+39-0941.327734 info@ambientediritto.it

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Nozione di carico urbanistico – Accertamento dell’aggravio del carico urbanistico – Elemento c.d. primario – Elemento c.d. secondario di servizio – Artt. 44 d.P.R. n. 380/2001,13 e 30 legge n. 394 del 1991 – Reati urbanistici – Aggravamento del carico urbanistico – Varie ipotesi di effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza – Modifica dell’originaria destinazione d’uso di immobili – Limiti all’inoffensività della condotta – Legge n. 1150/1942, e (Leggi n.12289 e n.2465) – D.M. n. 1444/1968 – Calcolo del carico urbanistico – Realizzazione della lottizzazione abusiva (materiale, negoziale e mista) – Condizionamento della pubblica amministrazione ad eseguire o potenziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Attentato al potere programmatico dell’Autorità Pubblica – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione abusiva di casetta prefabbricata e altri manufatti – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico e all’interno di una riserva naturale protetta – Assenza di permesso di costruire e dell’autorizzazione preposte alla tutela dei vincoli – Artt. 142, 181 d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame delle misure cautelari reali – nozione di “violazione di legge” – Ricorso per cassazione – Artt. 325, 606 cod. proc. pen. – Annullamento dell’ordinanza “genetica” – Requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo – Motivazione mancante, carente o meramente apparente – Art. 309, c.p.p..

Per leggere il contenuto completo di questo articolo devi ACCEDERE AL SITO o REGISTRARE UN ACCOUNT. Consulta la pagina Abbonamenti per maggiori dettagli.

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!