SICUREZZA SUL LAVORO – Datore di lavoro – Individuazione dei fattori di pericolo – Specificità – Esperienza – Evoluzione della scienza tecnica – Documento di valutazione dei rischi – Misure di prevenzione e protezione – Delega di funzioni – Obbligo di vigilanza del datore di lavoro – Complessiva gestione del rischio da parte del delegato – Delegato – Concreta conformazione delle lavorazioni – DVR – Omissioni o carenze – Garanti della sicurezza – Responsabilità – Misure appropriate – Rimozione del rischio. (Segnalazione e massime a cura di Ambra Mostarda)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Giugno 2026
Numero: 22780
Data di udienza: 17 Aprile 2026
Presidente: DI SALVO
Estensore: BELLINI
Premassima
SICUREZZA SUL LAVORO – Datore di lavoro – Individuazione dei fattori di pericolo – Specificità – Esperienza – Evoluzione della scienza tecnica – Documento di valutazione dei rischi – Misure di prevenzione e protezione – Delega di funzioni – Obbligo di vigilanza del datore di lavoro – Complessiva gestione del rischio da parte del delegato – Delegato – Concreta conformazione delle lavorazioni – DVR – Omissioni o carenze – Garanti della sicurezza – Responsabilità – Misure appropriate – Rimozione del rischio. (Segnalazione e massime a cura di Ambra Mostarda)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^ 19 giugno 2026 (Ud. 17/4/2026), Sentenza n. 22780
SICUREZZA SUL LAVORO – Datore di lavoro – Individuazione dei fattori di pericolo – Specificità – Esperienza – Evoluzione della scienza tecnica – Documento di valutazione dei rischi – Misure di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e, all’esito deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il contenuto qualificante e minimo del documento di valutazione dei rischi deve essere costituito, oltre che dalla relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche dalla indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati. (Nel caso di specie – riguardante la morte di un lavoratore addetto a sovraintendere alle operazioni di riempimento e di colmatura della vasca in cui veniva scaricata la vinaccia che, dopo essere salito all’interno della vasca, si era posizionato in prossimità della parete posta di fronte al piazzale, onde direzionare con una pulsantiera lo scarico delle vinacce caricate sul nastro trasportatore e, a causa dell’alta concentrazione di anidride carbonica nell’ambiente, perdeva i sensi e cadeva in coma post anossico – il DVR descriveva le diverse fasi delle lavorazioni senza considerare, nello specifico, il rischio chimico connesso allo stazionamento del dipendente in ambiente lavorativo caratterizzato da esalazioni tossiche o comunque nocive. Il DVR si limitava ad affermare un generico divieto di ingresso, senza individuare una condotta alternativa e senza neppure riportare il possibile rischio di “anossia”, derivante dall’inalazione di sostanze nocive a cui si sarebbero potuti esporre i lavoratori entrando nella vasca senza alcuna protezione).
SICUREZZA SUL LAVORO – Delega di funzioni – Obbligo di vigilanza del datore di lavoro – Complessiva gestione del rischio da parte del delegato – Delegato – Concreta conformazione delle lavorazioni – DVR – Omissioni o carenze – Garanti della sicurezza – Responsabilità – Misure appropriate – Rimozione del rischio.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro non esonerano da responsabilità, per le lesioni occorse ai lavoratori, gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione dell’esistenza di un rischio impone loro, nell’ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure appropriate per rimuoverlo.
