REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Consigliere Rel.
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da PATALANO GIOVANNI N. IL 08/06/1965
– avverso l’ordinanza n. 77/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA, del 09/05/2011
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
– lette le conclusioni del PG rigetto con condanna alle spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto ricorso per Cassazione Patalano Giovanni per l’annullamento della ordinanza 9 maggio 2011 con la quale il Tribunale di Napoli, Giudice dell’esecuzione, ha respinto la istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito con sentenza irrevocabile del 24 novembre 2005.
Il ricorrente deduce violazione di legge rilevando;
– che l’ordine di demolizione, essendo una pena, presuppone una sentenza di condanna e non è applicabile nel caso (che è quello concreto) di pena concordata;
– che l’ordine de quo è prescritto a sensi dell’art.28 L. 689/1981 ed artt. 2934, 2946 cod.civ.;
– che 1′ imputato è morto e la sanzione amministrativa non è trasmettibile agli eredi per il disposto dell’art. 7 L.689/1981;
– che, per la prognosi positiva sull’esito del condono, l’ordine di demolizione andava sospeso.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
L’ordine di demolizione costituisce un atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa in vigore in relazione ad opere abusivamente edificate.
Tale ordine ha natura di sanzione amministrativa atipica di tipo ablatorio ed assolve ad una autonoma funzione di ripristino del bene giuridico e dell’interesse pubblico leso; pertanto, non si estingue con il decorso del tempo e non è soggetto né alla prescrizione quinquennale dell’art.28 L.689/1981,che concerne le sanzioni pecuniarie con finalità punitive, né al regime prescrizionale dettato dal codice civile (ex plurimis : Cass. Sez. 3 sentenza 4300612010).
L’ordine può essere impartito anche con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti atteso che detto provvedimento ha natura giurisdizionale ed è equiparata ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 445 c.1 cod.proc.pen.. (ex plurimis : Cass. Sez.3 sentenza 16390/2010).
Per il suo carattere reale ed il contenuto ripristinatorio, una volta accertato l’abuso, l’ordine di demolizione ha effetto non solo nei confronti dell’autore del reato, ma di tutti coloro che hanno un diritto reale o personale di godimento sull’area del sedime e, quindi, anche nei confronti dell’erede dell’imputato ( ex plurimis: Cass. Sez.3 sentenza 3861/2011).
L’ordine in esame non passa in giudicato e deve essere revocato in caso di provvedimenti della Pubblica Amministrazione, successivi alla sentenza di condanna, incompatibili con l’abbattimento del manufatto e deve essere sospeso quando è ragionevolmente prevedibili che siffatti provvedimenti saranno emanati in breve lasso temporale.
Tale non è il caso in esame dal momento che il Giudice ha avuto cura di specificare nella ordinanza le ragioni ( prima tra tutte la mancanza del parere positivo della amministrazione preposta alla tutela del vincolo) per le quali non è possibile una prognosi favorevole sulla istanza di condono.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 18 gennaio 2012