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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Animali maltrattamento custodia danni..., Associazioni e comitati, Diritto venatorio e della pesca, Pubblica amministrazione Numero: 42639 | Data di udienza: 20 Settembre 2024

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Tutela degli “animali da affezione” – Divieto di maltrattamento degli animali – Impiego in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate – Poteri delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute – Legge n. 189/2004 – artt. 544 bis e ss cod. pen. – Artt. 55 e 57 cod. proc. pen. – Legge n. 157/1992 – DIRITTO VENATORIO – Attività di protezione della fauna selvatica – – Fattispecie – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro la fede pubblica – Falsita’ in atti – Falsita’ ideologica – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Guardie giurate particolari delle associazioni zoofile riconosciute – Pubblici ufficiali – Verbale sommarie informazioni – Natura di atto pubblico – Art. 479 cod. pen..


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Novembre 2024
Numero: 42639
Data di udienza: 20 Settembre 2024
Presidente: PEZZULLO
Estensore: OCCHIPINTI


Premassima

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Tutela degli “animali da affezione” – Divieto di maltrattamento degli animali – Impiego in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate – Poteri delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute – Legge n. 189/2004 – artt. 544 bis e ss cod. pen. – Artt. 55 e 57 cod. proc. pen. – Legge n. 157/1992 – DIRITTO VENATORIO – Attività di protezione della fauna selvatica – – Fattispecie – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro la fede pubblica – Falsita’ in atti – Falsita’ ideologica – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Guardie giurate particolari delle associazioni zoofile riconosciute – Pubblici ufficiali – Verbale sommarie informazioni – Natura di atto pubblico – Art. 479 cod. pen..



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 5^, 21/11/2024 (ud. 20/09/2024), Sentenza n. 42639

 

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Tutela degli “animali da affezione” – Divieto di maltrattamento degli animali – Impiego in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate – Poteri delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute – Legge n. 189/2004 – artt. 544 bis e ss cod. pen. – Artt. 55 e 57 cod. proc. pen. – Legge n. 157/1992.

La previsione contenuta nell’art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004 (contenente Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e che ha introdotto i reati di cui agli artt. 544 bis e ss cod. pen.) secondo cui “la vigilanza sul rispetto della predetta legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57. del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute” non contrasta con la superiore conclusione, trattandosi di norma, dettata con diverse finalità di tutela e non suscettibile di interferire con l’applicazione delle diverse disposizioni di legge concernenti la tutela della fauna selvatica. L’art. 6 della legge n. 189 del 2004 che ha un differente ambito di applicazione, è riferibile alla sola vigilanza sull’applicazione della medesima legge a tutela degli “animali da affezione”: categoria nella quale rientrano i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica e non ha comportato il venire meno della vigenza delle disposizioni contenute nella legge n. 157 del 1992. In conclusione, l’ambito applicativo dell’art. 6 della legge n.189 del 2004, confermandone la ridotta sfera applicativa ai soli animali da affezione, ha, tuttavia, affermato che le stesse guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege) possano esercitare i poteri di vigilanza previsti dall’art. 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992.

 

DIRITTO VENATORIO – Attività di protezione della fauna selvatica – – Fattispecie – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro la fede pubblica – Falsità in atti – Falsità ideologica.

Le guardie particolari giurate di una associazione zoofila riconosciuta “ex lege”, nominate con decreto prefettizio (nella specie Organizzazione Internazionale Protezione Animali ), pur non rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ricoprono la veste di pubblici ufficiali, atteso che esercitano poteri autoritativi e certificativi nell’ambito dell’attività di protezione della fauna selvatica, sicché il verbale di sommarie informazioni da loro redatto rientra nella nozione penalistica di atto pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., resa nei confronti di una guardia zoofila che, in un verbale di sommarie informazioni, aveva attestato falsamente lo stato di abbandono di un animale esotico).

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI – Guardie giurate particolari delle associazioni zoofile riconosciute – Pubblici ufficiali – Verbale sommarie informazioni – Natura di atto pubblico – Art. 479 cod. pen..

Il verbale di sommarie informazioni, redatto dalla guardia zoofila venatoria nell’esercizio dell’attività di vigilanza, deve ritenersi,pertanto, perfettamente rispondente alla nozione di atto pubblico disegnata dall’art. 479 cod. pen., in quanto, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell’esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, compresi gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, gli atti interni e gli atti di corrispondenza tra uffici.

(Rigetta sentenza del 28/02/2024 – CORTE APPELLO di TORINO) Pres. PEZZULLO, Rel. OCCHIPINTI, Ric. Battaglia

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 5^, 21/11/2024 (ud. 20/09/2024), Sentenza n. 42639

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da BAT. nato a RANDAZZO il ../../….;

avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;

Letta la requisitori del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 28 febbraio 2024, la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva condannato Battaglia alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena per il reato di cui agli artt. 476, 479 cod.pen., per avere, in qualità di guardia giurata volontaria zoofila e membro dell’ 0.I.P.A. (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), attestato falsamente lo stato di abbandono di un animale esotico (un pappagallo cinerino) omettendo di precisare che l’animale era stato, in realtà, affidato alle cure di un vicino, stante
la temporanea assenza del proprietario.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per mezzo del suo difensore.

2.1. Deduce, con primo motivo, vizio di violazione di legge sostanziale e processuale (in relazione agli artt. 125, comma 3, 192,546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.). La Corte di Cassazione ed anche il Consiglio di Stato hanno escluso la qualifica di agente di polizia giudiziaria per le guardie giurate delle associazioni zoofile riconosciute, relativamente alla fauna selvatica, limitando tale qualifica al ristretto ambito della protezione degli “animali di affezione”; anche la legge n. 189 del 2004 ( all’art. 6 comma 2) ha riservato tale qualifica alle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute soltanto nei confronti degli “animali di affezione”; infine, nella regione Piemonte, la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2010 rimette la vigilanza sugli animali esotici alle ASL competenti per territorio, senza riconoscere alcuna competenza alle guardie volontarie zoofile.

