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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 23908 | Data di udienza: 20 Maggio 2026

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Condono/sanatoria – C.d. procedura semplificata – Presentazione di una perizia giurata – Effetti e limiti – Art. 28 L. R. Sicilia n. 16/2016 – C.d. frazionamento artificioso/elusivo – Inammissibilità del condono edilizio – Poteri del giudice dell’esecuzione – Art. 39 Legge n. 724/1994 – Ordini di demolizione – Principi su revoca/sospensione – Controllo della legittimità del titolo – Potere-dovere del giudice – Giurisprudenza – Natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione non soggetto a prescrizione – Diritto di proprietà – Bilanciamento “CEDU-domicilio – Principio di proporzionalità – Giurisprudenza CEDU – Artt. 7 e 8 CEDU.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Giugno 2026
Numero: 23908
Data di udienza: 20 Maggio 2026
Presidente: LIBERATI
Estensore: SCARCELLA


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Condono/sanatoria – C.d. procedura semplificata – Presentazione di una perizia giurata – Effetti e limiti – Art. 28 L. R. Sicilia n. 16/2016 – C.d. frazionamento artificioso/elusivo – Inammissibilità del condono edilizio – Poteri del giudice dell’esecuzione – Art. 39 Legge n. 724/1994 – Ordini di demolizione – Principi su revoca/sospensione – Controllo della legittimità del titolo – Potere-dovere del giudice – Giurisprudenza – Natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione non soggetto a prescrizione – Diritto di proprietà – Bilanciamento “CEDU-domicilio – Principio di proporzionalità – Giurisprudenza CEDU – Artt. 7 e 8 CEDU.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 30 giugno 2026 (ud. 20/05/2026), Sentenza n. 23908

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Condono/sanatoria – C.d. procedura semplificata – Presentazione di una perizia giurata – Effetti e limiti – Art. 28 L. R. Sicilia n. 16/2016 – C.d. frazionamento artificioso/elusivo – Inammissibilità del condono edilizio – Poteri del giudice dell’esecuzione – Art. 39 Legge n. 724/1994.

In tema di abusi edilizi, non è consentito aggirare il limite volumetrico di 750 mc previsto dall’art. 39 della legge n. 724 del 1994 attraverso il frazionamento artificioso di un unico manufatto in plurime domande di sanatoria relative a una medesima costruzione. Pertanto, in materia di condono/sanatoria, la presentazione di una perizia giurata non preclude al giudice un controllo pieno e autonomo sulla legittimità della sanatoria. Sicché, la procedura semplificata prevista dalla normativa regionale (art. 28 L.R. Sicilia n. 16 del 2016) non può incidere sui requisiti sostanziali di condonabilità fissati dalla normativa statale e, soprattutto, non esclude il potere del giudice dell’esecuzione di verificarne la sussistenza. Nella specie, una volta accertato che – per l’unitarietà del fabbricato e il superamento del limite volumetrico – l’opera non è condonabile ai sensi dell’art. 39 L. 724 del 1994, la perizia giurata non può “neutralizzare” l’ordine demolitorio: il giudice dell’esecuzione non “disapplica” arbitrariamente un atto, ma ne rileva l’inidoneità giuridica a produrre l’effetto dirimente richiesto per la revoca o la sospensione. In altri termini, è la mancanza del presupposto sostanziale (condonabilità) che impedisce alla perizia di spiegare effetti sul giudicato demolitorio, e ciò rende la censura manifestamente infondata in diritto.

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordini di demolizione – Principi su revoca/sospensione – Controllo della legittimità del titolo – Potere-dovere del giudice – Giurisprudenza.

In materia di ordini di demolizione, la revoca dell’ordine può essere disposta solo quando l’esecuzione risulti assolutamente incompatibile con un atto amministrativo o giurisdizionale sopravvenuto che abbia sanato l’abuso o conferito diversa destinazione all’immobile, mentre la sospensione è ammissibile solo ove sia concretamente prevedibile, in un lasso di tempo breve, l’adozione di un siffatto provvedimento. Il giudice dell’esecuzione conserva un potere-dovere di verifica della legittimità del titolo amministrativo eventualmente sopravvenuto, sia sotto il profilo dei presupposti sostanziali sia sotto quello della conformità formale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza.

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione non soggetto a prescrizione – Diritto di proprietà – Bilanciamento “CEDU-domicilio – Principio di proporzionalità – Giurisprudenza CEDU – Artt. 7 e 8 CEDU.

La natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione ha escluso che il tempo trascorso, in assenza di un affidamento ragionevole sulla legalità dell’opera, renda sproporzionata l’ingerenza sul diritto di proprietà, (Corte EDU, Sez. I, 12 settembre 2024, n. 35780/18). Pertanto, la natura della demolizione, in materia urbanistica, è di garantire la conformità con la normativa edilizia e il controllo dell’uso della proprietà e del territorio “in conformità con l’interesse generale”. Infatti, lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento, in particolare nella scelta dei mezzi per l’esecuzione e nell’accertare se le conseguenze dell’esecuzione possa essere giustificata. Secondo il diritto nazionale, gli ordini di demolizione non sono soggetti a un periodo limite di prescrizione, e la condotta e la condanna a suggerire che l’ordine di demolizione emesso dal giudice non perde la sua validità. Anche in ambito convenzionale, dunque, si ribadisce l’assenza di affidamento ragionevole sulla legalità di una costruzione abusiva e la funzione di ripristino dell’ordine edilizio. In sintesi, non essendoci alcuna “pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione, l’ordine di demolizione non può essere soggetto a prescrizione. Nella specie, l’ordinanza sottolinea che i piani risultano classificati come “non abitabili” e l’immobile è “allo stato grezzo”, riducendo la pregnanza di un test centrato sull’art. 8 CEDU (domicilio).

