DIRITTO DEL LAVORO – Coordinatore per la sicurezza – Responsabilità – Mancato intervento successivo – Prova della conoscenza dell’irregolarità – Esclusione – Motivazione della sentenza – Possibilità d’intervenire – Presupposto fattuale da dimostrare. (Segnalazione e massima a cura dell’avv. Paolo Cotza)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Settembre 2026
Numero: 32917
Data di udienza: 15 Aprile 2026
Presidente: VIGNALE
Estensore: DAWAN
Premassima
DIRITTO DEL LAVORO – Coordinatore per la sicurezza – Responsabilità – Mancato intervento successivo – Prova della conoscenza dell’irregolarità – Esclusione – Motivazione della sentenza – Possibilità d’intervenire – Presupposto fattuale da dimostrare. (Segnalazione e massima a cura dell’avv. Paolo Cotza)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 7 settembre 2026, (ud. 15/04/2026), Sentenza n. 32917
DIRITTO DEL LAVORO – Coordinatore per la sicurezza – Responsabilità – Mancato intervento successivo – Prova della conoscenza dell’irregolarità – Esclusione – Motivazione della sentenza – Possibilità d’intervenire – Presupposto fattuale da dimostrare.
Non sussiste la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: né per non aver predisposto un adeguato “piano delle demolizioni” che invece (ai sensi dell’art. 151, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008) deve essere predisposto dall’impresa esecutrice; né ogniqualvolta non gli sia stato comunicato l’avvio dei medesimi, quanto a profili dei tipi seguenti: non aver vigilato sull’andamento del cantiere, sull’operato delle imprese esecutrici, etc. (di cui all’art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, con riguardo a questi ultimi aspetti, non può essere utilizzato, come prova della conoscenza dell’irregolarità, il successivo mancato intervento dell’imputato, quando proprio la possibilità di intervenire costituisce il presupposto fattuale che la motivazione avrebbe dovuto dimostrare.
(Annulla con rinvio la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 26/06/2025) Pres. VIGNALE, Rel. DAWAN
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 7 settembre 2026, (ud. 15/04/2026), Sentenza n. 32917SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Omissis nato a A. il ../../….;
Omissis nato a M. il ../../….;
avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;
udito il Procuratore generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza resa il 4 aprile 2023 dal Tribunale di Vicenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui agli artt. 585, 590 cod. pen. perché estinto per prescrizione, ma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità nei confronti di Omissis e Omissis per il reato di cui agli artt. 113, 434 e 449 cod. pen.
1.1. Omissis, nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, e Omissis, in qualità di titolare della omissis S.r.l., incaricata in regime di subappalto dei lavori di demolizione del fabbricato sito in contrada (Omissis) e di rimozione del materiale, sono stati dichiarati colpevoli di aver cagionato il crollo dell’abitazione posta a fianco di quella ove venivano eseguiti gli anzidetti lavori, di proprietà di Omissis e di Omissis.
1.2. I committenti Omissis – Omissis avevano conferito l’incarico di ristrutturazione del proprio fabbricato – una ex stalla sita tra l’abitazione dei Omissis-Omissis e un’altra – alla ditta individuale di Omissis, la quale aveva subappaltato alla omissis S.r.l. i lavori relativi a demolizioni, scavi e smaltimento/rimozione del materiale.
La Omissis aveva dunque provveduto al taglio delle travi portanti (a filo con le abitazioni vicine), alla rimozione del materiale abbattuto e all’abbassamento del livello del terreno adiacente all’abitazione dei coniugi Omissis–Omissis Il 22/07/2015, quando non vi era nessuno nel cantiere, crollava la muratura portante dell’edificio di proprietà di questi ultimi, adiacente a quella oggetto degli interventi edili. Mentre la signora Omissis, vedendo comparire una crepa sul muro, era immediatamente corsa fuori, il Omissis, che era a letto a riposare, rimaneva completamente travolto dal crollo della casa, riportando le lesioni di cui al reato dichiarato prescritto.
