* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Sequestro – Permesso di costruire in sanatoria – Presentazione della richiesta – Effetti – Reati edilizi in materia antisismica e in materia di opere in cemento armato – Pagamento della sanzione – Effetti e limiti – Demolizione e ripristino dello status quo ante o acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio del Comune – Permesso in sanatoria – Controllo di legalità del giudice penale – Reati edilizi – Concetto di ultimazione dei lavori e momento consumativo del reato – Immobili abusivi ultimati e rifiniti – Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato – Carico urbanistico – Artt. 31, 34, 36, 44 lett. B, 64, 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Nozione di “violazione di legge” – Nozione di motivazione assente (o materiale) e motivazione apparente – Giurisprudenza – Artt.81, 321 325, c.1 e 606 lett. e) c.p.p..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Marzo 2014
Numero: 13861
Data di udienza: 11 Febbraio 2014
Presidente: Squassoni
Estensore: Aceto
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Sequestro – Permesso di costruire in sanatoria – Presentazione della richiesta – Effetti – Reati edilizi in materia antisismica e in materia di opere in cemento armato – Pagamento della sanzione – Effetti e limiti – Demolizione e ripristino dello status quo ante o acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio del Comune – Permesso in sanatoria – Controllo di legalità del giudice penale – Reati edilizi – Concetto di ultimazione dei lavori e momento consumativo del reato – Immobili abusivi ultimati e rifiniti – Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato – Carico urbanistico – Artt. 31, 34, 36, 44 lett. B, 64, 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Nozione di “violazione di legge” – Nozione di motivazione assente (o materiale) e motivazione apparente – Giurisprudenza – Artt.81, 321 325, c.1 e 606 lett. e) c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 24 Marzo 2014 (Cc. 11/02/2014), Sentenza n. 13861
DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Sequestro – Permesso di costruire in sanatoria – Presentazione della richiesta – Effetti – Reati edilizi in materia antisismica e in materia di opere in cemento armato – Artt. 31, 34, 36, 44 lett. B, 64, 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 81 cpv., cod. pen..
La mera presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria non è, di per sé, idonea ad escludere il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile abusivamente realizzato possa aggravare o protrarre le conseguenze dell’illecito ovvero agevolarne la commissione di altri (Cass. Sez. 3, n. 39731 del 28/09/2011, Rainone). In ogni caso, il permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 non estingue i reati edilizi in materia antisismica e in materia di opere in cemento armato (Cass. Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2011, Braccolino; Sez. 3, n. 20275 del 14/03/2008, Terracciano; Sez. 3, n. 19256 del 13/04/2005, Cupelli; Sez. 3, n. 23287 del 22/04/2004, Petito).
(conferma ordinanza del 2/05/2013 del Tribunale di Frosinone) Pres. Squassoni, Est. Aceto, Ric. Bragalone
DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Pagamento della sanzione – Effetti e limiti – Demolizione e ripristino dello status quo ante o acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio del Comune – Permesso in sanatoria – Controllo di legalità del giudice penale – Artt. 31, 34 e 36, d.P.R. n. 380/2001.
Il pagamento della sanzione di cui all‘art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non ha alcuna efficacia sanante su alcuni reati edilizi, poiché si tratta di norma che si applica ai soli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, non anche a quelli (come nella specie) eseguiti in assenza di permesso di costruire (o di titolo equipollente). Sicché, oltre a non spiegare alcun effetto sostanziale, l’accettazione del pagamento da parte dell’autorità comunale non può essere legittimamente intesa come manifestazione di «tolleranza» delle opere nello stato in cui si trovano, posto che, per tali opere, l’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede esclusivamente la demolizione e il ripristino dello status quo ante (comma 2) e, in caso di inottemperanza, l’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio del Comune. Si tratta di conseguenze che possono essere evitate solo con il permesso in sanatoria rilasciato all’esito del positivo accertamento di conformità di cui all’art. 36, d.P.R. 380/2001. Ma anche tale accertamento non sfugge al necessario controllo di legalità del giudice penale che, ove rilevi la non conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda, deve comunque ritenere la sussistenza del reato, a prescindere dal giudizio positivamente espresso dalla pubblica amministrazione (Sez. F., n. 33600 del 23/08/2012, Lo Vullo; Sez. 3, n. 26144 del 22/04/2008, Papa; Sez. 3, n. 41620 del 02/10/2007, Emelino; Sez. 3, n. 18764 del 26/02/2003, Demori; Sez. 3, n. 4877 del 18/12/2002, Tarini). L’accettazione del pagamento della somma di cui all’art. 34 d.P.R. 380/2001, dunque, è circostanza che, ponendosi completamente al di fuori dello schema legale tipico sopra delineato, non è affatto suscettibile di essere valutata alla stregua di un giudizio di «tolleranza» dell’opera, men che meno di assenza di concreta offensività della condotta.
(conferma ordinanza del 2/05/2013 del Tribunale di Frosinone) Pres. Squassoni, Est. Aceto, Ric. Bragalone
DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Concetto di ultimazione dei lavori e momento consumativo del reato.
In tema di reati edilizi, ai fini del concetto di ultimazione dei lavori, non basta che siano portate a compimento le strutture essenziali della costruzione ma occorre, altresì, che non si rendano necessari ulteriori lavori di completamento. L’attività criminosa permane anche in tal caso, realizzandosi lo scopo economico-sociale in modo non conforme con la tutela degli interessi pubblici connessi alla disciplina del territorio. La tecnica moderna consente, infatti, di poter realizzare in tempi anche molto brevi le strutture essenziali di un manufatto (che in termini economici rappresentano soltanto una parte del costo complessivo) lasciandosi ad un momento successivo il completamento (pavimenti, servizi, intonacatura, ecc.)» (Cass. Sez. 3, n. 908 del 6/12/1982, Guccione; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura). Pertanto, tale un giudizio riguardando il momento consumativo del reato, è riservato esclusivamente al giudice penale ed è ancorato a dati di fatto, non a valutazioni della pubblica amministrazione o di altri organi, fosse anche la stessa polizia giudiziaria, i quali possono descrivere lo stato delle cose, ma non trarne le relative conseguenze.
(conferma ordinanza del 2/05/2013 del Tribunale di Frosinone) Pres. Squassoni, Est. Aceto, Ric. Bragalone
DIRITTO URBANISTICO – Immobili abusivi ultimati e rifiniti – Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato – Carico urbanistico – Art. 321 cod. proc. Pen..
Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere effettuato anche su immobili abusivi già ultimati e rifiniti laddove la loro libera disponibilità possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul cd. carico urbanistico.
(conferma ordinanza del 2/05/2013 del Tribunale di Frosinone) Pres. Squassoni, Est. Aceto, Ric. Bragalone
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Nozione di “violazione di legge” – Nozione di motivazione assente (o materiale) e motivazione apparente – Giurisprudenza – Artt. 325, c.1 e 606 lett. e) c.p.p..
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Cass. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore). In tema, la motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione.
(conferma ordinanza del 2/05/2013 del Tribunale di Frosinone) Pres. Squassoni, Est. Aceto, Ric. Bragalone
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 24 Marzo 2014 (Cc. 11/02/2014), Sentenza n. 13861SENTENZA





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