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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 25930 | Data di udienza: 22 Maggio 2013

DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo di demolizione subordinata alla sospensione condizionale della pena – Termine per adempiere alla demolizione –  Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita’ o con variazioni essenziali – Demolizione delle opere – Ordine del Giudice – Natura ed effetti – Sanzione amministrativa ripristinatoria accessoria rispetto alla sanzione penale – Funzionario e attività repressiva – Demolizione/ripristino dello stato dei luoghi – Obblighi e poteri del Dirigente – Termini  – Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune – Continuità normativa – Artt. 22, 27, 31, 41 e 44 d.P.R. n.380/01.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Giugno 2013
Numero: 25930
Data di udienza: 22 Maggio 2013
Presidente: Squassoni
Estensore: Ramacci


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo di demolizione subordinata alla sospensione condizionale della pena – Termine per adempiere alla demolizione –  Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita’ o con variazioni essenziali – Demolizione delle opere – Ordine del Giudice – Natura ed effetti – Sanzione amministrativa ripristinatoria accessoria rispetto alla sanzione penale – Funzionario e attività repressiva – Demolizione/ripristino dello stato dei luoghi – Obblighi e poteri del Dirigente – Termini  – Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune – Continuità normativa – Artt. 22, 27, 31, 41 e 44 d.P.R. n.380/01.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3°, 13/06/2013 (Ud. 22/05/2013) Sentenza n. 25930

DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo di demolizione subordinata alla sospensione condizionale della pena – Termine per adempiere alla demolizione – Art. 31, d.P.R. n. 380/2001.
 
Il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, in applicazione del parametro previsto dall’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Cass. Sez. III, 9/06/2009 n.23840). 
 
(annulla con rinvio ordinanza n. 3/2012 TRIBUNALE di GELA, del 23/05/2012) Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Tascone 
 

DIRITTO URBANISTICO –  Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita’ o con variazioni essenziali – Demolizione delle opere – Ordine del Giudice – Continuità normativa – Artt. 22, 31, c.9-bis e 44 d.P.R. n.380/01.
 
L’art. 31, comma 9 d.P.R. n.380/01 stabilisce che, qualora la demolizione delle opere non sia stata altrimenti eseguita, la demolizione va comunque ordinata dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44. Analoga previsione è contenuta nel comma 9-bis, successivamente introdotto, per le opere soggette alla denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, di cui tratta l’art. 22, comma 3. Si tratta della medesima disposizione già contenuta nell’art. 7 della legge n. 47 del 1985, rispetto al quale va riconosciuta piena continuità normativa (Cass. Sez. III, 31/07/2003 n. 32211).
 
(annulla con rinvio ordinanza n. 3/2012 TRIBUNALE di GELA, del 23/05/2012) Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Tascone 
 

DIRITTO URBANISTICO –  Demolizione ordinata dal giudice penale – Natura ed effetti –  Sanzione amministrativa ripristinatoria accessoria rispetto alla sanzione penale.
 
La demolizione ordinata dal giudice configura una sanzione amministrativa specifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene urbanistico offeso ed è, quindi, un provvedimento giurisdizionale che irroga una sanzione amministrativa in via accessoria rispetto alla sanzione penale, svolgendo una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e riconnettendosi, conseguentemente, all’interesse sotteso all’esercizio stesso dell’azione penale, dal momento che l’incriminazione del reato urbanistico ha per oggetto, in senso sostanziale e finale, la tutela dell’assetto del territorio (Cass. Sez. III n. 43294, 29/11/2005, che richiama anche i contenuti di SS.UU. n. 15, 24/07/1996 n. 714, 3/02/1997).

(annulla con rinvio ordinanza n. 3/2012 TRIBUNALE di GELA, del 23/05/2012) Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Tascone 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Funzionario e attività repressiva – Demolizione/ripristino dello stato dei luoghi – Obblighi e poteri del Dirigente – Termini  – Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune – Artt. 27, c.2°, 31 e 41 d.P.R. n.380/01.
 
