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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 29217 | Data di udienza: 7 Luglio 2026

RIFIUTI – Abbandono o deposito incontrollato (da parte di imprese ed enti) – Modifica normativa apportata dal d.l. n. 116 del 2025 Decreto c.d. «Terra dei Fuochi» – Rapporto tra l’art. 256, c.2, e l’art. 255, c.1.1, d.lgs. n. 152/2006 – Continuità normativa e principio di specialità – Soggetti attivi e rilevanza della condotta – Imprenditori di fatto – Configurabilità – Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (urbani o speciali) – Rilevanza della condotta – Qualifica soggettiva dell’autore – Fattispecie – Artt. 192, 255, 256, D. Lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Luglio 2026
Numero: 29217
Data di udienza: 7 Luglio 2026
Presidente: ACETO
Estensore: GALANTI


Premassima

RIFIUTI – Abbandono o deposito incontrollato (da parte di imprese ed enti) – Modifica normativa apportata dal d.l. n. 116 del 2025 Decreto c.d. «Terra dei Fuochi» – Rapporto tra l’art. 256, c.2, e l’art. 255, c.1.1, d.lgs. n. 152/2006 – Continuità normativa e principio di specialità – Soggetti attivi e rilevanza della condotta – Imprenditori di fatto – Configurabilità – Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (urbani o speciali) – Rilevanza della condotta – Qualifica soggettiva dell’autore – Fattispecie – Artt. 192, 255, 256, D. Lgs. n. 152/2006.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 31 luglio 2026 (ud. 07/07/2026), Sentenza n. 29217

 

RIFIUTI – Abbandono o deposito incontrollato (da parte di imprese ed enti) – Modifica normativa apportata dal d.l. n. 116 del 2025 Decreto c.d. «Terra dei Fuochi» – Rapporto tra l’art. 256, c.2, e l’art. 255, c.1.1, d.lgs. n. 152/2006 – Continuità normativa e principio di specialità – Soggetti attivi e rilevanza della condotta – Imprenditori di fatto – Configurabilità – Fattispecie.

In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa tra la contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato precedentemente prevista dall’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (abrogato dal d.l. n. 116 del 2025) e la fattispecie attualmente sanzionata dall’art. 255, comma 1.1, del medesimo decreto, ponendosi le due norme in rapporto di specialità in ragione delle qualifiche soggettive dei destinatari (titolari di imprese o responsabili di enti). Tale disposizione penale trova applicazione anche nei confronti del soggetto che eserciti di fatto un’attività d’impresa, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente o dalla natura medesima dell’attività. La fattispecie si configura ogniqualvolta i soggetti abbandonino in modo incontrollato non solo i rifiuti derivanti dalla propria specifica attività produttiva (rifiuti speciali), ma anche rifiuti di diversa provenienza o qualifica, compresi i rifiuti urbani, restando radicalmente esclusa l’applicabilità della sanzione amministrativa di cui all’art. 255, comma 1.2. Nel caso in esame, nessun pregiudizio, in concreto, è derivato al ricorrente, in quanto la cornice edittale considerata nella determinazione della pena è stata quella, più favorevole, dell’art. 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, antecedente alla novella del 2025.

 

RIFIUTI – Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (urbani o speciali) da parte di imprese ed enti – Rilevanza della condotta – Qualifica soggettiva dell’autore – Artt. 192, 255, 256, D. Lgs. n. 152/2006.

In tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1 è collegato alla sola qualifica soggettiva dell’autore della condotta e non anche alla derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa; lo stesso risulta quindi integrato ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza o qualifica, come, ad esempio, i «rifiuti urbani». In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali, ricorre l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1. e non l’illecito amministrativo di cui al comma 1.2, indipendentemente dalla natura dell’attività o del soggetto responsabile.

(dichiara inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 09/12/2025 – TRIBUNALE DI PALERMO) Pres. ACETO, Rel. GALANTI, Ric. Ferrante e altro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 31/07/2026 (ud. 07/07/2026), Sentenza n. 29217

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
1. Ferrante, nato a Palermo il ../../….;
2. Mangano, nato a Palermo il ../../….;

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PALERMO del 09/12/2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Alberto Galanti;

lette le conclusioni del P.G. D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo condannava Ferrante alla pena di euro 2.000,00 di ammenda e Mangano alla pena di 1.800,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 192, 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, commesso in Palermo il 15/11/2020.