(Conferma la sentenza della CORTE D’APPELLO di Venezia del 14/07/2025) – Pres. Di Salvo, Est. Bellini
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^ 19 giugno 2026 (Ud. 17/4/2026), Sentenza n. 22780SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi
proposti da:
Ma. An. nato a A. il ../../….;
Na. An. nato a A. il ../../….;
avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINAN LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
È presente l’avvocato BASSETTO FEDERICA del foro di VENEZIA in difesa di Ma. An. che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
È presente l’avvocato MORRONE GIANNI del foro di PADOVA in difesa di Na. An. il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Na. An. la violazione del’art.16, comma 3, D.Lgs. 81/2008 per avere omesso di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato Ma. An. delle funzioni trasferite, nonché l’inosservanza all’art.28, comma 2, lett.a) e lett.f) stesso testo, per avere omesso di valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori durante l’attività lavorativa, nonché unitamente al Ma. An. di individuare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione ed addestramento. Ad entrambi gli imputati veniva altresì contestato, come addebito di colpa specifica, di avere omesso di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall’art.37, comma 1, D.P.R. 81/2008; nonché di adottare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, ai sensi dell’art.45, comma 1, D.P.R. 81/2008. In particolare, gli imputati avrebbero dovuto impedire l’accesso dei lavoratori all’interno della vasca destinata alla fermentazione delle vinacce, dove era probabile il rilascio di anidride carbonica (CO2), senza una preliminare verifica dell’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei (in violazione dell’art.66 D.Lgs. cit.). In conseguenza di tali omissioni avevano concorso a causare la morte del lavoratore Br.Lo. il quale, in fase di riempimento della vasca ove venivano scaricate le vinacce depositate sul piazzale, dopo essere salito all’interno della vasca, si era posizionato in prossimità della parete posta di fronte al piazzale, onde direzionare con una pulsantiera lo scarico delle vinacce caricate sul nastro trasportatore e, a causa dell’alta concentrazione di anidride carbonica nell’ambiente, perdeva i sensi e cadeva in coma post anossico. Fatto avvenuto nel comune di M (T), ove si trovava una unità produttiva della società Na.Bo., in data 22 settembre 2017.
3. la Corte di appello, sulla base degli esiti della consulenza medico legale eseguita dal consulente del pubblico ministero sulle cause della morte e sulla base delle dichiarazioni del lavoratore Be. che operava con il Br.Lo. nel giorno dell’infortunio, ribadiva quanto era stato già valorizzato dal Tribunale di Treviso e cioè che nella consapevolezza dell’imputato Ma. An., delegato alla sicurezza, si era instaurata una prassi ultraventennale che prevedeva che il lavoratore addetto a sovraintendere alle operazioni di riempimento e di colmatura della vasca in cui veniva scaricata la vinaccia, invece di operare dall’esterno mediante la pulsantiera che regolava la gittata del nastro distributore, si ponesse all’interno della vasca stessa onde assicurare, con strumenti di lavoro tradizionali (pala o forcone e tavola di legno) la regolare e omogenea distribuzione delle vinacce, correggendo le eventuali disomogeneità; tale pratica, realizzata in parziale violazione delle procedure codificate nel DVR, non solo era pericolosa per la salute dei lavoratori, ma era particolarmente insidiosa in quanto non era preceduta da un’analisi del rischio chimico esistente, così da delimitare le aree in cui l’operatore avrebbe dovuto spostarsi, nonché non era accompagnata da una procedura di sicurezza per evitare che il lavoratore, una volta intossicato dalle esalazioni di anidride carbonica, fosse prontamente assistito e messo in salvo. Invero, nella specie, pur avendo il Br.Lo. segnalato immediatamente la propria condizione di disagio determinata dalla inalazione dei gas tossici, non era stato immediatamente assistito e posto in salvo a causa delle caratteristiche ambientali e dell’assenza di immediati presidi di sicurezza.
A fronte di una evidente responsabilità del Ma. An. quale soggetto delegato alla sicurezza che già in epoca antecedente all’infortunio aveva avuto modo di fronteggiare una analoga situazione di emergenza occorsa al lavoratore Be. e che era stato investito dell’incarico di predisporre un piano di miglioramento della sicurezza per il rischio asfissia, che poi aveva portato a una integrazione del DVR in epoca immediatamente successiva all’infortunio, si aggiungeva la responsabilità, per colpa, del Na. An. il quale, come datore di lavoro, aveva omesso di vigilare sull’operato del delegato alla sicurezza pur avendone la possibilità in quanto aveva personalmente partecipato alle riunioni settimanali sull’implemento del piano di sicurezza, che contemplava anche il tema del rischio di asfissia, in presenza di prassi consolidate della sua azienda che prevedevano la presenza in vasca dei lavoratori in assenza di strumenti tecnici di rilevazione dei gas e di respirazione autonoma.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione le difese di entrambi gli imputati.
4.1. Na. An. ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione di legge con riferimento alla valutazione della prova di reità e, in particolare, alla inosservanza dell’art. 16, comma 3 D.Lgs. 81/2008 e difetto di motivazione sul punto.
