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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 27508 | Data di udienza: 22 Aprile 2026

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici – Abusivismo edilizio – Provvedimento di concessione del beneficio ex art. 168, c. 1, cod. pen. – Revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione – Inadempimento – Natura ricognitiva e dichiarativa del provvedimento di revoca – Impossibilità sopravvenuta di adempiere – Onere della prova – Fattispecie – Artt. 44, lett. b), DPR n. 380/01 e 181, d. Igs. n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Fase di esecuzione e intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice – Principio del ne bis in idem – Limiti – Nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche – Preclusione processuale – Effetti e limiti – Principio del rebus sic stantibus.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Luglio 2026
Numero: 27508
Data di udienza: 22 Aprile 2026
Presidente: ACETO
Estensore: VERDEROSA


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici – Abusivismo edilizio – Provvedimento di concessione del beneficio ex art. 168, c. 1, cod. pen. – Revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione – Inadempimento – Natura ricognitiva e dichiarativa del provvedimento di revoca – Impossibilità sopravvenuta di adempiere – Onere della prova – Fattispecie – Artt. 44, lett. b), DPR n. 380/01 e 181, d. Igs. n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Fase di esecuzione e intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice – Principio del ne bis in idem – Limiti – Nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche – Preclusione processuale – Effetti e limiti – Principio del rebus sic stantibus.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 22 luglio 2026 (ud. 22/04/2026), Sentenza n. 27508

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici – Abusivismo edilizio – Provvedimento di concessione del beneficio ex art. 168, c. 1, cod. pen. – Revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione – Inadempimento – Natura ricognitiva e dichiarativa del provvedimento di revoca – Sopravvenuta impossibilità assoluta di adempiere – Onere della prova – Fattispecie – Artt. 44, lett. b), DPR n. 380/01 e 181, d. Igs. n.42/2004.

Il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile. Sicché, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma 1, cod. pen. ha natura dichiarativa che impegna il giudice ad un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa. Ciò non impedisce, al giudice di prendere in considerazione l’assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio. Tuttavia, la reiterazione di istanze basate su elementi già esaminati o non integranti una prova di impossibilità assoluta rende il ricorso inammissibile. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno neppure dedotto l’impossibilità di adempiere nel termine perentorio statuito nella sentenza di condanna, ma hanno riproposto questioni già esaminate in un’altra ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione, divenuta definitiva.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Fase di esecuzione e intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice – Principio del ne bis in idem – Limiti – Nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche – Preclusione processuale – Effetti e limiti – Principio del rebus sic stantibus.

In tema di esecuzione, l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori. Pertanto, il principio del ne bis in idem trova senz’altro applicazione anche in sede esecutiva, ma la preclusione processuale opera solo a condizione che la nuova istanza si fondi sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di altra istanza già rigettata. Facendo applicazione di questi principi può affermare che, il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore.

(dichiara inammissibili i ricorsi avverso ordinanza del 20/01/2026 – TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA) Pres. ACETO, Rel. VERDEROSA, Ric. Richichi e altra


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 22/07/2026 (ud. 22/04/2026), Sentenza n. 27508

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Richichi nato a Scilla il ../../….;
Catalano nata a Scilla il ../../….;

avverso l’ordinanza del 20/01/2026 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inamnnissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 20 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile l’istanza diretta ad ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza n. 608/2008 R. sent., che aveva condannato Richichi e Catalano per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), DPR 380/91 (capo A) e 181, d. Igs. 42/2004 (capo B) alla pena di 21 giorni di arresto e 22.000 euro di ammenda, con sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il Giudice dell’esecuzione ha osservato che la richiesta della difesa si sostanzia «in una indebita e inammissibile richiesta di revoca della revoca della sospensione condizionale della pena, provvedimento non impugnato e definitivo che ha già accertato la mancata demolizione del manufatto abusivo».

2. Avverso la suddetta ordinanza, Richichi e Catalano, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per erronea applicazione della preclusione processuale derivante dal principio del ne bis in idem. Secondo la difesa, l’ordinanza impugnata muove da un presupposto fattuale e giuridico erroneo poiché il precedente incidente di esecuzione, instaurato a seguito della richiesta del Pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, non si è concluso con il rigetto dell’istanza dei condannati, bensì con l’archiviazione del procedimento, nell’aprile del 2014.