1.3. Era documentalmente emerso come il progetto inizialmente presentato presso il Comune di Valdagno fosse di ristrutturazione e ampliamento, senza che fosse prevista una completa demolizione e ricostruzione; la demolizione veniva invece indicata, nella relazione tecnica accompagnatoria del progetto, come “eventuale”. Infine, negli esecutivi in cemento armato, presentati all’ufficio tecnico del Comune in seguito all’inizio dei lavori, veniva prevista una demolizione completa e la realizzazione di una nuova costruzione in parte in muratura armata, in parte in calcestruzzo.
1.4. Dalla documentazione in atti era poi, in particolare, risultato che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto dall’ing. Omissis (e consegnato il giorno successivo al crollo), non conteneva il piano delle demolizioni, ma prevedeva unicamente che si dovesse fare “particolare attenzione alle demolizioni essendo il fabbricato in aderenza con altri due”; che il piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa Omissis precisava, nel quadro operativo delle lavorazioni svolte in cantiere, che sarebbe stato necessario effettuare un puntellamento preventivo delle strutture per le quali non era garantita la stabilità durante la demolizione, puntellamento che, tuttavia, non veniva eseguito. Veniva pertanto effettuata la demolizione completa del fabbricato, senza alcun genere di sostegno per l’adiacente struttura di proprietà dei Omissis – Omissis, il cui muro, rimasto privo di sostegno, era crollato.
1.5. In sostanza, le sentenze di merito hanno rimproverato al coordinatore per la sicurezza Omissis, la genericità del PSC dallo stesso redatto, atteso che non prevedeva un piano di demolizioni ma unicamente un generico invito a porre attenzione alle demolizioni, perché in aderenza ad altre due.
Del pari, si sono ritenute del tutto generiche le indicazioni di predisporre sistemi di sostegno e di usare quelli previsti, considerate mere raccomandazioni valide per qualsivoglia lavorazione o struttura, ma inidonee a garantire la sicurezza delle opere di demolizione, tenuto altresì conto della tipologia e della vetustà della muratura, note all’imputato. A questi è stata altresì addebitata l’omissione di controlli e verifiche sull’operato della ditta Omissis e sulla idoneità del POS della medesima.
Nella ricostruzione dei Giudici di merito, le violazioni indicate hanno avuto efficacia causale rispetto all’avvenuto crollo, in quanto hanno impedito l’adozione delle opere di rafforzamento che avrebbero consentito la messa in sicurezza dell’immobile prima della demolizione ed evitato il crollo.
Omissis è stato ritenuto responsabile di avere omesso di procedere ad una verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire e, conseguentemente, di avere omesso di procedere alle necessarie opere di rafforzamento e di puntellamento; nonché di avere redatto un piano operativo di sicurezza eccessivamente generico in punto “lavori di demolizione”, non riportando in esso le cautele da mettere in atto al fine di non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
3. Il ricorso di Omissis consta di cinque motivi, con cui rispettivamente si deducono
3.1. Violazione dell’art. 360, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità, nei confronti dell’imputato, della consulenza svolta nella fase delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., su cui si è fondata la sentenza di condanna; nonché violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione rispetto a tre motivi di appello, tutti relativi alla anzidetta inutilizzabilità, poiché il rigetto sarebbe stato illustrato con motivazione apparente.
La difesa ricorda, in particolare, che, a norma dell’art. 360, comma 4, cod. proc. pen., spettava al Pubblico ministero indicare le circostanze che avrebbero comportato che gli accertamenti, se differiti, non potessero più essere utilmente compiuti, tenuto conto di una serie di dati di fatto, elencati a p. 5 dell’atto di ricorso, tali da escludere il richiesto requisito della “indifferibilità”. Il difensore rammenta che, con il secondo motivo di appello, l’imputato aveva lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado e delle ordinanze emesse nel corso di quel processo che avevano giudicato tardiva l’eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili svolti ai sensi dell’articolo 360, comma 5, cod. proc. pen.
