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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 6799 | Data di udienza: 12 Febbraio 2026

SICUREZZA SUL LAVORO – Obblighi per la sicurezza sul lavoro – Informazione – Formazione – Addestramento – Processo educativo – Conoscenze – Rischi in ambiente di lavoro – Uso corretto di attrezzature – Non adeguatezza della formazione – Trasmissione verbale o gestuale – Bagaglio di conoscenze – Acquisizioni tecniche – Più titolari della posizione di garanzia – Destinatario dell’obbligo per intero – Costituzione della singola posizione di garanzia – Omessa applicazione di una cautela antinfortunistica – Addebito ad ognuno dei titolari di tale posizione – Reati omissivi colposi – Autonomi e concorrenti analoghi obblighi – Condotta colposa del lavoratore infortunato – Causa sufficiente a produrre l’evento – Area di rischio – Comportamento eccezionale – Comportamento abnorme – Esclusione del nesso di causalità – Rischio eccentrico o esorbitante – Sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia – Comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore – Mansioni affidate – Disciplina e governo del rischio – Evidenti criticità del sistema di sicurezza. (Segnalazione e massime a cura di Alessia Riommi)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2026
Numero: 6799
Data di udienza: 12 Febbraio 2026
Presidente: VIGNALE
Estensore: D’AURIA


Premassima

SICUREZZA SUL LAVORO – Obblighi per la sicurezza sul lavoro – Informazione – Formazione – Addestramento – Processo educativo – Conoscenze – Rischi in ambiente di lavoro – Uso corretto di attrezzature – Non adeguatezza della formazione – Trasmissione verbale o gestuale – Bagaglio di conoscenze – Acquisizioni tecniche – Più titolari della posizione di garanzia – Destinatario dell’obbligo per intero – Costituzione della singola posizione di garanzia – Omessa applicazione di una cautela antinfortunistica – Addebito ad ognuno dei titolari di tale posizione – Reati omissivi colposi – Autonomi e concorrenti analoghi obblighi – Condotta colposa del lavoratore infortunato – Causa sufficiente a produrre l’evento – Area di rischio – Comportamento eccezionale – Comportamento abnorme – Esclusione del nesso di causalità – Rischio eccentrico o esorbitante – Sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia – Comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore – Mansioni affidate – Disciplina e governo del rischio – Evidenti criticità del sistema di sicurezza. (Segnalazione e massime a cura di Alessia Riommi)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 4^, 19 febbraio 2026 (Ud. 12/02/2026), Sentenza n. 6799

 

SICUREZZA SUL LAVORO – Obblighi per la sicurezza sul lavoro – Informazione – Formazione – Addestramento – Processo educativo – Conoscenze – Rischi in ambiente di lavoro – Uso corretto di attrezzature – Non adeguatezza della formazione – Trasmissione verbale o gestuale – Bagaglio di conoscenze – Acquisizioni tecniche.

In tema di obblighi per la sicurezza sul lavoro, occorre distinguere tra informazione, formazione e addestramento, il cui significato è definito dall’art. 2, lettere aa), bb) e cc), D.Lgs. n. 81 del 2008, per cui i) la “formazione” è il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”; ii) l'”informazione” è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”; iii) l'”addestramento”, infine, è il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. Dunque, l’addestramento non sostituisce la formazione, ma, ove previsto, si aggiunge ad essa, con la conseguenza che il lavoratore non può ritenersi correttamente formato, ma nemmeno compiutamente addestrato, qualora abbia ricevuto da un collega di lavoro istruzioni relative all’uso di un macchinario. In altri termini, non è adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato.

 

SICUREZZA SUL LAVORO – Più titolari della posizione di garanzia – Destinatario dell’obbligo per intero – Costituzione della singola posizione di garanzia – Omessa applicazione di una cautela antinfortunistica – Addebito ad ognuno dei titolari di tale posizione – Reati omissivi colposi – Autonomi e concorrenti analoghi obblighi.