La difesa osserva che l’istanza presenta elementi nuovi rispetto al primo incidente di esecuzione e precisamente:
1) le dichiarazioni testimoniali rese nell’ambito del procedimento n. 4005/2015 RGNR dal Maresciallo Macron e dall’appuntato Maragucci, che hanno dimostrato che nessuno degli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti ha effettivamente compiuto accertamenti diretti all’interno della proprietà, mediante rilievi tecnici strumentali;
2) la perizia giurata del geom. Picone, nell’ambito del proc. n. 4005/2017 RGNR, ha certificato mediante rilievi satellitari l’avvenuta demolizione del fabbricato ubicato sulla particella 1931 e l’inesistenza di qualsiasi manufatto su tale particella;
3) l’errore nell’individuazione catastale del bene è emerso compiutamente soltanto a seguito dell’analisi delle informative del Corpo Forestale dello Stato successive al 2015;
4) la sentenza n. 182/2023 del Tribunale monocratico di Reggio Calabria, che ha disposto la restituzione del bene all’avente diritto.

2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. per omessa verifica degli elementi probatori nuovi allegati dai ricorrenti.

Secondo la difesa, il giudice dell’esecuzione era tenuto ad accertare l’intervenuta demolizione del manufatto, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa. Si osserva che l’adempimento della condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, sebbene tardivo, determina l’estinzione della pena principale e di quelle accessorie. Si sottolinea poi che il giudice dell’esecuzione trascura completamente che il proc. pen. n. 4005/2015 RGNR si è concluso con la sentenza n. 182/2023 che ha dichiarato estinti i reati per prescrizione e ha disposto la restituzione del bene all’avente diritto.

2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Si sostiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia solo apparente, in quanto si fonda su presupposti errati e contiene un’affermazione priva di qualsiasi logica giuridica, laddove ritiene che la verifica dell’eventuale avvenuta demolizione “nulla sposterebbe” rispetto all’accertamento già operato dal Tribunale all’epoca dei fatti.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto la difesa reitera istanze già rigettate, senza prospettare alcun elemento nuovo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Tutti i motivi possono essere trattati unitariamente, in quanto mirano ad ottenere una rivalutazione di circostanze di fatto, preclusg \in sede di legittimità.

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 16 maggio 2018, aveva subordinato la pena sospesa alla demolizione delle opere abusive, nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Come evidenziato dal Procuratore generale, il provvedimento con cui è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione non è sato mai impugnato e non può essere ulteriormente modificato. La stessa difesa, nella premessa in fatto, precisa che a distanza di tre anni dall’archiviazione, il fascicolo veniva riaperto dalla Procura della Repubblica e veniva disposta la revoca del precedente provvedimento di archiviazione e la conseguente esecuzione della sentenza, con l’arresto del Richichi e la riscossione della ammenda.

La difesa ha reiterato un’analoga istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 673/2008, già rigettata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 3/10/2024, perché non era stata dimostrata la demolizione del manufatto abusivo nei sei mesi dall’esecutività della sentenza, condizione cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Avverso la predetta ordinanza la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza di questa Sezione n. 4128 del 6/3/2025, con la quale si evidenziava che la contraddizione tra il Comune di Scilla, secondo cui il fabbricato era stato demolito, e la Forestale secondo cui l’immobile non era stato demolito, era stata esaminata nell’ambito di un procedimento per falso e favoreggiamento a carico del Richichi e del tecnico comunale, definito con sentenza di proscioglimento per prescrizione.

2. Secondo il consolidato nella giurisprudenza di questa Corte «In tema di esecuzione, l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori» (Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, De Nuptiis, Rv. 287352 – 01): ed invero, il principio del ne bis in idem trova senz’altro applicazione anche in sede esecutiva, ma la preclusione processuale opera solo a condizione che la nuova istanza si fondi sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di altra istanza già rigettata (cfr., in termini, Sez. 1, n. 5613 del 21/12/1993, dep. 1994, Lo Casto, Rv. 196544 – 01). Facendo applicazione di questi principi si è affermato che «il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore» (Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 – 01).

3. Nel caso in esame, vengono riproposte le medesime questioni già oggetto di una pronuncia del giudice dell’esecuzione divenuta irrevocabile.

Correttamente nel provvedimento impugnato si afferma che la verifica alla data della decisione dell’eventuale demolizione non assumerebbe alcuna rilevanza.

In termini generali, va ricordato il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo il quale il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma 1, cod. pen. ha natura dichiarativa che impegna il giudice ad un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. U, n. 7551 del 08/94/1998, Cerroni, Rv. 210798; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069).

Da ciò discende, in maniera del tutto coerente, il principio, costantemente affermato da questa Sezione, secondo cui il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, De Francisci, Rv. 264024; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi, Rv. 255874; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873).

Ciò non impedisce, al giudice di prendere in considerazione l’assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio (Sez. 3, n. 4436 del 22/1/2025; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno neppure dedotto l’impossibilità di adempiere nel termine perentorio statuito nella sentenza di condanna, ma hanno riproposto questioni già esaminate in un’altra ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione, divenuta definitiva.

4. In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che – apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/04/2026

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