Con il terzo motivo di appello, il Omissis aveva osservato che le dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti del Pubblico ministero avevano un contenuto sovrapponibile all’elaborato scritto in fase di indagini preliminari, cosicché se questo era inutilizzabile sensi dell’art. 360, comma 5, cod. proc. pen., la stessa sorte avrebbero dovuto avere anche le testimonianze meramente reiterative di tali scritti in quanto prove vietate dalla legge ex art. 468, comma 2, cod. proc. pen. Sui menzionati profili – lamenta il difensore – la Corte di appello si è limitata a condividere le argomentazioni sviluppate dal Giudice di primo grado.
3.2. Violazione dell’art. 151, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2009, n. 81, nonché degli artt. 40, comma 2, e 43, comma 1, cod. pen.
La Corte territoriale ha condannato l’imputato per non avere predisposto un adeguato “piano delle demolizioni”, quando, invece, a norma di legge, tale piano deve essere inserito nel POS e deve dunque essere predisposto dall’impresa esecutrice, come prevede l’art. 151, comma 2, D.Lgs. 81/2008. In secondo luogo, i Giudici di appello avrebbero apoditticamente reputato “generico” il PSC redatto dal Omissis, senza chiarire che cosa “di più” o “di diverso” dovesse essere contenuto in un ipotetico PSC sufficientemente preciso. Al riguardo, la difesa richiama gli specifici profili di rischio, relativi all’attività di demolizione, che erano contemplati nel PSC e sostiene che, nel caso di specie, sarebbe stata confermata una sentenza di condanna per un reato colposo senza individuare la regola cautelare alla quale l’imputato avrebbe dovuto attenersi. Il quarto motivo di appello, dunque, sarebbe stato rigettato con motivazione apparente.
3.3. Violazione dell’art. 92, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 43, comma 1, cod. pen., in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per non avere vigilato sull’andamento del cantiere, sull’operato delle imprese esecutrici e sul contenuto dei loro POS, pur non essendogli stato comunicato l’inizio dei lavori. Si tratterebbe di condotta inesigibile.
La difesa lamenta altresì che il tema affrontato nel quinto motivo di appello non avrebbe trovato motivazione nella sentenza impugnata. Evoca sul punto la doppia misura del dovere di diligenza, a mente del quale il rimprovero che viene mosso all’autore del reato deve tener conto non solo dell’oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta possibilità dell’agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato. Quanto al fatto di “non essersi attivato per sospendere i lavori nel cantiere in assenza di tutta la documentazione necessaria”, il difensore evidenzia che si tratterebbe di un profilo non contestato rispetto al quale, pertanto, non può intervenire alcuna statuizione giudiziale.
3.4. Violazione degli artt. 434, 449 e 676 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il più grave reato di disastro colposo, di cui non sussisterebbero gli elementi costitutivi, rispetto alla contravvenzione di rovine di edifici o altre costruzioni (art. 676 cod. pen.).
3.5. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen.
4. Il ricorso di Omissis consta di cinque motivi con cui rispettivamente si deducono
4.1. Carenza di motivazione per non essersi la Corte di appello pronunciata sulle specifiche censure evidenziate nell’atto di appello e sui documenti ivi riportati. La difesa rammenta che, con il primo motivo di appello, si era censurata la totale pretermissione, da parte del Tribunale, delle valutazioni espresse dai vari consulenti tecnici in ordine alla causa del crollo della parete di proprietà dei signori Omissis, nonostante la stessa fosse stata identificata nel taglio delle travi dell’edificio che si stava demolendo. Dalla lettura della sentenza impugnata non si comprende se il motivo sia stato valutato, risultando la pronuncia sul punto puramente assertiva.
Le conclusioni dei consulenti del Pubblico ministero, segnatamente quelle dell’ing. Omissis, non sarebbero state minimamente confutate dal Giudice territoriale, essendosi questo limitato ad affermare, contrariamente al vero, che i predetti consulenti avrebbero addebitato la causa del crollo esclusivamente “alla (scorretta) tecnica di demolizione – che avrebbe dovuto essere quella del c.d. taglia e cuci -, unitamente alla mancata predisposizione di opere di consolidamento preventivo”. Con tale deduzione, sostiene la difesa, si sarebbe introdotta nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo, perché mai i consulenti si erano espressi in tali termini sulle cause del crollo. Essi, infatti, si erano pronunciati in termini assolutamente dubitativi.
