BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Uscita o esportazione illecita di beni culturali – Continuità normativa tra l’art. 174, c.1, d.lgs. n. 42/2004 e l’art. 518 undecies cod.pen. – Confisca dei beni illecitamente trasferiti all’estero – Art. 10 c.3 lett. e) del Codice dei Beni Culturali – Confisca obbligatoria – Natura recuperatoria di carattere amministrativo – Eccezione persona estranea al reato – Bene è di proprietà di un soggetto privato – Inerzia colposa dell’autorità statali italiane nell’esercitare il diritto di prelazione – Scrutinio circa tempestività e coerenza nel tempo – Criterio del bilanciamento della condotta e della natura del bene – Principio della proporzionalità della misura.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Luglio 2026
Numero: 29220
Data di udienza: 9 Luglio 2026
Presidente: ACETO
Estensore: GAI
Premassima
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Uscita o esportazione illecita di beni culturali – Continuità normativa tra l’art. 174, c.1, d.lgs. n. 42/2004 e l’art. 518 undecies cod.pen. – Confisca dei beni illecitamente trasferiti all’estero – Art. 10 c.3 lett. e) del Codice dei Beni Culturali – Confisca obbligatoria – Natura recuperatoria di carattere amministrativo – Eccezione persona estranea al reato – Bene è di proprietà di un soggetto privato – Inerzia colposa dell’autorità statali italiane nell’esercitare il diritto di prelazione – Scrutinio circa tempestività e coerenza nel tempo – Criterio del bilanciamento della condotta e della natura del bene – Principio della proporzionalità della misura.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 31 luglio 2026 (ud. 09/07/2026), Sentenza n. 29220
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Uscita o esportazione illecita di beni culturali – Continuità normativa tra l’art. 174, c.1, d.lgs. n. 42/2004 e l’art. 518 undecies cod.pen. – Confisca dei beni illecitamente trasferiti all’estero – Art. 10 c.3 lett. e) del Codice dei Beni Culturali.
In tema di beni culturali, la legge 9 marzo 2022 n. 22 ha riformato la tutela penale del patrimonio culturale, (abrogando l’art. 174 d.lgs. n.42/04), pertanto, l’uscita o esportazione illecita di beni culturali è punita dall’art. 518 undecies cod. pen., applicabile a chiunque trasferisca all’estero «beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione». Mentre, la confisca dei beni illecitamente trasferiti all’estero è prevista, oggi, dall’art. 518 duodevicies cod.pen. in base al quale: “il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’articolo 518 undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato”.
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Confisca obbligatoria – Natura recuperatoria di carattere amministrativo – Eccezione persona estranea al reato – Bene è di proprietà di un soggetto privato – Inerzia colposa dell’autorità statali italiane nell’esercitare il diritto di prelazione – Scrutinio circa tempestività e coerenza nel tempo – Criterio del bilanciamento della condotta e della natura del bene – Principio della proporzionalità della misura.
In tema, la relativa confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell’illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poichè trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsabilità penale. La confisca, quindi, va disposta anche in caso di assoluzione per mancanza di dolo e anche nel caso di archiviazione, stante la sua natura recuperatoria e ripristinatoria di carattere non eminentemente sanzionatorio, ferma restando la necessità del mero accertamento della materialità del fatto. Se il bene è di proprietà di un soggetto privato si dovrà operare lo scrutinio circa tempestività e coerenza nel tempo (good governance) dell’azione delle autorità pubbliche volte a recuperare il bene culturale, valutando eventuali inerzie o ritardi significativi, addebitabili allo Stato, così da valutare la ragionevolezza o meno del sacrificio imposto al diritto di proprietà del soggetto attinto dalla confisca, tenuto conto del comportamento eventualmente colposo dell’agente sulla natura del bene e sulla sua esportabilità. L’esito del bilanciamento, che il giudice dovrà condurre secondo le direttrici sopra indicate, lo porterà a ritenere sussistente o meno la violazione dell’art. 1, Prot. 1 Cedu. con le conseguenze in tema di legittimità o meno della confisca del bene culturale oggetto di illecita esportazione.