Secondo il ricorrente il giudizio espresso dal giudice di appello all’attendibilità sul testimone Be. era sprovvisto dei criteri di logicità, coerenza e analiticità in ragione del confronto tra le dichiarazioni del teste con quelle dei testi Me., Am. e dell’imputato Ma. An. Lamenta inoltre come il giudice di appello fosse pervenuto al giudizio di responsabilità del ricorrente in relazione a tutti i profili di addebito allo stesso ascritti e pertanto anche con riferimento alla omessa adozione di prescrizioni programmatiche e prevenzionali concernenti il rischio di asfissia e di gestione dell’emergenza, benchè il giudice di primo grado avesse limitato il riconoscimento di colpa specifica alla mancata vigilanza sull’attività del soggetto delegato alla gestione della sicurezza, essendosi in tal modo realizzata, in assenza della impugnazione del PM, una inammissibile espansione degli addebiti di colpa. Quanto alla sfera di vigilanza e alla prassi illegittima di consentire ai lavoratori l’accesso alla vasca nella fase di riempimento, assume il travisamento della prova di responsabilità in quanto, come era emerso nella istruttoria dibattimentale, dall’epoca in cui il Na. An. aveva assunto la carica di legale rappresentante della società, egli aveva promosso presso la sede principale dell’azienda incontri periodici all’interno dell’azienda con tutte le figure dotate di responsabilità, finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro, mentre l’analogo episodio verificatosi negli anni precedenti, oltre ad essere isolato, aveva indotto la dirigenza a limitare la presenza di lavoratori all’interno della vasca nei soli casi in cui la stessa fosse al colmo e quindi in ipotesi di azzeramento del rischio di inalazione di gas nocivi, mentre la sentenza si era fondata su ragionamenti deduttivi fondati su circostanze generiche o non provate, facendone discendere un giudizio di responsabilità non fondato sui rigorosi criteri di valutazione della prova di cui all’art.192 cod. proc. pen.
5. La difesa di Ma. An. ha sviluppato cinque motivi di ricorso.
Con il primo assume assenza di motivazione in relazione al motivo di appello che si doleva delle ragioni per cui dovessero essere ravvisati profili di colpa in capo al delegato alla sicurezza in relazione a profili organizzativi che rientravano nel governo del datore di lavoro, quali quello della individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori al rischio specifico per la sicurezza, trattandosi di aspetto funzionale alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi estraneo al soggetto delegato alla sicurezza.
Con un secondo motivo denuncia difetto di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato per avere la Corte territoriale ritenuto la prevedibilità dell’evento pur in presenza di elementi istruttori che offrivano indicazioni del tutto contraddittorie sulla prevedibilità delle condizioni di rischio di asfissia per inalazione di componenti chimici, atteso che le risultanze degli accertamenti eseguiti dai Vigili del Fuoco il giorno dell’infortunio non valevano a confermare l’esistenza di una immanente situazione di rischio nella vasca, ma erano espressione di una situazione contingente e del tutto eccezionale, come era emerso dalle analisi chimiche fatte eseguire in epoca successiva; inoltre, le conseguenze ipossiche a carico del lavoratore potevano essere state determinate dall’immersione del capo del lavoratore nella vinaccia a seguito della caduta, come ipotizzato anche dal consulente medico legale del PM.
Con il terzo motivo di ricorso assume violazione di legge processuale per travisamento della prova sulla dinamica dell’infortunio e in particolare sulla individuazione del punto della vasca in cui si trovava il lavoratore al momento dell’infortunio e alle ragioni del suo ingresso nella vasca. Sulla base di una serie di indicatori tratti dalle risultanze istruttorie il ricorrente denuncia la inverosimiglianza della ricostruzione dell’infortunio operata dalla Corte di appello, in quanto nel giorno del sinistro le operazioni di lavoro erano appena iniziate; la predisposizione di apparati (nastri di distribuzione) delle vinacce non giustificavano la presenza del lavoratore al centro della vasca e, a maggior ragione, nella parte terminale; le comunicazioni intervenute tra l’infortunato e l’altro lavoratore (il teste Be.), che aveva riferito di avere interloquito con l’infortunato quando lo stesso ancora si trovava in prossimità dell’accesso alla vasca, rendeva congetturale l’inferenza secondo la quale il lavoratore si sarebbe addentrato al centro della vasca provvisto di tavola e forcone, dovendo ritenersi al contrario che tali strumenti ivi stazionassero da tempo e che non fossero stati utilizzati dalla persona offesa, tenuto altresì conto del punto in cui era stato abbandonato il casco. Da tale travisamento il giudice di merito aveva ravvisato l’esistenza di una prassi illegittima che il Ma. An. avrebbe dovuto intercettare e inibire, con conseguente vulnus del giudizio di responsabilità.