4.2. Manifesta illogicità della motivazione con travisamento di elementi di prova, per avere la Corte di merito ritenuto che lo scavo alla radice del muro demolito fosse la ragione del cedimento del muro attiguo; si tratterebbe, tuttavia, di risultanza non accertata nel corso dell’istruttoria dibattimentale, poiché i consulenti del Pubblico ministero e delle parti civili avrebbero individuato nel prematuro taglio della travatura ovvero nell’erroneo posizionamento della gru, posta a monte dell’edificio da demolire, le cause che avrebbero contribuito a cagionare il crollo. I consulenti delle altre parti avrebbero rilevato ulteriori cause del crollo, quali la presenza di una canna fumaria nel muro di confine e le pregresse tracce di un incendio aventi tutte pari incidenza causale. Di fronte a tale molteplicità di cause, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare tutte le opzioni possibili e dare conto delle ragioni che li hanno portati a scegliere una ipotesi invece di un’altra. Il difensore invita poi a considerare una significativa circostanza che assume essere stata trascurata dalla Corte territoriale e cioè che il lavoro di scavo non era assolutamente presente nel piano delle demolizioni presentato dalla omissis S.r.l. Si sarebbe dunque trattato di un intervento eseguito in cantiere nel momento di realizzazione della demolizione e mai concordato tra appaltatore e subappaltatore. Si richiama al riguardo la testimonianza di N.N., che non sarebbe stata valutata dalla Corte di appello, il quale aveva precisato di avere eseguito i lavori sotto l’esclusiva direttiva dell’impresario Omissis sempre presente in cantiere a differenza dell’odierno ricorrente. Sostiene la difesa che sia stato così dimostrato che i predetti lavori di scavo, non previsti nel piano di demolizione, siano stati ordinati dal titolare della ditta appaltatrice senza che il subappaltatore ne fosse stato minimamente informato.
4.3. Contraddittorietà interna della motivazione laddove si è erroneamente reputato di identificare nell’operato del ricorrente la causa del crollo dell’abitazione adiacente. Non si comprenderebbe infatti quale possa essere il rimprovero nei confronti del subappaltatore, atteso che la causa del crollo è stata variamente identificata dai tecnici esaminati in giudizio e i lavori di scavo, asseritamente causa del crollo, non erano stati neppure concordati con subappaltatore, ma decisi in cantiere dall’incaricato della ditta appaltatrice. La sentenza impugnata, sostiene il difensore, non si è chiesta se fosse giuridicamente esigibile in capo al ricorrente un comportamento diverso.
4.4. Erronea applicazione degli artt. 150, comma 1, e 151, comma 2, D.Lgs. D.Lgs. 81/2008, per aver ritenuto integrata, a carico del ricorrente, la violazione delle norme richiamate. Si evidenzia come l’imputato rappresentasse l’ultimo anello di una catena di tecnici, e dovesse eseguire lavori di demolizione che altri avevano previsto, valutato e, infine, commissionato all’appaltatore. La difesa richiama le dichiarazioni dell’ispettore dello Spisal ove si sostiene che spettava alla ditta Omissis procedere ad una verifica delle condizioni delle strutture da demolire.
4.5. Erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., nonché relativa mancanza di motivazione. La censura afferisce, in particolare, al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La fondatezza del terzo motivo di ricorso dell’imputato Omissis determina l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio con riferimento alla sua posizione. Il ricorso dell’imputato Omissis, invece, è inammissibile.
2. Quanto al ricorso di Omissis si deve subito osservare che il quarto motivo, avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto è inammissibile trattandosi di questione non devoluta nei motivi di appello.
3. Il primo motivo, col quale la difesa deduce l’inutilizzabilità della consulenza svolta nella fase delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. è infondato.