(Riforma sentenza del 17/11/2025 del GIP TRIBUNALE DI UDINE) Pres. ACETO, Rel. GAI, Ric. Vazquez e altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 31 luglio 2026 (ud. 09/07/2026), Sentenza n. 29220SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Vazquez nato a CUBA il ../../….;
Thomas Kimberly Dawn nato a STATI UNITI AMERICA il ../../….;
avverso la sentenza del 17/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Udine
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla confisca, rigetto nel resto.
Udito l’avv. Troyer anche in sost. avv. Calabi che insiste sull’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, emessa all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Udine ha assolto gli imputati dal reato di cui agli artt. 110, 56, 518 undecies cod.pen. (già art. 174 d.lgs n. 42 del 2004) in relazione alla tentata esportazione all’estero di beni facenti parte della “Collezione Vazquez” comprendente, tra l’altro, strumenti ad arco antichi di eccezionale interesse culturale per il patrimonio nazionale ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. e) del Codice dei Beni Culturali, nonché di interesse storico in rapporto alla figura del suo creatore ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) del medesimo codice, perché il fatto non costituisce reato.
Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca, ai sensi dell’art. 518 duodevices cod.pen., della collezione con assegnazione al Ministero della Cultura.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deducono l’erronea ricostruzione dei fatti di causa, motivazione mancante/apparente/manifestamente illogica e intrinsecamente ed estrinsecamente contraddittoria, anche per travisamento della prova; erronea applicazione degli artt. 10, 65 d.lgs. n. 42/2004; violazione degli artt. 125, c. 3, e 178, lett. c, cod.proc.pen.; dubbio di legittimità costituzionale in relazione all’art. 443 cod.proc.pen. per l’esclusione dai casi di appello della sentenza di proscioglimento che disponga la confisca, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, e 111 Cost.
Argomentano i ricorrenti plurimi vizi motivazionali sulla ritenuta culturalità della raccolta Vazquez, qualificata di eccezionale interesse ex art. 10, comma 3, lett. e), TUBC sulla base di tre profili indicati dal perito: numero elevato di viole da gamba, contesto degli interventi sugli strumenti e presenza di esemplari antichi o rari. Il Tribunale avrebbe valorizzato la raccolta come un unicum, attribuendole valore complessivo superiore alla soglia per l’uscita dal territorio nazionale senza attestato di libera circolazione, ed avrebbe escluso la natura transitoria della presenza in Italia degli strumenti sequestrati. Il Tribunale avrebbe recepito in modo del tutto acritico le conclusioni della perizia, senza adeguata verifica dell’affidabilità metodologica dell’esperto, né confronto con le consulenze del PM e della difesa, in violazione del principio secondo cui il giudice deve ponderare criticamente le diverse ipotesi scientifiche e individuare una soluzione probatoria affidabile (Sez. 5, n. 9831/2015, dep. 2016; Sez. 5, n. 24725/2025).
Si evidenziano inoltre contraddizioni interne alle dichiarazioni del perito, che avrebbe descritto molti strumenti come profondamente manipolati, non genuini e privi di autenticità materiale, così da escluderne originalità, antichità e pregio oggettivo. La sentenza avrebbe, altresì, travisato la prova per omesso esame delle consulenze tecniche di parte e delle deduzioni difensive sulla nozione di eccezionale interesse, nonché trascurato i criteri della giurisprudenza amministrativa, della circolare n. 28/2024 e del D.M. n. 537/2017, dai quali sarebbe derivata l’esclusione della culturalità della raccolta.
Deducono ancora vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto negativo del delitto; mancherebbe qualsiasi esplicito riferimento alla norma in base alla quale gli strumenti ereditati dal Vazquez andassero considerati come collezione, piuttosto che come beni singoli, in assenza di previa dichiarazione di pubblico interesse culturale da parte dell’Amministrazione senza la quale i beni del Maestro non avrebbero dovuto essere tutelati e/o esportati come collezione visto che egli prestava i suoi strumenti ad amici ed allievi in tutto il mondo. L’art. 65, comma 3, lett. a), TUBC impone l’autorizzazione all’uscita definitiva dal territorio della Repubblica delle cose la cui esecuzione, tra l’altro, risalga ad oltre settanta anni; la sentenza non dice nulla sull’argomento, non v’è alcuna motivazione sul collegamento dei beni con il patrimonio culturale italiano secondo la citata circolare del 20 giugno 2024 e gli indirizzi di cui al DM 537/2017.