Con il quarto motivo assume violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte riconosciuto in capo al Ma. An. un difetto nella adozione di misure di prevenzione di rischi che neppure erano contemplati nel documento di valutazione e che pertanto non potevano essere dallo stesso individuati preventivamente, laddove lo stesso si era prodigato nei mesi antecedenti l’infortunio per la revisione del DVR in termini migliorativi per la sicurezza dei lavoratori, senza che venissero segnalate eventuali inosservanze da parte dei lavoratori alle nuove disposizioni sull’accesso alle vasche.
Con un’ultima articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’addebito della mancata adozione di una procedura di urgenza salvifica per il lavoratore infortunato evidenziando che, in relazione a tale contestazione, il giudice di primo grado nulla aveva riconosciuto in capo al ricorrente, così da doversi escludere la utilizzabilità di un tale argomento e sotto diverso profilo evidenzia come la procedura prevedeva la presenza di almeno due lavoratori in vasca e che era stato il Br.Lo.a portarsi all’interno della struttura da solo e, comunque, lo stesso era stato estratto e sottoposto agli ordinari protocolli rianimatori.
6. I ricorsi sono stati decisi alla udienza del 17 aprile 2026 a seguito di richiesta di trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi vanno rigettati in quanto infondati nel loro complesso.
2. Il ricorso di Na. An., datore di lavoro del lavoratore infortunato non coglie nel segno quando assume che il giudice di appello sia incorso in una errata applicazione dell’art.16, comma 3 D.Lgs. 81/2008, quando ha riconosciuto una inadeguata vigilanza sul preposto e, in particolare per non avere intercettato, nell’esercizio dei suoi poteri organizzativi e di valutazione dei rischi specifici della lavorazione (rischio ipossico da contatto con la vinaccia in fermentazione), le prassi elusive al DVR in base alle quali i lavoratori, alternandosi nelle operazioni di scarico delle vinacce e di colmatura della vasca di fermentazione, erano soliti entrare nella vasca con strumenti rudimentali per assicurare l’omogenea distribuzione del prodotto.
2.1. Del tutto logicamente il giudice di appello ha riconosciuto plurimi addebiti di colpa al datore di lavoro in violazione degli artt.28, comma 2 lett.a) e 17 D.Lgs. 81/2008, per non avere valutato congruamente tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’attività lavorativa e per non avere controllato che il Ma. An., delegato alla sicurezza, anche in ragione delle consolidate prassi lavorative, non li destinasse a compiti che li esponevano a pericoli per la loro incolumità personale e comunque per non avere operato una effettiva vigilanza sull’adempimento degli obblighi incombenti sul preposto.
Coerentemente rispetto a quanto sostenuto dal giudice di appello l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’esatta osservanza a parte dei lavoratori delle prescrizioni dirette alla tutela della loro sicurezza può ritenersi assolto soltanto in caso della predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore i lavoro sia a conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto intercettare con l’ordinaria diligenza (Sez.4, n.35858 el 14/09/2021, Tamellini, Rv.221855-01; n.20092 del 19/01/2021, Zanetti, Rv.281174-01; n. 45398 del 25/09/2024, Rv. 287360 – 01). La Corte ha fornito evidenza dell’esistenza di una prassi elusiva, risalente nel tempo, tollerata se non incentivata dal delegato alla sicurezza, in base alla quale il lavoratore faceva ingresso nella vasca per assicurare la omogenea distribuzione della vinaccia. Tale metodica, peraltro, non risultava accompagnata da una analisi del rischio chimico ivi esistente e dalla fornitura di presidi idonei a rilevare o a prevenire il pericolo di anossia.
Inoltre, in relazione ai dispositivi di protezione e agli strumenti di lavoro, era emersa una palese divaricazione tra quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi e il concreto atteggiarsi delle lavorazioni in virtù di tali prassi risalenti nel tempo, derogatorie agli standard di sicurezza. Sul punto pertanto la motivazione della decisione della Corte di Appello si è conformata pienamente alla giurisprudenza di legittimità che, in questa sede, si intende ribadire, secondo la quale il datore di lavoro “ha l’obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e, all’esito deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs. n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori” (sez.4, n.20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv.267253.01; n.27295 del 2/12/2016, Furlan, Rv.270355-01).