In tema di sicurezza sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. In altri termini, in tema di reati omissivi colposi, gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi, per cui, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge, con l’ulteriore conseguenza che l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

 

SICUREZZA SUL LAVORO – Condotta colposa del lavoratore infortunato – Causa sufficiente a produrre l’evento – Area di rischio – Comportamento eccezionale – Comportamento abnorme – Esclusione del nesso di causalità – Rischio eccentrico o esorbitante – Sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia – Comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore – Mansioni affidate – Disciplina e governo del rischio – Evidenti criticità del sistema di sicurezza.

La condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta, con la conseguenza che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute. Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, che esclude responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. Non è, quindi, configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro o da chi debba provvedervi presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Nel caso di specie, il comportamento dei due lavoratori non poteva considerarsi abnorme, atteso che non aveva attivato un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione e che la condotta era inerente proprio all’attività lavorativa loro demandata).

(Annulla con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino persona fisica diversa la sentenza del 12/06/2025 del TRIBUNALE di TORINO), Pres. Vignale, Est. D’Auria, Ric. P.R. presso il Tribunale di Torino


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 4^, 19 febbraio 2026 (Ud. 12/02/2026), Sentenza n. 6799

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE di TORINO;
nel procedimento a carico di:
Do. Da. nato a S. il ./../….;

avverso la sentenza del 12/06/2025 del Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D’Auria;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/06/2025, il Tribunale di Torino assolveva Do.Da. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. All’imputato è stata elevata contestazione in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma 2 e 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen., per aver cagionato – per colpa consistente in imprudenza, negligenza o imperizia e per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente l’art. 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – lesioni personali a Mo.Ti., consistite nello schiacciamento e successiva amputazione parziale del secondo dito della mano sinistra. In particolare, si contesta al Do.Da., quale caposquadra e, dunque, preposto della società Impresa Pa.Gi. E C. Srl, di aver omesso di vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e di intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie informazioni di sicurezza, interrompendo ove necessario l’attività dei lavoratori, in considerazione i) dell’utilizzo del caricatore idraulico strada-rotaia marca Vaia Car mod. RF8, con benna per attività diverse dalla movimentazione e dal carico/scarico del pietrisco, ii) della mancanza di abilitazione (nonché di formazione e addestramento) all’utilizzo del detto caricatore da parte di Lo.Ro., iii) della situazione di pericolo durante l’avvicinamento del Mo.Ti. alla benna, anche tenuto conto di quanto prescritto dal manuale di uso del caricatore sulla necessità che le movimentazioni dovessero avvenire senza persone nelle vicinanze. Con tale condotta, dunque, secondo la Pubblica Accusa avrebbe cagionato le predette lesioni al Mo.Ti., che, mentre stava lavorando presso la Stazione Lingotto di Torino alla sostituzione delle traverse dei binari (operazione che prevedeva la sbullonatura e la rimozione dei binari, con la raccolta dei residui ferrosi, depositati in aree a ciò dedicate e la loro sistemazione all’interno di appositi sacchi, denominati big bags, che poi venivano spostati con un caricatore strada-rotaia, sul quale era stato installato un gancio compatibile con le asole dei sacchi da movimentare), durante l’ancoraggio di un big bag alla benna, il Lo.Ro. azionava il meccanismo di chiusura della pala dentata, all’interno del quale rimaneva incastrato il dito indice della mano sinistra.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 40, comma 2 e 590 cod. pen., 2, comma 1, lett. e), 19, comma 1, lett. a), b) e f-bis), 37, 71 e 73 D.Lgs. n. 81 del 2008, anche in relazione all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012, nonché motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Rappresenta che il primo presupposto da cui parte la sentenza impugnata è che l’imputato aveva invitato la persona offesa a non avvicinarsi al caricatore e che tale dichiarazione sarebbe riscontrata dagli altri soggetti presenti sul posto; che, invece, nessuno dei lavoratori ha confermato tale circostanza, di talchè la motivazione sul punto si appalesa illogica e contraddittoria; che altrettanto deve affermarsi con riferimento alla dichiarazione del Do.Da., secondo la quale avrebbe chiesto a Lo.Ro., che operava al caricatore, di cambiare la benna con il gancio, atteso che anche tale circostanza non trova conferma negli atti del procedimento, risultando piuttosto smentita dalle dichiarazioni degli altri soggetti presenti all’infortunio; che, peraltro, il giudice ha selezionato le dichiarazioni confuse del Lo.Ro. (che ha affermato sia che le operazioni di movimentazione avvenivano agganciando i big bags alla benna del caricatore, sia che veniva utilizzato il gancio) senza alcuna valutazione critica; che le dichiarazioni di altri soggetti escussi (Gi.Er. e la stessa persona offesa) smentiscono, altresì, l’assunto del Tribunale, secondo cui la prassi lavorativa relativa alla movimentazione dei big bags prevedesse l’utilizzo del gancio, essendo risultato al contrario che tale operazione veniva di norma effettuata con l’utilizzo della benna.