2.2. Con il secondo motivo deducono erronea applicazione dell’art. 518-undecies cod.pen. e del d.lgs. n. 42/2004; mancanza di motivazione o comunque motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria anche per travisamento delle prove; omessa valutazione del requisito positivo (intrinseco valore storico o artistico del bene) e negativo (uscita dal territorio nazionale senza il provvedimento autorizzativo). In relazione al valore culturale della serie di beni il Tribunale avrebbe disatteso l’indirizzo ermeneutico incorrendo nella violazione della legge extrapenale di cui agli artt. 10 e 65 d.lgs n. 42 del 2004, dovendo rilevare l’eccezionale interesse per il patrimonio culturale, non rilevando unicamente il numero degli strumenti rari ma anche il contesto degli interventi eseguiti, manipolazione che il Tribunale non avrebbe considerato ai fini del decidere, finendo per ritenere sussistente il requisito dell’eccezionale interesse del bene non su base oggettiva, dovendo la culturalità del bene essere valutata solo sulle caratteristiche oggettive dello stesso. Alle stesse conclusioni si deve pervenire con riguardo all’interpretazione della lett. d) dell’art. 10 comma 3, cit. non essendo argomentato il legame tra fatti storici specifici e i beni individuati oggetto del vincolo, tenuto conto che il Maestro Vazquez non aveva alcun legame personale con l’Italia.
2.3. Con il terzo motivo deducono erronea applicazione degli artt. 10 e 65 TUBC in relazione agli artt. 518-undecies e 518-duodevicies cod.pen.
Nel riprendere gli argomenti oggetto del primo e del secondo motivo, in relazione alla valutazione dei beni come collezione con riferimento alla quale, però, manca la previa dichiarazione di interesse culturale da parte dello Stato, sicché i beni avrebbero dovuto essere considerati singolarmente ai fini della verifica del superamento del valore soglia indicato dall’art. 65 TUBC, argomentano che, in ogni caso, mancherebbe il requisito fondamentale della esecuzione ultrasettantennale degli strumenti che deve essere accertato per ciascuno dei beni; ed invero quattro di essi risalgono a meno di 70 anni orsono; gli altri sono stati fortemente trasformati e nessuno di loro ha conservato la originaria fisionomia, risultando perlopiù strumenti differenti e nuovi; anche a voler sommare il tempo in cui gli strumenti sono stati parzialmente o temporaneamente collocati in Italia, tale periodo non supererebbe i 70 anni indicati dalla circolare n. 28/2024; non sussiste nemmeno l’interesse culturale di cui all’art. 10, comma 1, lett. d), TUBC poiché non è sufficiente che l’interesse culturale si fondi sulla attribuzione, sulla provenienza o sulla appartenenza a un soggetto, anche particolarmente illustre; le considerazioni che precedono ostano alla confisca dei beni sequestrati per insussistenza della loro qualificazione come “beni culturali”.
2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge in ordine alla disposta confisca tenuto conto che sono incontestabilmente beni di proprietà privata e non pubblica, con la conseguenza che viene meno la funzione recuperatoria della confisca stessa, la sola che si giustifica in caso di assoluzione configurandosi altrimenti la violazione degli artt. 3 Cost. e 7 CEDU come affermato dalla sentenza CEDU, J. Paul Getty Trust and others v. Italy, 2 maggio 2024.
La difesa ha depositato motivi nuovi con cui, nel richiamo degli argomenti già sviluppati, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 65 TUBC come mod. dall’art. 5 comma 1, lett. a) della legge n. 40/2026, che incide nel campo di applicazione dell’art. 518 undecies cod.pen. con riguardo all’aumento del valore soglia a € 50.000,00 che riduce il novero delle res la cui uscita richiede il previo rilascio di una autorizzazione, applicabile ai sensi dell’art. 2 comma 4 cod.pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della disposta confisca e rigetto nel resto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nel resto è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche in parte versato in fatto e diretto a richiedere una diversa valutazione delle prove acquisite.
5. Va, in primo luogo, disattesa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 443 cod.proc.pen., come prospettata dalla difesa, per difetto di rilevanza nel caso concreto.
