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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Animali maltrattamento custodia danni... Numero: 10849 | Data di udienza: 6 Novembre 2025

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Reati contro il sentimento per gli animali – Rilevanza della condotta attiva od omissiva – Bovini e bufalini sottoposti a sequestro – Cessione di una parte della titolarità della proprietà – Nozione di terzo estraneo – Confisca di animali – Nozione di “persona estranea al reato” – Presupposti – Condizione di estraneità (oggettiva e soggettiva) – Buona fede e diligenza informativa – Fattispecie: confisca degli animali sottoposti a sequestro – Artt. 727, 544-ter cod., 544-sexies pen..


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2026
Numero: 10849
Data di udienza: 6 Novembre 2025
Presidente: DI NICOLA
Estensore: GENTILI


Premassima

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Reati contro il sentimento per gli animali – Rilevanza della condotta attiva od omissiva – Bovini e bufalini sottoposti a sequestro – Cessione di una parte della titolarità della proprietà – Nozione di terzo estraneo – Confisca di animali – Nozione di “persona estranea al reato” – Presupposti – Condizione di estraneità (oggettiva e soggettiva) – Buona fede e diligenza informativa – Fattispecie: confisca degli animali sottoposti a sequestro – Artt. 727, 544-ter cod., 544-sexies pen..



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 23 marzo 2026 (Ud. 06/11/2025), Sentenza n. 10849

 

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Reati contro il sentimento per gli animali – Rilevanza della condotta attiva od omissiva – Bovini e bufalini sottoposti a sequestro – Cessione di una parte di titolarità della proprietà – Nozione di terzo estraneo – Confisca di animali – Artt. 727, 544-ter cod., 544-sexies pen.

Nel reato di maltrattamento di animali, rileva per la sua configurazione l’accertamento della condotta, attiva od omissiva, idonea a essere posta in relazione causale con la sofferenza dell’animale incompatibile con la natura dell’animale medesimo. Pertanto, in caso di condanna o patteggiamento per il delitto di maltrattamento di cui all’art. 544-ter cod. pen., la confisca prevista dall’art. 544-sexies cod. pen. ha natura obbligatoria. Tale misura non può essere aggirata invocando la qualifica di “persona estranea al reato” qualora il diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene sia stato acquisito in un momento successivo all’esecuzione del sequestro.

 

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Nozione di “persona estranea al reato” – Presupposti – Condizione di estraneità (oggettiva e soggettiva) – Buona fede e diligenza informativa – Fattispecie: confisca degli animali sottoposti a sequestro.

La nozione di “persona estranea al reato” non coincide con quella di soggetto diverso dall’autore materiale o dal concorrente nell’illecito, ma identifica esclusivamente chi non abbia tratto alcun vantaggio o utilità dal reato e versi in buona fede, intesa come impossibilità di conoscere, con l’ordinaria diligenza richiesta dal caso concreto, l’uso illecito del bene ovvero l’esistenza di vincoli limitativi della sua circolazione, nonostante l’adeguata attività informativa. Pertanto, non è qualificabile come terzo estraneo al reato il soggetto che abbia acquisito la disponibilità del bene in epoca successiva al suo sequestro, risultando in tal caso insussistente, per definizione, la condizione di estraneità. In tale evenienza, laddove si dovesse incorrere in una pronunzia di condanna per il reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., la confisca degli animali sottoposti a sequestro ha “sempre” carattere obbligatorio, con conseguente legittimità del mantenimento della misura cautelare reale.

(Rigetta il ricorso avvero ordinanza n. 19/25 RMCR – TRIBUNALE DI LATINA), Pres. DI NICOLA, Est. GENTILI, Ric. Coco


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 23 marzo 2026 (Ud. 06/11/2025), Sentenza n. 10849

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da COCO, nata a Priverno (Lt) il ../../….;

avverso la ordinanza n. 19/25 RMCR del TRIBUNALE DI LATINA del 26 giugno 2025;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Tribunale di Latina, agendo in qualità di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato l’appello presentato da Coco avverso il provvedimento – emesso il
precedente 10 febbraio 2025 dal Tribunale di Latina in qualità di giudice del dibattimento del processo che vede quale imputato tale Parlato in ordine ai reati di cui agli artt. 727 e 544-ter cod. pen. – con il quale era stata parzialmente respinta la richiesta di revoca del sequestro, adottato a fini impeditivi, dell’intera azienda zootecnica Sviluppo ed energia Srl, facente capo al Parlato.

Nel provvedere nel senso dianzi descritto il Tribunale ha dato atto che il predetto sequestro è stato disposto in via di urgenza dal Pm presso del Tribunale pontino in data 23 settembre 2022; esso era stato, quindi, convalidato dal locale Gip li successivo 28 settembre 2022; l’oggetto della misura era consistito, fra l’altro, in 207 capi di bestiame, bovini e bufalini, ed in taluno mezzi meccanici agricoli.