Sotto altro profilo, evidenzia il ricorrente che anche l’affermazione per cui il Lo.Ro. era un lavoratore adeguatamente formato in relazione all’attività svolta ed all’utilizzo del caricatore idraulico – fondata sulle dichiarazioni del datore di lavoro delegato, De.Fr. e dell’imputato, secondo cui il Lo.Ro.era il più abile tra i colleghi – trova smentita in atti; che, invero, dalla nota senza data inviata dalla Pa.Gi. E C. Srl al Servizio di Prevenzione di Sicurezza Ambienti di Lavoro risulta chiaramente che il Lo.Ro. non era abilitato a condurre escavatori, pale caricatrici frontali e terne e che gli unici dipendenti abilitati erano l’imputato, Gi.Er., Pa.Gu. e Sc.An.; che, del resto, non è stata rinvenuta né prodotta documentazione attestante l’attività formativa specifica del Lo.Ro.sull’utilizzo di un macchinario complesso quale il caricatore idraulico utilizzato; che lo stesso Lo.Ro. ha dichiarato che al momento dell’infortunio era in affiancamento per imparare ad utilizzare l’escavatore, che aveva conseguito la relativa abilitazione solo dopo l’infortunio per cui si procede e che fino ad allora aveva usato il mezzo solo saltuariamente; che, dunque, il Lo.Ro. è stato inopinatamente equiparato ad un lavoratore esperto e formato, pur essendo ancora in fase di addestramento; che, sotto questo aspetto, la motivazione si appalesa contraddittoria, oltre che in contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale consolidata degli artt. 37,71 e 73 del D.Lgs. n. 81 del 2008, secondo la quale non può correttamente ritenersi addestrato il lavoratore che abbia ricevuto da un collega di lavoro istruzioni relative all’uso di un macchinario; che, dunque, il Lo.Ro. non avrebbe dovuto essere adibito dal preposto a svolgere detta attività, specie se si considera che non ve ne era la necessità, atteso che in cantiere erano presenti altri lavoratori abilitati all’utilizzo del caricatore; che, inoltre, è del tutto irrilevante che Ferrovie dello Stato non abbia espressamente indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento la necessità dell’abilitazione per l’utilizzo del caricatore, atteso che il PSC si limitava a valutare il rischio interferenziale; che, peraltro, il caricatore idraulico rientra tra i mezzi per i quali è obbligatoria l’abilitazione, secondo l’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

