 n. 30673 del 24/06/2021, Rv. 282162 – 01: che ha affermato che, in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono).
3. Il secondo motivo di De Angelis ed il settimo e l’ottavo motivo di Staiano, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati.
Gli imputati hanno fatto dedotto in appello e, poi, con i motivi del ricorso per cassazione in esame, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4060/2024 ha annullato il provvedimento in autotutela di annullamento del premesso di costruire del 22/3/2016.
Si dolgono che la Corte di appello si limitava a menzionare tale sentenza senza svolgere alcuna effettiva valutazione in ordine alla sua incidenza sul quadro fattuale e giuridico della vicenda; i Giudici di appello non avevano considerato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice penale, pur non essendo vincolato dal giudicato amministrativo, non può ignorare il contenuto qualora introduca fatti o valutazioni idonei ad incidere sulla ricostruzione del fatto e sull’elemento soggettivo del reato.
Le doglianze, come detto, non colgono nel segno.
Va osservato che, secondo il condivisile orientamento di questa Corte sono acquisibili, a norma dell’art. 238-bis cod. proc. pen., sentenze pronunciate da giudici diversi da quello penale e tali decisioni sono liberamente valutabili o, comunque, debbono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto in esse accertato (così, in particolare: Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266328-01; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Rv. 249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Rv. 241038-01). Il disposto dell’art. 238 bis cod. proc. pen, quindi, non implica una limitazione per il libero convincimento del giudice penale. Invero, la giurisprudenza, anche nel caso di acquisizione di sentenze definitive rese in altri procedimenti penali, esclude l’esistenza di qualunque automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nelle motivazioni di dette sentenze, dovendosi ritenere che il giudice penale conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., tra le varie, Sez. 1, n. 11140 del 15/12/12015, dep. 2016, Rv. 266338-01, e Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Rv. 211768-01, nonché Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018,). Si tratta di conclusione applicabile a tutte le sentenze acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., e, quindi, anche nel caso queste siano sentenze emesse da giudici civili o amministrativi, coerente con la disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 479 cod. proc. pen: secondo il principio generale, fissato dall’art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito (cfr Sez. 3 n. 12734/2026).
Nei rapporti tra la decisione del giudice penale e l’eventuale giudicato amministrativo, questo può, dunque, rilevare in ordine alla valutazione della prova riguardante la ricostruzione del fatto da svolgersi ai sensi degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. ma senza che sia invece vincolante sul piano della qualificazione giuridica di quanto in tal modo ricostruito.
E va evidenziato che, in tema di rapporti tra decisione del giudice penale e giudicato in particolare amministrativo, occorre che si tenga conto altresì dei seguenti principi: la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e non conosciuti dal giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato (Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, Pg in proc. Merelli e altri, Rv. 270276 – 01: nella specie, relativa alla violazione dell’art. 44 T.U. Urb. contestata ad un imprenditore agricolo, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una preclusione, da giudicato amministrativo, in ordine all’insufficienza del patrimonio edilizio preesistente a soddisfare le esigenze abitative dell’imputato, in quanto tale requisito – presupposto essenziale per il legittimo rilascio del permesso di costruire in zona agricola – era stato valutato dal giudice amministrativo sulla base di una rappresentazione dei luoghi che, in sede penale, era risultata falsa). Nella specie, la Corte di appello, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, correttamente rilevava che la sentenza del Consiglio di Stato in questione aveva valutato solo i presupposti formali per l’esercizio del potere di autotutela senza esprimersi in ordine la legittimità del permesso di costruire ed ai relativi presupposti fattuali (cfr paragrafi 3.2. e 6 della sentenza n. 4060/2024 del Consiglio di Stato, ove si pone, a fondamento della decisione, la mancanza di una espressa motivazione in ordine all’interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità in relazione alle posizioni degli interessi dei soggetti coinvolti; con riferimento, poi, alle posizioni dei destinatari dell’atto di autotutela, si richiamano le risultanze catastali, evidenziando la “dubbiosità della situazione” in considerazione del fatto che la falsa rappresentazione fattuale non era ancora stata accertata con sentenza passata in giudicato).
La Corte di appello, quindi, non era vincolata ad eventuali accertamenti di fatto del giudice amministrativa ed ha confermato la sentenza di primo grado, con accertamento in fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, rimarcando che le opere di cui all’imputazione erano state compiute quando il permesso di costruire era stato annullato e che, comunque, trattavasi di permesso di costruire illegittimo perché, come rilevato già in primo grado, l’intervento assentito si basava su una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi non conforme agli atti pregressi (incremento volumetrico ed in altezza dell’edificio, modifiche della sagoma e dei prospetti); precisava, quindi, che non si verteva in ipotesi di nuova costruzione e che l’ampliamento dell’immobile originario era avvenuto in assenza di legittimo titolo abilitante.
4. I motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto del ricorso di Staiano sono inammissibili.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, valutazione preclusa in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6,n. 27429 del 04/07/2006, Rv. 234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv. 253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell’art. 606 cod. proc. pen. ; la mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi” (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez. 3, n. 17395 de! 24/01/2023, Rv. 284556 – 01).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 16/02/2015, Rv. 262722).
Va anche osservato che la novella dell’art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile come “travisamento della prova”, per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa e fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetto “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente Musumeci, Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006).
Come rilevato, nella specie, a fronte di adeguata e corretta motivazione, le doglianze poste con i motivi di ricorso in esame si risolvono in censure di fatto, tese ad una rivisitazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., e pertanto, si pongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità.
Nè coglie nel segno la dedotta violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Il rispetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio deve, come noto, guidare il giudice nel processo di ricerca della verità e nella affermazione della colpevolezza che va fatta solo quando questa sia accertabile in termini di certezza. La regola di giudizio predetta contenuta nell’art. 533 cod. proc. pen., comma 1 come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 5 impone, infatti, al giudice il ricorso “ad un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l’esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)” (in termini Sez. 1 24.10.2011 n. 41110, Rv. 251507).
Tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, “essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello” (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507).
La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, “in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile”. (Sez. 4 17.6.2011 n. 30862, Rv. 250903). In altri termini, si richiede che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura” ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, sia esclusa in assenza di riscontri pur minimi nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così Sez. 1 3.3.2010 n. 17921, Rv. 247449).
Nel caso di specie le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto di tutti i dati probatori acquisiti e sulla base della quale è stato espresso un giudizio di certezza in termini incontestabili, laddove dietro l’asserito mancato rispetto della regola di cui sopra si cela una pretesa ricostruzione alternativa della vicenda processuale che – nei termini in cui è stata posta – è preclusa nel giudizio di legittimità.
5. Consegue, pertanto, come anticipato, il rigetto dei ricorsi e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026.





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