DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione abusiva di edifici (Caso MILANO) – Attività di lottizzazione – Legge Ponte – Necessità del piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata – D.M. n.1444/68 – Art. 41-quinquies Legge 1150/42 – Artt. 23, 27, 28 bis, 29, 30, 31, 44, 136 D.P.R. n.380/01 – Oggetto del sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p – Principio di proporzionalità – Bilanciamento tra la compressione del diritto di proprietà e la tutela dei diritti di terzi e iniziativa economica – Tutela di autonomi diritti personali e di interessi di soggetti diversi – Diritto all’abitazione – Persona estranea al reato – Terzi acquirenti in buona fede – Lavoratori interessati alla prosecuzione del cantiere – Creazione di un artificioso contrasto tra beni – Scriminanti per legittimare il completamento delle opere abusive – Esclusione – Tutela generale dell’ambiente – Reati edilizi – Nozione di “interventi di ristrutturazione edilizia” – Connessione materiale o funzionale tra edificio preesistente e successivo – Fattispecie: realizzazione di un complesso di tre grattacieli in luogo di un unico preesistente complesso, a destinazione non residenziale – PRG e principio di pianificazione – Esigenza “funzionale all’ordinato sviluppo del territorio” – Funzione di piani particolareggiati di esecuzione – Tutela dell’interesse generale – Lotto intercluso – Impatto complessivo dell’immobile – Accertamento “in fatto” di “lotti interclusi” o similari – Verifiche e limiti in sede di legittimità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Provvedimenti di sequestro – Procedimento di riesame – Valutazione sommaria del “fumus” – Misure cautelari personali – Garanzie dell’indagato – Decisione resa iuxta alligata (con i recenti limiti dell’interrogatorio preventivo per le misure personali) – Mancata trasmissione, da parte del P.M. – Effetti – Artt. 291 e 292 cod. proc. pen.