Sotto un ulteriore e diverso profilo, osserva ancora il ricorrente che il Tribunale ha errato anche nella ricostruzione della dinamica dell’infortunio, atteso che – in considerazione della conformazione del big bag, che ha quattro asole ovvero delle maniglie da utilizzare per il sollevamento dello stesso – l’operazione di aggancio postula il contributo sinergico sia di colui che manovra il caricatore, sia del lavoratore che deve agganciare le asole e le maniglie del sacco al gancio o alla benna; che detta procedura è stata riferita anche dalla persona offesa e dal Lo.Ro., ma dette dichiarazioni sono state del tutto pretermesse e non valutate dal giudice; che, dunque, è illogica la motivazione nella parte in cui valorizza il gesto repentino del Mo.Ti. e l’avviso ricevuto di non avvicinarsi al caricatore, atteso che il lavoratore a terra doveva comunque avvicinarsi al macchinario per agganciare le maniglie del big bag; che, invero, non vi fu nessun avvicinamento repentino al mezzo, atteso che detto avvicinamento era necessario per poter agganciare il grande sacco contenente i residui metallici e che rientrava nella prassi lavorativa; che, trattandosi di attività pericolosa, doveva essere attentamente vagliata dal preposto, che doveva dare le corrette indicazioni; che, allora, è evidente la violazione della disposizione di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo il Do.Da., quale preposto, vigilato e fornito le necessarie indicazioni per svolgere l’attività lavorativa di cui si discute in sicurezza; che nemmeno risulta che l’imputato si sia attenuto alle indicazioni dei suoi diretti superiori, atteso che – pur avendo a disposizione ben quattro persone abilitate ad operare con il caricatore – affidava del tutto autonomamente detto compito al Lo.Ro., nonostante fosse ancora in addestramento, in violazione dell’art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008; che, del resto, se pure un diretto superiore gli avesse indicato di scegliere un lavoratore inidoneo per quella specifica mansione, l’imputato avrebbe dovuto disattendere quella indicazione, anche interrompendo temporaneamente l’attività lavorativa, secondo il dettato dell’art. 19, comma 1, lett. f-bis), D.Lgs. n. 81 del 2008; che la ritenuta inesigibilità di una diversa condotta dal Do.Da., in totale opposizione rispetto alle asserite valutazioni e decisioni dei suoi superiori, integra comunque una violazione di legge, con riferimento agli artt. 40, comma secondo e 590 cod. pen., atteso che il preposto mantiene una autonoma posizione di garanzia, che non può venir meno nemmeno in presenza di un ordine illegittimo di un superiore; che, infine, le condotte tenute dal Mo.Ti. e dal Lo.Ro. non possono essere ritenute abnormi, atteso che l’operazione alla quale erano preposti non solo rientrava nelle loro attribuzioni, ma proprio nel segmento di lavoro loro affidato.

3. In data 27/01/2026, è pervenuta articolata memoria difensiva nell’interesse di Do.Da., con cui si insiste affinché la Corte dichiari inammissibile il ricorso o lo rigetti.

3.1. In data 06/02/2026, sono pervenute note di replica alle conclusioni del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, contenendo il provvedimento impugnato, come si vedrà, gravi vizi motivazionali.

1.1. Va, innanzitutto, premesso che, in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01). Ed invero, avendo la novella citata vietato l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Ne consegue che, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod. proc. pen., dunque, sia doglianze in tema di violazione di legge, che relative al difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva.

Tale regola vale anche con riferimento alle sentenze emesse in esito a giudizio abbreviato, posto che l’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. non limita l’inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento, diversamente dal successivo secondo periodo dello stesso comma, a mente del quale “L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento…” (Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Mancia, Rv. 288070 – 01), che, dunque, opera una chiara distinzione tra le sentenze pronunciate all’esito del rito speciale e quelle emesse all’esito del dibattimento.

1.2. Ciò posto, osserva il Collegio che risultano evidenti le violazioni denunciate dal ricorrente.

La sentenza assolutoria si fonda sulla individuazione della prassi lavorativa aziendale relativa alla movimentazione dei big bags, sulla equiparazione dell’addestramento del Lo.Ro. ad opera di un collega di lavoro alla sua formazione, sulla inesigibilità di una diversa condotta da parte del Do.Da. e sulla abnormità della condotta di entrambi i lavoratori impegnati nell’agganciamento del big bag, il Lo.Ro. ed il Mo.Ti.

