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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 31796 | Data di udienza: 15 Maggio 2026

DIRITTO DEMANIALE – Opere precarie realizzate su aree del demanio marittimo – Preventivo rilascio dell’autorizzazione demaniale e del permesso di costruire – Natura precaria dell’opera (stagionale) – Esigenze contingenti e temporanee – Obbligo di immediata rimozione al cessare della necessità e comunque entro il termine massimo di 180 giorni – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Installazione di un chiosco su un basamento in calcestruzzo e permesso di costruire – Fattispecie – Artt. 3, 6, 8, 44, DPR n. 380/01 e 55, 1161 cod. nav. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione per violazione di legge – Limiti alla sindacabilità del vizio di manifesta illogicità.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Agosto 2026
Numero: 31796
Data di udienza: 15 Maggio 2026
Presidente: ACETO
Estensore: VERDEROSA


Premassima

DIRITTO DEMANIALE – Opere precarie realizzate su aree del demanio marittimo – Preventivo rilascio dell’autorizzazione demaniale e del permesso di costruire – Natura precaria dell’opera (stagionale) – Esigenze contingenti e temporanee – Obbligo di immediata rimozione al cessare della necessità e comunque entro il termine massimo di 180 giorni – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Installazione di un chiosco su un basamento in calcestruzzo e permesso di costruire – Fattispecie – Artt. 3, 6, 8, 44, DPR n. 380/01 e 55, 1161 cod. nav. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione per violazione di legge – Limiti alla sindacabilità del vizio di manifesta illogicità.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 24 agosto 2026 (ud. 15/05/2026), Sentenza n. 31796

DIRITTO DEMANIALE – Opere precarie realizzate su aree del demanio marittimo – Preventivo rilascio dell’autorizzazione demaniale e del permesso di costruire – Natura precaria dell’opera (stagionale) – Esigenze contingenti e temporanee – Obbligo di immediata rimozione al cessare della necessità e comunque entro il termine massimo di 180 giorni – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Installazione di un chiosco su un basamento in calcestruzzo e permesso di costruire – Fattispecie – Artt. 3, 6, 8, 44, DPR n. 380/01 e 55, 1161 cod. nav..

In materia edilizia, per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo sono necessari sia l’autorizzazione demaniale che il permesso di costruire (art. 8 d.P.R. n. 380 del 2001), assolvendo i due provvedimenti a diverse finalità di tutela in quanto la prima è diretta a salvaguardare gli interessi pubblici connessi al demanio marittimo, mentre il secondo ha la funzione di consentire all’ente locale di esercitare il controllo urbanistico del territorio. Sicchè, l’esistenza del demanio marittimo non esclude affatto la titolarità dei poteri urbanistici comunali e, in tema di costruzioni edilizie nell’ambito demaniale, l’ordinamento giuridico non prevede alcuna deroga alla distribuzione delle attribuzioni e delle competenze, in quanto non sottrae l’esercizio del potere urbanistico-edilizio all’organo comunale ne’ l’esercizio del potere destinato a soddisfare gli interessi pubblici relativi agli usi del litorale nonché a perseguire speciali interessi pubblici ad esso inerenti, demandato alla competente autorità demaniale, subisce alcuna deroga. La precarietà dell’opera edilizia, per la quale non occorre il titolo abilitativo, non discende dalla più o meno facile rimovibilità delle parti che la compongono, bensì dalla sua destinazione a sopperire ad una necessità contingente, esaurita la quale la costruzione debba essere prontamente rimossa. Occorre in sostanza che la costruzione sia, sin dall’origine, oggettivamente destinata a servizio di un bisogno temporaneo, sì che sussista a priori la certezza che, soddisfatta la transitoria necessità, la costruzione venga rimossa (comunque entro il termine massimo di 180 gg., art. 6, comma 1, lett. e bis, del T.U. n. 380/2001). Nel caso in esame, l’installazione di un chiosco su un basamento in calcestruzzo, ancorato stabilmente al suolo nell’ambito di una concessione demaniale, richiede sempre il permesso di costruire, a nulla rilevando il carattere stagionale dell’attività o la successiva presentazione di una domanda di sanatoria.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione per violazione di legge – Limiti alla sindacabilità del vizio di manifesta illogicità.

Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. In sintesi, quando il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 19/02/2026 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI TARANTO) Pres. ACETO, Rel. VERDEROSA, Ric. Insito


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 24 agosto 2026 (ud. 15/05/2026), Sentenza n. 31796

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Insito nato a Taranto il ../../….;

avverso l’ordinanza del 19/02/2026 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI TARANTO;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 19 febbraio 2026, ha rigettato l’appello cautelare ex art. 322-bis, cod. proc. pen., proposto dal difensore di Insito, indagata per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), DPR n. 380/01 e 55, 1161 cod. nav., avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva negato il dissequestro del chiosco abusivo di circa mq 23,75.

Il Tribunale fondava il rigetto dell’impugnazione sul presupposto che l’indagata aveva stipulato, in data 7.3.2025, un contratto di affidamento in concessione dell’area specificamente indicata nel provvedimento genetico, che prevedeva l’installazione di un chiosco di circa 25 mq, previa acquisizione dei titoli autorizzativi in materia edilizia, chiosco che era in corso di realizzazione al momento del sopralluogo, pur non avendo l’indagata richiesto alcun permesso di costruire. Si sottolineava anche l’irrilevanza della richiesta di permesso di costruire in sanatoria e il concreto pericolo che l’indagata potesse proseguire i lavori ove l’immobile non fosse sottoposto a titolo cautelare.

