REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Alfredo Maria Lombardi – Presidente
Luigi Marini – Relatore
Elisabetta Rosi
Chiara Graziosi
Alessandro Maria Andronio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PINTO Giuliano, nato a Lucera il 2/1/1973;
avverso la sentenza del 23/11/2011 del Tribunale di Lucera, sez.dist. di Apricena, che lo ha condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda in relazione ai reati previsti dagli artt.674 cod. pen. (capo A) e
269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (capo B), commessi fino al 10/6/2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il sig. Pinto è stato condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda in relazione ai reati previsti dagli artt.674 cod. pen. (capo A) e
269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (capo B), commessi fino al 10/6/2010 quale legale rappresentante della “PMI Costruzioni generali S.r.l.”. In particolare, l’impianto utilizzato dalla società per frantumare e stabilizzare il materiale pietroso è risultato produrre significative immissioni in atmosfera nocive per l’ambiente ed effettuate in assenza di qualsiasi autorizzazione.
Avverso tale decisione sig. Pinto propone ricorso in sintesi lamentando:
a.
Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il Tribunale applicato la disciplina autorizzatoria ex
d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 a un impianto mobile, e come tale ad essa sottratto;
b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) e d) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione ex art.674 cod. pen., difettando la prova delle immissioni nocive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso deve essere considerato manifestamente infondato e per questo inammissibile.
E’ sufficiente richiamare le diposizioni contenute negli
artt.268, 269 (contenente prescrizioni sanzionate dal successivo
art.279) del citato decreto legislativo per verificare la fondatezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di merito.
L’art.268, lett.h), impone di considerare che il concetto di “stabilimento” può essere integrato anche dal singolo impianto che sia dotato di autonomia operativa, con la conseguenza che la natura “mobile” dell’impianto non costituisce caratteristica che di per sé lo sottragga alla disciplina sulle immissioni.
La lettura dell’a
rt.269, poi, impone di rilevare (comma 12) che la disciplina di cautela è stata esclusa per gli impianti che operino all’interno di una più vasta attività produttiva complessivamente autorizzata. Ritiene la Corte che tale disposizione non riverberi alcun effetto favorevole alla posizione del ricorrente e costituisca, al contrario, conferma del fatto che non può essere escluso un controllo dell’amministrazione sugli esiti dell’attività produttiva che comporti immissioni in atmosfera. Lo stesso
art.269, infine, prende espressamente in esame le attività “pulvirulente”, che dunque sono da ricondursi alla disciplina di tutela.
L’insieme delle considerazioni che precedono rendono evidente l’infondatezza della censura mossa dal ricorrente alla decisione del Tribunale con riferimento all’ipotesi di reato sub B).
2. E’ così possibile passare all’esame del secondo motivo di ricorso. Il contenuto del motivo impone alla Corte di rilevare che debbono trovare qui applicazione i principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché in tema di travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sez.Un., n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074. In tale prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
In effetti, il giudice di merito ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni che impongono di ritenere accertata l’esistenza di consistenti emissione di polveri, che sono oggetto di frantumazione e rientrano nella prima parte della disposizione. Peraltro, anche qualora si intendesse ricondurre l’attività tra quelle riconducibili alla seconda parte della disposizione (Sez.3, n.16422 dell’11/1/2011, rv 249982), la circostanza che difetti qualsiasi autorizzazione all’emissione impone di ritenere integrata l’ipotesi di attività non consentita, prevista dalla seconda parte dell’art.674 cod. pen., che la giurisprudenza riconduce pacificamente nel’ambito della punibilità (Sez.3, n.40849 del 21/10/2010, rv 248672).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev’essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/10/2012