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 05/02/2026 del TRIBUNALE DI PALERMO) Pres. LIBERATI, Rel. SCARCELLA, Ric. Martorana


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 30 giugno 2026 (ud. 20/05/2026), Sentenza n. 23908

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Martorana nata a Casteldaccia il ../../….;

avverso l’ordinanza del 05/02/2026 del TRIBUNALE DI PALERMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Maria Luisa Miranda, con cui si insta per il rigetto del ricorso;

letta la memoria difensiva dell’Avv. Sa.Fr. nell’interesse della ricorrente Ma. Be., con richiesta di:
a) annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione;
b) in subordine, annullare senza rinvio l’ordinanza e il relativo ordine di demolizione, dichiarando l’ordine stesso non eseguibile per incompatibilità con il titolo abilitativo (o con gli effetti equiparabili) derivanti dalla disciplina combinata di cui all’art. 39 L. 724 del 1994 e all’art. 28 L.R. Sicilia n. 16 del 2016, come interpretata in conformità ai principi di cui ai motivi di ricorso;
c) in ogni caso, disporre la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata in pendenza del presente giudizio di legittimità, stante il grave e irreversibile pregiudizio che deriverebbe dall’immediata demolizione del fabbricato in un contesto in cui la procedura di sanatoria risulta documentalmente avviata e assistita da perizia giurata e accertamenti tecnici.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, in data 5 febbraio 2026, è stata rigettata l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate da Ma.Be., impartito con la sentenza dell’allora Pretore di Palermo, sez. dist. Bagheria, in data 4 febbraio 1994, irr. 1 aprile 1995. Con la medesima ordinanza veniva revocata la provvisoria sospensione dell’ordine di demolizione disposta dalla medesima Pretura in data 17 luglio 1998, e dal medesimo G.E. in data 3 dicembre 2025.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ma.Be., deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 39 L. 724 del 1994 in tema di limiti volumetrici (750 mc) e pluralità di istanze di condono, attesa l’indebita qualificazione unitaria del manufatto e di applicazione del criterio extra legem dell’unico centro di interessi”.

In sintesi, la difesa assume che il giudice dell’esecuzione abbia erroneamente ritenuto unitario, ai fini del limite volumetrico di 750 mc, un manufatto che sarebbe composto da due distinte unità immobiliari (piano terra intestato a Ma.Be.; primo piano intestato a Di.), ciascuna oggetto di autonoma istanza di condono. Da ciò discenderebbe un computo cumulativo dei volumi (superiore al limite) e la qualificazione come “elusivo” del frazionamento in due pratiche. Secondo il ricorso, l’art. 39 L. 724 del 1994 ancorerebbe la condonabilità a presupposti oggettivi (ultimazione entro termini, assenza di vincoli ostativi assoluti, rispetto di limiti volumetrici) e consentirebbe la presentazione di distinte istanze riferite a porzioni autonomamente individuate, con rispetto del limite volumetrico per singola richiesta.

La tesi difensiva insiste sul fatto che l’ordinanza avrebbe sostituito a tali parametri un criterio non previsto dalla legge (“unico centro di interessi”), fondato su contiguità strutturale e rapporto familiare/personale, così alterando la regola di calcolo della volumetria e il perimetro delle istanze ammissibili. La censura è prospettata come decisiva perché la (asserita) falsa applicazione dell’art. 39 conduce, a monte, a negare valore e autonomia alle pratiche di sanatoria e, di conseguenza, a rigettare l’istanza volta a incidere sull’eseguibilità dell’ordine di demolizione.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della violazione dei limiti del potere del giudice dell’esecuzione (art. 666 c.p.p.) e della disciplina speciale (art. 28 L.R. Sicilia 16 del 2016), con erronea “disapplicazione” della perizia giurata e del provvedimento comunale di accertamento n. (Omissis), cui si accompagnerebbe l’eccesso di potere del G.E. per aver esercitato un sindacato di merito anziché un controllo di compatibilità esterna.

In sintesi, la difesa sostiene che, in sede di esecuzione, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare la compatibilità esterna tra un eventuale titolo sopravvenuto (o effetto equiparabile) e il comando demolitorio, mentre l’ordinanza impugnata avrebbe svolto un controllo pieno sulla legittimità e sul merito del procedimento amministrativo di sanatoria, qualificando “inidonea” la perizia giurata ex art. 28 L.R. 16 del 2016 e neutralizzandone gli effetti, fino a prospettarne la sostanziale “disapplicazione”.

Il ricorso richiama specificamente che: (i) la perizia giurata e l’accertamento comunale attesterebbero una istruttoria tecnica completa (strutturale/urbanistica/sismica ecc.), la verifica del rispetto dei limiti (anche volumetrici) di cui all’art. 39 L. 724 del 1994, l’assenza di vincoli assoluti e l’avvenuto pagamento di oblazioni e oneri; (ii) l’accertamento n. (Omissis) preciserebbe che la domanda del Di. riguarda solo il primo piano, non l’intero edificio (profilo speso per contestare la ricostruzione dell’ordinanza).