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 27, d.P.R. 380/01, l’attività repressiva posta in essere dall’amministrazione competente comporta la demolizione diretta dell’abuso e il ripristino dello stato dei luoghi e la giurisprudenza amministrativa ha escluso che per il funzionario competente vi sia la possibilità di valutazioni discrezionali e ciò al fine di impedire che il trascorrere del tempo determini il consolidarsi di situazioni soggettive che potrebbero impedire l’applicazione della sanzione ripristinatoria, tesa a reintegrare con immediatezza e tempestività il bene protetto pregiudicato dall’abusivo intervento edilizio (cfr. TAR Campania (NA) sez. III n. 315, 23/1/2009 ed altre prec. Conf.). In tutti i casi diversi da quelli di demolizione diretta disciplinati dal citato articolo 27, comma secondo, opera invece l’ingiunzione alla demolizione che riguarda gli interventi in assenza di permesso di costruire (o di d.i.a. alternativa al permesso), in totale difformità, con variazioni essenziali li terzo comma dell’articolo 31 stabilisce, inoltre, che se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, oltre a quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. In base a quanto disposto dal quinto comma del menzionato art. 31, l’opera acquisita deve essere demolita a spese dei responsabili dell’abuso, ad eccezione dei casi in cui, con deliberazione consiliare, venga dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti ìnteressi urbanistici o ambientali. Le modalità dell’intervento demolitorio da parte del comune sono disciplinate dal successivo articolo 41 d.P.R. n.380/01.

(annulla con rinvio ordinanza n. 3/2012 TRIBUNALE di GELA, del 23/05/2012) Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Tascone 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3°, 13/06/2013 (Ud. 22/05/2013) Sentenza n. 25930

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Presidente
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere Rel.
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da TASCONE GAETANO N. IL 26/01/1962
avverso l’ordinanza n. 3/2012 TRIBUNALE di GELA, del 23/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette le conclusioni del PG Dott. G.M. inammissibilità spese e Cassa della Ammenda
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Gela, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23.5.2012, ha revocato a Gaetano TASCONE la sospensione condizionale della pena applicatagli con la sentenza n.15/09 emessa dal medesimo Tribunale, irrevocabile dal 16.10.2010, essendosi accertato che il condannato non aveva ottemperato alla demolizione del manufatto abusivo, cui era stata subordinata la concessione del beneficio, entro il termine di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza,
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
 
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che il beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva essere subordinato alla demolizione delle opere eseguite, che il giudice penale non avrebbe potuto disporre né, tanto meno, il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto revocare detto beneficio.
 
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che, non avendo il giudice del merito fissato un termine per l’adempimento dell’obbligo cui era condizionato il beneficio concesso, tale termine andava individuato, in base al disposto dell’art. 163 cod. pen., in anni due, cosicché, avuto riguardo alla data in cui la sentenza di condanna era divenuta irrevocabile, detto termine non risultava maturato al momento della pronuncia del provvedimento impugnato.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Va preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il giudice dell’esecuzione ha compiutamente specificato le ragioni del proprio convincimento, confutando, anche attraverso pertinenti richiami alla giurisprudenza di questa Corte, le deduzioni difensive.
 
Di tali argomentazioni non tiene alcun conto, invece, il ricorrente, il quale non oppone alcuna considerazione alle motivazioni del provvedimento, limitandosi a fornire una propria lettura delle disposizioni applicate nel caso in esame e lamentando di averla prospettata al giudice, il quale non l’avrebbe, però, considerata, incorrendo in un vizio di motivazione in realtà insussistente.
 
5. Date tali premesse, deve rilevarsi l’infondatezza del primo motivo di  ricorso.
 
Si ricorda, a tale proposito, come l’art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01 stabilisca che, qualora la demolizione delle opere non sia stata altrimenti eseguita, la demolizione va comunque ordinata dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44. Analoga previsione è contenuta nel comma 9-bis, successivamente introdotto, per le opere soggette alla denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, di cui tratta l’art. 22, comma 3. Si tratta della medesima disposizione già contenuta nell’art. 7 della legge n. 47 del 1985, rispetto al quale va riconosciuta piena continuità normativa (Sez. III n. 32211, 31 luglio 2003).
 
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la demolizione ordinata dal giudice configura una sanzione amministrativa specifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene urbanistico offeso ed è, quindi, un provvedimento giurisdizionale che irroga una sanzione amministrativa in via accessoria rispetto alla sanzione penale, svolgendo una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e riconnettendosi, conseguentemente, all’interesse sotteso all’esercizio stesso dell’azione penale, dal momento che l’incriminazione del reato urbanistico ha per oggetto, in senso sostanziale e finale, la tutela dell’assetto del territorio (Sez. III n. 43294, 29 novembre 2005, che richiama anche i contenuti di SS.UU. n. 15, 24 luglio 1996 n. n. 714, 3 febbraio 1997).
 
Dunque, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è la legge stessa che impone al giudice penale di disporre la demolizione del manufatto abusivo se non altrimenti eseguita.
 
6. È inoltre ormai pacificamente riconosciuta la possibilità di subordinare l’applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Lo ricorda, correttamente, anche il giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata.
 