2.2. Il giudice distrettuale ha fornito conto, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, delle carenze del documento di valutazione dei rischi dell’azienda gestita dal Na. An., stigmatizzando il carattere meramente compilativo e cartolare delle procedure segnalate nel documento, prive di qualsiasi specifica pratica operativa e misura di salvaguardia nel caso di lavoratore impegnato all’interno della vasca, ipotesi peraltro pure contemplata dal DVR, seppure nella fase in cui la vinaccia aveva raggiunto il colmo.
Invero va ribadito il principio affermato dalla S.C. secondo cui “il contenuto qualificante e minimo del documento di valutazione dei rischi deve essere costituito, oltre che dalla relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche dalla indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati” (sez.3, n.12940 del 12/01/2021, Carpentieri Lucio, Rv.281238-01) che, nella specie, non poteva risolversi nella descrizione delle diverse fasi delle lavorazioni senza considerare, nello specifico, il rischio chimico connesso allo stazionamento del dipendente in ambiente lavorativo caratterizzato da esalazioni tossiche o comunque nocive. Tale rischio, invero, non era previsto nel DVR, che si limitava ad affermare un generico divieto di ingresso, senza individuare una condotta alternativa e senza neppure riportare il possibile rischio di “anossia”, derivante dall’inalazione di sostanze nocive (elevatissime concentrazioni di CO e CO2) a cui si sarebbero potuti esporre i lavoratori entrando nella vasca senza alcuna protezione.
2.3. Con riferimento al riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro, è pacifico in giurisprudenza che la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. (Sez. 4, n. 10702 6 del 01/02/2012, Mangone, Rv. 252675 – 01. Si veda anche Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi, Rv. 285535 – 01).
La Corte territoriale ha peraltro correttamente ritenuto che, benchè il datore di lavoro non fosse tenuto a controllare ogni giorno come i suoi dipendenti operavano, era però obbligato a mettere in atto modalità di verifica strutturali, periodiche ed efficaci, al fine di controllare che il proprio delegato avesse analizzato nel dettaglio tutti i rischi correlati alle reali procedure seguite dai dipendenti e che queste ultime fossero in ogni caso conformi alle prescrizioni impartite. Nella specie i giudici di merito hanno rilevato tanto una totale pretermissione dell’analisi sulle condizioni dell’ambiente in cui i dipendenti lavoravano, quanto un’adeguata informazione sui possibili rischi (e nello specifico, per l’appunto, il rischio anossia, completamente assente nel DVR) connessi alle esalazioni di sostanze tossiche derivanti dall’ingresso nelle vasche senza dispositivi di protezione. Su tale specifico punto il ricorso di Na. An. non si confronta con la puntuale motivazione del giudice distrettuale la quale ha rappresentato come il ricorrente fosse ben consapevole del rischio anossia per i lavoratori impegnati a diretto contatto con le vinacce, sia perché già in epoca precedente si era verificato un infortunio della stessa specie ai danni del lavoratore Be. e dall’altra perché il Na. An. aveva partecipato, anche mediante riunioni tematiche, alla gestazione del nuovo DVR che avrebbe previsto l’accesso alla vasca di due lavoratori contemporaneamente per consentire il soccorso reciproco e, dopo l’infortunio, l’impiego di inalatori e di strumenti di rilevazione gas.
3. Il ricorso proposto da Ma. An. risulta parimenti infondato.
3.1. Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono infondati in quanto, se è vero che la individuazione delle mansioni che necessitano di specifica protezione e la individuazione di una procedura per le operazioni di salvataggio delle maestranze in situazione di emergenza coinvolgono profili inerenti alle responsabilità datoriali nella fase di programmazione e di previsione dei documenti di valutazione dei rischi, è anche vero che la figura del Ma. An., quale delegato alla sicurezza sul luogo di lavoro risultava centrale nella individuazione delle concrete situazioni di pericolo connesse al rischio anossico, in quanto era compito del Ma. An. intercettare le falle nel sistema di prevenzione e di eradicare le prassi lavorative in evidente distonia con le previsioni del documento di programmazione. Sotto questo profilo la responsabilità del Ma. An., in relazione a tali addebiti di colpa, risulta poggiare sul paradigma di cui all’art.113 cod. pen., laddove il ricorrente omette del tutto di considerare che la responsabilità dell’imputato è stata esaminata e valutata nell’ambito della cooperazione colposa proprio in ragione dei profili di collegialità e di condivisione di tutte le attività svolte per la messa in sicurezza della vasca in cui venivano immesse le vinacce, come era emerso in sede di programmazione e implementazione di un nuovo piano di sicurezza, che avrebbe dovuto tradursi nella modifica del documento di valutazione dei rischi generali.