Si osserva in proposito che, entrambi i Giudici di merito hanno vagliato la questione e adeguatamente dato conto della ricorrenza delle ragioni di indifferibilità, costituite dalla provvisorietà della messa in sicurezza dei luoghi da parte dei Vigili del fuoco, tanto che il Comune aveva intimato l’immediato sgombero degli edifici (sent. app. pp. 16-17). L’ordinanza di rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità, letta all’udienza del 18/02/2019, ha peraltro implicitamente motivato sul rischio di modifica dello stato dei luoghi, conformemente al disposto dell’art. 360 cod. proc. pen., circostanza rispetto alla quale nulla argomenta il ricorrente.
Le ulteriori censure, proposte con il primo motivo e relative al tema della citata inutilizzabilità, devono ritenersi assorbite.
Quanto al secondo motivo, occorre ricordare che, secondo il disposto dell’art. 91 D.Lgs. 81/08, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, indicando in dettaglio il contenuto che deve avere il PSC predisposto in fase di progettazione. Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno evidenziato la genericità del PSC – così come sottolineata dallo SPISAL – redatto dal Omissis, il quale non prevedeva un piano di demolizioni ma unicamente la raccomandazione di fare “particolare attenzione alle demolizioni essendo il fabbricato in aderenza con altri due”, oltre alla altrettanto generica indicazione della predisposizione di sistemi di sostegno. Tenuto tuttavia conto che, nel caso concreto, questo piano di sicurezza era destinato ad operare solo quando la fase esecutiva fosse iniziata, ai fini della affermazione della responsabilità la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire le questioni fatte oggetto del terzo motivo, che è fondato. Con il terzo motivo, invero, la difesa di Omissis censura l’affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione all’omessa attività di controllo e verifica dell’operato delle imprese esecutrici, dell’idoneità dei relativi piani operativi di sicurezza e, più in generale, all’omessa attivazione dei poteri di intervento attribuiti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La difesa aveva specificamente dedotto che all’imputato non era stata trasmessa la comunicazione di inizio dei lavori; che non gli era stato trasmesso il POS dell’impresa Omissis, nonostante egli ne avesse richiesto la trasmissione; e che non gli era stata comunicata neppure la circostanza del subappalto dei lavori alla omissis S.r.l., tanto che il PSC redatto dal Omissis indicava la presenza in cantiere della sola impresa Omissis.
La Corte di appello ha disatteso tali doglianze affermando che l’infondatezza del motivo dedotto consegue alla predisposizione di un PSC troppo generico dalla quale dovrebbe desumersi un implicito assenso alla mancata trasmissione di documenti di altissima rilevanza e all’avvio dei lavori dei quali Omissis non dispose la sospensione pur non avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria.
Si obietta in proposito che l’affermazione della responsabilità del coordinatore per la sicurezza presuppone che egli sia stato posto nella condizione di esercitare i poteri che la legge gli attribuisce, ma, nel caso in esame, i Giudici di merito non risultano aver compiuto questo indispensabile accertamento.
La difesa aveva sottoposto al Giudice di appello una questione specifica e preliminare rispetto a quella relativa all’omessa vigilanza aveva invero dedotto che il Omissis non era stato informato dell’inizio dei lavori, non aveva ricevuto il POS dell’impresa Omissis, pur avendolo richiesto, e non era stato informato del successivo subappalto dei lavori alla omissis S.r.l. Si trattava di circostanze potenzialmente decisive, perché dalla loro verifica dipendeva la possibilità stessa di ritenere concretamente esigibile dall’imputato l’attività di controllo e di intervento che gli è stato rimproverato di aver omesso. Sul punto, la motivazione della Corte di appello è apparente, giacché non sono stati individuati gli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta provata la conoscenza, da parte dell’imputato, dell’inizio delle lavorazioni e, conseguentemente, della mancata tempestiva trasmissione del POS. La sentenza impugnata non chiarisce se sia stata acquisita documentazione in tal senso e su questa rilevante circostanza anche la motivazione del Tribunale si appalesa del tutto carente. La sentenza di primo grado, infatti, fa solo cenno alle dichiarazioni rese dai testi della difesa (Omissis – Omissis) e valuta attendibili le dichiarazioni rese Omissis, committente dei lavori, nonché suocero del coimputato Omissis (assolto all’esito del giudizio di primo grado) senza motivare e argomentare in proposito.