Invero, tale possibilità, secondo un primo orientamento confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 1, 4 gennaio 1988), non era originariamente ammessa. Tuttavia una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (SS. UU. n. 714, 3 febbraio 1997, cit.) ha fornito un condivisibile indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una conseguenza dannosa o pericolosa del reato, da eliminare (cfr. Sez. III n. 38071, 16 ottobre 2007; Sez. III n. 18304, 17 aprile 2003; Sez. III n. 4086, 7 aprile 2000; Sez. V n. 10309, 30 settembre 1998).
 
Va inoltre rilevato come non siano pertinenti i richiami operati in ricorso alla giurisprudenza di questa Corte, che viene fatta oggetto di una errata lettura.
 
Invero in una delle sentenze menzionate (Sez. III n.34297, 11 settembre 2007) si è ritenuta l’infondatezza della deduzione concernente la supposta incompatibilità tra la sospensione condizionale della pena e l’esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione osservando che il beneficio, se può estendere i suoi effetti alle pene accessorie che siano state comminate, non opera con riferimento all’ordine di demolizione, che ha natura di sanzione amministrativa, e tale natura conserva anche se imposto con provvedimento giurisdizionale.
 
Nella seconda decisione richiamata (Sez. III n. 11106, 12 marzo 2008, non massimata), invece, viene estrapolata, neppure correttamente, una singola frase, tralasciando di considerare che nella motivazione viene inequivocabilmente affermato proprio ciò che il ricorrente intende negare e, cioè, che la sospensione condizionale della pena può essere legittimamente subordinata alla demolizione delle opere illecitamente realizzate.
 
7. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato.
 
Il ricorrente, nel formulare le proprie deduzioni, richiama il contenuto di una pronuncia di questa Corte (Sez. III n. 7283, 22 febbraio 2007) con la quale si era stabilito che, in caso di condanna per reati edilizi con subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo senza indicazione di un termine da parte del giudice, va determinata la sua coincidenza con quello legale di cui all’art. 163 cod. pen. che, per le contravvenzioni, è di anni due.
 
A tale indirizzo se ne contrappone un altro, di più recente formulazione, che individua invece il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo in novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, applicando il parametro previsto dall’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. III n.23840, 9 giugno 2009).
 
8. Ritiene il Collegio che tale ultimo orientamento sia pienamente condivisibile.
 
Invero, la prima decisione richiamata, rilevando la infondatezza delle conclusioni cui era pervenuto il giudice a quo – in quanto avrebbero portato a ritenere che la condizione apposta alla sospensione della pena possa essere soddisfatta in ogni tempo, senza alcun limite temporale preclusivo, determinando l’impossibilità di revocare la sospensione condizionale della pena per mancato adempimento della condizione – si limita ad affermare che, in assenza dell’apposizione di un termine per l’adempimento da parte del giudice, questo debba ritenersi coincidente con quello legale di cui all’art. 163 cod. pen., per il quale la pena resta sospesa e, cioè, di due anni per le contravvenzioni.
 
Nel far ciò, la pronuncia si riporta implicitamente al contenuto di una precedente decisione, la quale, rilevando che la previsione del termine di cui all’art. 165 cod. pen. costituisce una clausola, apposta quale ulteriore condizione per la concessione del beneficio che implica per il condannato la scelta tra l’eliminare le conseguenze del reato, così evitando di subire la pena, oppure continuare a godere del prodotto del reato, esponendosi all’esecuzione penale, affermava che l’omessa apposizione del termine da parte del giudice non comporta la nullità della clausola ma solo l’integrazione della stessa con il termine legale di cui all’art. 163 cod. pen. (Sez. III n. 33933, 20 settembre 2001).
 
Nella medesima sentenza si osserva che il principio, in precedenza affermato (Sez. III n. 10219, 11 ottobre 1991, conf. Sez. Il n. 10510, 6 novembre 1982), era pienamente condiviso in ragione del fatto che il termine così individuato risulta corrispondente al periodo di tempo che la legge prende in esame per valutare se il comportamento tenuto dal condannato lo renda meritevole del beneficio, ritenuto implicitamente applicabile anche agli obblighi restitutori e risarcitori, ove non diversamente disposto.
 
9. Diversamente, la più recente e difforme pronuncia (Sez. III n.23840/09, cit.) offre una diversa soluzione del problema, partendo dalla premessa che per la soluzione della questione non può farsi ricorso a criteri generali universalmente applicabili, in quanto dipendente dalla natura e dalla specie dell’obbligo al cui adempimento sia stato subordinato il beneficio.
 