3.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la disciplina della cooperazione colposa esercita una funzione estensiva dell’incriminazione rispetto all’ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato, hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte (Sez. 4, Sentenza n. 16978 del 12/02/2013, Rv. 255274). Si è poi precisato che non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta (Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, Rv. 261183), essendo invece sufficiente la mera conoscenza dell’altrui partecipazione, intesa come consapevolezza del fatto che altri sono investiti in una determinata attività, con conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, di talchè ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella altrui (Sez. 4, Sentenza n. 15324 del 04/02/2016, Rv. 266665). Invero ricorre una ipotesi di cooperazione nel delitto colposo quando il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita, della quale gli stessi soggetti coinvolti siano pienamente consapevoli (sez.4, n.22214 del 12/04/2019, PG c/Scidone, Rv.276685-01; n.6499 del 0/01/2018, Fersini, Rv.271972-01).
3.3. Nella specie, del tutto coerentemente con i principi innanzi enunciati, il giudice distrettuale ha ravvisato una ipotesi di cooperazione colposa nella condotta del Ma. An. al quale, titolare di una autonoma posizione di garanzia, incombeva l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e naturalmente adottare le procedure di sicurezza appropriate. La valutazione dei rischi ed il relativo documento costituiscono efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco della situazione pericolose e, conseguentemente, l’adozione delle adeguate misure di sicurezza. Ma, con tutta evidenza, le valutazioni e prescrizioni contenute nel detto documento non limitano la responsabilità dei garanti che, nella maggior parte dei casi, trovano il loro fondamento prescrittivo nella articolata disciplina di settore. Le omissioni o carenze del documento non possono per ciò solo far venire meno gli ulteriori obblighi previsti dalla legge. La constatazione del rischio impone comunque ai garanti medesimi, nell’ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate che attengono alla illustrazione dei rischi e all’adozione di procedure adeguate, compiti ai quali il Ma. An., secondo l’argomentato e logico ragionamento della Corte, si era sottratto. La giurisprudenza, infatti, ha sul punto affermato che le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro non esonerano da responsabilità, per le lesioni occorse ai lavoratori, gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione dell’esistenza di un rischio impone loro, nell’ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure appropriate per rimuoverlo (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose occorse ad un operaio, pronunciata nei confronti del direttore di stabilimento, delegato dal datore di lavoro in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, non avendo egli provveduto né a spiegare i rischi collegati ad una determinata attività né adottato le procedure di sicurezza adeguate, pur essendo perfettamente a 11 conoscenza del rischio lavorativo connesso a detta attività). (Sez. 4, n. 24452 del 19/03/2015, Fontanin, Rv. 263726 – 01).
Era pertanto compito del delegato alla sicurezza di procedere alla individuazione delle criticità riscontrate sul luogo di lavoro e a segnalarle al datore di lavoro e comunque i temi evidenziati nei tre motivi indicati (primo, quarto e quinto) risultano del tutto secondari ed accessori rispetto al principale addebito di colpa sviluppato nei confronti del Ma. An. che è quello di non avere intercettato ed eradicato una prassi ultra ventennale che prevedeva la presenza di un dipendente in piedi sulle vinacce sprovvisto di un dispositivo anti esalazioni, ma munito soltanto di un casco e di una pala.