La doglianza viene qualificata come violazione di legge perché il giudice dell’esecuzione avrebbe ecceduto i poteri ex art. 666 cod. proc. pen. e, al tempo stesso, avrebbe sostanzialmente vanificato l’efficacia che la disciplina regionale attribuirebbe alla perizia giurata (quale strumento “sostitutivo” del titolo, al ricorrere dei requisiti), in assenza di provvedimenti comunali contrari (diniego/revoca/annullamento).

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione mancante e/o apparente o manifestamente illogica in ordine alla titolarità delle unità immobiliari, alla natura autonoma delle istanze di condono e agli elementi documentali prodotti (donazioni, visure catastali, perizie, pagamenti).

In sintesi, la difesa denuncia che l’ordinanza avrebbe omesso l’esame di atti e documenti specifici (atti di donazione, visure catastali, perizie, ricevute di pagamento), ponendo in essere una motivazione “apparente”, perché si limiterebbe ad affermare l’artificiosità del frazionamento senza un reale confronto con i documenti decisivi, peraltro raggiungendo una conclusione illogica, perché riconoscerebbe l’esistenza di due titolari e di due domande ma, al contempo, negherebbe ogni autonomia invocando Punico centro di interessi”.

La difesa segnala come decisivi: (i) la donazione del 2.3.1973 relativa al terreno di sedime in capo a Ma.Be. (per escludere la fittizietà); (ii) la distinzione delle istanze ex art. 39 L. 724 del 1994 (intestazioni, dati catastali, volumi e pagamenti separati); (iii) la donazione del 12.2.2025, sostenendo che riguarderebbe il solo primo piano e non l’intero edificio (profilo evocato come vizio di travisamento e di erronea rappresentazione del contenuto). Il vizio è prospettato come impeditivo della ricostruzione del percorso logico: la motivazione non spiegherebbe perché elementi come i titoli di provenienza e la separazione formale delle pratiche dovrebbero essere neutralizzati da mere circostanze fattuali (unitarietà strutturale/comunanza familiare).

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione per l’omesso esame del decorso del tempo e dell’affidamento legittimo ai fini della proporzionalità dell’ordine di demolizione.

In sintesi, la difesa sostiene che l’ordinanza avrebbe trattato il tema in modo apodittico, ribadendo il carattere doveroso della demolizione senza verificare:
(i) se la lunga inerzia e le condotte dell’amministrazione e degli organi esecutivi abbiano ingenerato un affidamento nella stabile conservazione dello stato dei luoghi;
(ii) se la pendenza e lo sviluppo della sanatoria (perizie, pagamenti, verifiche) rendano in concreto incompatibile l’immediata esecuzione;
(iii) se il sacrificio demolitorio sia proporzionato alla possibilità di definizione favorevole della vicenda edilizia. Sul versante della violazione di legge, la doglianza afferma che negare in assoluto rilievo alle sopravvenienze “svuoterebbe” la funzione dell’incidente di esecuzione quale sede di verifica dell’attuale eseguibilità e (nella prospettazione difensiva) anche della proporzionalità del comando demolitorio in rapporto alla realtà sopravvenuta, specie alla luce dell’accertamento comunale del 28.2.2025. Il ricorso segnala inoltre che l’ordinanza avrebbe riferito in modo “distorto” il contenuto dell’atto del 12.2.2025, ritenendo l’acquisto dell’intero fabbricato anziché della sola porzione (primo piano), e avrebbe concentrato la motivazione su tale elemento per corroborare Punico centro di interessi”, trascurando il resto della cronologia e degli atti difensivi (memorie, comunicazioni, ecc.).

2.5. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di violazione della legge processuale per l’inosservanza delle forme del procedimento di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., atteso il rigetto immotivato della richiesta di perizia tecnica, con conseguente compressione del contraddittorio e del diritto di difesa.

In sintesi, la difesa deduce che, nel procedimento camerale ex art. 666 cod. proc. pen., la perizia richiesta era decisiva perché esiste un contrasto tecnico tra la posizione della Procura (che parla di frazionamento elusivo, superamento del limite volumetrico e conseguente illegittimità della perizia giurata, ma senza dati metrici/planimetrici) e gli atti dell’U.T.C., che avrebbero certificato la congruità e accertato la perizia (provvedimento (Omissis)).

Secondo il ricorso, l’ordinanza del 3.12.2025 (rigetto istruttorio) e poi la decisione finale avrebbero negato la perizia senza motivazione specifica (o con formule assertive), privando la difesa dell’unico strumento neutrale per definire volumetria reale, autonomia delle unità e rispondenza tra stato di fatto e quanto asseverato. Ciò viene qualificato come inosservanza delle garanzie del procedimento e lesione del contraddittorio, denunciabile ai sensi delle lett. c) e d) dell’art. 606, cod. proc. pen. Ulteriore profilo del motivo riguarda la sospensione dell’esecuzione disposta nel 1998: la difesa lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto che la nuova ingiunzione del 2025 contenesse implicitamente una richiesta di revoca della sospensione e, nel dispositivo, avrebbe provveduto essa stessa alla revoca, senza che vi fosse un autonomo incidente promosso sul punto e senza compiuta istruttoria, con violazione delle forme e garanzie dell’art. 666 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile.

2. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni sottese all’impugnazione, tenuto conto delle plurime eccezioni di vizio motivazionale, è utile una ricognizione della vicenda processuale.

L’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo il 5 febbraio 2026 si inserisce nell’ambito di un procedimento di incidente di esecuzione ex artt. 665 e ss. cod. proc. pen., promosso nell’interesse di Ma.Be. al fine di ottenere la revoca, ovvero la sospensione, ovvero ancora l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica in data 14 gennaio 2025, in esecuzione dell’ordine demolitorio contenuto nella sentenza di condanna resa dalla Pretura di Bagheria il 4 febbraio 1994, divenuta irrevocabile il 1 aprile 1995.

Il giudice, nella parte iniziale della motivazione, procede a ricostruire il quadro fattuale di riferimento, evidenziando come l’abuso edilizio oggetto della condanna originaria consistesse nella realizzazione di un unico fabbricato in cemento armato, articolato su due elevazioni fuori terra, con una consistenza complessiva significativa, e come l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza avesse riguardato l’intero immobile, inteso quale unità costruttiva unitaria. Tale ricostruzione assume rilievo centrale nell’economia della decisione, in quanto costituisce il presupposto logico-giuridico dal quale il giudice fa discendere tutte le successive valutazioni in ordine alla non accoglibilità delle istanze difensive.

Venendo all’esame delle doglianze, il giudice affronta in primo luogo la censura relativa alla pretesa nullità dell’ingiunzione di demolizione del 2025 per contrasto con il precedente provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso il 17 luglio 1998 dal Pretore. La difesa sosteneva che tale sospensione fosse ancora efficace e precludesse la riattivazione dell’esecuzione.

Il giudice disattende tale prospettazione osservando che l’ingiunzione del pubblico ministero, intervenuta a distanza di quasi trent’anni e in assenza di qualsiasi provvedimento di sanatoria nel frattempo intervenuto, deve essere interpretata come funzionalmente diretta a sollecitare la revoca della sospensione e a dare concreta attuazione all’ordine demolitorio. Ne consegue che la persistenza del provvedimento del 1998 non impedisce la prosecuzione dell’esecuzione, spettando al giudice dell’esecuzione valutarne la permanenza o la revoca alla luce delle sopravvenienze.

Chiarito tale profilo preliminare, il giudice richiama i principi consolidati in materia di ordini di demolizione, facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la revoca dell’ordine può essere disposta solo quando l’esecuzione risulti assolutamente incompatibile con un atto amministrativo o giurisdizionale sopravvenuto che abbia sanato l’abuso o conferito diversa destinazione all’immobile (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Rv. 247791 – 01), mentre la sospensione è ammissibile solo ove sia concretamente prevedibile, in un lasso di tempo breve, l’adozione di un siffatto provvedimento (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 – 01, in motiv.). Viene altresì ribadito che il giudice dell’esecuzione conserva un potere-dovere di verifica della legittimità del titolo amministrativo eventualmente sopravvenuto, sia sotto il profilo dei presupposti sostanziali sia sotto quello della conformità formale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (Sez. 3, n. 55373 del 21/11/2018, Armeli, non mass.).

Muovendo da tali premesse, l’ordinanza esamina il nucleo centrale della difesa, costituito dalla prospettata intervenuta sanabilità dell’immobile, fondata su due distinte istanze di condono ex art. 39 della legge n. 724 del 1994, presentate nel febbraio 1995 rispettivamente da Ma.Be. per il piano terra e dal figlio Di. per il primo piano, nonché su una perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 28 della legge regionale siciliana n. 16 del 2016, ritenuta dalla difesa idonea a surrogare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Il giudice, tuttavia, ridimensiona radicalmente la portata di tale perizia, chiarendo che la procedura semplificata prevista dalla normativa regionale non incide sui requisiti sostanziali di condonabilità fissati dalla normativa statale e, soprattutto, non esclude il potere del giudice dell’esecuzione di verificarne la sussistenza. In tal senso viene richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 33821 del 25/06/2021, Rv. 282082 – 01), secondo cui la presentazione di una perizia giurata non preclude al giudice un controllo pieno e autonomo sulla legittimità della sanatoria.

È a questo punto che l’ordinanza individua il punto decisivo della controversia, ossia la qualificazione dell’intervento edilizio. Il giudice esclude che si tratti di due unità autonome e conclude nel senso della unicità del manufatto, rilevando una serie di elementi convergenti: la contestualità delle istanze di condono, entrambe relative a porzioni dello stesso edificio; la circostanza che entrambe le porzioni risultino non abitabili; la circostanza che l’unico soggetto condannato sia Ma.Be.; la riconducibilità sostanziale delle due istanze ad un medesimo centro di interessi; nonché il contenuto dell’atto di donazione del 12 febbraio 2025, interpretato come riferito all’intero fabbricato e non a singole porzioni.