1.2.1. Partendo dal primo punto, si osserva che il Tribunale omette di valutare alcune testimonianze, dando per provato che la prassi lavorativa relativa alla movimentazione dei grossi sacchi contenenti il materiale ferroso di risulta prevedesse l’uso del caricatore sul quale veniva montato un gancio in luogo della benna, senza considerare che dall’analisi delle dichiarazioni versate in atti tale dato non risulta per niente pacifico. Invero, dall’esame dei verbali di dichiarazioni assunte in fase di indagini preliminari allegati al ricorso emerge un travisamento per omissione di talune prove dichiarative, in questo caso rilevante nell’economia del tessuto motivazionale, sol che si consideri che sia il Gi.Er., che il Mo.Ti. hanno riferito che di norma la movimentazione dei big bags avveniva agganciandoli alla benna del caricatore e che lo stesso Do.Da. ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie, atteso che in un primo momento ha affermato che per prassi la lavorazione di cui si discute avveniva con l’utilizzo di un gancio, mentre, escusso in data 06/03/2023, ha precisato che i sacchi venivano movimentati agganciandoli alla benna. Dunque, il giudice non ha dato conto del perché ha ritenuto credibili le dichiarazioni del Lo.Ro., del Del Ree e dello Scianna e perché ha ignorato quelle rese dal Gi.Er. e dal Mo.Ti.

1.2.2. La sentenza impugnata è, altresì, viziata nella parte in cui, preso atto della mancata abilitazione del Lo.Ro. all’utilizzo del caricatore idraulico al momento dell’infortunio (abilitazione obbligatoria per l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012), equipara le istruzioni sul funzionamento del mezzo fornite al Lo.Ro. da altro lavoratore alla sua formazione.

In proposito, occorre innanzitutto evidenziare che dagli atti, segnatamente dalle dichiarazioni rese dallo stesso Lo.Ro., emerge che questi, nel periodo in cui si verificò il sinistro per cui si procede, stava imparando ad utilizzare il caricatore, per cui era affiancato da altro lavoratore più esperto e che solo saltuariamente aveva condotto il caricatore in autonomia, per cui è manifestamente illogica l’affermazione del Tribunale che accredita il Lo.Ro. quale provetto utilizzatore del caricatore idraulico.

In ogni caso, l’equiparazione delle istruzioni relative all’uso di un macchinario, ricevute da un collega di lavoro, all’addestramento o addirittura alla completa formazione del lavoratore è errata in diritto. Sul punto, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare (di recente, Sez. 4, n. 42623 del 31/10/2024, Ongaro, Rv. 287278 – 01) che occorre distinguere tra informazione, formazione e addestramento, il cui significato è definito dall’art. 2, lettere aa), bb) e cc), D.Lgs. n. 81 del 2008, per cui i) la “formazione” è il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”; ii) l'”informazione” è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”; iii) l'”addestramento”, infine, è il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

Anche il successivo art. 37 distingue l’attività di formazione e informazione dall’addestramento, stabilendo che l’addestramento, ove previsto, si accompagni alla formazione e specificando al comma 5 in cosa detta attività si concretizzi (“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”).

Ulteriore conferma dell’opzione ermeneutica qui ribadita si rinviene negli artt. 71, comma 7 e 73 D.Lgs. n. 81 del 2008: il primo prevede che il datore di lavoro possa adibire i dipendenti all’uso di attrezzature che presentano rischi specifici e richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, solo dopo averli informati e formati adeguatamente e averli opportunamente addestrati; il secondo stabilisce al primo comma che “Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili” ed al quarto comma che il datore di lavoro debba provvedere “affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.

Dunque, l’addestramento non sostituisce la formazione, ma, ove previsto, si aggiunge ad essa, con la conseguenza che il lavoratore non può ritenersi correttamente formato, ma nemmeno compiutamente addestrato, qualora – come nel caso di specie – abbia ricevuto da un collega di lavoro istruzioni relative all’uso di un macchinario. In altri termini, non è adeguata “una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato” (Sez. 4, n. 8136 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042 – 01).