In data 9 agosto 2023 era stata rigettata una prima istanza di dissequestro congiuntamente formulata dal Parlato e dalla Coco, la quale riveste il ruolo di parte civile nel procedimento pendente a carico del primo, ma in tale occasione il Gip, avendo preso atto della esistenza di una scrittura privata intercorsa fra le parti avente ad oggetto la cessione di una parte del bestiame ed i mezzi agricoli, disponeva che la custodia dei primi, con facoltà di utilizzo, fosse attribuita al Parlato, ad eccezione di 63 capi, oggetto della ricordata scrittura privata, la cui custodia, con facoltà di utilizzo, era attribuita, unitamente ad alcuni mezzi agricoli specificamente individuati tramite il numero di targa ed altre loro caratteristiche, alla Coco.

Con il ricordato provvedimento del 10 febbraio 2025 il Tribunale, quale giudice competente essendo stata aperta la fase dibattimentale del processo a carico del Parlato, rigettava la istanza di dissequestro introdotta dalla Coco, quanto al bestiame, mentre disponeva la restituzione alla predetta dei mezzi meccanici; tale differente decisione era giustificata dal fatto che, in caso di condanna del Parlato per la imputazione, a lui contestata, di cui all’art. 544-ter cod. pen., ad essa sarebbe conseguita la confisca obbligatoria dei capi di bestiame oggetto del reato.

Con il citato provvedimento il Tribunale aveva altresì dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di restituzione della documentazione amministrativa relativa ai ricordati mezzi meccanici, in quanto la stessa già era stata attribuita alla Coco in occasione del provvedimento di assegnazione degli stessi alla donna emesso in data 9 agosto 2023.

Avendo, come detto, la Coco presentato appello avverso il provvedimento del 10 febbraio 2025, il Tribunale, quale giudice dell’appello cautelare, ha rilevato, quanto alla istanza volta alla restituzione alla Coco dei capi di bestiame, che, sebbene l’art. 544-sexies cod. pen. preveda quale deroga alla confisca obbligatoria dei capi di bestiame in caso di condanna per il reato ex art. 544-ter cod. pen., l’ipotesi che le bestie in questione “appartenga(no) a persona estranea al reato”, l’attuale perdurante pendenza del processo non consentiva di valutare adeguatamente la buona fede della istante e, pertanto, la sua estraneità al reato; d’altra parte, aggiungeva il Tribunale, la proprietà dei predetti capi di bestiame non poteva dirsi incontrovertibilmente da assegnarsi alla Coco, sussistendo, pertanto, incertezza sulla titolarità della stessa.

Quanto alla documentazione amministrativa relativa ai mezzi agricoli restituiti a suo tempo alla Coco ed a questa in uso, la pretesa di restituzione da quella fatta valere esulava dai poteri del giudice penale, rientrando nella competenza del giudice civile.

Avverso tale ordinanza ha, ora, interposto ricorso per cassazione la Coco, articolando 4 motivi di impugnazione.

Un primo motivo ha ad oggetto l’errata applicazione degli artt. 262, 263 e 321 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione che minerebbe l’ordinanza impugnata; ad avviso della ricorrente, in sostanza, il Tribunale avrebbe errato nel non restituire i predetti beni alla Coco in quanto non sussisterebbe alcun motivo per la conservazione del provvedimento, posto che, per le ragioni che saranno di seguito indicate, non vi sarebbe la possibilità di procedere alla confisca delle bestie di cui è stata chiesta la restituzione e non sarebbe controversa la titolarità della proprietà delle stesse in capo alla ricorrente, tanto che non è pendente alcuna controversia civile in relazione ad esse; ha aggiunto la ricorrente che la attribuzione di tali animali non determinerebbe il rischio di protrazione delle condotte delittuose, avendo, anzi, il Servizio veterinario della Asl certificato il fatto che la Coco, già assegnataria di quelle, le amministra correttamente; la ricorrente ha, peraltro, evidenziato che la cessione di parte degli animali, intervenuta con la scrittura privata del 7 agosto 2023 era stata sollecitata dagli stessi organi giudiziari, in quanto la sua opportunità era scaturita dal fatto che il precedente Amministratore giudiziario della Azienda agricola non era in grado di svolgere adeguatamente, data la ristrettezza dei mezzi finanziari a sua disposizione, il proprio compito.

Con il secondo motivo la ricorrente, sempre argomentando con riferimento alla violazione di legge, in questo caso l’art. 240 cod. pen., ha contestato la affermata doverosità della confisca, laddove la confisca in questione sarebbe solamente facoltativa.

Con il terzo motivo è lamentata la violazione di legge, posto che con il provvedimento impugnato sarebbe stata danneggiata, con violazione delle disposizioni anche di rango costituzionale, che tutelano la proprietà, la posizione dominicale della Coco in relazione alle predette bestie.

Infine con il quarto motivo di impugnazione è stata lamentata la omessa applicazione da parte degli organi di giustizia aditi degli art. 815 e 2863 cod. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.

Ritiene il Collegio di potere esaminare congiuntamente i motivi di impugnazione, atteso che l’argomento che conduce al rigetto del ricorso è di fatto comune a tutti questi motivi.

