DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DANNO AMBIENTALE – RESPONSABILITÀ 231/2001 – Sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato – Nozione di profitto del reato – Tribunale del riesame – Valutazione dell’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e l’entità del profitto – Necessità – Nozione di “violazione di legge” – Manifesta illogicità della motivazione – Artt.260 e 256 c.3 D.L.vo 152/2006 – Artt. 19 e 53 D.L.vo 231/2001 – Artt. 125, 321, 325 c.1 e 606 c.1 lett.b) cod.proc.pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Luglio 2015
Numero: 34913
Data di udienza:
Presidente: Franco
Estensore: Amoresano
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DANNO AMBIENTALE – RESPONSABILITÀ 231/2001 – Sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato – Nozione di profitto del reato – Tribunale del riesame – Valutazione dell’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e l’entità del profitto – Necessità – Nozione di “violazione di legge” – Manifesta illogicità della motivazione – Artt.260 e 256 c.3 D.L.vo 152/2006 – Artt. 19 e 53 D.L.vo 231/2001 – Artt. 125, 321, 325 c.1 e 606 c.1 lett.b) cod.proc.pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ Ud. 02/07/2015 Sentenza n.34913
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DANNO AMBIENTALE – Responsabilità 231 – Sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato – Nozione di profitto del reato – Tribunale del riesame – Valutazione dell’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e l’entità del profitto – Necessità – Artt.260 e 256 c.3 D.L.vo 152/2006 – Artt. 19 e 53 D.L.vo 231/2001 – Artt. 321, 325 c.1 e 606 c.1 lett.b) cod.proc.pen..
Il Tribunale del riesame, pur in assenza di poteri di accertamento, non può esimersi nel confermare il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, di valutare, sulla base delle prospettazioni delle parti, la corretta determinazione del profitto medesimo (Cass.sez. 6 n.24277 del 8/4/2013; sez. 6 n.18767 del 18/2/2014). Compete, inoltre, al Tribunale la valutazione dell’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l’entità del profitto (Cass. sez. 6 n.19051 del 10/1/2013). Sia pure con specifico riferimento ai reati tributari, è stato ribadito che il Tribunale del riesame debba adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rapporto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (art.322 ter cod.pen.) al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario (Cass.pen. sez.3 n.17465 del 22/3/2012). Sicché, va annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (Cas.pen.sez. 3 n.41731 del 7/10/2010).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Responsabilità 231 e nozione di “violazione di legge” – Manifesta illogicità della motivazione – Artt.125 e 606 lett.e) c.p.p..
Nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art.606 lett.e) cod.proc.pen. (Cass. S.U. sentenza n.5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua). Pertanto, nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. S.U. sentenza n.25932 del 29/5/2008-Ivanov).
(annulla con rinvio ordinanza del 13/11/2014 del Tribunale di L’Aquila) Pres. Franco, Rel. Amoresano.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, Ud. 02/07/2015, Sentenza n.34913SENTENZA





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