Il rilievo non implica ovviamente una rivalutazione dell’attendibilità del dichiarante, non sindacabile in questa sede di legittimità. E, tuttavia, è doveroso rilevare che la sentenza impugnata non rende intelligibile il percorso argomentativo attraverso il quale dalla prova dichiarativa richiamata è stata tratta la conclusione che il Omissis fosse effettivamente a conoscenza dell’avvio dei lavori e delle ulteriori circostanze che avrebbero imposto la sua attivazione.
La carenza motivazionale emerge, in particolare, dal passaggio nel quale la Corte territoriale addebita al Omissis di avere “implicitamente acconsentito” alle mancate trasmissioni della documentazione. Tale affermazione, infatti, presuppone logicamente proprio ciò che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico accertamento, e cioè che l’imputato fosse venuto a conoscenza delle omissioni documentali e dell’avvenuto inizio delle lavorazioni nonostante l’assenza della documentazione necessaria. Né è sufficiente, al riguardo, affermare che il Omissis avrebbe dovuto impedire o sospendere la prosecuzione dei lavori l’esercizio di tale potere presuppone che egli fosse a conoscenza dell’effettiva esecuzione delle lavorazioni e della situazione di irregolarità che avrebbe dovuto determinare il suo intervento. Analogamente, l’affermazione secondo cui l’imputato avrebbe “lasciato che il cantiere proseguisse” non individua il dato dal quale desumere che egli sapesse che il cantiere era effettivamente operativo. Né la sentenza chiarisce quando tale conoscenza sarebbe intervenuta e quali fossero, in quel momento, gli strumenti concretamente disponibili all’imputato per verificare la documentazione e intervenire sulle lavorazioni.
Lo stesso ragionamento vale per l’addebito relativo al mancato controllo del POS dell’impresa Omissis. Se, come dedotto dalla difesa, tale documento non era stato trasmesso al coordinatore e questi ne aveva richiesto l’invio, la Corte avrebbe dovuto spiegare se e quando egli avesse avuto conoscenza dell’inizio delle lavorazioni in assenza del POS. Non può infatti essere utilizzato, come prova della conoscenza dell’irregolarità, il successivo mancato intervento dell’imputato, quando proprio la possibilità di intervenire costituisce il presupposto fattuale che la motivazione avrebbe dovuto dimostrare. Si configura, in tal modo, un evidente salto logico nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale dalla titolarità della posizione di garanzia e dalla mancata attivazione del Omissis viene desunta la sua conoscenza della situazione del cantiere, mentre tale conoscenza costituisce il necessario antecedente logico per poter ritenere esigibile la condotta di controllo e di intervento omessa. In definitiva, la sentenza impugnata non ha adeguatamente risposto alla specifica questione devolutale dalla difesa, avendo dato per presupposta la conoscenza da parte del Omissis dell’avvio dei lavori e delle irregolarità documentali conseguenti senza indicare in modo sufficiente gli elementi dai quali tale conoscenza sarebbe stata desunta.
La lacuna investe, all’evidenza, un antecedente indispensabile del giudizio sulla colpa e comporta pertanto, nei confronti di questo ricorrente, l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice di merito proceda a verificare, sulla base delle risultanze processuali, se egli avesse effettivamente avuto conoscenza dell’inizio delle lavorazioni e dell’avvenuto subappalto alla omissis S.r.l., individuando gli elementi probatori posti a fondamento delle proprie conclusioni.
6. Il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse di Omissis, avendo ad oggetto l’applicazione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, è assorbito.