2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, proponevano distinti ricorsi per cassazione.

3. Il ricorso di Ferrante.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 192 e 256 d. lgs. 152/2006, sostenendo che, per effetto delle modifiche normative via via intervenute (da ultimo, con il decreto c.d. «Terra dei Fuochi», n. 116 del 2025), si sarebbe verificata l’abolitio criminis del reato già previsto dall’articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006.

3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’articolo 192 cod. proc. pen e al d. lgs. 152/2006.

Dalla visione dei filmati di videosorveglianza emerge con chiarezza che il soggetto che ha abbandonato i rifiuti non era il Ferrante, circostanza confermata dai testi di polizia municipale, che hanno chiarito di essere risaliti al Ferrante solo dalla targa del veicolo.

3.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.4. Con il quarto motivo, deduce violazione dell’articolo 131-bis cod. pen..

L’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto era stata esplicitamente richiesta dalla difesa, ma il Tribunale omette di pronunciarsi sul punto.

4. Il ricorso di Mangano.

4.1. Il primo motivo, in cui si deduce l’erronea applicazione degli artt. 255 e 256 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 cod. pen., è sostanzialmente equiparabile al primo motivo del ricorso Ferrante.

Il ricorrente aggiunge che difettava in capo allo stesso la qualifica di imprenditore, elemento costitutivo del reato, laddove per la semplice persona fisica la violazione era sanzionata, all’epoca dei fatti, come illecito amministrativo.

4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento alla determinazione della pena e alla mancata applicazione della riduzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorrente lamenta l’esistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, assumendo che, a fronte della concessione delle attenuanti generiche, la pena non sarebbe stata conseguentemente ridotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di Ferrante.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta abolitio criminis, è manifestamente infondato.

2.1. Va in primo luogo rammentato che, fino al 10 agosto 2023, l’articolo 255, comma 1, d. lgs. 152/2006, prevedeva che «fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio».

L’art. 256, comma 2, citato, a sua volta stabiliva che le pene di cui al comma 1 (che sanziona con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro la gestione non autorizzata dei rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro quella di rifiuti pericolosi) «si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2».

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, le due norme si ponevano in rapporto di «specialità», in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai loro rispettivi destinatari che, nel secondo caso, possono essere solo i «titolari di imprese o i responsabili di enti» (Sez. 3, n. 15234 del 23/01/2020, Lo Bartolo, Rv. 278853 – 01; Sez. 3, n. 5042 del 17/01/2012, Golfrè, Rv. 252131 – 01; Sez. 3, n. 33766 del 10/05/2007, Marlo, Rv. 238859 – 01; Sez. 3, n. 42377 del 19/09/2003, Sfrappini, Rv. 226585 – 01).

La disposizione penale trovava applicazione, inoltre, nel caso di soggetto comunque esercente, in fatto, attività di impresa, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente o della natura dell’attività medesima (Sez. 3, n. 29076 del 05/04/2024, Brina, Rv. 286637 – 01; Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017, Marcolini, Rv. 272356 – 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270323 – 01).

2.2. Successivamente, il d.l. 105 del 2023 ha trasformato in contravvenzione la violazione amministrativa di cui all’art. 255/1 d. lgs. 152/2006, ora punita con «l’ammenda da mille euro a diecimila euro» (mentre, se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio).

Questa Corte ha successivamente precisato che, anche dopo la trasformazione dell’illecito amministrativo in contravvenzione, tra le due fattispecie continua a trovare applicazione il principio di specialità (Sez. 3, n. 18046 del 18/01/2024, Palazzo, Rv. 286362 – 01).

2.3. Il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con l. 3 ottobre 2025, n. 147, ha modificato l’articolo 255 del TUA, prevedendo, al comma 1, che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Il comma 1.1, di nuovo conio, stabilisce che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro».