In virtù del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, il giudice a quo deve in primo luogo verificare che il giudizio alla sua attenzione “non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale” (c.d. “rilevanza”), vale a dire, che la disposizione della cui costituzionalità si dubita dovrà essere applicata nel giudizio a quo e quindi che quel medesimo giudizio non potrà essere definito se prima non viene risolto il dubbio di legittimità costituzionale che ha investito la relativa disposizione. Il presupposto della rilevanza della questione nel giudizio a quo deriva dal disposto dell’art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere proposta solo quando “il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione” della suddetta questione di costituzionalità.
Occorre, dunque, stabilire in primo luogo se la norma della cui legittimità costituzionale si dubita dovrà essere necessariamente applicata nel presente giudizio.
Nel caso in esame, i ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 443 cod.proc.pen. nella parte in cui non consente l’appello dell’imputato prosciolto nel giudizio abbreviato a cui segua la confisca. Ma i ricorrenti hanno presentato un mezzo di impugnazione diverso da quello nel quale avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione normativa di cui all’art. 443 cod.proc.pen. della cui legittimità costituzionale dubitano.
I ricorrenti hanno presentato ricorso per cassazione e la Corte di cassazione giudica unicamente dell’ammissibilità e fondatezza di tale mezzo di impugnazione e, dunque, la disposizione di cui all’art. 443 cod.proc.pen. non deve essere applicata. Oltretutto, il mezzo di impugnazione attivato è ammissibile con riguardo allo scrutinio della questione sulla confisca e della sua legittima applicazione.
6. Nel merito sono inammissibili i motivi (primo, secondo e terzo) che si appuntano, a vario titolo, sul vizio di motivazione e sulla violazione di legge extrapenale (artt. 10 comma 3 del d.lgs n. 42 del 2004, 65 comma 3 TUBC) in relazione alla ritenuta materialità del fatto, ovvero della tentata esportazione all’estero di beni facenti parte della “Collezione Vazquez” comprendente, tra l’altro, strumenti ad arco antichi di eccezionale interesse culturale per il patrimonio nazionale.
6.1. E’ accertato che i ricorrenti vennero fermati al valico di frontiera di Tarvisio mentre stavano trasportando, all’interno di tre furgoni, gli strumenti ad arco antichi costituenti la Collezione Vazquez appartenente al defunto Maestro Vazquez, fratello dell’imputato Vazquez, recuperati dal Castello Odescalchi di Bracciano, ove erano stati trasferiti dopo che erano stati, sin dal 2010, presenti nel Castello di Duino e poi presso il Museo di San Colombano di Bologna, senza alcuna dichiarazione di libera circolazione. I beni, diretti in Austria, erano sottoposti a sequestro.
7. Ciò posto in fatto, le censure sollevate si appuntano sul vizio di motivazione circa la ritenuta natura di bene culturale e di eccezionale interesse per il patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del d.lgs n. 42 del 2004, della collezione, fondata sulle conclusioni della perizia svolta nel corso dell’udienza preliminare, e delle dichiarazioni del perito prof. Meucci, del consulente del P.M. dott.ssa Bentivoglio- Ravasio e del consulente di parte prof. Vanscheenwijck, e in merito alla sussistenza del presupposto negativo in relazione all’assenza del provvedimento autorizzativo all’esportazione in quanto non previsto dall’art. 65 comma 3 lett. a) d.lgs n. 42 del 2004 (motivo primo) e il travisamento della prova (motivo secondo) sulla natura culturale del bene ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. e) del d.lgs n. 42 del 2004.
Sotto un primo profilo risulta manifestamente infondato il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta culturalità del bene, fondata su argomenti solidi e congruamente spiegati dal perito del Tribunale, condivisi dal Tribunale che li ha valutati in uno con le conclusioni del Ct del P.M. e di quelli del CT delle difese che ha disatteso con motivazione non apparente.
8. La sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e corretta in diritto là dove ha argomentato che la collezione, composta da n. 114 pezzi, di cui n. 97 strumenti ad arco antichi (23 violini, 34 viole da gamba, 18 viole di cui 4 viole d’amore, 7 violoncelli, 1 clavicembalo e 3 contrabbassi), rivestiva eccezionale interesse culturale per il patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. e) per la rilevanza artistica e storica, nonché di rilevante interesse storico in relazione in rapporto al suo creatore con riferimento con la storia dell’arte della nazione, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d), motivazione che ora i ricorrenti contestano veicolando una richiesta di rivalutazione delle prove (segnatamente le conclusioni della perizia e della consulenza tecnica del PM) in chiave alternativa, come risulta da pag. 15 là dove argomentano che se le fonti di prova fossero state effettivamente valutate e non travisate si sarebbe pervenute ad una conclusione opposta in merito alla culturalità degli strumenti della collezione Vazquez, ed anche in parte priva di specifica critica estrinseca là dove non si confrontano con il ritenuto interesse storico particolarmente importante in rapporto alla figura del suo creatore ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) del d.lgs n. 42 del 2004.