7. Il ricorso di Omissis è inammissibile.
I primi tre motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, sotto la veste del vizio di motivazione, contestano in realtà la ricostruzione della causa del crollo e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dalla Corte territoriale. La premessa dalla quale muove il ricorrente, ossia che la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le risultanze delle consulenze tecniche ovvero avrebbe apoditticamente attribuito ai consulenti una conclusione da questi mai formulata, non trova riscontro nella motivazione impugnata. La Corte territoriale ha infatti espressamente affrontato la questione, rilevando che non corrispondeva al vero l’assunto difensivo secondo cui dalle consulenze tecniche sarebbe emersa l’assenza di un nesso causale tra le operazioni di scavo eseguite dalla ditta Omissis e il crollo dell’edificio Omissis-Omissis Essa ha, in particolare, valorizzato le conclusioni dei consulenti del Pubblico ministero e delle parti civili, secondo i quali il crollo era riconducibile alla scorretta tecnica di demolizione, la quale avrebbe dovuto essere eseguita secondo il metodo del cosiddetto “taglia e cuci”, unitamente alla mancata predisposizione delle necessarie opere di consolidamento preventivo, che la stessa Corte ha ritenuto previste e non rispettate dalla ditta Omissis.
Giova, peraltro, ricordare che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile non già allorquando con esso venga denunciato un qualsiasi equivoco epistemologico e percettivo nel quale sia caduto il giudice del merito, ma esclusivamente entro un ben delimitato numero di ipotesi, nelle quali affiori la contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684). Ne deriva che la denuncia di tale contraddittorietà (in quanto volta a censurare un vizio fondante della decisione) deve possedere un’autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha preso in considerazione anche le consulenze che non avevano ravvisato un rapporto di causalità diretta tra i lavori e l’evento, osservando come esse, tuttavia, non avessero escluso che il crollo del muro potesse essere anche conseguenza degli scavi effettuati. Ne consegue che la censura relativa al preteso travisamento delle consulenze non denuncia una falsificazione del loro contenuto oggettivo, ma esprime unicamente il dissenso del ricorrente rispetto alla valutazione comparativa e complessiva che di tali risultanze ha operato il Giudice di merito.
La medesima argomentazione vale per le doglianze concernenti la ritenuta incidenza causale degli scavi sul punto, la Corte territoriale ha dato conto di come fosse necessario predisporre, in relazione alle strutture esistenti, opere di puntellamento o altre strutture di sostegno, rilevandone l’assenza. Ha inoltre espressamente affrontato la questione della presenza dell’imputato in cantiere, osservando che il fatto che il Omissis non fosse stato sul luogo dei lavori prima del crollo, a differenza dell’operaio della ditta Omissis, non valeva a escluderne la responsabilità, in quanto egli aveva assunto, in forza del contratto di subappalto, l’incarico di eseguire le opere di demolizione, con i conseguenti obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza, di tal che nessun pregio ha il motivo, in questa sede riproposto, secondo cui lo scavo sarebbe stato deciso autonomamente dalla ditta appaltatrice, rimanendone estraneo l’imputato.
La sentenza impugnata ha quindi congruamente individuato le condotte cautelari omesse, facendo riferimento sia alla tecnica di demolizione adottata sia alla mancata predisposizione delle opere di consolidamento e di sostegno necessarie, correttamente ritenendo che tali obblighi gravassero sulla ditta incaricata delle operazioni di demolizione, in forza delle previsioni di cui agli artt. 150 e 151 D.Lgs. n. 81 del 2008, che impongono all’esecutore dei lavori gli obblighi di previa verifica della stabilità delle strutture da demolire, di realizzazione di opere di puntellamento, nonché di procedere con cautela, sì da ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli inattesi.
8. È inammissibile anche il quinto motivo del ricorso di Omissis, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Come è noto, queste costituiscono espressione di una valutazione discrezionale del giudice di merito che può essere censurata in sede di legittimità soltanto quando il diniego sia sorretto da una motivazione manifestamente illogica.
Ciò non si è verificato nel caso in esame, in cui entrambi i Giudici di merito, reputando non sussistenti a tal fine elementi apprezzabili, hanno congruamente motivato il diniego in considerazione della “gravità dei fatti e delle conseguenze cagionate”.
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Omissis, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Il ricorso di Omissis va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di questo imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Omissis con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ricorso di Omissis che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2026.





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