BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Contraffazione opere d’arte – Inidoneità della condotta – Art. 178, c.1, lett. b), D.L.vo n. 42/2004 – Tutela del patrimonio artistico e culturale – Mercato delle opere d’arte – Circolazione di falsi – Reato a consumazione anticipata – Art. 127, D.lgs n.490/99 (ora trasfusa nell’art. 178, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenze di primo e secondo grado – Integrazione tra le due motivazioni – Unico complessivo corpo argomentativo – Criteri omogenei e passaggi logico-giuridici.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Luglio 2011
Numero: 26710
Data di udienza: 24 Marzo 2011
Presidente: Petti
Estensore: Rosi
Premassima
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Contraffazione opere d’arte – Inidoneità della condotta – Art. 178, c.1, lett. b), D.L.vo n. 42/2004 – Tutela del patrimonio artistico e culturale – Mercato delle opere d’arte – Circolazione di falsi – Reato a consumazione anticipata – Art. 127, D.lgs n.490/99 (ora trasfusa nell’art. 178, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenze di primo e secondo grado – Integrazione tra le due motivazioni – Unico complessivo corpo argomentativo – Criteri omogenei e passaggi logico-giuridici.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Ud. 24/3/2011), Sentenza n. 26710
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela del patrimonio artistico e culturale – Mercato delle opere d’arte – Circolazione di falsi – Reato a consumazione anticipata – Art. 127, D.lgs n.490/99 (ora trasfusa nell’art. 178, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004.
La fattispecie di cui all’art. 127 D.lgs n.490/99 (ora trasfusa nell’art. 178, c.1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004) è volta innanzitutto a tutelare il mercato delle opere d’arte, e quindi il patrimonio artistico e culturale, punendo la presenza e la circolazione in esso di “falsi”, per cui è reato a consumazione anticipata (Cass., Sez. 3, n. 19249 del 4/5/2006, Iacca). (conferma sentenza n. 4254/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2010).
(conferma sentenza n. 4254/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Comini
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenze di primo e secondo grado – Integrazione tra le due motivazioni – Unico complessivo corpo argomentativo – Criteri omogenei e passaggi logico-giuridici.
Quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass., Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). (conferma sentenza n. 4254/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2010).
(conferma sentenza n. 4254/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Comini
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Ud. 24/3/2011), Sentenza n. 26710SENTENZA
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