In sostanza la Coco lamenta la circostanza che il suo ricorso – volto a sollecitare il dissequestro e la attribuzione alla medesima delle bestie già oggetto di provvedimento segregativo, avente oggetto sia una serie di capi bovini e bufalini già nella disponibilità di tale Parlato, imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 727 e 544-ter cod. pen., sia taluni mezzi meccanici agricoli, disposto in via d’urgenza dal Pm di Latina in data 23 settembre 2022 e, successivamente, convalidata dal competente Gip in data 28 settembre 2022 – sia stata rigettato prima dal Tribunale di Latina, quale giudice del dibattimento in corso a carico del Parlato, e, quindi, a seguito del gravame proposto dalla Coco avverso il citato provvedimento emesso dal giudice del dibattimento, dal Tribunale della medesima sede giudiziaria ma, questa volte, quale giudice dell’appello cautelare, essendo stato in tale modo, sostiene la ricorrente, leso il suo diritto ad entrare nella piena disponibilità delle bestie in questione, oltre che dei mezzi meccanici, derivando tale diritto dall’avvenuta cessione dii detti beni alla Coco (che, pertanto, vanta su di essi un diritto di proprietà) con scrittura privata del 7 agosto 2023.

Questo essendo, in estrema sintesi, la ragione che la ricorrente pone a fondamento della propria istanza, osserva il Collegio che – non essendo ancora stato definito il procedimento penale a carico del Parlato – l’art. 544-sexies cod. pen. prevede, per il caso in cui sia emessa sentenza di condanna o di applicazione di pena, fra l’altro, per il delitto previsto e punito dall’art. 544-ter cod. pen., cioè una delle due ipotesi criminose per le quali il Parlato è stato chiamato a rispondere, è sempre ordinata la confisca dell’animale che costituisce l’oggetto del reato “salvo che appartenga a persona estranea al reato”. Tale rilievo consente, in maniera evidente, di affermare la infondatezza del secondo motivo di doglianza, posto che l’eventuale confisca delle bestie in sequestro non sarebbe l’effetto della applicazione dell’art. 240 cod. pen. ma della diversa norma dianzi ricordata, la quale disciplina non una ipotesi di confisca facoltativa ma una di confisca obbligatoria.

Va, a questo punto, altresì ricordato che il concetto di “persona estranea al reato” non va ricondotto a chiunque non sia il materiale autore dell’illecito ovvero abbia concorso nella sua realizzazione, dovendo intendersi per tale solamente chi non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, cioè colui il quale non abbia potuto conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 agosto 2023, n. 34548, rv 285207) o che, comunque, sia entrato nella disponibilità del bene ignorando, pur avendo esercitata la opportuna diligenza informativa, che esso era stato assoggettato a vincoli che nel limitavano la possibilità di circolazione. La circostanza che, quanto al caso che ora interessa, la ricorrente, per sua stessa ammissione, avrebbe acquistato i diritti sui beni di cui si tratta in un momento successivo all’avvenuto sequestro delle bestie, rende per ciò stesso non predicabile quanto alla sua posizione la condizione di “terzo estraneo al reato”. Pertanto la circostanza che, laddove il Parlato dovesse incorrere in una pronunzia di condanna in relazione al reato, a lui contestato, di cui all’art. 544-ter cod. pen., gli animali in sequestro dovrebbero essere sottoposti “sempre” a confisca giustifica pienamente il mantenimento della misura cautelare segregativa degli stessi.

Il ricorso, si rileva, neppure è fondato per ciò che attiene alla documentazione dei mezzi agricoli; infatti, osserva ancora il Collegio, pur essendo pacifico che per tali mezzi non vi è la obbligatorietà della misura ablatoria definitiva di cui si è or ora trattato, va segnalato che, sempre secondo quanto riferisce la ricorrente, i mezzi ora in questione, sono stati restituiti alla medesima con provvedimento del 10 febbraio 2025; è di tutta evidenza che con tale provvedimento, emesso dal Tribunale di Latina quale giudice del dibattimento – e quindi competente in prima battuta in ordine ai provvedimenti cautelari emessi nell’ambito del procedimento penale sottoposto alla sua attenzione – è stata disposta la consegna alla Coco non solo dei mezzi meccanici già in sequestro ma anche della esistente loro documentazione amministrativa necessaria per il corretto utilizzo dei medesimi.

Le problematiche, che paiono essere state prospettate dalla ricorrente, connesse al fatto che il Parlato abbia omesso di consegnare materialmente tale documentazione, non necessitano per la loro risoluzione di ulteriori misure di carattere strettamente giurisdizionale, dovendo, quanto meno in prima istanza, il soggetto che vi ha interesse rivolgersi, per la materiale acquisizione di tale documentazione, al Pm quale organo cui è demandato il compito di verificare che sia data piena e completa attuazione al ricordato provvedimento del 20 febbraio 2025 di restituzione di tali strumenti meccanici e degli altri adminicula ad essi pertinenti (ivi compresa la documentazione amministrativa dei predetti mezzi agricoli) alla attale ricorrente e di intervenire ove tale attuazione sia rifiutata da chi vi deve, invece, provvedere.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025

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