Va sul punto ribadito il principio già espresso da questa Sezione (Sez. 3, n. 15687 del 09/04/2026, Tantulli, n.m.) secondo cui, se è vero che l’art. 256, comma 2, d. lgs. n. 152 del 2006, è stato abrogato dalla novella del 2025, è altresì certo che la relativa condotta è oggi prevista – con identico contenuto – dal precedente art. 255, comma 1.1., anch’esso modificato dal d.l. n. 116/2025. Va pertanto confermato che, in tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra l’art. 255, comma 1.1 del d. lgs. 152/2006, come introdotto dal d.l. n. 116 del 2025, e l’art. 256, comma 2, del medesimo decreto, abrogato dal medesimo decreto-legge. Il solo profilo effettivamente modificato, invero, attiene al trattamento sanzionatorio: quanto ai rifiuti non pericolosi, come nella vicenda in esame, l’art. 256, comma 2, prevedeva infatti la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, dunque inferiore a quella oggi vigente. Nessun pregiudizio, in concreto, è derivato al ricorrente, in quanto la cornice edittale considerata nella determinazione della pena è stata quella, più favorevole, dell’art. 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, antecedente alla novella del 2025.

3. Né, del resto, può ipotizzarsi che, nel caso di specie, la condotta contestata ai due imputati possa essere ricondotta alla ipotesi di cui al comma 1.2 dell’articolo 255 d. lgs. 152/2006, secondo cui «salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3.1. In primis, infatti, tale illecito è testualmente limitato al deposito o all’abbandono effettuati «in violazione dei regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 198 del d. lgs. 152/2006», il quale attribuisce ai Comuni la competenza a disciplinare la gestione della raccolta differenziata, le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza, efficacia, economicità e tutela igienico -sanitaria, stabilendo, tra le altre cose (comma 2): gli orari, le tipologie, le modalità di conferimento e più in generale il sistema della differenziazione dei singoli componenti; gli obblighi dei cittadini e le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle disposizioni locali; i criteri per la raccolta differenziata e per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto.

Pertanto, l’illecito amministrativo concerne, come osservato in dottrina, in via meramente esemplificativa, le ipotesi di conferimento errato, di mancato rispetto degli orari, di utilizzo improprio dei contenitori o di collocazione dei rifiuti in aree non servite dal sistema di raccolta, nonché in tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni sulla raccolta differenziata, nel rispetto dei principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani e non anche quella prevista dalla norma penale, di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in generale.

3.2. In secundis, proprio in relazione alla struttura stessa delle fattispecie, la presenza della clausola di riserva determinata («salvo che il fatto costituisca reato») esclude l’applicazione del principio di specialità degli illeciti amministrativi ex art. 9 l. 689/1981 e attrae il rapporto tra la presente fattispecie e l’illecito di cui al comma 1.1 nell’alveo del concorso apparente di norme, che deve essere risolto nel senso della ricorrenza dell’illecito penale in caso di presenza di elementi di sicuro rilievo penale, quali l’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti «speciali» e in ogni caso in cui la condotta sia posta in essere (indipendentemente dal tipo di rifiuto) da parte di titolare di impresa o ente (così, già in relazione al rapporto tra le fattispecie già previste dai commi 1 e 2 dell’art. 256 d. lgs. 152/2006, Sez. 3, n. 18046 del 18/01/2024, Palazzo, Rv. 286362 – 02).

Va quindi affermato che:
– in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali, ricorre l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1. e non l’illecito amministrativo di cui al comma 1.2, indipendentemente dalla natura dell’attività o del soggetto responsabile;
– l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1 è collegato alla sola qualifica soggettiva dell’autore della condotta e non anche alla derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa; lo stesso risulta quindi integrato ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza o qualifica, come, ad esempio, i «rifiuti urbani».

3.3. Nel caso in esame, agli imputati era contestata la condotta reiterata di abbandono, nell’esercizio di attività di impresa (ortofrutta), di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cassette per la frutta, circostanze che, in punto di fatto, escludono radicalmente l’applicabilità dell’illecito amministrativo. Del pari, l’abbandono delle 4 sedie, così come dei rifiuti organici, configura l’illecito penale in quanto posto in essere da titolare di impresa o ente (per il tramite di sottoposto).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, per un verso, si fonda su elementi meramente fattuali, insuscettibili di nuova considerazione in sede di legittimità, quali i filmati di videosorveglianza; per altro verso, sollecita a questa Corte una non consentita rivalutazione delle prove.