9. Attualmente, a seguito della legge 9 marzo 2022 n. 22 che ha riformato la tutela penale del patrimonio culturale, (in vigore dal 23 marzo 2022 che ha abrogato l’art. 174 d.lgs. n.42/04), l’uscita o esportazione illecita di beni culturali è punita dall’art. 518 undecies cod. pen., applicabile a chiunque trasferisca all’estero «beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione».
La confisca dei beni illecitamente trasferiti all’estero è prevista, oggi, dall’art. 518 duodevicies cod.pen. in base al quale: “il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’articolo 518 undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato”.
10. Nel ribadire la continuità normativa tra la previsione di cui all’art. 174, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e l’art. 518 undecies cod.pen. (Sez. 3, n. 36265 del 15/06/2023, Rv. 284907 – 01), peraltro, correttamente indicato nel capo di imputazione il riferimento all’art. 174 d.lgs n. 42 del 2004 tenuto conto dell’epoca di commissione del fatto in data 27/05/2021, va, altresì, data continuità agli indirizzi giurisprudenziali nella materia tra cui, per quanto qui di rilievo, l’affermazione secondo cui oggetto materiale della condotta illecita prevista dalla fattispecie sono (anche) le “cose che presentano interesse culturale”, a prescindere dal riscontro di un effettivo interesse che ne giustifichi la formale dichiarazione di “beni culturali” ai sensi dell’art. 13, stesso decreto (Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, Lo Giudice, Rv. 272623 – 01 nello stesso senso già Sez. 3, n. 17223 del 03/11/2016, Rv. 269627, che ha esplicitamente osservato che il precetto sanzionatorio di cui al citato art. 174 (ora art. 518 undecies cod.pen.) non fa riferimento ai soli beni culturali riconosciuti tali con la dichiarazione prevista dall’art. 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma, più in generale, a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale archivistico, in maniera da tutelare le cose che sarebbero suscettibili di dichiarazione di interesse culturale anche qualora quest’ultima non sia in concreto intervenuta). E’ necessario e sufficiente, dunque, che la cosa presenti un oggettivo interesse culturale.
L’esportazione di beni di interesse storico e artistico è stata sempre vietata, in assenza di un provvedimento autorizzativo rilasciato dall’autorità competente, da tutte le leggi succedutesi dal 1909 ad oggi e tale divieto ha costantemente riguardato anche beni di proprietà di privati in relazione ai quali non vi fosse stata la notifica dell’importante interesse culturale e, fin dal 1909, per poter procedere a regolare esportazione, il proprietario di beni di interesse storico artistico doveva denunciare l’intenzione di esportare, così da consentire agli uffici competenti di verificare se il bene potesse uscire dall’Italia o l’esportazione dovesse essere vietata.
Per giurisprudenza costante, come si è già detto, si è affermato che non è necessario che il bene esportato fosse già stato ritenuto di interesse artistico o storico, ma è necessario verificare che lo sia, ossia sia un bene culturale secondo la definizione di cui all’art. 10 del TUBC.
11. L’art. 10 del d.lgs n. 42 del 2004, contiene l’individuazione e la definizione dei beni culturali, e, dopo avere individuato, al primo e secondo comma, i beni culturali ex lege, stabilisce, al comma 3 che: «Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose ed e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse».
Al successivo comma 5 si prevede che: «Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».
A completare il quadro normativo deve menzionarsi l’art. 65 (Uscita Definitiva) che così dispone:
«1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l’uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12, b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 50.000.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita: a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d); b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a euro 50.000, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1».
12. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha argomentato, aderendo alle conclusioni del perito prof. Meucci e del CT del P.M. e disattendendo quelle del CT della difesa, la natura di bene culturale della c.d. Collezione Vazquez, ritenendo sussistenti i requisiti normativi di cui all’art. 10 comma 3 lett. e) del d.lgs n. 42 del 2004, rivestendo eccezionale interesse culturale per il patrimonio culturale italiano e di interesse storico-relazionale particolarmente importante in rapporto alla figura del suo creatore, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) del d.lgs n. 42 del 2004.