In tale prospettiva, la volumetria complessiva dell’edificio, pari a circa 1078 mc, supera il limite dei 750 mc previsto dall’art. 39 L. 724 del 1994. Il frazionamento dell’immobile in due distinte istanze viene qualificato dal giudice come artificioso e finalizzato ad eludere tale limite. La perizia giurata, a sua volta, è ritenuta strumentale a tale operazione elusiva, nella misura in cui disarticola un immobile unitario in più unità, senza che ciò corrisponda a una reale autonomia funzionale e strutturale. A sostegno di tale conclusione, il giudice richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, evidenziando – in particolare – la pronuncia della Corte costituzionale n. 302 del 1996, secondo cui non è consentito aggirare il limite volumetrico attraverso la presentazione di plurime domande di sanatoria relative a una medesima costruzione, nonché la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 – 01), che esclude la possibilità di frazionare artificiosamente un intervento edilizio unitario al fine di renderlo condonabile. Tali principi vengono ricollegati al più generale criterio dell’unico centro di interessi”, che consente di individuare le ipotesi di abuso unitario anche a fronte di una pluralità formale di intestazioni.

L’ordinanza affronta infine la doglianza relativa al decorso del tempo e al principio di affidamento. Anche sotto questo profilo la difesa viene disattesa, osservandosi che l’ordine di demolizione ha natura amministrativa e non è soggetto a prescrizione, e che la stessa Ma.Be., in quanto destinataria della condanna penale, era pienamente consapevole dell’illiceità dell’opera. Il trasferimento dell’immobile al figlio avvenuto nel 2025, cioè successivamente all’ingiunzione di demolizione, è ritenuto irrilevante e incapace di incidere sulla legittimità dell’esecuzione.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice conclude nel senso del rigetto integrale dell’istanza, disponendo altresì la revoca sia della sospensione del 1998 sia di quella provvisoriamente concessa nel corso del procedimento.

3. Tanto premesso in fatti, può quindi procedersi all’esame dei motivi di ricorso, che il Collegio reputa inammissibili.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L’ordinanza dedica il cuore motivazionale alla tesi dell’unitarietà del fabbricato e dell’elusione del limite dei 750 mc. In particolare, il provvedimento richiama la sentenza di condanna per descrivere l’abuso come “struttura in c.a. a due elevazioni” e l’ordine demolitorio riferito all’intero fabbricato. Afferma che le due istanze (stessa data) avrebbero eluso il limite, frazionando “in verità” un’unica unità abitativa di 1078 mc. Fonda poi l’unico centro sostanziale di interesse” sulla condanna della sola Ma. Be. e sulla circostanza che la Ma. Be. risulterebbe proprietaria anche nell’istanza intestata a Di..

Infine, richiama espressamente Corte cost. n. 302/1996 e Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 – 01 per sostenere il divieto di frazionamento elusivo e la necessità di unificare le richieste quando la costruzione è unitaria. L’ordinanza risponde dunque alla critica difensiva, poiché affronta direttamente il nodo “pluralità di istanze = costruzione unitaria” e fonda la soluzione sul divieto di frazionamento elusivo, richiamando pertinente giurisprudenza.

Il primo motivo è dunque manifestamente infondato perché muove da una lettura parziale dell’art. 39 L. 724 del 1994 e, soprattutto, perché ignora che la questione decisiva non è la “astratta” ammissibilità di domande separate, ma la verifica – eminentemente fattuale – se ci si trovi dinanzi a un’unica nuova costruzione e a un frazionamento elusivo del limite volumetrico.

L’ordinanza impugnata ha ricondotto l’abuso a un fabbricato unitario (struttura in c.a. a due elevazioni fuori terra) e ha affermato che l’ordine demolitorio, già in sentenza, riguardava l’intero edificio. Su tale base, il giudice dell’esecuzione ha accertato che le due istanze di condono (presentate contestualmente) non riflettono due entità autonome, ma l’artificiosa scissione di una costruzione unica di volumetria complessiva superiore a 750 mc (indicata in 1078 mc), e ha quindi ritenuto integrata l’elusione del limite legale.

Questo approdo non solo è coerente con la giurisprudenza di legittimità richiamata dal provvedimento (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 – 01), che esclude il condono quando la domanda sia presentata frazionando artificiosamente l’unità immobiliare in plurimi interventi per aggirare i limiti volumetrici, ma trova anche un fondamento diretto nella giurisprudenza costituzionale: Corte cost. n. 302/1996 chiarisce che le domande separate riferite allo stesso immobile e la correlata applicazione del limite di 750 mc per ciascuna domanda sono ammissibili solo quando vi siano diversi soggetti legittimati in senso reale, e non possono servire a consentire a un medesimo centro sostanziale di interessi di aggirare il limite; in tal caso le richieste vanno unificate quando si tratti della medesima nuova costruzione unitaria. Il ricorso, invece, tenta di trasformare la clausola “per singola richiesta” in una regola automaticamente favorevole, prescindendo dal controllo (doveroso) sull’unitarietà dell’intervento e sulla reale autonomia dei centri di interesse: ciò rende la censura giuridicamente inconferente e, nella sostanza, diretta a sostituire l’accertamento del giudice con una diversa ricostruzione del fatto (operazione estranea al paradigma della violazione di legge).

3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

L’ordinanza fornisce una risposta articolata: richiama i principi su revoca/sospensione e sul potere-dovere di controllo della legittimità del titolo, afferma che la procedura regionale non “sterilizza” il controllo sui requisiti della disciplina statale e richiama Sez. 3, n. 33821 del 25/06/2021, Rv. 282082 – 01.

Sotto tale profilo, la risposta appare coerente: in materia di condono e ordine demolitorio, questa Corte ha da tempo chiarito che il giudice dell’esecuzione deve verificare presupposti e concedibilità, senza limitarsi a una presa d’atto del titolo (logica ribadita, tra l’altro, in Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Rv. 247791- 01).