2. Avverso la predetta ordinanza, Insito, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge, in quanto il manufatto oggetto della contestazione non necessita di alcun permesso di costruire, trattandosi di un’opera precaria, di modeste dimensioni e destinata ad essere rimossa conformemente al bando per la concessione di area demaniale per l’installazione di un chiosco di piccole dimensioni (25 mq). Secondo la difesa, avendo avuto l’indagata in concessione l’area demaniale sulla quale insiste il manufatto e rientrando il chiosco nell’oggetto della concessione, non può parlarsi di intervento edilizio vero e proprio, ma solo di installazione di un manufatto amovibile, non soggetto a permesso di costruire a norma dell’art. 3, comma 1, lett. e.5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato, da una parte, ha ritenuto necessario il titolo edilizio a norma dell’art. 5 dell’avviso pubblico, ma dall’altro ha ritenuto sussistente la contravvenzione, per la mancata richiesta del permesso di costruire, benché l’opera fosse conforme a quanto stabilito nel contratto di concessione. La difesa sostiene che il periculum in mora è stato valutato solo in astratto e non ancorato a dati fattuali.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il chiosco necessitava del preventivo rilascio del permesso di costruire, non avendo natura precaria, trattandosi di opera stabilmente collegata al terreno e non destinata a soddisfare esigenze contingenti.

Il Procuratore Generale ha sottolineato che va escluso il vizio motivazionale, in quanto non vi è contraddittorietà nell’affermare che sussiste l’illecito penale, anche se la necessità del titolo edilizio non discende dall’art. 5 dell’avviso pubblico, poiché la necessità del permesso di costruire discende direttamente dalla normativa del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile

2. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).

Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01).

Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020).

3. E’, pertanto, inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza.

4. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Occorre premettere che in materia edilizia, per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo sono necessari sia l’autorizzazione demaniale che il permesso di costruire (art. 8 d.P.R. n. 380 del 2001), assolvendo i due provvedimenti a diverse finalità di tutela in quanto la prima è diretta a salvaguardare gli interessi pubblici connessi al demanio marittimo, mentre il secondo ha la funzione di consentire all’ente locale di esercitare il controllo urbanistico del territorio (Sez. 3, n. 14539 del 18/2/2020; Sez. 3, n. 5461 del 04/12/2013 – dep. 04/02/2014, Caldaroni, Rv. 258692; Sez. 3, n. 37250 del 11/06/2008 – dep. 01/10/2008, Verzoni e altri, Rv. 241077). Ne deriva che alcun intervento edilizio, che non sia stato previamente assentito da parte del competente organo comunale, possa essere eseguito su area demaniale sicché, per escludere l’antigiuridicità della condotta, è necessario che l’opera che debba essere ivi realizzata sia pure per le specifiche finalità indicate dall’atto concessorio sia conforme agli strumenti urbanistici, nonché provvista, ove si tratti di area al contempo gravata da vincolo paesaggistico, dell’autorizzazione ambientale.

L’esistenza del demanio marittimo non esclude affatto la titolarità dei poteri urbanistici comunali e, in tema di costruzioni edilizie nell’ambito demaniale, l’ordinamento giuridico non prevede alcuna deroga alla distribuzione delle attribuzioni e delle competenze, in quanto non sottrae l’esercizio del potere urbanistico-edilizio all’organo comunale ne’ l’esercizio del potere destinato a soddisfare gli interessi pubblici relativi agli usi del litorale nonché a perseguire speciali interessi pubblici ad esso inerenti, demandato alla competente autorità demaniale, subisce alcuna deroga.

Non può condividersi l’assunto difensivo secondo il quale il chiosco non necessitava di titolo edilizio per la sua precarietà e facile amovibilità. La precarietà dell’opera edilizia, per la quale non occorre il titolo abilitativo, non discende dalla più o meno facile rimovibilità delle parti che la compongono, bensì dalla sua destinazione a sopperire ad una necessità contingente, esaurita la quale la costruzione debba essere prontamente rimossa; occorre in sostanza che la costruzione sia, sin dall’origine, oggettivamente destinata a servizio di un bisogno temporaneo, sì che sussista a priori la certezza che, soddisfatta la transitoria necessità, la costruzione venga rimossa.

Il novellato art. 6, comma 1, lett. e bis, del T.U. n. 380/2001 prevede che possono essere installate, senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale (anche per via telematica), le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

Il legislatore sembra aver recepito quello che è il consolidato orientamento giurisprudenziale ed, infatti, il T.U. 2001 n. 380, all’art. 3, lett. e5), precisa che sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali e di settore”.

Dunque, in materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella I. n. 73 del 2010) – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Sez. 3, n. 10059 del 15/1/2026; Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Rv. 267759 – 01).

Nel caso in esame, il chiosco, in corso di realizzazione al momento del sopralluogo, era stato realizzato su un basamento in calcestruzzo, e dunque era ancorato stabilmente al suolo proprio perché non doveva essere destinato a soddisfare esigenze meramente contingenti, esaurite le quali, doveva essere prontamente rimosso.

La circostanza che sia stato richiesto il permesso di costruire in sanatoria, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, non incide né sul fumus commissi delicti né sul periculum in mora. L’indagata ha ottenuto solo la concessione demaniale di una porzione di area circa mq 50 per l’installazione di un chiosco, ma in assenza dei titoli abilitativi, non poteva procedere alla realizzazione dell’opera.

5. In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 15/05/2026

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