Il perito, nell’elaborato peritale e nell’esame (cfr. pag. 12), concludeva per l’eccezionale interesse culturale della collezione per il patrimonio culturale italiano degli strumenti ad arco, sebbene modificati con restauro funzionale utile a metterli in grado di suonare anche se non rispettoso dell’integrità originaria, ravvisando l’eccezionale interesse non già nell’originalità o nel valore storico dei singoli componenti, ma nel fatto che gli strumenti, per il numero di essi, tra cui un numero senza eguali di viole da gamba, documentavano in modo unico e irripetibile il desiderio di mantenere viva e funzionale una collezione di strumenti ad arco, obiettivo di meritevole considerazione storica e di tutela (pag. 12).
L’eccezionalità della collezione, definita quale “monumento in funzione”, sotto un duplice profilo: sia la tipologia degli strumenti, sia il carattere vivo della collezione finalizzato a riportare, con le modifiche, gli strumenti alla struttura originaria e a essere suonati. In altri termini, la sentenza impugnata, nella motivata condivisione delle conclusioni del perito, ha ritenuto sussistente l’eccezionale interesse culturale stante la rilevanza artistico e storica della collezione per il numero e tipologia degli strumenti ad arco, ma anche per la funzione di mantener viva e funzionale la collezione in vista della pratica esecutiva della musica barocca, patrimonio culturale italiano sia nel settore della produzione degli strumenti ad arco che nell’esecuzione dal vivo della musica barocca, secondo le intenzioni del suo creatore.
Alla stessa conclusione era pervenuto il CT del P.M. che definiva la collezione come un ensemble strutturato, coltivato e raccolto dal suo creatore per dare corpo all’idea della musica antica e di cosa significhi fare musica antica oggi e per questo da tutelare quale componente imprescindibile del patrimonio culturale italiano per la pratica esecutiva della misura barocca, secondo l’idea perseguita dal suo creatore che aveva individuato l’Italia suo paese d’elezione, ove si era stabilito quantomeno dal 2010 allorchè aveva esposto l’ensemble al Castello di Duino.
In tale ambito, ha disatteso le conclusioni del CT della difesa sul rilievo che non rilevava la non l’italianità del bene (anche se alcuni strumenti provenivano a maestri liutai italiani), né la manipolazione giacchè l’unicum era costituito dalla rarità della composizione dell’ensemble, che consta di ben 97 elementi, e la finalità di mettere in pratica la musica barocca in un Paese, l’Italia, nel quale l’esecuzione di tale repertorio costituisce certamente patrimonio culturale.
In conclusione, il giudice ha ponderato criticamente le diverse ipotesi ricostruttive ed ha formulato le sue conclusioni all’esito di una disamina ponderata delle diverse conclusioni del perito e dei consulenti tecnici con motivazione congrua e adeguata, fondata sugli elementi di prova in atti, ed ha concluso che la collezione Vazquez doveva ritenersi unica nel suo genere, irripetibile e di eccezionale interesse culturale (art. 10 comma 3 lett. e) d.lgs n. 42 del 2004) anche con riferimento alla storia artistica dell’Italia (art. 10 comma 3 lett. d) d.lgs n. 42 del 2004).
Per completezza di trattazione deve rilevarsi che sia la circolare ministeriale che il Decreto Ministeriale n. 537/2017 hanno carattere meramente esplicativo (né potrebbe essere diversamente non potendo derogare né la Circolare né il Decreto Ministeriale alle disposizioni di legge ordinaria) delle disposizioni normative, di tal chè risulta manifestamente infondata anche la violazione di legge dedotta.
13. Parimenti risulta manifestamente infondata, in quanto meramente contestativa della decisione, la censura di vizio di motivazione sull’elemento negativo della fattispecie.