Il motivo è dunque manifestamente infondato perché presuppone un modello di incidente di esecuzione ridotto a un controllo “meramente esterno” e quasi notarile del titolo sopravvenuto. Ma il diritto vivente afferma l’opposto: il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità sostanziale del titolo (o dell’atto equiparabile) e la sussistenza dei requisiti di condonabilità, non potendo revocare/sospendere l’ordine demolitorio sulla base di un atto solo formalmente esistente o intrinsecamente incompatibile con la disciplina nazionale.

L’ordinanza impugnata richiama correttamente il principio secondo cui la revoca dell’ordine di demolizione può disporsi solo se vi siano atti amministrativi o giurisdizionali del tutto incompatibili, e la sospensione solo se sia concretamente prevedibile, in tempi brevi, l’emissione di atti incompatibili (Cass. n. 24273/2010; v. anche, in senso conforme: Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972 – 01, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B, Rv. 274135 – 01).

In tale cornice, è fisiologico – non eccedente – che il giudice verifichi se la perizia giurata e la procedura semplificata regionale siano effettivamente idonee a fondare un titolo sanante compatibile con l’ordine demolitorio. Soprattutto, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, in modo specifico, che la procedura regionale siciliana ex art. 28 L.r. 16 del 2016 costituisce una semplificazione procedimentale che non può incidere sui requisiti sostanziali della condonabilità previsti dalla legge statale e non preclude il controllo del giudice penale; tale affermazione è esplicitamente presente in Sez. 3, n. 33821 del 25/06/2021, Rv. 282082 – 01 (richiamata anche nell’ordinanza).

Ne consegue che, una volta accertato che – per l’unitarietà del fabbricato e il superamento del limite volumetrico – l’opera non è condonabile ai sensi dell’art. 39 L. 724 del 1994, la perizia giurata non può “neutralizzare” l’ordine demolitorio: il giudice dell’esecuzione non “disapplica” arbitrariamente un atto, ma ne rileva l’inidoneità giuridica a produrre l’effetto dirimente richiesto per la revoca o la sospensione. In altri termini, è la mancanza del presupposto sostanziale (condonabilità) che impedisce alla perizia di spiegare effetti sul giudicato demolitorio, e ciò rende la censura manifestamente infondata in diritto.

3.3. Anche il terzo motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità.

L’ordinanza espone una trama argomentativa (unitarietà, condanna della madre, proprietà anche nella domanda del figlio, donazione nel 2025 dell’intero, perizia elusiva, non abitabilità) che, formalmente, costituisce una motivazione.

Il terzo motivo è dunque manifestamente infondato perché, pur formalmente rubricato come vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio fattuale e una diversa lettura dei documenti, contrapponendo una ricostruzione alternativa a quella del giudice dell’esecuzione. L’ordinanza, lungi dall’essere “apparente”, esplicita un percorso argomentativo intellegibile: (i) l’abuso e l’ordine demolitorio riguardano l’intero fabbricato; (ii) le due istanze coeve riguardano piani del medesimo immobile; (iii) l’unico condannato è la Ma. Be. e la posizione soggettiva appare unitaria; (iv) la donazione del 12.2.2025 è letta, con motivazione non manifestamente illogica, come trasferimento dell’intero fabbricato; (v) la perizia giurata è ritenuta elusiva perché disarticola artificialmente un manufatto unitario; (vi) la conseguenza è il frazionamento elusivo e l’incondonabilità per superamento dei 750 mc.

Tale motivazione è, sul piano strutturale, congruente con i principi di diritto richiamati (Corte cost. 302/1996; Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 – 01) e realizza un giudizio di non autonomia dei “centri di interesse” fondato su indici fattuali (condanna, contestualità delle istanze, contenuto dell’atto di donazione, descrizione della perizia). Le censure difensive, invece, insistono su una diversa lettura delle risultanze (ad esempio, sulla portata della donazione o sull’autonomia delle istanze) e sollecitano, sostanzialmente, una sostituzione della valutazione del giudice: ma ciò esorbita dal sindacato di legittimità, specie quando il vizio denunciato non individui un salto logico manifesto o una contraddizione insanabile, bensì richieda di apprezzare diversamente i medesimi elementi.

In questa prospettiva, il motivo si risolve in una doglianza di merito e, pertanto, è manifestamente infondato.

3.4. Anche il quarto motivo è inammissibile.

L’ordinanza respinge l’affidamento in base a due assunti: (i) ordine di demolizione come misura di natura amministrativa non soggetta a prescrizione; (ii) consapevolezza dell’abuso in capo alla condannata.

Il quarto motivo è manifestamente infondato perché tenta di attribuire al decorso del tempo e alla pretesa “inerzia” dell’esecuzione un effetto paralizzante che l’ordinamento, in via generale, nega. L’ordinanza impugnata respinge la doglianza sul principio di affidamento valorizzando: (i) la natura dell’ordine di demolizione come misura di carattere amministrativo/ripristinatorio e non soggetta a prescrizione; (ii) la piena consapevolezza dell’abuso in capo alla condannata, desunta dalla condanna stessa; (iii) l’irrilevanza dell’acquisto del figlio, avvenuto dopo l’ingiunzione del 2025.