2.2. In via subordinata chiede, che, nell’ipotesi di riqualificazione giuridica della condotta, sia presa in considerazione l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, già ritualmente formulata.

3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, successivamente prorogato in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.

4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha ritenuto la condotta dell’odierno ricorrente, svolta in qualità di membro dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali ( 0.I.P.A.), sulla base di un provvedimento del Prefetto di nomina quale guardia giurata volontaria zoofila, riconducibile nell’alveo applicativo di cui agli artt. 476, 479 cod.pen. La decisione si pone in continuità rispetto all’insegnamento di questa Corte secondo cui le guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), appunto in quanto guardie giurate, possano esercitare poteri di vigilanza a tutela della fauna selvatica.

1.1. La tutela della fauna selvatica, che costituisce “patrimonio indisponibile dello Stato ed e’ tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”, trova compiuto riconoscimento ed attuazione, nel nostro ordinamento, attraverso la legge n. 157 del 1992 (norme per la protezione della fauna selvatica). L’art. 27, comma 1, lettera b), della medesima legge attribuisce un potere esplicito di vigilanza “alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunisticovenatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Il successivo art. 28, commi 1 e 5, prevede che le guardie giurate “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”; e, inoltre, che possono accertare, anche a seguito di denuncia, “violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti”.

1.2. Sulla base di tale quadro normativo, questa Corte ha ritenuto che «le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell’ambito dell’attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale» (Sez. 2, n. 19677 del 11/03/2022, Rv. 283195-01 che ha ritenuto integrata la contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. dalla condotta di chi rifiuti di declinare le proprie generalità a richiesta delle guardie venatorie nell’esercizio dei compiti di vigilanza loro propri; conformi: Sez. 1, n. 34688 del 05/07/2011, Rossi, Rv. 251168; Sez. 5, n. 4898 del 08/04/1997, Vitarelli, Rv. 207896; Sez. 1, n. 10282 del 30/10/1996, Lauretani, Rv. 206119). In definitiva, pur escludendosi la qualifica di agente di pubblica sicurezza in capo alle guardie giurate zoofile, deve riconoscersi alle stesse la qualifica di pubblico ufficiale, quando chiamate a svolgere i compiti propri della funzione di vigilanza loro demandata dalla legge, con la previsione di possibilità di esercizio di poteri autoritativi o certificativi.

1.3. Sotto altro profilo, deve, altresì, considerarsi che la previsione contenuta nell’art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004 (contenente Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e che ha introdotto i reati di cui agli artt. 544 bis e ss cod. pen.) secondo cui “la vigilanza sul rispetto della predetta legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57. del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute” non contrasta con la superiore conclusione, trattandosi di norma, dettata con diverse finalità di tutela e non suscettibile di interferire con l’applicazione delle diverse disposizioni di legge concernenti la tutela della fauna selvatica.

L’art. 6 della legge n. 189 del 2004 che ha un differente ambito di applicazione, è riferibile alla sola vigilanza sull’applicazione della medesima legge a tutela degli “animali da affezione”: categoria nella quale rientrano i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica ( Sez. 6, n. 21508 del 07/05/2019, Rv. 275676 e Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Rv. 240231) e non ha comportato il venire meno della vigenza delle disposizioni contenute nella legge n. 157 del 1992.

Anche la sentenza invocata da parte ricorrente ( Sez. 3, n. 6146 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 281322 – 01), dopo avere sottolineato l’ambito applicativo dell’art. 6 della legge n.189 del 2004, confermandone la ridotta sfera applicativa ai soli animali da affezione, ha, tuttavia, affermato che le stesse guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege) possano esercitare i poteri di vigilanza previsti dall’art. 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992.

2. Il verbale di sommarie informazioni, redatto dalla guardia zoofila venatoria nell’esercizio dell’attività di vigilanza, deve ritenersi,pertanto, perfettamente rispondente alla nozione di atto pubblico disegnata dall’art. 479 cod. pen., in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte, «il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell’esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione » (Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041 – 01; Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415), compresi gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative (Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028 – 01), gli atti interni e gli atti di corrispondenza tra uffici.

2.1. In definitiva, l’imputato- pur non assumendo la veste di agente di polizia giudiziaria- in quanto guardia giurata di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta, ha esercitato i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell’art. 28 della legge n. 157 del 1992 nonché di redigere verbali, assumendo, tuttavia, l’onere di specificazione veritiera di tutte le circostanze accertate e delle eventuali osservazioni del contravventore (espressamente in tal senso, Sez. 3, n. 6146 del 07/10/2020 – dep. 2021, Girardi, Rv. 281322 – 01).

La motivazione della sentenza impugnata risulta coerente rispetto all’insegnamento di questa Corte avendo ritenuto, con argomentazioni immuni da vizi, che il verbale di sommarie informazioni redatto dall’odierno ricorrente, con espresso richiamo dell’art. 351 cod. proc.pen., in quanto suscettibile di confluire in un procedimento penale, sia perfettamente rispondente alla nozione di atto pubblico disegnata dall’art. 479 cod. pen., come sopra delineata, e che avrebbe dovuto riportare fedelmente quanto dichiarato dalla persona sentita, relativamente a tutte le circostanze idonee a cristallizzare l’esito dell’attività di vigilanza compiuta.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20/09/2024.

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