La sentenza evidenzia (pag. 4) come il fatto contestato (ossia l’abbandono di rifiuti speciali come le cassette di frutta) sia comprovato anche dagli esiti del sopralluogo presso l’attività commerciale del Ferrante, ove sono stati rinvenuti gli automezzi utilizzati per l’abbandono dei rifiuti, ancora carichi di cassette vuote riconducibili all’attività di vendita di ortofrutta; nella circostanza, presso tale sede, venivano identificati entrambi gli imputati. La circostanza che, materialmente, sia stato il Mangano ad effettuare l’abbandono ha consentito al Tribunale di inferire, non irragionevolmente, la sussistenza di un rapporto di lavoro – almeno di fatto – tra questi e il Ferrante.

Come evidenziato dal Procuratore generale, la censura difensiva si limita a contrapporre una diversa valutazione degli stessi dati fattuali, non consentita in questa sede, senza individuare effettivi vuoti o manifeste illogicità della motivazione.

Del pari manifestamente infondato è il rilievo relativo alla qualificazione della condotta, atteso che la sentenza descrive plurimi episodi di deposito incontrollato, anche al suolo, e ne esclude espressamente il carattere meramente occasionale, con motivazione congrua e coerente.

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

5.1. Quanto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essa non aveva costituito oggetto delle conclusioni dell’imputato (v. pag. 3 della sentenza).

Va in proposito ribadito che il giudice del merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di riconoscimento delle predette attenuanti (Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696 – 01;Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044 – 01; Sez. 7, n. 4814 del 27/01/2026, Seno, n.m.).

5.2. In ogni caso, il Collegio evidenzia come, all’epoca dei fatti, l’articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, richiamando quoad poenam il comma 1 della medesima disposizione, prevedeva come cornice edittale (in caso di rifiuti non pericolosi), la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. La sentenza parte da una pena base pari a duemila euro di ammenda per il Ferrante e milleottocento per il Mangano, ossia inferiori al minimo edittale previsto per la pena pecuniaria anche in caso di applicazione delle circostanze attenuanti atipiche nella massima estensione (il cui riconoscimento sul minimo edittale avrebbe condotto a una pena di euro 1.742,00).

Conseguentemente, sia la doglianza sulle attenuanti generiche che quella relativa alla quantificazione della pena pecuniaria sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto il ricorrente non potrebbe beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole, poiché quantificato al di sotto del minimo edittale.

6. Il quarto motivo di ricorso, relativo all’articolo 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Questa Corte ritiene che, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 – 02).

La sentenza impugnata, pur non dedicando un’esplicita motivazione in punto di particolare tenuità del fatto, offre un complessivo apparato argomentativo incompatibile con la stessa, valorizzando la pluralità delle condotte, la loro reiterazione, la quantità e tipologia dei rifiuti e il contesto imprenditoriale di provenienza, così implicitamente escludendo la ricorrenza dei presupposti, in primis la tenuità del fatto, necessari per l’applicazione della causa di non punibilità.

7. Il ricorso di Mangano è inammissibile.

7.1. Il primo motivo è inammissibile per le ragioni illustrate al par. 2.2: la sentenza ha ricostruito induttivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Ferrante e il Mangano, per cui la deduzione difensiva, che parte dalla premessa logica che il Mangano agisse da solo, uti privatus, non si confronta con la motivazione del provvedimento, difettando della necessaria specificità.

Pertanto, la deduzione secondo cui, all’epoca dei fatti (2020), la condotta del Mangano (art. 255 comma 1) fosse sanzionata come mera violazione amministrativa, è inconferente rispetto alla motivazione della sentenza, la quale ha ritenuto sussistere la provenienza dei rifiuti da attività di impresa.

7.2. La seconda doglianza è inammissibile per le medesime ragioni espresse al par. 5.1: l’imputato, nelle sue conclusioni (come riportate in sentenza e non contestate dal ricorrente), non aveva fatto espresso riferimento alle circostanze attenuanti generiche, e comunque la pena è stata, anche per lui, irrogata al di sotto del minimo edittale.

8. In conclusione, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento da parte dei ricorrenti di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 07/07/2026

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