1.2.3. La mancata formazione ha direttamente inciso sull’utilizzo scorretto del mezzo, atteso che il manuale operativo della benna (allegato al ricorso) prevede che la stessa debba essere utilizzata esclusivamente per la movimentazione di pietrisco o delle traverse, per cui tale macchinario non poteva essere utilizzato per la movimentazione dei big bags, operazione che doveva essere effettuata con l’impiego del gancio.

1.2.4. La motivazione della sentenza impugnata è carente anche nella parte in cui ritiene inesigibile un diverso comportamento da parte del Do.Da. Sul punto, il Tribunale evidenzia che l’imputato avrebbe pienamente assolto ai propri doveri di garanzia, in quanto – quale semplice caposquadra – non avrebbe potuto tenere una condotta in totale opposizione alle valutazioni e decisioni dei suoi superiori, che erano a conoscenza delle prassi lavorative seguite nel cantiere ed avevano confermato l’assoluta idoneità del Lo.Ro. all’utilizzo del caricatore idraulico.

Premesso che dalla sentenza non risulta se fossero presenti in cantiere altri dipendenti abilitati all’utilizzo del caricatore idraulico e non si comprende perché questo dato sia stato valutato irrilevante ai fini della decisione, si deve osservare che il capo squadra, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, dunque, ha il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative “contra legem”, dovendo vigilare affinché i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez. 4, n. 10460 del 21/01/2025, Andrulli, Rv. 287550 – 01; Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Bocchio, Rv. 284086 – 01; Sez. 4, n. 24372 del 09/04/2019, Molfese, Rv. 276292 – 02; Sez. 4, n. 6507 del 11/01/2018, Caputo, Rv. 272464 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850 – 01). In altri termini, in tema di reati omissivi colposi, gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi, per cui, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge, con l’ulteriore conseguenza che l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

1.2.5. La sentenza, inoltre, è manifestamente illogica nella parte in cui afferma che l’indicazione che l’imputato avrebbe dato al Mo.Ti. di non avvicinarsi al caricatore trova conferma in atti.

Si osserva, sul punto, innanzitutto, che l’unica tra le persone presenti in cantiere al momento del sinistro, che riferisce in ordine alle disposizioni impartite alla persona offesa dal Do.Da. è Sc.Gi., che ha affermato solo che l’imputato aveva adibito la persona offesa allo svolgimento di altra mansione (la raccolta dei rottami ferrosi), dopo essersi reso conto della sua inidoneità alla mansione in precedenza affidatagli, relativa allo smontaggio delle traverse dei binari, ma mai ha affermato che il Do.Da. avesse raccomandato al Mo.Ti. di non avvicinarsi al caricatore. Ciò che più conta, però, è che, sia che sul caricatore fosse montato il gancio, sia che fosse montata la benna, è del tutto illogico che la persona offesa non vi si potesse avvicinare, posto che la procedura di lavoro prevedeva che un operaio a terra provvedesse ad agganciare all’accessorio montato sul caricatore i grossi sacchi pieni di materiale ferroso.

Ne consegue che la motivazione è manifestamente illogica anche laddove ascrive l’infortunio ad una condotta abnorme del Lo.Ro. e del Mo.Ti. In proposito, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisare che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta, con la conseguenza che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386 – 01; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313 – 01; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991 – 01; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 – 01). È stato, altresì, chiarito che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 – 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 – 01; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914 – 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, Gerosa, Rv. 269603 – 01). Peraltro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, che esclude responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 – 01; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321 – 01). Del resto, non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro o da chi debba provvedervi presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255 – 01; Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497 – 01).

Nel caso di specie, il comportamento dei due lavoratori non può considerarsi abnorme, atteso che non ha attivato un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione e che la condotta è inerente proprio all’attività lavorativa loro demandata. In altri termini, l’operazione consistente nell’agganciare i big bags al caricatore, rientrava nell’area del rischio che il titolare della posizione di garanzia doveva governare, adottando le dovute cautele.

2. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di primo grado in diversa persona fisica, trattandosi di sentenza non appellabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino persona fisica diversa. Dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, il giorno 12 febbraio 2026.

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