Questa impostazione è coerente con la giurisprudenza amministrativa, che esclude che il mero decorso del tempo possa incidere sulla doverosità della repressione degli abusi e nega la necessità di motivare l’ordine di demolizione tardivo con un interesse pubblico “ulteriore” rispetto al ripristino della legalità, secondo la linea dell’Adunanza plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017 e del Consiglio di Stato (ad es. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2338 del 17 maggio 2017; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3773 del 19 giugno 2018).

Anche nel sistema convenzionale, la Corte EDU ha riconosciuto – in termini generali – la natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione e ha escluso che il tempo trascorso, in assenza di un affidamento ragionevole sulla legalità dell’opera, renda sproporzionata l’ingerenza sul diritto di proprietà; ciò emerge, per quanto qui rileva, nel caso Longo c. Italia (Corte EDU, Sez. I, 12 settembre 2024, n. 35780/18), in cui si è ribadito che in materia urbanistica, la natura della demolizione è di garantire la conformità con la normativa edilizia e il controllo dell’uso della proprietà e del territorio. Quindi non sussiste alcun dubbio sulla legittimità dell’obiettivo perseguito dalla misura impugnata, che è chiaramente “in conformità con l’interesse generale”.

Pertanto, nel campo dell’edilizia e urbanistica, lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento, in particolare nella scelta dei mezzi per l’esecuzione e nell’accertare se le conseguenze dell’esecuzione possa essere giustificata. Nel caso “Longo”, nonostante l’ordine di demolizione, il ricorrente non aveva intrapreso alcuna azione per conformarsi ad essa, ma, invece aveva continuato a usufruire per molti anni della costruzione che avrebbe dovuto essere demolita. Secondo il diritto nazionale, gli ordini di demolizione non sono soggetti a un periodo limite di prescrizione, e la condotta e la condanna a suggerire che l’ordine di demolizione emesso dal giudice non perde la sua validità. Dato ciò, non vi era stata alcuna “pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione e l’ordine di demolizione non poteva essere soggetto a prescrizione. Anche in ambito convenzionale, dunque, si ribadisce l’assenza di affidamento ragionevole sulla legalità di una costruzione abusiva e la funzione di ripristino dell’ordine edilizio.

Quanto alla “proporzionalità”, l’evocazione difensiva resta generica: l’ordinanza sottolinea che i piani risultano classificati come “non abitabili” e l’immobile è “allo stato grezzo”, riducendo la pregnanza di un test centrato sull’art. 8 CEDU (domicilio) così come elaborato dalla giurisprudenza più recente (si v., ad esempio, Sez. 3, n. 43608 del 08/10/2021, Giacchini), che tende a essere rilevante soprattutto per immobili adibiti ad abitazione abituale. In assenza di allegazioni puntuali idonee a radicare uno specifico bilanciamento “CEDU-domicilio”, la censura rimane assertiva e, quindi, manifestamente infondata.

3.5. Infine, anche l’ultimo motivo è inammissibile.

Sul tema della sospensione del 1998, l’ordinanza prende posizione: considera l’ingiunzione del 2025 come atto funzionalmente diretto alla revoca della sospensione e dispone la revoca espressa nel dispositivo.

Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, per una duplice ragione.

La doglianza sulla perizia tecnica si scontra con il fatto che l’ordinanza impugnata non fonda la decisione su un “vuoto istruttorio” colmabile soltanto con perizia, ma su un giudizio di incondonabilità in diritto per frazionamento elusivo e superamento del limite volumetrico, ricostruendo l’opera come unità edilizia unica già oggetto dell’ordine demolitorio. In tale quadro, l’istanza di perizia si risolve, ancora una volta, in una richiesta di rivalutazione del fatto (volumetria/autonomia) rispetto a un accertamento che il giudice reputa già sufficientemente definito attraverso gli atti (sentenza originaria, istanze, donazione, perizia giurata). In sede di legittimità, la censura non dimostra che la perizia fosse un mezzo istruttorio “obbligato” né che la sua mancata assunzione abbia inciso su un diritto difensivo in modo tale da determinare una nullità concreta; al contrario, il provvedimento applica principi consolidati che non impongono automatismi istruttori, ma un vaglio di concedibilità, qui risolto negativamente sulla base degli indici di elusione.

Quanto alla sospensione del 1998, l’ordinanza spiega che l’ingiunzione del 2025, emessa dopo decenni e in assenza di sanatoria intervenuta, è funzionalmente diretta a riattivare l’esecuzione e, quindi, a sollecitare la revoca della sospensione; afferma poi espressamente la competenza del giudice dell’esecuzione a valutare i presupposti e revocare la sospensione, e lo fa nel dispositivo. Una volta esclusa la condonabilità e negata la sopravvenienza incompatibile, la revoca della sospensione diviene conseguenza coerente del ripristino della doverosità dell’esecuzione dell’ordine demolitorio, secondo i principi generali in tema di revoca e sospensione in sede di esecuzione.

4. Resta da esaminare quanto dedotto nella memoria depositata in limine litis dalla difesa della ricorrente che, a giudizio del Collegio, non è idoneo a sovvertire quanto dianzi argomentato.

La memoria depositata in data 30 aprile u.s. si sviluppa lungo tre direttrici argomentative principali, che sostanzialmente riprendono e rafforzano i motivi di ricorso, senza mutarne l’impianto: 1. Interpretazione dell’art. 39 L. n. 724 del 1994 (secondo condono); 2. Valore della perizia giurata ex art. 28 L.r. Sicilia n. 16 del 2016; 3. Limiti del sindacato del giudice dell’esecuzione.