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata risulta congruamente e correttamente motivata là dove, a pag. 10, nel richiamare la disciplina per l’esportazione di cui agli artt. 65 comma 3 del d.lgs n. 42 del 2004, ha escluso che, anche a volere considerare pezzo per pezzo l’intera collezione, la stessa, del valore di oltre un milione di euro (€ 1.634.580,00), avrebbe dovuto avere, per l’esportazione definitiva l’attestato di libera circolazione che, non avrebbe di certo ottenuto, non ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 65 e 68 per la sua esclusione (cfr. pag. 10), dovendosi escludere la prospettata esportazione temporanea tenuto conto delle circostanze di fatto, considerato che gli imputati vennero fermati al valico di frontiera con tre furgoni noleggiati in Italia all’interno dei quali vi era la collezione, circostanze che depongono per l’esportazione definitiva.
Segnatamente, non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 65 comma 4 lett. b) del TUBC che consente l’esportazione in assenza di autorizzazione delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a euro 50.000 (somma elevata dall’art. 5 comma 1, lett. a) della legge n. 40/2026), dovendosi applicare il disposto di cui all’art. 63 comma 3 lett. a) che richiede per la tipologia del bene l’autorizzazione all’esportazione, a nulla rilevando che alcuni beni e non l’intera collezione a cui è stata riconosciuta la natura di bene culturale, risalga a meno di settanta anni (circostanza peraltro meramente allegata e non dimostrata).
Conclusivamente, tutte le censure che contestano la ritenuta materialità del fatto (i ricorrenti sono stati prosciolti per assenza dell’elemento soggettivo), sono manifestamente infondate. Da cui la inammissibilità anche del motivo nuovo, peraltro anch’esso manifestamente infondato come sopra evidenziato.
13. A diversa conclusione, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, si perviene con riferimento alla disposta confisca.
La confisca dei beni illecitamente trasferiti all’estero è prevista, oggi, dall’art. 518 duodevicies cod.pen. in base al quale: «il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’articolo 518 undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando».
Occorre muovere dagli indirizzi espressi, con orientamento che può dirsi consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema, la relativa confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell’illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poichè trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsabilità penale. Si è osservato che non a caso, infatti, il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174, stabilisce che la confisca ha luogo ai sensi della disciplina prevista dalla legge doganale, in base alla quale la misura di sicurezza viene disposta anche nell’ ipotesi di sentenza di proscioglimento o di non punibilità, quindi, a prescindere da una sentenza di condanna, come invece sarebbe stato necessario nel caso si fosse richiamato l’art. 240 cod.pen., essendo stata fatta salva solo l’ipotesi che i beni appartengano a persone estranee al reato, quale ad esempio la persona che abbia acquistato in buona fede (Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Almagià, Rv. 265046 – 01; Sez. 3, n. 19692 del 21/03/2018, Gour, Rv. 272870 – 01; Sez. 3, n. 22 del 30/11/2018, Clark, Rv. 274745 – 04). La confisca va disposta anche in caso di assoluzione per mancanza di dolo e anche nel caso di archiviazione (Sez. 3, n. 11269 del 10/12/2019, The Pierpont Morgan Library, Rv. 278764 – 01).
14. Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata ha disposto la confisca della collezione Vazquez.
La difesa contesta la decisione sotto due profili: la legittimità della confisca disposta anche in presenza di assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo, la legittimità della disposta confisca di beni appartenenti a privati. Va, in primo luogo, confermato l’orientamento esegetico consolidato che trova fondamento, come argomentato nelle citate pronunce, dall’obbligatorietà della confisca, avente natura recuperatoria, che ha luogo secondo le leggi doganali, per cui la confisca deve essere disposta anche in caso di proscioglimento con esclusione del solo proscioglimento per insussistenza della materialità del fatto. E’, dunque, legittima la disposta confisca di beni oggetto di illecita esportazione in presenza di proscioglimento per assenza di dolo.
Né tale conclusione si pone in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza Corte Edu nel caso del c.d. Atleta Vittorioso di Lisippo (CEDU, J. Paul Getty Trust and others v. Italy, 2 maggio 2024). La Corte Edu, con riguardo alla legittimità della confisca disposta di beni culturali oggetto di illecita esportazione (ora art. 518 duodevicies cod.pen.) ha ricondotto, anche mediante richiamo alla sentenza Cedu GIEM contro Italia, la stessa nell’alveo delle confische aventi natura ripristinatoria, così validando l’orientamento giurisprudenziale nazionale che ne asserisce la natura non punitiva che può essere disposta legittimamente anche in assenza di condanna e anche nei confronti del terzo non concorrente nell’illecito, pur restando ferma la necessità che quest’ultimo sia accertato nella sua materialità.