3.4. Il secondo motivo proposto dal Ma. An. è infondato in quanto teso ad accreditare una diversa ricostruzione dell’infortunio e a prospettare l’incidenza di alternative serie causali, peraltro in termini meramente possibilisti, sebbene i giudici di merito, anche mediante il ricorso agli esiti degli accertamenti tecnici, avessero escluso l’incidenza nel determinismo dell’evento di patologie pregresse di cui aveva sofferto il lavoratore e che lo stato anossico si fosse determinato solo a seguito del contatto del viso del lavoratore con le vinacce una volta che questi era svenuto. Va al tal proposito ribadito il costante insegnamento del S.C. secondo cui, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o di caducare la prima non può essere affidata ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano “hic et nunc” concretamente probabile (Sez.4, n.15558 del 13/02/2008, Maggini, Rv. 239809-01).
Invero in tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell’evento, purché ciascuna tra esse sia, come nella specie, riconducibile all’agente e possa essere esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (sez.4, n.22147 del 11/02/2016, Morini, Rv.266858). A tali conclusioni i giudici di merito sono pervenuti mediante una corretta interpretazione del sapere scientifico introdotto nel presente giudizio ed hanno escluso alcun rilievo eziologico alla alternativa sequenza causale prospettata dalla parte ricorrente. Le conclusioni del Dottor Fu. hanno escluso che le pregresse patologie sofferte dalla vittima potessero avere rilevanza nel determinismo della morte. Alla luce di quanto esposto, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che non vi fossero spazi per ritenere insussistenti le accertate omissioni contestate al Ma. An. che, nelle vesti di delegato, doveva attivarsi con diligenza per raccogliere – e veicolare a Na. An. – tutte le necessarie informazioni funzionali alla predisposizione di regole operative e procedurali idonee a far operare i dipendenti in piena sicurezza nel rispetto di tali regole, per intercettare eventuali violazioni e rischi ed individuare idonei meccanismi di loro prevenzione ed infine per far predisporre un efficace ed immediato piano di assistenza dei dipendenti che avevano accesso in vasca e fuori, in caso di bisogno.
Risultano pertanto correttamente ricostruiti i profili soggettivi della responsabilità per colpa riconosciuti in capo al Ma. An. e delimitato, con ragionato giudizio esplicativo, la serie di antecedenti che condussero al tragico evento.
3.5. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’imputato Ma. An. responsabile del reato ascritto configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. “doppia conforme” di condanna. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della “doppia conforme” di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801).
Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, Elia e altri, Rv.229369). Nella specie, manca il dedotto travisamento della prova circa la ricostruzione del luogo e degli attrezzi presenti all’interno della vasca, in quanto, dalla narrazione del teste Belardo e dal fascicolo fotografico acquisiti agli atti, i giudici di merito hanno tratto l’inferenza, non sindacabile dal giudice di legittimità in quanto logicamente motivata attingendo a oggettive emergenze processuali, che la vittima si trovasse all’interno della vasca e che, munito di forcone e tavola di legno, procedeva, come di prassi da ormai oltre vent’anni (testi Be. e Me.), ad avvicinarsi alla pulsantiera per accendere e spegnere il carrello del nastro ed a muovere con il forcone le vinacce al fine di distribuirle in maniera omogenea in tutta la vasca.
Anche la deposizione Iem. non è stata travisata e, pur deducendo tale vizio, in realtà il ricorrente contesta l’interpretazione del contenuto della sua deposizione (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01) finendo pertanto per formulare una doglianza non consentita in sede di legittimità quando il riferimento al dato probatorio sia accompagnato da non illogico e contradditorio supporto motivatorio.
Inoltre, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna, il ricorrente non affronta neppure il tema della decisività del dedotto travisamento, per cui la doglianza deve ritenersi anche generica: nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01). In relazione a tale deduzione i giudici di merito hanno inoltre dato atto che la causa di morte fosse stata pacificamente identificata dal consulente medico legale Fu. nella inalazione di anidride carbonica presente nell’ambiente di lavoro, la quale aveva determinato la ipossia sistemica e l’arresto cardio circolatorio del lavoratore, risultando inoltre privi di rilievo causale la ricorrenza di processi patogeni preesistenti, valutazione che i giudici di merito non solo hanno ritenuto di condividere, ma hanno riconosciuto non dalle difese di entrambi gli imputati.
Nessun travisamento della prova può essere pertanto riconosciuto nella sentenza di appello, tanto con riferimento alla ricostruzione delle fasi lavorative che hanno condotto all’infortunio, quanto alla interpretazione delle prove dichiarative e tecniche che hanno fondato il giudizio di responsabilità del Ma. An.
4. In conclusione i ricorsi devono essere entrambi rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.





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