4.1. Per quanto riguarda il primo punto, la difesa insiste sul dato normativo per cui il limite volumetrico di 750 mc deve essere riferito alla “singola richiesta” e non alla volumetria complessiva del fabbricato. Ne deriva, secondo la memoria, che: (i) la presentazione di due istanze distinte (madre proprietaria e figlio comodatario, poi divenuto proprietario) impedirebbe la sommatoria automatica delle cubature; (ii) la nozione di “unico centro di interessi” utilizzata dal giudice dell’esecuzione sarebbe extra legem e meramente presuntiva; (iii) il giudice avrebbe omesso di verificare in concreto l’autonomia delle due unità immobiliari, la reale posizione soggettiva dei richiedenti e l’effettività del comodato. In questa prospettiva, la violazione di legge consisterebbe nell’aver sostituito al criterio legale della “singola domanda” un criterio sociologico (familiare).

4.2. Per quanto riguarda il secondo punto, la memoria attribuisce alla perizia giurata natura non meramente privatistica, ma di atto inserito in un procedimento amministrativo semplificato, sottolineando che la stessa avrebbe efficacia sostanzialmente equiparabile a titolo abilitativo, ove validata dal Comune ed attitudine a costituire sopravvenienza incompatibile con l’ordine di demolizione. Da ciò la difesa deduce che il giudice dell’esecuzione non poteva “disapplicarla” in via sostanziale, né sostituirsi all’autorità amministrativa nella valutazione del condono.

4.3. Infine, quanto al terzo punto, la difesa riconosce il potere di controllo del giudice dell’esecuzione, ma ne delimita l’ambito, sostenendo che il controllo sarebbe limitato alla compatibilità esterna del titolo e che sarebbe consentita la disapplicazione solo in caso di carenza radicale di potere o di inesistenza giuridica dell’atto, mentre non sarebbe consentita una valutazione sostitutiva o tecnica (es. volumetria, autonomia unità immobiliari).

Si sostiene che nel caso concreto si tratterebbe di una questione interpretativa (non di inesistenza del titolo), sicché il giudice avrebbe ecceduto i suoi poteri. La memoria ribadisce (senza sviluppi innovativi sostanziali): (i) il tema della legittimazione del comodatario; (ii) l’assenza di vincoli ostativi assoluti; (iii) il rilievo del decorso del tempo e dell’affidamento; (iv) la censura sul rigetto della perizia tecnica e sulla revoca della sospensione del 1998.

5. Nonostante l’ampliamento argomentativo di cui alla memoria, ritiene il Collegio che la stessa non modifichi il giudizio di manifesta infondatezza per le seguenti ragioni.

5.1. Quanto al primo punto, la memoria continua ad assumere il criterio della “singola richiesta” in senso astratto e automatico ed a prescindere dal controllo sull’effettiva autonomia sostanziale delle istanze. Resta quindi eluso il principio fondamentale (già valorizzato nell’ordinanza e nel diritto vivente), ossia la distinzione tra pluralità reale di istanze autonome e frazionamento artificioso di un abuso unitario.

La memoria non introduce elementi fattuali nuovi idonei a smentire l’accertamento centrale del giudice, ossia la riconducibilità delle istanze a un unico organismo edilizio e a un unico centro sostanziale di interessi. Di conseguenza, la censura resta astratta, non si confronta con la ratio decidendi ed è, quindi, manifestamente infondata.

5.2. Quanto al secondo punto, poi, la memoria attribuisce alla perizia giurata un valore sostanzialmente vincolante, idoneo a paralizzare l’ordine demolitorio, ma non supera il dato decisivo: la perizia giurata non può sanare opere non condonabili in diritto. Poiché il giudice ha escluso la condonabilità per il frazionamento elusivo ed il superamento del limite volumetrico unitario, la perizia resta priva di efficacia. La memoria, dunque, postula la validità del titolo senza confutare il presupposto della sua illegittimità sostanziale.

5.3. Quanto al terzo punto, infine, la memoria ripropone una lettura riduttiva del sindacato del G.E., sostenendo che non possa valutare nel merito i presupposti della sanatoria. Tale impostazione contrasta con il principio consolidato secondo cui il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità sostanziale del titolo e la reale sussistenza dei presupposti di condonabilità. La difesa qualifica come “valutazione sostitutiva” ciò che è, in realtà, verifica doverosa. Pertanto, la critica si fonda su un presupposto giuridico errato, che ne determina la manifesta infondatezza.

5.4. Ne consegue, conclusivamente, che la memoria difensiva non introduce elementi decisivi né nuove questioni giuridiche rilevanti, ma si limita a una più ampia articolazione dei motivi già dedotti.

Le sue argomentazioni non si confrontano efficacemente con la ratio decidendi dell’ordinanza (unitarietà dell’intervento e frazionamento elusivo), si fondano su presupposti giuridici non corretti (limiti del sindacato del G.E., valore della perizia) e sollecitano una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Ne consegue che il contenuto della memoria non incide in alcun modo sul giudizio di manifesta infondatezza del ricorso, che deve essere confermato in tutte le sue articolazioni.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo la regola generale di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in Euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2026.

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