Tale finalità recuperatoria, che nel caso scrutinato dell’Atleta Vittorioso, aveva ad oggetto un bene ex lege facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato, è riconosciuta dalla Corte EDU anche nei casi in cui questa confisca venga applicata al fine di ricostituire il controllo pubblico su beni culturali in proprietà privata, sulla base dell’interesse statuale a esercitare tale controllo al momento dell’uscita del bene dal territorio nazionale. Sotto questo profilo la Corte Edu ha attestato una natura non eminentemente ‘sanzionatoria’ della misura, anche nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, il bene appartenga ad un privato, riconducendola nell’ampia famiglia delle confische ‘di natura riparativa’ («restorative in nature»), dalla Corte EDU sottratte, come confermato anche dalla pronuncia in commento, alle più stringenti garanzie dell’art. 7 Conv. Edu. Ma, in queste ipotesi, la Corte richiede un giudizio sulla proporzionalità della misura ablatoria ai sensi dell’art. 1 Prot. I da valutare caso per caso secondo alcune direttrici esplicitate (vedi infra). Funzione riparativa nel senso di perseguire il tentativo di sottrarre il bene, da parte dell’autore del reato proprietario, alla possibilità di acquisizione dello stesso al patrimonio dello Stato.
Ed allora, nel bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà del privato, prosegue la Corte, anche mediante richiamo al diverso caso Beyeler in cui il bene era di proprietà di un soggetto privato (sentenza Cedu 5 gennaio 2020, Beyeler c. Italia, in cui la Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 1 Prot. 1 stante l’inerzia colposa dell’autorità statali italiane nell’esercitare il diritto di prelazione) si dovrà operare lo scrutinio circa tempestività e coerenza nel tempo (good governance) dell’azione delle autorità pubbliche volte a recuperare il bene culturale, valutando eventuali inerzie o ritardi significativi, addebitabili allo Stato, così da valutare la ragionevolezza o meno del sacrificio imposto al diritto di proprietà del soggetto attinto dalla confisca, tenuto conto del comportamento eventualmente colposo dell’agente sulla natura del bene e sulla sua esportabilità. L’esito del bilanciamento, che il giudice dovrà condurre secondo le direttrici sopra indicate, lo porterà a ritenere sussistente o meno la violazione dell’art. 1, Prot. 1 Cedu. con le conseguenze in tema di legittimità o meno della confisca del bene culturale oggetto di illecita esportazione.
15. Con riguardo a quest’ultimo profilo, non v’è dubbio che la sentenza della Cedu rende necessaria un’ulteriore riflessione con riferimento all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, nel senso che, ora, il giudice penale nel disporre la confisca dei beni oggetto di illecita esportazione dovrà valutare, nell’ipotesi che si tratti di beni di proprietà privata, la proporzionalità della misura.
Dunque, nell’applicazione della legge nazionale in conformità con i principi convenzionali, come interpretati dalla Corte Edu, la confisca obbligatoria dei beni oggetto di illecita esportazione, di cui all’art. 518 duodevicies cod.pen., per rispettare i principi convenzionali, deve essere disposta obbligatoriamente in presenza di materialità del fatto, ma, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità e dell’art. 1, Prot. 1 Cedu, in presenza di bene appartenente a soggetto privato, la confisca potrà essere disposta solo all’esito del bilanciamento, come sopra individuato, al fine di accertare se, in presenza delle circostanze del caso concreto, il sacrificio del diritto di proprietà privata trovi o meno giustificazione nel superiore interesse dell’azione recuperatoria dello stato del bene al patrimonio culturale.
16. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente al giudizio di bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà privata al fine di accertare la ragionevolezza del sacrificio imposto al diritto di proprietà del soggetto attinto dalla confisca.
Il Giudice del rinvio dovrà valutare, anche con eventuale istruttoria probatoria, la tempestività dell’intervento dello Stato, da quando ha avuto notizia dell’esistenza della collezione, se sia intervenuta o sia in itinere la dichiarazione di interesse culturale della collezione, al fine di stabilire se vi sia ragionevolezza nell’ablazione del bene culturale oggetto di illecita esportazione tale da giustificare il diritto di proprietà e di rispettare l’art. 1 Prot. 1 Cedu.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Udine.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così è deciso, 09/07/2026





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