Sulla base di tale premessa si osserva che il beneficio della sospensione condizionale della pena è finalizzato a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato per conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, nel caso dell’illecito edilizio, «…a rafforzare l’adempimento dell’obbligo di demolire opere abusive avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull’assetto territoriale». Per queste ragioni, si osserva «non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio per il conseguimento anticipato del ripristino dell’integrità territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell’estinzione del reato. L’esito naturale di tale risultato non potrà, quindi, essere conseguito in tutte quelle situazioni in cui potendo essere anticipatamente conseguita l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il condannato non adempia nel termine fissato dal giudice a quanto impostogli con la condizione».
 
10. Tali conclusioni appaiono maggiormente convincenti in quanto, in primo luogo, tengono presente la particolarità della condizione apposta dal giudice in ragione della natura del reato accertato.
 
Inoltre, l’individuazione del termine non apposto dal giudice in misura coincidente con quello previsto dall’art. 31 del d.P.R. 380/01 consente un adeguato coordinamento tra la procedura sanzionatoria penale e quella, convergente, demandata all’autorità amministrativa.
 
Invero, la demolizione è l’esito obbligato della procedura sanzionatoria prevista dalla disciplina urbanistica.
 
In alcuni casi, individuati nel secondo comma dell’articolo 27, d.P.R. 380/01, l’attività repressiva posta in essere dall’amministrazione competente comporta la demolizione diretta dell’abuso e il ripristino dello stato dei luoghi e la giurisprudenza amministrativa ha escluso che per il funzionario competente vi sia la possibilità di valutazioni discrezionali e ciò al fine di impedire che il trascorrere del tempo determini il consolidarsi di situazioni soggettive che potrebbero impedire l’applicazione della sanzione ripristinatoria, tesa a reintegrare con immediatezza e tempestività il bene protetto pregiudicato dall’abusivo intervento edilizio (cfr. TAR Campania (NA) sez. III n. 315, 23 gennaio 2009 ed altre prec. conf.).
 
In tutti i casi diversi da quelli di demolizione diretta disciplinati dal citato articolo 27, comma secondo, opera invece l’ingiunzione alla demolizione che riguarda gli interventi in assenza di permesso di costruire (o di d.i.a. alternativa al permesso), in totale difformità, con variazioni essenziali li terzo comma dell’articolo 31 stabilisce, inoltre, che se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, oltre a quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
 
L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. In base a quanto disposto dal quinto comma del menzionato art. 31, l’opera acquisita deve essere demolita a spese dei responsabili dell’abuso, ad eccezione dei casi in cui, con deliberazione consiliare, venga dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti ìnteressi urbanistici o ambientali. Le modalità dell’intervento demolitorio da parte del comune sono disciplinate dal successivo articolo 41.
 
Considerato pertanto lo sviluppo del procedimento amministrativo sanzionatorio, sommariamente richiamato, risulterebbe del tutto incongrua la previsione, in caso di concessione della sospensione condizionale, di un termine di gran lunga maggiore per pervenire al medesimo risultato della demolizione ed, inoltre, sarebbero del tutto vanificate le finalità individuate dalla difforme giurisprudenza ed in precedenza ricordate, venendosi di fatto a consentire al condannato di procrastinare l’eliminazione delle conseguenze del reato diversamente da quanto avverrebbe (o dovrebbe avvenire) se il beneficio non venisse concesso o non fosse subordinato all’adempimento dell’obbligo.
 
11. Deve dunque nuovamente affermarsi il principio secondo il quale il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione deve essere individuato in giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, termine corrispondente a quello previsto dall’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
 
12. Ciò nonostante, diversamente da quanto richiesto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.
 
Invero, pur dovendosi ritenere giuridicamente corretto il provvedimento impugnato, va comunque considerata l’esistenza dei contrapposti indirizzi interpretativi di cui si è dato atto in precedenza, con la conseguenza che non può ragionevolmente escludersi che, nella fattispecie in esame, il ricorrente abbia fatto affidamento sul più esteso termine biennale richiamato anche in ricorso, termine che, nel momento in cui si è pronunciato il giudice dell’esecuzione, non risultava ancora maturato e che è scaduto il 16.10.2012.
 
Il giudice del rinvio dovrà dunque verificare se entro tale termine il condannato abbia provveduto o meno alla demolizione, assumendo le conseguenziali determinazioni.
 
P.Q.M.
 
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Gela.
 
Così deciso in data 22.5.2013
 
 

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